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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1999

ECLI:EU:C:1999:145
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61997C0420 - IT Avviso legale importante | 61997C0420 Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 16 marzo 1999. - [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA]. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hof van cassatie - Belgio. - [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles - Interpretazione degli artt. 2 e 5, punto 1 - Contratto di agenzia commerciale - Domanda basata su differenti obbligazioni derivanti da un medesimo contratto e considerate equivalenti - Competenza del giudice adito a conoscere l'insieme della domanda. - [OSCURATO:PERSONA]420/97. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-06747 Conclusioni dell avvocato generale

1. [OSCURATO:PERSONA] van Cassatie (Belgio) ha adito la Corte con una domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2 e 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles , per determinare il giudice territorialmente competente a conoscere di un'azione che comporta più domande aventi ad oggetto il pagamento di somme basate su varie obbligazioni e derivanti da un medesimo contratto.

2. Il giudice a quo vuole sapere se, in siffatta ipotesi, le disposizioni di cui è causa della [OSCURATO:PERSONA] consentano di presentare dinanzi ad un solo giudice tali molteplici domande, sebbene a quest'ultime, basate su obbligazioni contrattuali equivalenti, si debba dar seguito in due Stati contraenti differenti in applicazione della costante giurisprudenza della Corte.

I - [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles

3. L'art. 2, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] enuncia il principio in base al quale la competenza del giudice è determinata in funzione del luogo del domicilio del convenuto.

Esso stabilisce quanto segue: «Salve le disposizioni della presente [OSCURATO:PERSONA], le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».

4. L'art. 5 della [OSCURATO:PERSONA] prevede tuttavia delle opzioni di competenza a favore dell'attore.

In particolare, in materia contrattuale, l'art. 5, punto 1, precisa che «il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente (...) davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita(...)».

5. L'art. 22, che stabilisce le norme applicabili in taluni casi di connessione, dispone quanto segue: «Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande.

Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».

II - Fatti e procedimento

6. Per diversi anni la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede sociale in Belgio, era intervenuta sui mercati belga e olandese in qualità di rappresentante commerciale della società [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede sociale in Italia. [OSCURATO:PERSONA] svolgeva tale attività di rappresentanza commerciale dietro versamento di una commissione.

7. Poiché varie commissioni dovute per il 1987 non erano state versate nonostante i solleciti, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 9 marzo 1988, riteneva risolto il contratto d'agenzia commerciale e chiedeva il pagamento degli arretrati di commissione nonché un'indennità compensativa di preavviso. [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto risposta dalla [OSCURATO:PERSONA], citava quest'ultima per il pagamento del corrispettivo dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] van Koophandel di Kortrijk (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»).

8. Con sentenza 1° ottobre 1991, il [OSCURATO:PERSONA] riteneva che occorresse distinguere fra le due obbligazioni dedotte in giudizio.

Esso stabiliva che la prima, l'obbligazione di osservare un termine di preavviso ragionevole nel caso di risoluzione di un contratto di rappresentanza commerciale e, nel caso di inosservanza di detto preavviso, di versare un'indennità compensativa di preavviso, doveva essere eseguita in Belgio, mentre la seconda, l'obbligazione di versare le commissioni, doveva essere eseguita in Italia in forza del principio dell'esigibilità dei debiti presso il debitore.

9. [OSCURATO:PERSONA] si riteneva quindi competente, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], a conoscere della domanda relativa al termine di preavviso, prima di dichiararsi competente per l'insieme della controversia, per il fatto della connessione tra le due obbligazioni.

In seguito condannava la [OSCURATO:PERSONA] a versare alla [OSCURATO:PERSONA] gli arretrati di commissione e un'indennità compensativa di preavviso.

10. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso tale sentenza dinanzi allo Hof van Beroep di Gand (in prosieguo: la «Corte d'appello di Gand»).

Con sentenza 29 ottobre 1993, tale organo giurisdizionale confermava la competenza del [OSCURATO:PERSONA] a conoscere delle domande presentate dalla [OSCURATO:PERSONA].

11. La Corte d'appello di Gand ricordava che l'azione promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] era basata su due obbligazioni distinte derivanti dal contratto controverso.

Essa dichiarava che l'obbligazione di versare le commissioni non poteva essere considerata l'obbligazione principale, sicché le due obbligazioni dovevano essere considerate equivalenti.

12. Di conseguenza, la Corte d'appello di Gand riteneva che niente si opponesse a che la [OSCURATO:PERSONA] intentasse la sua azione dinanzi al giudice del luogo d'adempimento di una di tali due obbligazioni.

Essa concludeva che, nella fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] era competente a conoscere della presente controversia in quanto tribunale del luogo in cui l'obbligazione di osservare un termine di preavviso ragionevole doveva essere eseguita.

13. [OSCURATO:PERSONA] faceva ricorso in cassazione contro tale sentenza. III - La questione pregiudiziale

14. [OSCURATO:PERSONA] van Cassatie ha constatato come fosse pacifico tra le parti che l'obbligazione di versare le commissioni non poteva essere considerata l'obbligazione principale, che il giudice belga era competente a pronunciarsi sull'obbligazione di versare un'indennità compensativa di preavviso, giacché tale obbligazione di natura contrattuale doveva essere eseguita in Belgio, e che le due obbligazioni erano equivalenti.

