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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11601/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1909- 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viaCicerone 44, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difes i dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura allegataal ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via G.B.

Vico 31, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2022 n. 1909 sez.

S2 -ud. 26-10-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1145/2021della CORTE D'APPELLO di GENOVA , pubblicatain data 11/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 17.05.2016, [OSCURATO:PERSONA], quale proprietaria di un locale seminterrato comunicante, attraverso una porta, con un locale disimpegno da cui si accedeva, mediante una scalinata, alla via pubblica, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, premesso che i convenuti avevano eretto un muro, chiudendo la porta di accesso al disimpegno dalla sua proprietà, chiese di accertare l’illegittimità della costruzione e di determinarne le modalità di abbattimento, autorizzandola all’esecuzione dei lavori necessari, con conseguente condanna dei convenuti a pagare le spese di demolizione e a risarcire i danni per il mancato utilizzo dell’accesso, da liquidarsi in via equitativa.

I convenuti eccepirono il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il vano disimpegno su cui era stata realizzata la tamponatura fosse di proprietà del terzo [OSCURATO:PERSONA], nonché la carenza di un interesse meritevole di tutela in capo alla attrice,poiché l’accesso alla sua proprietà era stato da lei già murato in passato dall’interno, per ricavare un locale igienico nella cantina , con conseguente rinuncia di fatto all’utilizzo del varco; eccepirono perciòla prescrizione per non uso ex art. 1173 cod. civ. del diritto di servitù asseritamente esercitato da parte attrice attraverso il fondo del terzo [OSCURATO:PERSONA], prima ancora, l’infondatezza della domanda per difetto di prova della titolarità di un diritto di servitù di passaggio.

Ric. 2022 n. 1909 sez.

S2 -ud. 26-10-2023 - 3 -

1.2. Con sentenza n. 663/18, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda, rilevando che, se intesa come di natura personale e diretta all’abbattimento del muro , la domanda risultava infondata perché il muro era stato realizzato nella proprietà del terzo Sinigaglia e non nella proprietà attrice; se qualificata come di natura reale, la domanda non era accoglibile perché l’attrice non aveva dato prova del suo diritto di servitù di passaggio attraverso il locale disimpegno.

2. Con sentenza n. 1145/2021, la Corte d’appello di Genova, in accoglimento dell’appello di Grasso, ordinòa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di demolireil muro realizzato nel locale - disimpegno a ridosso della porta di proprietàdell’attrice appellante.

In particolare, la Corte accolseil secondo motivo di appello, senza provvedere da una nuova valutazione dellatitolarità della proprietà in capo ai due appellati, esclusa dal primo giudice e oggetto del primo motivo di impugnazione.

Affermò, infatti, che l’attrice avesse agito ex art. 2058 cod. civ., sicché i convenuti appellanti erano legittimati passivamente quali autori dell’illecito contestato, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario o comproprietario del beneattraverso cui si pretendeva di esercitare il passaggio; aggiunse che il muro impediva all’attrice appellante di esercitare una delle facoltà del suo diritto di proprietà e, cioè, quella di sfruttare la porta per dare luce e aria al suo immobile e violava altresì il suo «diritto di veduta» la cui esistenza « a favore dell’immobile dell’appellante [era] è circostanza sostanzialmente pacifica, dal momento che non è contestato che la porta fosse ivi presente da oltre 20 anni», senza che avesse rilevo la circostanza che parte appellante avesse murato all’interno la portae non la utilizzasse da anni, perché le facoltà del diritto di proprietà non si prescrivono per non uso ed era altresì «pacifico che la costruzione di un muro o volta ad occludere una Ric. 2022 n. 1909 sez.

S2 -ud. 26-10-2023 - 4 - veduta non è consentita dal nostro codice (si veda, in questo senso, l’art. 907 c.c.)» (così in sentenza).

4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione di legge degli art. 1172, 1173, 1079 e 2058 cod. civ.,per non avere la Corte esaminato la questione della titolarità del diritto di proprietà sul locale a cui l’attrice intendeva accedere con la porta; l’azione sarebbe stata strumentale a veder accertata una servitù di passaggionella proprietà del terzo [OSCURATO:PERSONA], ove era stata erettala parete doveva perciò intendersi esperita un’ actio confessoria servitutis; la Corte di Appello di Genova non avrebbe considerato che la condanna alla demolizione del muro implica un facere che non può essere attuato senza l’autorizzazione del proprietario che, nella specie, è il terzo Sinigaglia.

1.2. Con il secondo motivo, formulato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.e articolato in tre profili, i ricorrenti hanno prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 900, 907, 1027, 1073 e 1074 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello, qualificando l’azione , omesso di valutare le conclusioni dell’atto di citazione di primo grado, poi rinnovate anche in appello e il contenuto degli scritti e, in particolare, per non aver considerato chela domanda di riduzione in pristino era stata proposta soltanto come conseguente all’esercizio dell’azione a tutela del diritto reale; hanno, quindi, con un secondo profilo, rappresentato che era stata chiesta la tutela di una servitù di passaggio e che l’avere invece riconosciuto la sussistenza di una «servitù di veduta a favore Ric. 2022 n. 1909 sez.

S2 -ud. 26-10-2023 - 5 - dell’immobile» di parte attrice, consistente nello «sfruttare la porta per dare luce ed aria» al locale (così in sentenza) costituiva una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; infine, hanno sottolineato, con un terzo profilo di censura, la violazione e falsa applicazione degli art. 1073 e 1074 cod. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto che il diritto di passaggio attraverso il disimpegno costituisse non una servitù –che è soggetta ad estinzione per non uso o per impossibilità di esercizio o per venir meno dell’utilità a carico dell’altrui proprietà, ma una «facoltà del diritto di proprietà» dell’attrice, come tale imprescrittibile.

2. Il primo motivo e il secondo profilo del secondo, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati.

LaCorte d’appello ha riconosciuto la sussistenza di una «servitù di veduta a favore dell’immobile» di parte attrice, consistente nello «sfruttare la porta per dare luce ed aria» al localesebbene parte attrice avesse prospettato la sussistenza del diverso diritto di servitù di passaggioattraverso il locale disimpegno, esercitato per mezzo della porta poi occlusa.

In disparte la sovrapposizione tra la servitù di veduta e la servitù di luce aria, la decisione non è conforme al principio di diritto secondo cui il potere - dovere del giudice di merito di interpretare la domanda e di qualificare giuridicamente i fatti allegati e le domande proposte incontra -anche in appello - un limite nell'oggetto della contestazione, all'interno del quale la decisione deve essere mantenuta, cosicché' il giudice, nel definire e qualificare i rapporti tra le parti, non può esorbitare dalle loro richieste ne' introdurre un nuovo tema di indagine (Cass. Sez. 2, n. 3366 del 20/02/2004).

In tal senso è fondato il secondo profilo di censura del secondo motivo.

Ric. 2022 n. 1909 sez.

S2 -ud. 26-10-2023 - 6 - A ciò si aggiunga che, pur riconoscendo la sussistenza di una servitù a favore dell’immobile di parte attrice e a carico del disimpegno, la Corte territoriale non ha proceduto ad accertare la titolarità del diritto di proprietà dell’immobile asseritamente serventein capo ai convenuti, (e in tal senso è fondato il primo motivo).

Sul punto, deve rilevarsi che nella confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è in primo luogo di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 cod. civ.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 cod. civ., soltanto se la loro condotta si sia posta a titolo di concorso con quella di uno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro confronti, possono essere esperite, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 cod. civ., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie(Cass. Sez. 6 - 2, n. 1332 del 22/01/2014).

3. Dal giudizio di fondatezza delle due censure suesposte deriva l’assorbimento dei restanti profili del secondo motivo e del terzo motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano denunciato, in riferimento al n. 3 e al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., denunciato la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, avendo la stessa Corte riconosciuto che la porta era murata da tempoe tuttavia non accertato Ric. 2022 n. 1909 sez.

S2 -ud. 26-10-2023 - 7 - la fondatezza dell’eccezione di estinzione della servitù ex art. 1073 e 1074 cod. civ. come eccepita dai convenuti attuali ricorrenti.

4. Il ricorso è perciò, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con conseguente rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione perché statuisca sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA] in conformità ai principi suesposti, decidendoanche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1909- 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viaCicerone 44, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difes i dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura allegataal ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via G.B. Vico 31, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2022 n. 1909 sez. S2 -ud. 26-10-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1145/2021della CORTE D'APPELLO di GENOVA , pubblicatain data 11/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 17.05.2016, [OSCURATO:PERSONA], quale proprietaria di un locale seminterrato comunicante, attraverso una porta, con un locale disimpegno da cui si accedeva, mediante una scalinata, alla via pubblica, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, premesso che i convenuti avevano eretto un muro, chiudendo la porta di accesso al disimpegno dalla sua proprietà, chiese di accertare l’illegittimità della costruzione e di determinarne le modalità di abbattimento, autorizzandola all’esecuzione dei lavori necessari, con conseguente condanna dei convenuti a pagare le spese di demolizione e a risarcire i danni per il mancato utilizzo dell’accesso, da liquidarsi in via equitativa. I convenuti eccepirono il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il vano disimpegno su cui era stata realizzata la tamponatura fosse di proprietà del terzo [OSCURATO:PERSONA], nonché la carenza di un interesse meritevole di tutela in capo alla attrice,poiché l’accesso alla sua proprietà era stato da lei già murato in passato dall’interno, per ricavare un locale igienico nella cantina , con conseguente rinuncia di fatto all’utilizzo del varco; eccepirono perciòla prescrizione per non uso ex art. 1173 cod. civ. del diritto di servitù asseritamente esercitato da parte attrice attraverso il fondo del terzo [OSCURATO:PERSONA], prima ancora, l’infondatezza della domanda per difetto di prova della titolarità di un diritto di servitù di passaggio. Ric. 2022 n. 1909 sez. S2 -ud. 26-10-2023 - 3 - 1.2. Con sentenza n. 663/18, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda, rilevando che, se intesa come di natura personale e diretta all’abbattimento del muro , la domanda risultava infondata perché il muro era stato realizzato nella proprietà del terzo Sinigaglia e non nella proprietà attrice; se qualificata come di natura reale, la domanda non era accoglibile perché l’attrice non aveva dato prova del suo diritto di servitù di passaggio attraverso il locale disimpegno. 2. Con sentenza n. 1145/2021, la Corte d’appello di Genova, in accoglimento dell’appello di Grasso, ordinòa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di demolireil muro realizzato nel locale - disimpegno a ridosso della porta di proprietàdell’attrice appellante. In particolare, la Corte accolseil secondo motivo di appello, senza provvedere da una nuova valutazione dellatitolarità della proprietà in capo ai due appellati, esclusa dal primo giudice e oggetto del primo motivo di impugnazione. Affermò, infatti, che l’attrice avesse agito ex art. 2058 cod. civ., sicché i convenuti appellanti erano legittimati passivamente quali autori dell’illecito contestato, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario o comproprietario del beneattraverso cui si pretendeva di esercitare il passaggio; aggiunse che il muro impediva all’attrice appellante di esercitare una delle facoltà del suo diritto di proprietà e, cioè, quella di sfruttare la porta per dare luce e aria al suo immobile e violava altresì il suo «diritto di veduta» la cui esistenza « a favore dell’immobile dell’appellante [era] è circostanza sostanzialmente pacifica, dal momento che non è contestato che la porta fosse ivi presente da oltre 20 anni», senza che avesse rilevo la circostanza che parte appellante avesse murato all’interno la portae non la utilizzasse da anni, perché le facoltà del diritto di proprietà non si prescrivono per non uso ed era altresì «pacifico che la costruzione di un muro o volta ad occludere una Ric. 2022 n. 1909 sez. S2 -ud. 26-10-2023 - 4 - veduta non è consentita dal nostro codice (si veda, in questo senso, l’art. 907 c.c.)» (così in sentenza). 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione di legge degli art. 1172, 1173, 1079 e 2058 cod. civ.,per non avere la Corte esaminato la questione della titolarità del diritto di proprietà sul locale a cui l’attrice intendeva accedere con la porta; l’azione sarebbe stata strumentale a veder accertata una servitù di passaggionella proprietà del terzo [OSCURATO:PERSONA], ove era stata erettala parete doveva perciò intendersi esperita un’ actio confessoria servitutis; la Corte di Appello di Genova non avrebbe considerato che la condanna alla demolizione del muro implica un facere che non può essere attuato senza l’autorizzazione del proprietario che, nella specie, è il terzo Sinigaglia. 