CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 32522/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13348-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di diffamazione a mezzo stampa, con recidiva specifica reiterata e infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] e recidiva semplice per [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il primo motivo di ricorso che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli — è manifestamente infondato e aspecifico in quanto, come precisato a pag. 2 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per la ripubblicazione, sul proprio profilo facebook, dell'articolo e non già come coautore dello stesso. Rilevato, pertanto, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, fondato, giacché la prescrizione è maturata prima della sentenza di appello, ossia il 20 ottobre 2024, decorsi sette anni e sei mesi dalla data del reato. La sentenza impugnata, pertanto, quanto alla sua posizione, deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M Annulla senza rinvio la senten P.Q.M