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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 32522/2026

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o avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13348-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di diffamazione a mezzo stampa, con recidiva specifica reiterata e infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] e recidiva semplice per [OSCURATO:PERSONA].

Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che il primo motivo di ricorso che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli — è manifestamente infondato e aspecifico in quanto, come precisato a pag. 2 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per la ripubblicazione, sul proprio profilo facebook, dell'articolo e non già come coautore dello stesso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, fondato, giacché la prescrizione è maturata prima della sentenza di appello, ossia il 20 ottobre 2024, decorsi sette anni e sei mesi dalla data del reato.

La sentenza impugnata, pertanto, quanto alla sua posizione, deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M Annulla senza rinvio la senten P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13348-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di diffamazione a mezzo stampa, con recidiva specifica reiterata e infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] e recidiva semplice per [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il primo motivo di ricorso che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli — è manifestamente infondato e aspecifico in quanto, come precisato a pag. 2 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per la ripubblicazione, sul proprio profilo facebook, dell'articolo e non già come coautore dello stesso. Rilevato, pertanto, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, fondato, giacché la prescrizione è maturata prima della sentenza di appello, ossia il 20 ottobre 2024, decorsi sette anni e sei mesi dalla data del reato. La sentenza impugnata, pertanto, quanto alla sua posizione, deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M Annulla senza rinvio la senten P.Q.M
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