Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 25136/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 635cod. pen., in particolare, per la mancata prova del dolo, oltre che reiterativo,risulta altresì formulato in termini non consentiti dalla legge, in quantomeramente rivalutativo, a fronte di un percorso giustificativo privo di vizi logico-giuridici (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, dove la cortedi appello vede emergere in modo inequivocabile la modalità della condottavolontaria dell’odierno ricorrente, il quale “si scagliava” contro il portonedell’edificio);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessivitàdella pena, è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede dilegittimità ed è manifestamente infondato perché in contrasto con l'indirizzoconsolidato della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la graduazionedella pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamenteassolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti(si veda, in particolare, pag. 5, ove si evidenzia, in particolare, ai fini dellacorretta dosimetria della pena, la reiterata commissione di atti violenti e minatorinei confronti delle persone offese);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 635cod. pen., in particolare, per la mancata prova del dolo, oltre che reiterativo,risulta altresì formulato in termini non consentiti dalla legge, in quantomeramente rivalutativo, a fronte di un percorso giustificativo privo di vizi logico-giuridici (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, dove la cortedi appello vede emergere in modo inequivocabile la modalità della condottavolontaria dell’odierno ricorrente, il quale “si scagliava” contro il portonedell’edificio);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessivitàdella pena, è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede dilegittimità ed è manifestamente infondato perché in contrasto con l'indirizzoconsolidato della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la graduazionedella pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamenteassolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti(si veda, in particolare, pag. 5, ove si evidenzia, in particolare, ai fini dellacorretta dosimetria della pena, la reiterata commissione di atti violenti e minatorinei confronti delle persone offese);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25136/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris