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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08993/2026

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SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] diUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La società RELAX ha proposto opposizione avverso l’ingiunzione dipagamento n. 907 del 14 marzo 2016, relativa alla TARES per gli annid’imposta 2013 e 2014, eccependo la mancata notifica dell’avviso diNumero registro generale 28901/2019Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 8993/2026Data pubblicazione 09/04/2026liquidazione presupposto e la nullità della notifica per incertezza sullapersona che aveva ricevuto il plico e per mancata prova del destinatario.Ha inoltre contestato il potere della [OSCURATO:SOCIETA]. di emetterel’ingiunzione, sostenendo che, scaduto il contratto di raccolta dei rifiuti conil Comune di Calcinaia, la società avesse illegittimamente continuato asvolgere attività di accertamento e riscossione senza dimostrare ipresupposti di legge.

Ha infine dedotto l’illegittimità della richiesta di aggio,in assenza di una base normativa che la giustificasse.2. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il ricorso consentenza n. 324/2017 e la decisione, a seguito di gravame, è stataconfermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana.In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto regolare la notificadell’avviso di liquidazione sulla base dell’avviso di ricevimento postale, hariconosciuto la sussistenza del potere della [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù diregolamento e deliberazioni comunali e ha giudicato legittima la pretesadegli aggi, in quanto conseguenti al mancato tempestivo pagamento deltributo.3.

Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito concontroricorso la [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di fattidecisivi ai fini della risoluzione della controversia in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c.La ricorrente lamenta che il giudice d'appello non ha valutatol'assoluta incertezza del soggetto consegnatario del piego e del destinatariodella comunicazione di avvenuta notificazione.

In particolare, vieneevidenziato che sull'avviso di ricevimento risultavano barratecontemporaneamente due caselle diverse (portiere dello stabile o soggettoaddetto alla ricezione), rendendo impossibile identificare con certezza chiNumero registro generale 28901/2019Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 8993/2026Data pubblicazione 09/04/2026avesse ritirato l'atto.

Inoltre, si contesta la mancata produzione della provadi spedizione della seconda raccomandata informativa, necessaria quandol'atto non è consegnato direttamente al destinatario.1.1.

La censura non è ammissibile in quanto sostanzialmente volta adun diverso apprezzamento della prova, su cui il giudice del merito si èpronunciando con chiara motivazione, esprimendo il proprio sindacato.1.2.

Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservatodi individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra varie, v.

Cass. n.32505/23; Cass. 13/02/2025, n. 3730).2.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione dell’art. 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.2.1.

La società sostiene l'inesistenza del potere della [OSCURATO:SOCIETA]di formare l'ingiunzione di pagamento, poiché tale facoltà è concessa inderoga ai soggetti affidatari del servizio di raccolta rifiuti solo fino allascadenza del relativo contratto.

Secondo la ricorrente, non è stata fornitaprova che il contratto tra il Comune di Calcinaia e la [OSCURATO:SOCIETA] fosse ancoravigente al momento dell'emissione dell'ingiunzione, rendendo quest'ultimaillegittima.2.2.

La censura non merita accoglimento.Numero registro generale 28901/2019Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 8993/2026Data pubblicazione 09/04/20262.3.

Anche riguardo a tale censura la ricorrente intende mettere indiscussione un apprezzamento di fatto, atteso che la CTR ha chiaramenteaffermato che la [OSCURATO:SOCIETA] era concessionaria del servizio.

Si opponequindi, inammissibilmente, all’accertamento fattuale della CTR secondo ilquale per il periodo di imposta (2013/2014) il servizio era affidato allacontroricorrente.Invero, prevedendo la norma che, per consentire la deroga, vidovesse essere affidamento al 31.12.2013, l’affermazione del giudice delgravame che la concessionaria rivestisse tale qualifica negli anni di imposta(cioè il 2013 e il 2014) copre un accertamento fattuale che è preclusorimettere in discussione in sede di legittimità, ed è di per sé idoneo aritenere legittimo l’affidamento e insussistente la dedotta violazione dilegge.2.4.

Quando parte ricorrente chiede di verificare se sussistessero lecondizioni legali per procedere a detto affidamento, atteso anche che ladifesa della [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva mai prodotto alcun contratto stipulatoanteriormente al 31 dicembre 2013 (vigente a detta data e la cui scadenzafosse successiva a quella in cui era stato nuovamente affidato l’incarico diaccertamento e riscossione) che la legava all'ente locale per l'affidamentodella raccolta dei rifiuti , non può difatti non osservarsi che il riferimentoalla scadenza del contratto al momento delle ingiunzioni è in realtà superatogià dalla decisione della CTR, posto che la stessa ha affermato, per quantosopra osservato, che l’affidamento fosse sussistente anche nel 2014.In questi termini la censura – che attiene alla violazione di legge –non merita accoglimento.2.5.

In conclusione, il motivo è inammissibile.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 52,comma 5, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 n relazione all'art. 360, primocomma, n. 3 del c.p.c., con riferimento all’illegittimità della pretesa per aggi.Numero registro generale 28901/2019Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 8993/2026Data pubblicazione 09/04/2026La ricorrente contesta l'illegittimità della richiesta di pagamento degliaggi, argomentando che la norma citata permette l'affidamento dellariscossione a terzi a condizione che ciò non comporti oneri aggiuntivi per ilcontribuente.

Viene inoltre sottolineato che il diritto all'aggio dovrebbeessere previsto da una norma specifica e non derivare automaticamentedall'inadempimento del contribuente.3.1.

Il motivo non è fondato.3.2.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che è dovuto l’aggioper l'attività di riscossione, nel regime di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 112 del1999 nella versione antecedente alla novella introdotta dall'art. 1, comma15, della l. n. 234 del 2021: In tema di aggio per l'attività di riscossione,nel regime di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 (nella versioneantecedente alla novella introdotta dall'art. 1, comma 15, della l. n. 234 del2021), ove l'intimazione di pagamento sia stata notificata prima dellaconciliazione giudiziale sull'impugnazione dell'avviso di accertamentopresupposto, contemplante il ridimensionamento della pretesa tributaria,l'aggio rimane dovuto per l'intero, traendo esso origine dalla violazionedell'obbligo di versamento frazionato in pendenza di giudizio ex artt. 29 d.l.n. 78 del 2010 e 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, e avendo, dunque, naturaretributiva (siccome volta a porre a carico del debitore inadempiente laremunerazione del servizio di riscossione), non essendo, pertantoconfigurabile alcun indebito arricchimento dell'Erario, in ragione dellavariabilità della misura degli oneri di riscossione a carico del debitore,dipendente dal momento del pagamento delle somme e dei relativi interessidi mora (Cass. 01/07/2025, n. 17728 (Rv. 676106 - 01)).3.3.

Il motivo va dunque rigettato.4.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va quindirigettato nella sua interezza.5.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sonoliquidate nella misura indicata in dispositivo.Numero registro generale 28901/2019Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 8993/2026Data pubblicazione 09/04/20266.

In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 2.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] diUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società RELAX ha proposto opposizione avverso l’ingiunzione dipagamento n. 907 del 14 marzo 2016, relativa alla TARES per gli annid’imposta 2013 e 2014, eccependo la mancata notifica dell’avviso diNumero registro generale 28901/2019Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 8993/2026Data pubblicazione 09/04/2026liquidazione presupposto e la nullità della notifica per incertezza sullapersona che aveva ricevuto il plico e per mancata prova del destinatario.Ha inoltre contestato il potere della [OSCURATO:SOCIETA]. di emetterel’ingiunzione, sostenendo che, scaduto il contratto di raccolta dei rifiuti conil Comune di Calcinaia, la società avesse illegittimamente continuato asvolgere attività di accertamento e riscossione senza dimostrare ipresupposti di legge. Ha infine dedotto l’illegittimità della richiesta di aggio,in assenza di una base normativa che la giustificasse.2. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il ricorso consentenza n. 324/2017 e la decisione, a seguito di gravame, è stataconfermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana.In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto regolare la notificadell’avviso di liquidazione sulla base dell’avviso di ricevimento postale, hariconosciuto la sussistenza del potere della [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù diregolamento e deliberazioni comunali e ha giudicato legittima la pretesadegli aggi, in quanto conseguenti al mancato tempestivo pagamento deltributo.3. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito concontroricorso la [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di fattidecisivi ai fini della risoluzione della controversia in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c.La ricorrente lamenta che il giudice d'appello non ha valutatol'assoluta incertezza del soggetto consegnatario del piego e del destinatariodella comunicazione di avvenuta notificazione. In particolare, vieneevidenziato che sull'avviso di ricevimento risultavano barratecontemporaneamente due caselle diverse (portiere dello stabile o soggettoaddetto alla ricezione), rendendo impossibile identificare con certezza chiNumero registro generale 28901/2019Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 8993/2026Data pubblicazione 09/04/2026avesse ritirato l'atto. Inoltre, si contesta la mancata produzione della provadi spedizione della seconda raccomandata informativa, necessaria quandol'atto non è consegnato direttamente al destinatario.1.1. La censura non è ammissibile in quanto sostanzialmente volta adun diverso apprezzamento della prova, su cui il giudice del merito si èpronunciando con chiara motivazione, esprimendo il proprio sindacato.1.2. Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservatodi individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra varie, v. Cass. n.32505/23; Cass. 13/02/2025, n. 3730).2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione dell’art. 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.2.1. La società sostiene l'inesistenza del potere della [OSCURATO:SOCIETA]di formare l'ingiunzione di pagamento, poiché tale facoltà è concessa inderoga ai soggetti affidatari del servizio di raccolta rifiuti solo fino allascadenza del relativo contratto. Secondo la ricorrente, non è stata fornitaprova che il contratto tra il Comune di Calcinaia e la [OSCURATO:SOCIETA] fosse ancoravigente al momento dell'emissione dell'ingiunzione, rendendo quest'ultimaillegittima.2.2. La censura non merita accoglimento.Numero registro generale 28901/2019Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 8993/2026Data pubblicazione 09/04/20262.3. Anche riguardo a tale censura la ricorrente intende mettere indiscussione un apprezzamento di fatto, atteso che la CTR ha chiaramenteaffermato che la [OSCURATO:SOCIETA] era concessionaria del servizio. Si opponequindi, inammissibilmente, all’accertamento fattuale della CTR secondo ilquale per il periodo di imposta (2013/2014) il servizio era affidato allacontroricorrente.Invero, prevedendo la norma che, per consentire la deroga, vidovesse essere affidamento al 31.12.2013, l’affermazione del giudice delgravame che la concessionaria rivestisse tale qualifica negli anni di imposta(cioè il 2013 e il 2014) copre un accertamento fattuale che è preclusorimettere in discussione in sede di legittimità, ed è di per sé idoneo aritenere legittimo l’affidamento e insussistente la dedotta violazione dilegge.2.4. Quando parte ricorrente chiede di verificare se sussistessero lecondizioni legali per procedere a detto affidamento, atteso anche che ladifesa della [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva mai prodotto alcun contratto stipulatoanteriormente al 31 dicembre 2013 (vigente a detta data e la cui scadenzafosse successiva a quella in cui era stato nuovamente affidato l’incarico diaccertamento e riscossione) che la legava all'ente locale per l'affidamentodella raccolta dei rifiuti , non può difatti non osservarsi che il riferimentoalla scadenza del contratto al momento delle ingiunzioni è in realtà superatogià dalla decisione della CTR, posto che la stessa ha affermato, per quantosopra osservato, che l’affidamento fosse sussistente anche nel 2014.In questi termini la censura – che attiene alla violazione di legge –non merita accoglimento.2.5. In conclusione, il motivo è inammissibile.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 52,comma 5, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 n relazione all'art. 360, primocomma, n. 3 del c.p.c., con riferimento all’illegittimità della pretesa per aggi.Numero registro generale 28901/2019Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 8993/2026Data pubblicazione 09/04/2026La ricorrente contesta l'illegittimità della richiesta di pagamento degliaggi, argomentando che la norma citata permette l'affidamento dellariscossione a terzi a condizione che ciò non comporti oneri aggiuntivi per ilcontribuente. Viene inoltre sottolineato che il diritto all'aggio dovrebbeessere previsto da una norma specifica e non derivare automaticamentedall'inadempimento del contribuente.3.1. Il motivo non è fondato.3.2. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che è dovuto l’aggioper l'attività di riscossione, nel regime di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 112 del1999 nella versione antecedente alla novella introdotta dall'art. 1, comma15, della l. n. 234 del 2021: In tema di aggio per l'attività di riscossione,nel regime di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 (nella versioneantecedente alla novella introdotta dall'art. 1, comma 15, della l. n. 234 del2021), ove l'intimazione di pagamento sia stata notificata prima dellaconciliazione giudiziale sull'impugnazione dell'avviso di accertamentopresupposto, contemplante il ridimensionamento della pretesa tributaria,l'aggio rimane dovuto per l'intero, traendo esso origine dalla violazionedell'obbligo di versamento frazionato in pendenza di giudizio ex artt. 29 d.l.n. 78 del 2010 e 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, e avendo, dunque, naturaretributiva (siccome volta a porre a carico del debitore inadempiente laremunerazione del servizio di riscossione), non essendo, pertantoconfigurabile alcun indebito arricchimento dell'Erario, in ragione dellavariabilità della misura degli oneri di riscossione a carico del debitore,dipendente dal momento del pagamento delle somme e dei relativi interessidi mora (Cass. 01/07/2025, n. 17728 (Rv. 676106 - 01)).3.3. Il motivo va dunque rigettato.4. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va quindirigettato nella sua interezza.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sonoliquidate nella misura indicata in dispositivo.Numero registro generale 28901/2019Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 8993/2026Data pubblicazione 09/04/20266. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 2.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteUgo Candia
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