CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 08961/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza in data 31/05/2023 della [OSCURATO:PERSONA]- TENZA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 31/05/2023 della Corte di appello di Potenza, che ha confermato la sentenza in data 05/10/2022 del G.u.p. del Tribunale di Potenza, che lo aveva condannato per il reato di truffa aggravata. Deduce: 1. Inosservanza di norma processuale, in relazione all'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., violazione dell'art. 180 cod. pen. e degli artt. 24 e 111 Costituzione. L'[OSCURATO:PERSONA], dopo avere premesso di essere il difensore di [OSCURATO:PERSONA] insieme all'[OSCURATO:PERSONA], deduce che non gli sono mai stati notificati il decreto di citazione a giudizio e le conclusioni scritte del Procuratore generale, mentre gli veniva notificato il dispositivo della sentenza. Assume, dunque, che in ragione della trattazione scritta non ha potuto eccepite la nullità di ordine generale a regime intermedio, non essendo comparso personalmente. Denuncia la violazione dell'art. 24 della Costituzione. 2. Violazione di legge in relazione all'art. 23-bis decreto-legge n. 137/2020 e degli artt. 24 e 111 della Costituzione. In questo caso si assume che l'omessa notifica delle conclusioni del procuratore generale determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va eccepita nel primo momento utile che, nel caso in esame, è il ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole della mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore e precisa che l'imputato era difeso anche da altro difensore. Va rilevato come tale evenienza configuri una nullità di ordine generala regime intermedio, che -in regime di trattazione cartolare- impone al difensore regolarmente citato di eccepirla con le conclusioni scritte giacché in mancanza essa si intende sanata. Da qui l'inammissibilità del primo motivo. 2. Egualmente inammissibile risulta l'eccezione di nullità relativa all'omessa notifica delle conclusioni del procuratore generale. Va preliminarmente rilevato che tali conclusioni si risolvevano nella mera richiesta del rigetto dell'appello, del tutto priva di argomentazioni in fatto e/o in diritto. A fronte di tale evenienza, va richiamato quanto già affermato da questa Corte, là dove ha precisato che «nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una specifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive. (Fattispecie in cui le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, sicché, in difetto della deduzione di un pregiudizio alle prerogative difensive, la Corte ha escluso che l'omessa comunicazione avesse prodotto concreto nocumento per il ricorrente)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 49964 del 14/11/2023, Corridore, Rv. 285645 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 33455 del 2 - " D 20/04/2023, Modellar°, Rv. 285186 — 01). E stato, infatti, spiegato che in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme dei contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie. (Sez. 2 - , Sentenza n. 34914 del 07/09/2021, Rv. 281941 - 01). Nel caso in esame -come già premesso. le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, sicchè la circostanza dell'omessa comunicazione alla difesa non ha in concreto prodotto alcun reale pregiudizio per il ricorrente, in quanto l'atto non comunicatogli non conteneva alcuna specifica deduzione suscettibile di arrecargli processualmente nocumento e alla quale avrebbe dovuto contro argomentare. A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha allegato l'eventuale pregiudizio alle sue prerogative derivato quale conseguenza della denunziata omissione. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos