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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 27847/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1808/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 5679/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo su richiesta formulata dalProcuratore della Repubblica, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze del Tribunale di Napoli in data 7 giugno 2022, irrevocabile l'11 novembre 2022 e del Tribunale di Napoli in data 10 luglio 2023, irrevocabile l'11 dicembre 2023, «perché concesse – considerate le pene comminate – oltre i limiti previsto dall'art. 163 cod. pen.».

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per i seguenti due motivi.

2.1. Con il primo eccepisce la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, siccome privo dell'oggetto.

Denuncia di avere r icevuto i l relat ivo avviso, al legato al r icorso ai f ini dell'autosufficienza, che non consentiva di approntare qualsivoglia difesa, con conseguente violazione del contraddittorio, viepiù aggravata dall'equivoca indicazione, sulla copertina del fascicolo riguardante l'incidente di esecuzione, nella parte riguardante l'oggetto, esclusivamente la «revoca della pena sospesa concessa con la sentenza irrevocabile l'11 dicembre 2023».

2.2. Con il secondo motivo deduce che la revoca dei benefici sarebbe avvenuta in violazione del principio di diritto espresso dalle Sez.

U Longo, essendovi una causa ostativa al riconoscimento di detto beneficio, evidente e conoscibile ex actis, in quanto la condanna che aveva concesso il primo beneficio era già passata in giudicato al momento della pronuncia della seconda sentenza.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 7 marzo 2025, ha chiesto l'annullamento con rinvio reputando la fondatezza del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27847/2025 Roma, lì, 29/07/2025 secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che si indicano di seguito.

2. Il primo motivo è smentito per tabulas, alla luce dello stesso tenore dell’avviso di fissazione dell’udienza allegato al ricorso.

2.1. Va ricordato che, nonostante il tenore testuale dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che «L'avviso di udienza nel procedimento di esecuzione deve contenere, sia pure in forma succinta, o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l'indicazione dell'oggetto del procedimento, necessario ai fini del rispetto del principio del contraddittorio, pur in assenza di una esplicita previsione negli artt. 666 e 127 cod. proc. pen.» e che «La mancata indicazione dell'oggetto determina nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma primo, lettera c), cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 18070 del 14/02/2003, Bellagamba, Rv. 224752 - 01; Sez. 1, n. 5411 del 21/10/1996, Ruggiero, Rv. 207713 – 01).

Si è precisato che «Nel procedimento di esecuzione è legittimo il decreto di fissazione dell'udienza camerale che contenga solo l'indicazione dell'oggetto di esso e non anche delle ragioni per le quali il procedimento stesso è stato avviato, incombendo all'interessato o al suo difensore l'onere di consultare in cancelleria gli atti relativi ed eventualmente estrarne copia» (Sez. 1, n. 33892 del 14/07/2010, Mensotero, Rv. 248177 - 01;Sez. 1, n. 2354 del 20/05/1991, Bocchini, Rv. 187486 - 01).

È, invece, affetto da nullità il decreto di fissazione dell'udienza camerale che contenga un'indicazione dell'oggetto della trattazione assolutamente generico, inidoneo a consentire al destinatario dell'avviso di cui all'art. 666, terzo comma, cod. proc. pen. di predisporre un'effettiva difesa (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 53024 del 09/12/2014 Cc.(dep. 19/12/2014) Rv. 261663 – 01).

2.2. Nel caso di specie, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, il provvedimento di fissazione dell’udienza reca il riferimento a entrambe le sentenze cui il beneficio della sospensione condizionale accedeva.

Tanto, alla stregua della giurisprudenza appena citata, è sufficiente alla reiezione del motivo di ricorso.

3. Il secondo motivo è fondato, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Napoli del 10.07.2023, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], unico beneficio per il quale si può porre il tema del rispetto del principio espresso da Sez.

Unite Longo.

3.1. Sul punto, il ricorrente lamenta la mancata verifica da parte del Giudice dell'esecuzione della conoscenza, da parte del Tribunale di Napoli che ha pronunciato la sentenza del 10 luglio 2023, irrevocabile l'11 dicembre 2023, della precedente, resa il 7 giugno 2022, irrevocabile l'11 novembre 2022 e, dunque, della causa ostativa.

Ha, invero, espressamente richiamato al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione e che, a tal fine, il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Cass. Sez.

U, n. 37345 del 23/4/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 5, n. 23133 del 9/7/2020, Bordonaro, Rv. 279906; Sez. 1, n. 19457 del 16/1/2018, Signoretto, Rv. 272832; Sez. 1, n. 13390 del 05/03/2020, Iacopino, n. m.).

È stato chiarito che il criterio discretivo, rilevante insenso ostativo alla possibilità di revoca, è quello non alla mera astratta conoscibilità della causa ostativa, bensì alla conoscenza concreta, come documentalmente risultante dagli atti: si è, invero, precisato che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674,comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, è onerato, in viapreliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali ostativirisultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e, quindi, provvedere all'acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficiooggetto della richiesta di revoca (così Cass. Sez.

U, n. 37345 del 2015, cit.).

3.2. Nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione non ha adempiuto all'onere che gli incombeva, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Napoli del 10.07.2023, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e di tanto il ricorrente si è lamentato specificamente.

Essendo stata ritenuta – con esclusivo riferimento alla sentenza appena indicata – l’ipotesi di revoca di cui all'art. 168, terzo comma, in relazione all'art. 164, quarto comma, cod. pen., per essere stata – la sospensione condizionale della pena – concessa più di una volta, in assunta violazione dei limiti fissati dall'art. 163 cod. pen., fondatamente la doglianza articolata dal ricorrente deduce che non sussiste motivazione circa la verifica della mancata conoscenza del precedente (presupposto come) ostativo da parte del giudice della cognizione che aveva concesso il nuovo beneficio sospensivo.

L'ordinanza impugnata che ha, di fatto, disposto la revoca in applicazione della disciplina prevista dall'art. 168, terzo comma, e dall'art. 164 cod. pen., non ha dato atto di avere effettuato il controllo ex actis, richiesto per la verifica del presupposto dell'applicazione della disciplina succitata e del relativo esito e risulta, pertanto, inficiata dall'erronea applicazione della legge in quanto il Giudice della esecuzione ha omesso di accertare effettivamente, mediante richiamo del fascicolo del giudizio se i precedenti ostativi risultassero documentalmente noti al giudice che concesse il beneficio.

Tale vizio è stato correttamente evidenziato con l'atto d'impugnazione.

Si rivela pertinente, in proposito, l'arresto secondo cui ilricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzioneabbia revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal giudicedella cognizione, senza aver previamente verificato che a quest'ultimo nonfosse nota la causa ostativa, postula, diversamente essendo aspecifico, laspecifica allegazione che tale conoscenza in realtà sussisteva (Sez. 3, n. 382630 del 21/5/2021, Orlandi, Rv. 282330).

4. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, nei limiti suindicati, con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio da svolgersi nel rispetto del suindicato principio.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale applicata con la sentenza emessa il 10 luglio 2023 dal Tribunale di Napoli, divenuta irrevocabile l'11 dicembre 2023, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così è deciso, 22/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1808/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 5679/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo su richiesta formulata dalProcuratore della Repubblica, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze del Tribunale di Napoli in data 7 giugno 2022, irrevocabile l'11 novembre 2022 e del Tribunale di Napoli in data 10 luglio 2023, irrevocabile l'11 dicembre 2023, «perché concesse – considerate le pene comminate – oltre i limiti previsto dall'art. 163 cod. pen.». 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per i seguenti due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, siccome privo dell'oggetto. Denuncia di avere r icevuto i l relat ivo avviso, al legato al r icorso ai f ini dell'autosufficienza, che non consentiva di approntare qualsivoglia difesa, con conseguente violazione del contraddittorio, viepiù aggravata dall'equivoca indicazione, sulla copertina del fascicolo riguardante l'incidente di esecuzione, nella parte riguardante l'oggetto, esclusivamente la «revoca della pena sospesa concessa con la sentenza irrevocabile l'11 dicembre 2023». 2.2. Con il secondo motivo deduce che la revoca dei benefici sarebbe avvenuta in violazione del principio di diritto espresso dalle Sez. U Longo, essendovi una causa ostativa al riconoscimento di detto beneficio, evidente e conoscibile ex actis, in quanto la condanna che aveva concesso il primo beneficio era già passata in giudicato al momento della pronuncia della seconda sentenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 7 marzo 2025, ha chiesto l'annullamento con rinvio reputando la fondatezza del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27847/2025 Roma, lì, 29/07/2025 secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che si indicano di seguito. 2. Il primo motivo è smentito per tabulas, alla luce dello stesso tenore dell’avviso di fissazione dell’udienza allegato al ricorso. 2.1. Va ricordato che, nonostante il tenore testuale dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che «L'avviso di udienza nel procedimento di esecuzione deve contenere, sia pure in forma succinta, o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l'indicazione dell'oggetto del procedimento, necessario ai fini del rispetto del principio del contraddittorio, pur in assenza di una esplicita previsione negli artt. 666 e 127 cod. proc. pen.» e che «La mancata indicazione dell'oggetto determina nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma primo, lettera c), cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 18070 del 14/02/2003, Bellagamba, Rv. 224752 - 01; Sez. 1, n. 5411 del 21/10/1996, Ruggiero, Rv. 207713 – 01). Si è precisato che «Nel procedimento di esecuzione è legittimo il decreto di fissazione dell'udienza camerale che contenga solo l'indicazione dell'oggetto di esso e non anche delle ragioni per le quali il procedimento stesso è stato avviato, incombendo all'interessato o al suo difensore l'onere di consultare in cancelleria gli atti relativi ed eventualmente estrarne copia» (Sez. 1, n. 33892 del 14/07/2010, Mensotero, Rv. 248177 - 01;Sez. 1, n. 2354 del 20/05/1991, Bocchini, Rv. 187486 - 01). È, invece, affetto da nullità il decreto di fissazione dell'udienza camerale che contenga un'indicazione dell'oggetto della trattazione assolutamente generico, inidoneo a consentire al destinatario dell'avviso di cui all'art. 666, terzo comma, cod. proc. pen. di predisporre un'effettiva difesa (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 53024 del 09/12/2014 Cc.(dep. 19/12/2014) Rv. 261663 – 01). 2.2. Nel caso di specie, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, il provvedimento di fissazione dell’udienza reca il riferimento a entrambe le sentenze cui il beneficio della sospensione condizionale accedeva. Tanto, alla stregua della giurisprudenza appena citata, è sufficiente alla reiezione del motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo è fondato, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Napoli del 10.07.2023, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], unico beneficio per il quale si può porre il tema del rispetto del principio espresso da Sez. Unite Longo. 3.1. Sul punto, il ricorrente lamenta la mancata verifica da parte del Giudice dell'esecuzione della conoscenza, da parte del Tribunale di Napoli che ha pronunciato la sentenza del 10 luglio 2023, irrevocabile l'11 dicembre 2023, della precedente, resa il 7 giugno 2022, irrevocabile l'11 novembre 2022 e, dunque, della causa ostativa. Ha, invero, espressamente richiamato al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione e che, a tal fine, il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Cass. Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 5, n. 23133 del 9/7/2020, Bordonaro, Rv. 279906; Sez. 1, n. 19457 del 16/1/2018, Signoretto, Rv. 272832; Sez. 1, n. 13390 del 05/03/2020, Iacopino, n. m.). È stato chiarito che il criterio discretivo, rilevante insenso ostativo alla possibilità di revoca, è quello non alla mera astratta conoscibilità della causa ostativa, bensì alla conoscenza concreta, come documentalmente risultante dagli atti: si è, invero, precisato che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674,comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, è onerato, in viapreliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali ostativirisultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e, quindi, provvedere all'acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficiooggetto della richiesta di revoca (così Cass. Sez. U, n. 37345 del 2015, cit.). 3.2. Nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione non ha adempiuto all'onere che gli incombeva, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Napoli del 10.07.2023, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e di tanto il ricorrente si è lamentato specificamente. Essendo stata ritenuta – con esclusivo riferimento alla sentenza appena indicata – l’ipotesi di revoca di cui all'art. 168, terzo comma, in relazione all'art. 164, quarto comma, cod. pen., per essere stata – la sospensione condizionale della pena – concessa più di una volta, in assunta violazione dei limiti fissati dall'art. 163 cod. pen., fondatamente la doglianza articolata dal ricorrente deduce che non sussiste motivazione circa la verifica della mancata conoscenza del precedente (presupposto come) ostativo da parte del giudice della cognizione che aveva concesso il nuovo beneficio sospensivo. L'ordinanza impugnata che ha, di fatto, disposto la revoca in applicazione della disciplina prevista dall'art. 168, terzo comma, e dall'art. 164 cod. pen., non ha dato atto di avere effettuato il controllo ex actis, richiesto per la verifica del presupposto dell'applicazione della disciplina succitata e del relativo esito e risulta, pertanto, inficiata dall'erronea applicazione della legge in quanto il Giudice della esecuzione ha omesso di accertare effettivamente, mediante richiamo del fascicolo del giudizio se i precedenti ostativi risultassero documentalmente noti al giudice che concesse il beneficio. Tale vizio è stato correttamente evidenziato con l'atto d'impugnazione. Si rivela pertinente, in proposito, l'arresto secondo cui ilricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzioneabbia revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal giudicedella cognizione, senza aver previamente verificato che a quest'ultimo nonfosse nota la causa ostativa, postula, diversamente essendo aspecifico, laspecifica allegazione che tale conoscenza in realtà sussisteva (Sez. 3, n. 382630 del 21/5/2021, Orlandi, Rv. 282330). 4. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, nei limiti suindicati, con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio da svolgersi nel rispetto del suindicato principio. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale applicata con la sentenza emessa il 10 luglio 2023 dal Tribunale di Napoli, divenuta irrevocabile l'11 dicembre 2023, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 22/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]