CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18225/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato, all'esito di un procedimento ex art. 27 cod. proc. pen. dopo la dichiarazione di incompetenza del Giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di partecipazione all'associazione camorristica diretta da [OSCURATO:PERSONA] in uno, benché a fasi alterne, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolazione della più ampia organizzazione camorristica denominata "clan Moccia". Da una sentenza già divenuta irrevocabile è emerso che nel 2014 si verificò nell'ambito del clan Moccia uno scontro violento tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi sodali, tra cui [OSCURATO:PERSONA], e i fratelli Barbato, costellato anche da una sparatoria sotto casa di [OSCURATO:PERSONA] e dall'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. In tale cornice si inseriscono le fonti di prova poste a fondamento degli addebiti cautelari. Il materiale indiziario è arricchito dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che hanno dato un contributo per la definizione della fisionomia e della struttura del clan camorristico oltre che delle sue attività criminali. Dai risultati delle intercettazioni di molte conversazioni si è avuta prova che [OSCURATO:PERSONA], già condannato per partecipazione associativa al clan Moccia, continuò a prendere parte attiva nel contesto criminale di provenienza, alleandosi con [OSCURATO:PERSONA] e consentendo a quest'ultimo di espandere il proprio potere criminale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di gravità indiziaria. Il Tribunale ha omesso di considerare adeguatamente, nonostante l'apporto dichiarativo sia stato ritenuto decisivo per l'affermazione dell'esistenza del gruppo e per delinearne l'attività, che i collaboratori di giustizia mai hanno fatto riferimento alla persona del ricorrente né lo hanno inserito nella logica del conflitto. Il Tribunale non ha risposto ai rilievi difensivi sul materiale costituito dai risultati delle intercettazioni e ha omesso di considerare che una corretta interpretazione di quei dati consente di concludere che, a fronte dei tentativi di alcuni soggetti di acquisire la partecipazione di Nobile alle dinamiche associative, questi si sottrasse alle richieste, assumendo un comportamento chiaramente inteso a non sollecitare le ire dei suoi interlocutori. Su alcuni specifici rilievi difensivi in punto di interpretazione del contenuto delle conversazioni, che militano per l'estraneità del ricorrente alle dinamiche associative, il Tribunale non ha dato risposta. /37 Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha con compiutezza di argomentazioni delineato l'esistenza e l'operatività del gruppo associativo che ha costituito il contesto nel cui ambito si è apprezzato il contributo partecipativo di [OSCURATO:PERSONA], la cui responsabilità per esser componente del gruppo Moccia è stata già accertata giudizialmente. Attraverso un attento esame del materiale informativo tratto dai risultati delle operazioni di intercettazione ha logicamente argomentato sul coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle dinamiche associative e sulla persistente attività nel contesto criminale di provenienza. A fronte di una motivazione logica, compiuta e coerente con i dati informativi opportunamente illustrati, il ricorrente ha opposto una diversa lettura del materiale informativo proponendone una rivalutazione di merito che, come è noto, è improponibile come strumento di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. Non è consentito, in particolare, proporre una diversa lettura dei passi di conversazione oggetto di intercettazione perché, come costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, "costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" - Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 -. Quanto poi alla deduzione di ricorso in ordine all'assenza di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia specificamente dirette a dar conto della partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] tratta di un argomento suggestivo ma inidoneo a porre in crisi la tenuta logica della motivazione dell'ordinanza impugnata perché attinge direttamente ai dati indiziari e non si cura di far emergere una carenza argomentativa o una frattura logica del discorso giustificativo della decisione adottata dal Tribunale. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma disp. att. cod. proc. pen. Così de