1.2. Con il secondo motivo, formulato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.e articolato in tre profili, i ricorrenti hanno prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 900, 907, 1027, 1073 e 1074 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello, qualificando l’azione , omesso di valutare le conclusioni dell’atto di citazione di primo grado, poi rinnovate anche in appello e il contenuto degli scritti e, in particolare, per non aver considerato chela domanda di riduzione in pristino era stata proposta soltanto come conseguente all’esercizio dell’azione a tutela del diritto reale; hanno, quindi, con un secondo profilo, rappresentato che era stata chiesta la tutela di una servitù di passaggio e che l’avere invece riconosciuto la sussistenza di una «servitù di veduta a favore Ric. 2022 n. 1909 sez. S2 -ud. 26-10-2023 - 5 - dell’immobile» di parte attrice, consistente nello «sfruttare la porta per dare luce ed aria» al locale (così in sentenza) costituiva una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; infine, hanno sottolineato, con un terzo profilo di censura, la violazione e falsa applicazione degli art. 1073 e 1074 cod. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto che il diritto di passaggio attraverso il disimpegno costituisse non una servitù –che è soggetta ad estinzione per non uso o per impossibilità di esercizio o per venir meno dell’utilità a carico dell’altrui proprietà, ma una «facoltà del diritto di proprietà» dell’attrice, come tale imprescrittibile. 2. Il primo motivo e il secondo profilo del secondo, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati. LaCorte d’appello ha riconosciuto la sussistenza di una «servitù di veduta a favore dell’immobile» di parte attrice, consistente nello «sfruttare la porta per dare luce ed aria» al localesebbene parte attrice avesse prospettato la sussistenza del diverso diritto di servitù di passaggioattraverso il locale disimpegno, esercitato per mezzo della porta poi occlusa. In disparte la sovrapposizione tra la servitù di veduta e la servitù di luce aria, la decisione non è conforme al principio di diritto secondo cui il potere - dovere del giudice di merito di interpretare la domanda e di qualificare giuridicamente i fatti allegati e le domande proposte incontra -anche in appello - un limite nell'oggetto della contestazione, all'interno del quale la decisione deve essere mantenuta, cosicché' il giudice, nel definire e qualificare i rapporti tra le parti, non può esorbitare dalle loro richieste ne' introdurre un nuovo tema di indagine (Cass. Sez. 2, n. 3366 del 20/02/2004). In tal senso è fondato il secondo profilo di censura del secondo motivo. Ric. 2022 n. 1909 sez. S2 -ud. 26-10-2023 - 6 - A ciò si aggiunga che, pur riconoscendo la sussistenza di una servitù a favore dell’immobile di parte attrice e a carico del disimpegno, la Corte territoriale non ha proceduto ad accertare la titolarità del diritto di proprietà dell’immobile asseritamente serventein capo ai convenuti, (e in tal senso è fondato il primo motivo). Sul punto, deve rilevarsi che nella confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è in primo luogo di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 cod. civ.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 cod. civ., soltanto se la loro condotta si sia posta a titolo di concorso con quella di uno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro confronti, possono essere esperite, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 cod. civ., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie(Cass. Sez. 6 - 2, n. 1332 del 22/01/2014). 3. Dal giudizio di fondatezza delle due censure suesposte deriva l’assorbimento dei restanti profili del secondo motivo e del terzo motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano denunciato, in riferimento al n. 3 e al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., denunciato la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, avendo la stessa Corte riconosciuto che la porta era murata da tempoe tuttavia non accertato Ric. 2022 n. 1909 sez. S2 -ud. 26-10-2023 - 7 - la fondatezza dell’eccezione di estinzione della servitù ex art. 1073 e 1074 cod. civ. come eccepita dai convenuti attuali ricorrenti. 4. Il ricorso è perciò, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con conseguente rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione perché statuisca sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA] in conformità ai principi suesposti, decidendoanche sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composiz
Sentenza Cassazione n. 11601/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris