CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 gennaio 2021
Cassazione n. 43676/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MATERA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e hu 10." CAMIALV•kko ery Vs. <[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Matera, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Matera in data 19 gennaio 2021. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della ritenuta sussistenza di una autonoma valutazione della richiesta del PM da parte del GIP. Il ricorrente lamenta che il provvedimento del GIP si risolverebbe in una mera sintesi delle considerazioni già svolte dal PM risultando una perfetta identità delle prime 39 pagine e la corrispondenza degli argomenti utilizzati negli ulteriori fogli di cui si compone il provvedimento come da tavola prospettica contenuta a pagina 4 del ricorso. Sul punto, risulterebbe meramente apparente la motivazione del Tribunale della libertà. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti relativamente a tutti i reati contestati. Secondo il ricorrente, il riferimento al "contesto fattuale comune a tutte le contestazioni di truffa contrattuale" e la valorizzazione della "fìttizietà dell'intera operazione (dal momento che il terreno solo formalmente viene gestito dall'acquirente ma resta nella disponibilità del venditore)" il programmato inadempimento alla rata del finanziamento risulterebbe una considerazione di profili fattuali del tutto estranei alla contestazione specificamente mossa e una elusione dei motivi di riesame e delle contestazioni in punto sopravvalutazione dei terreni. Ciò anche in conseguenza della impossibilità di utilizzare come criteri i VAM ([OSCURATO:PERSONA]) come desumibile dal testo della decisione della Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato pluriaggravata di cui al capo sub 23) - c.d. pratica STASI - dell'imputazione provvisoria risultando arbitraria - a parere della difesa - l'affermata irrilevanza della stima dei terreni e risultando la piena legittimità dell'agire del [OSCURATO:PERSONA] e il fatto che a redigere la massima parte degli atti siano stati soggetti terzi non avendo svolto il [OSCURATO:PERSONA] alcuna istruttoria di ammissibilità della domanda, essendosi costui limitato alla valutazione del fondo agricolo dopo quasi tre mesi (29.03.2016) dall'assunzione dell'incarico ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) secondo parametri corretti come evidenziato dalla valorizzazione delle peculiarità dei terreni. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato annullamento del provvedimento genetico, ai sensi dell'al t. 178, comma 1, lett. b) c.p.p., in conseguenza della inesistenza o nullità della domanda cautelare del P.M. con riferimento al reato di cui al capo sub 33) dell'imputazione la cui contestazione non contiene alcun riferimento all'odierno indagato, al quale, pertanto, non viene attribuita alcuna specifica condotta materiale o anche, soltanto, morale 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato di cui al capo sub 33) dell'imputazione provvisoria perché il provvedimento ometterebbe di effettuare la ricostruzione della fattispecie concreta, non autonomamente tratteggiata nemmeno in termini sintetici posto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva assunto alcuna veste formale nel procedimento e dunque non avrebbe avuto il dovere di interloquire con il tecnico di parte. Inoltre, l'invio di documenti comunque non coperti da segreto risultava coerente alla facoltà di fornire ragguagli tecnici alla parte interessata da un qualsiasi provvedimento amministrativo. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato pluriaggravata di cui al capo sub 4) dell'imputazione provvisoria non risultando obbligatoria la stesura del verbale del sopralluogo asseritamente non effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] e risultando anzi l'esistenza dello stesso desumibile negli stessi atti di indagine, segnata mente nell'Allegato C6 del Capitolo C. Faldone 3. della informativa di PG del 17/6/2019. La motivazione sulla sopravvalutazione sarebbe inoltre apodittica e farebbe riferimento a parametri inadeguati come già evidenziato nel motivo che precede. 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato pluriaggravata di cui al capo sub 9) dell'imputazione provvisoria. La redazione del verbale era infatti non obbligatoria essendo stata introdotta nell'iter amministrativo solo a partire dal 10.06.2015 dalla [OSCURATO:PERSONA] n. 276. Che il sopralluogo fosse avvenuto sarebbe inoltre desumibile dall'allegato D17, alla informativa di P.G. del 17.6.2019 capitolo D faldone 3(2) e in particolare dalla presenza di una richiesta di integrazione documentale post-sopralluogo, sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA] in qualità di responsabile del progetto (con protocollo 12354 del 15.07.2014). e inviata al MARGIORE dalla quale si dovrebbe evincere che il sopralluogo medesimo era stato effettuato in data 11.07.2014. Ancora, la valutazione tecnico estimativa non riportava la firma del [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso, la motivazione sulla sopravvalutazione sarebbe inoltre apodittica e farebbe riferimento a parametri inadeguati come già evidenziato nel motivo che precede. La ricostruzione dei passaggi procedimentali sarebbe poi frutto di un travisamento delle risultanze che non terrebbe conto della successione degli atti e - talvolta - nemmeno del contenuto e dei presupposti degli stessi. 2.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza del mancato rilevamento della inutilizzabilità degli atti di indagine, ai sensi dell'art. 407, comma 3, c.p.p., stante la mancanza dei provvedimenti di proroga delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 406 c.p.p., ovvero per la tardività della seconda e della terza richiesta di proroga. Difetterebbero infatti i decreti di proroga a seguito delle richieste del PM e la seconda e la terza proroga sarebbero tardive perché la sospensione dei termini sarebbe inapplicabile trattandosi di procedimento in materia di criminalità organizzata. 2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza del mancato rilevamento della inutilizzabilità degli atti di indagine, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. b) e c), 191, e 407, comma 3, c.p.p., stante l'omessa iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. del nominativo del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle condotte contestate al capo 9 dell'imputazione. 2.10. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al ritenuto conseguimento da parte dell'indagato del profitto dei reati in relazione ai quali è stato disposto il sequestro preventivo. Si tratterebbe infatti di utilità conseguite da altri soggetti a fronte della imputabilità al [OSCURATO:PERSONA] della commissione di atti contrari ai doveri di ufficio per cui lo stesso ricorrente avrebbe ottenuto un prezzo da considerarsi come unico vantaggio di immediata e diretta derivazione causale dal reato riferibile al [OSCURATO:PERSONA]. 2.11. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla individuazione quantificazione del profitto dei reati. Infatti, non potrebbe ritenersi tale l'importo corrispondente al prezzo corrisposto da ISMEA all'atto di acquisto dei terreni di volta in volta considerati perché comunque trattasi di compravendite con patto di riservato dominio il che determinerebbe il permanere dell'utilità costituita dal valore del terreno nella sfera giuridica dell'ente. Peraltro, non sarebbe individuabile nel caso di specie alcuna fattispecie di nullità civilistica con la conseguenza che il riferimento ad una truffa contrattuale non potrebbe permettere di operare una corrispondenza tra danno ed entità del contratto. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto PAOLA Mastroberardino - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, in tema di motivazione delle misure cautelari, il difetto di originalità linguistica o espositiva k del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 3 - , Sentenza n. 35720 del 06/10/2020 Rv. 280581 - 01) ed è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica c.d. dell'"incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento, e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5 - , Sentenza n. 1304 del 24/09/2018 Cc. (dep. 11/01/2019) Rv. 275339 - 01). 1.1. Nel caso di specie, anche solo a considerare l'ordinanza del GIP alla stregua di sintesi degli stessi argomenti fattuali e giuridici richiamati dal PM, risulta palese una ragionata e consapevole rielaborazione di conclusioni condivise. 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la legittimità della valutazione di un contesto fattuale comunAutte le truffe in conseguenza della 4z) valorizzazione delle peculiarità comuni a tutte le operazioni contestate riguardanti la mancanza, in capo ai richiedenti, dei requisiti richiesti dalla legge per beneficiare delle sovvenzioni e la mera fittizietà dei programmi imprenditoriali esposti, risulta manifestamente infondata. 2.1. Risulta infatti in tutti i singoli capi di imputazione contestato l'ottenimento dei finanziamenti sostenuti da ISMEA in difetto del possesso dei requisiti da parte dei soggetti effettivi che, proprio a tal fine, utilizzavano delle "teste di legno" per occultare tale circostanza. Risulta parimenti in tutti i capi di imputazione presente un riferimento al carattere meramente fittizio dell'impegno sia in relazione al programma imprenditoriale esposto sia in relazione all'affidamento cherichiedenti facevano sulla possibilità di rimanere inadempienti grazie alle lentezze burocratiche dello stesso ISMEA. 3. I motivi di ricorso riguardanti il difetto della gravità indiziaria in relazione a tutte le contestazioni di truffa aggravata e illecito conseguimento di finanziamenti pubblici risultano parzialmente assorbiti dalle considerazioni sopra esposte e per il resto manifestamente infondati. La manifesta inammissibilità del motivo che precede, infatti, risulta assorbente in tutti i casi proprio in conseguenza della violazione delle specifiche norme che determinavano i requisiti indispensabili in caso ai soggetti che chiedevano di beneficiare dei finanziamenti medesimi. Sotto tale aspetto, quindi, appare corretta la motivazione del provvedimenti] del Tribunale della libertà che evidenziava che l'illegittimità delle operazioni contestate s ii( deriva dal fatto che la pubblica amministrazione è stata coinvolta in contrattazioni che non avrebbe dovuto e potuto stipulare. 3.1. Sotto questo aspetto, il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], per come reso palese nella ricostruzione giudiziale e in primo luogo dalle intercettazioni, era quello di garantire la prospettazione di una regolarità formale che rendesse apparentemente inattaccabili le stipule e di gestire in maniera occulta i rapporti tra ISMEA e singoli apparenti richiedenti in modo tale da fornire costante supporto alle manovre di volta in volta poste in essere dagli altri associati e dai concorrenti nei singoli reati. 3.1.1. Nel contestare tale ruolo, i ricorsi si limitano a contestazioni ispirate ad una inammissibile considerazione parcellizzata ed atomistica dei singoli elementi processuali ovvero a una rivalutazione sostanzialmente integrale delle intercettazioni in atti che non solo propone a questa Corte di legittimità la rivalutazione dei singoli elementi istruttori ma nemmeno considera la palese chiave interpretativa offerta dalla reiterazione di fatti plurimi ma strutturalmente identici, che vedevano come interessati le medesime persone, che beneficiavano del supporto e del controllo degli stessi soggetti interni ad ISMEA, che andavano, direttamente o indirettamente, a vantaggio di soggetti che in ogni singola vicenda tornavano ad essere evocati e permettevano loro l'eterodirezione degli strumenti connessi ai finanziamenti pubblici per la piccola imprenditoria agricola. 3.2. Ispirate alla mera contestazione di una motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità sono anche i motivi che volta per volta contestano la non necessità di alcun sopralluogo. L'articolazione di tali motivi risulta da una parte contraddittoria rispetto agli stessi principi affermati in sede di valutazione dei terreni posto che l'unicò. a possibilità per attribuire un valore che tenga conto della peculiarità dei beni stessi passa attraverso il sopralluogo, unico strumento attraverso cui è possibile rendersi conto delle peculiarità che caratterizzano i terreni oggetto del contratto. 3.2.1. Quanto alla possibilità di desumere in atti lo svolgimento del sopralluogo stesso anche in mancanza di un verbale ad hoc, deve rilevarsi che le prospettazioni difensive propongono una rilettura che non solo passa attraverso la dimostrazione di alcun profilo di illogicità della motivazione del Tribunale del riesame e dello stesso GIP ma risulta ispirata ad una valutazione degli stessi atti sulla base di prospettazioni meramente ipotetiche e non oggettivamente riscontrate in atti. 3.3. Quanto alle doglianze in ordine alla utilizzazione dei cosiddetti valori agricoli medi, deve rilevarsi che, ferme restando le considerazioni sulla portata assorbente della sussistenza di una contrattazione in violazione dei requisiti stabiliti dalle norme stesse in ordine ai soggetti legittimati a contrarre, l'utilizzo di tali valori permetteva di evidenziare un costante di scostamento dai parametri comuni della zona senza che, in difetto della presenza di sopralluoghi documentabili e circostanze dagli stessi desumibili tali da giustificare la diversa valutazione invocata dai ricorrenti, risultano ingiustificati. 3.3.1. [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro segnalato come i c.d. valori agricoli medi siano inattendibili perché non terrebbero conto di una serie di elementi quali "le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione), la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant 'altro può incidere sul valore venale di esso". L'inesistenza o besistenza di tali caratteri potrebbero determinare discrasie (in positivo o in negativo) rispetto alla valutazione derivante dai suddetti parametri medi. Tuttavia, la valutazione operata a tale stregua non risulta di per sé illegittima in tutti i casi in cui non vi sia sostanziale indicazione di elementi concreti da cui desumere la presenza di caratteristiche determinanti un serio apprezzamento del terreno de quo e la indicazioni dagli stessi fornita — unitamente alla considerazione degli ulteriori elementi che possano avere condizionato la stesura della valutazione medesima - legittima pienamente una considerazione in termini di tendenziale sopravvalutazione o sottovalutazione del terreno. 3.4. Quanto alla partecipazione in talune delle istruttorie ISMEA, di soggetti diversi dagli indagati, tale circostanza risulta essere stata correttamente valutata dai giudici procedenti alla luce del contenuto delle intercettazioni, in relazione alla palese necessità di una regolarità formale che connotasse i singoli procedimenti e in considerazione proprio dal fatto che il contributo dato dall'intraneus ha permesso di eludere eventuali rilievi da parte di organi interni anche talvolta tramite la riproposizione della medesima istanza in successive occasioni grazie alla prospettazione di situazioni tecniche di fatto architettate perlomeno con la collaborazione del [OSCURATO:PERSONA]. In questo contesto, il reperimento di documentazione, per quanto non coperta da segreto, idonea a superare i rilievi posti da altri soggetti ovvero imposti dalla necessità di non rendere palese il carattere truffaldino dell'operazione rende palese il tipo di contributo offerto. 3.5. Infondata risulta la contestazione in ordine alla mancanza dì domanda cautelare con riferimento alle condotte di cui al capo 33 dovendosi rilevare, che, nella fase delle indagini preliminari e in occasione della richiesta di misura cautelare, l'imputazione risulta ancora in itinere e deve essere valutata alla luce della integralità delle prospettazioni fornite dal pubblico ministero nella richiesta 4-- medesima e che la considerazione del contenuto delle intercettazioni e degli ulteriori elementi di fatto in quella sede valutati appaiono fondare la presenza di una motivazione effettiva sia sotto l'aspetto grafico che sotto l'aspetto sostanziale. 4. Manifestamente infondate sono le contestazioni in ordine alla tempestività delle richieste di proroga di indagine. Infatti, dalla stessa documentazione allegata dai ricorrenti, risulta che, al momento della richiesta medesima, non risultava contestata la fattispecie associativa, con la conseguenza che i relativi termini seguivano le regole ordinarie. 4.1. Manifestamente infondata anche la doglianza relativa alla mancanza di un decreto di proroga in presenza di una tempestiva richiesta. Va infatti rilevato che, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 406 codice di procedura penale, gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini. Nel caso di specie, non sussiste provvedimento negativo e la lettera della norma impone di ritenere l'utilizzabilità degli atti. 4.2. Ugualmente infondata la contestazione in ordine alla dedotta mancata iscrizione. La motivazione del Tribunale della libertà è lineare e logica posto che rileva "Quanto alla ritenuta mancata iscrizione del [OSCURATO:PERSONA] ex art. 335 c.p.p., si rileva che (faldone 1 allegato 5), alla iscrizione per il reato di corruzione (che qui non interessa) e per il reato di truffa con data di commissione "in atto" al 17.10.17 (data della iscrizione al registro), si aggiunge altra iscrizione a giugno 2020 (come si evince dalla stampa del SICP depositata in udienza, alle date partitamente contestate nella misura cautelare: date di commissione dal 26.7.15 al 3.3.17, dal 31.3.17 al 12.3.18). Considerato che l'iscrizione è avvenuta tempestivamente sin dal 17.10.17 e che nel 2020 si è provveduto a un mero aggiornamento dell'iscrizione, deve disattendersi il relativo rilievo difensivo (con conseguente inutilizzabilità degli atti). In altri termini, va considerato come mero aggiornamento quello effettuato nel 2020, con conseguente applicabilità del principio esplicitato nella pronuncia (SU 40538/09) indicata nello stesso atto di richiesta di riesame, secondo cui gli eventuali ritardi nell'iscrizione della notizia di reato sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407 co. 3 c.p.p.". 5. Manifestamente infondate le contestazioni in ordine al quantum sequestrabile. 5.1. In particolare, pare del tutto priva di coerenza con la ritenuta gravità indiziaria e con il portato delle contestazioni mosse all'indagato la prospettazione per cui l'unico profitto (rectius prezzo) confiscabile all'indagato sarebbe quello relativo alla corruzione. Il delitto di corruzione risulta infatti una delle condotte che - presumibilmente nell'esecuzione di un unico disegno criminoso - risultano contestate all'indagato. Tra tali contestazioni vi è anche l'avere permesso e favorito plurime condotte di truffa ai danni dello stato che ontologicamente risultano ulteriori rispetto alla corruzione medesima. Sul punto, deve ribadirsi che la misura ablatoria disposta per uno dei reati previsti dall'art. 640 quater cod. pen. può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato (Sez. 2, Sentenza n. 31229 del 26/06/2014 Rv. 260368 - 01). 5.2. Risulta corretta anche la quantificazione della somma sequestrabile. 5.2.1. Le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare con la sentenza n. 26654 del 27/3/2008, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e altro, che: "il profitto del reato (...) va inteso come il complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti". Non tutte le somme ricevute degli autori della truffa possono considerarsi in quanto tali profitto del reato, ma solo quelle che siano state "indebitamente" percepite e che costituiscano "vantaggio tratto dall'illecito e a questo strettamente pertinente". Di conseguenza, occorre verificare in primo luogo se il finanziamento perseguito con i particolari meccanismi contrattuali previsti dalla legge non sarebbe stato approvato e non avrebbe avuto esecuzione in assenza delle caratteristiche falsamente prospettate e attestate; in tal caso, appare evidente, il profitto per il privato e il danno per l'ente erogante coinciderebbero con l'intero ammontare del finanziamento erogato, posto che in assenza delle attività di frode il rapporto contrattuale non si sarebbe perfezionato. Nel caso di specie, proprio l'elusione delle norme che stabiliscono i requisiti dei contraenti e del programma imprenditoriale evidenzia l'esistenza di una stipula cui l'ente erogante - se ne avesse tempestivamente conosciuto gli effettivi contorni - non sarebbe mai addivenuto. 5.2.2. Coerentemente a tali presupposti, legittima risulta la individuazione del profitto nell'intero finanziamento ricevuto. Coerente a tale assunto è la recente giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte che ha individuato il profitto del reato di truffa aggravata nel "finanziamento indebitamente ottenuto" (Sez. 2, sent. n. 35355 del 12/5/2011, Rv. 251178 e, più di recente, Sez. 2, sent. n. 52808 del 04/10/2016 Rv. 268757 - 01; Sez. 2, sent. n. 3439 del 28/09/2020 - dep. 27/01/2021 - Rv. 280609 - 01) oppure nell' "illecito arricchimento effettivamente conseguito" (Sez. 6, sent. n. 45504 del 23/11/2010, Marini).5.2.3. Correttamente, il Tribunale del riesame ha escluso la possibilità di considerare la proprietà dei terreni de quibus in capo alla amministrazione finanziante come utilità da scomputare dal profitto del reato. 5.2.3.1. Nel caso di specie, risulta indubitabile che la fattispecie di cui i richiedenti hanno beneficiato abbia una funzione di finanziamento dell'attività agricola a favore di soggetti determinati. Ciò implica - da una parte - che la mancanza dei requisiti richiesti in capo ai soggetti contraenti determina l'elusione di un sostanziale divieto e - dall'altra - che la condotta truffaldina si sia tradotta nella violazione di un limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare le modalità della prestazione al fine di agevolare e sostenere l'attività di impresa (in tali termini - in fattispecie similare - Sez. 1 civile, sent. n. 17352 del 13/07/2017 - Rv. 644846 - 01; Sez. 1 civile, Ord. n. 11201 del 09/05/2018 - Rv. 648901 - 01) dovendosi ritenere ogni diversità rispetto alle previsioni di legge alla stregua di violazione di detto scopo di carattere pubblico (Sez. 1 civile, sent. n. 9219 del 01/09/1995 - Rv. 493843 - 01). 5.2.3.2. In tale contesto, non è possibile opporre alcun profilo di ingiustificato arricchimento della PA. Le Sezioni Unite civili hanno puntualizzato che le esigenze di tutela delle finanze pubbliche connesse alla previsione dell'art. 2041 cod civ escludono la presenza di un arricchimento se l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento o non abbia potuto rifiutarlo" (Sez. U civ., Sent. n. 10798 del 26/05/2015 - Rv. 635369 - 01). Va infatti individuato nella violazione dei limiti normativi all'azione della P.A il presupposto da cui desumere la sussistenza del c.d. arricchimento imposto (cfr. Sez. 3 civ. , Ord. n. 11209 del 24/04/2019 - Rv. 653710 - 01; Sez. 1 civ. , Sent. n. 15937 del 27/06/2017 - Rv. 644667 - 02). L'arricchimento imposto, per la sua stessa natura, costituisce infatti un limite che impedisce ogni forma di abuso della capacità patrimoniale del soggetto pubblico (cfr. Sez. 3 civ., Ord. n. 11209 del 24/04/2019 Rv. 653710 - 01) tutte le volte che tale tutela non pregiudichi in alcun modo il legittimo affidamento dei terzi in buona fede (cfr. Cass. Sez. un. civ. 8 dicembre 20