15. Esso si domanda se, in siffatta ipotesi, un rappresentante commerciale, attore nel ricorso, possa derogare al principio generale enunciato dall'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] e adire il giudice competente a motivo del luogo d'adempimento, ai sensi dell'art. 5, punto 1, di una delle obbligazioni controverse.

16. [OSCURATO:PERSONA] van Cassatie ha quindi sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte la seguente questione: «Se l'art. 5, punto 1, e l'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella versione da applicare nella fattispecie, debbano essere interpretati nel senso che un'azione composita, basata su varie obbligazioni derivanti da un medesimo contratto, può essere esperita dinanzi ad uno stesso tribunale, anche se, secondo le norme di rinvio dello Stato del giudice adito, le obbligazioni contrattuali sulle quali si basa l'azione debbono essere eseguite una nello Stato del giudice adito e l'altra in un altro Stato membro dell'Unione europea, tenuto conto del fatto che il giudice adito, in base all'azione dinanzi ad esso promossa, considera le due obbligazioni costituenti il fondamento dell'azione non subordinate l'una rispetto all'altra, ma equivalenti».

IV - Soluzione della questione pregiudiziale

17. Con tale questione lo Hof van Cassatie chiede alla Corte, in sostanza, se l'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] possa essere interpretato nel senso che lo stesso tribunale può conoscere di un'azione che comporti più capi di domanda basati su obbligazioni equivalenti derivanti da un medesimo contratto d'agenzia commerciale allorquando, tenuto conto dei rispettivi luoghi d'adempimento di tali obbligazioni, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], i tribunali di più Stati contraenti sono competenti.

18. La questione pregiudiziale rivela la preoccupazione del giudice a quo di conformarsi alle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] che consentirebbero di evitare il frazionamento della controversia, in quanto ognuno dei suoi elementi rischia di essere esperito dinanzi a organi giurisdizionali situati in Stati contraenti differenti, in spregio degli obiettivi perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa.

19. Ricordo che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] «mira a determinare la competenza degli organi giurisdizionali degli Stati contraenti nell'ordinamento internazionale, a facilitare il riconoscimento delle rispettive decisioni giudiziarie e ad instaurare un procedimento rapido, inteso a garantire l'esecuzione delle decisioni».

Tali obiettivi «comportano la necessità di evitare, nei limiti del possibile, la molteplicità dei criteri di competenza giudiziaria relativamente al medesimo contratto» .

20. La Corte ha ugualmente dichiarato che «la moltiplicazione dei criteri di competenza per lo stesso tipo di controversie non è atta a favorire la certezza del diritto e l'efficacia della tutela giurisdizionale nell'insieme dei territori che costituiscono la Comunità» e fa correre alle parti un «rischio di contrasto di decisioni (...)» .

21. Osservo, prima di qualsiasi altra considerazione, che la competenza di principio del tribunale del domicilio del convenuto, enunciata dall'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA], che costituisce uno dei termini della facoltà di scelta offerta all'attore, consentiva senza alcun dubbio di evitare le difficoltà incontrate dal giudice belga.

Come ha dichiarato la Corte, «l'attore ha sempre la possibilità di proporre domanda dinanzi [tale] giudice (...) in conformità all'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA], il quale garantisce in tal modo un criterio sicuro e affidabile» .

22. Il foro del convenuto può così conoscere l'insieme dei capi di domanda e non deve preoccuparsi di determinare il luogo d'adempimento delle obbligazioni su cui essi si fondano, come impone l'art. 5, punto 1, a rischio di dover parzialmente rifiutare la sua competenza nel caso in cui una di esse sia stata o debba essere eseguita in un altro luogo.

23. Bisogna, tuttavia, limitarsi all'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA], come sembra considerare lo Hof van Cassatie , allorché l'applicazione dell'art. 5, punto 1, conduce al frazionamento della controversia tra più fori?

24. Nell'ambito della controversia principale e tenuto conto degli elementi riportati nella decisione di rinvio, la risposta a tale interrogativo può prendere tre direzioni differenti.

25. In primo luogo, è difficile non ritornare, come fa il governo del [OSCURATO:PERSONA], sul valore rispettivo delle obbligazioni di cui è causa.

Stabilire una gerarchia tra le obbligazioni dedotte in giudizio allorché, come nella fattispecie, le loro caratteristiche sembrano prestarvisi conduce naturalmente ad una riunione delle domande tra le mani di un solo giudice - quello del luogo d'adempimento dell'obbligazione principale - senza la necessità di ricorrere all'art. 2 (v. parte A, infra).

26. In secondo luogo, pur nell'ipotesi che le obbligazioni controverse siano o debbano essere considerate equivalenti e che i loro luoghi d'adempimento siano situati in Stati contraenti differenti, sembra opportuno valutare l'incidenza di tale situazione sulla determinazione delle competenze, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] e alla luce degli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] (v. parte B, infra).

27. Infine, non si può non tenere conto del fatto che il frazionamento dei fori competenti, al quale conduce l'applicazione dell'art. 5, punto 1, nella causa principale, dipende per una gran parte dall'interpretazione tradizionalmente fornita della nozione di «luogo d'adempimento», a partire dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] .

Occorre, di conseguenza, esaminare le soluzioni alternative che possono rendere l'applicazione dell'art. 5, punto 1, più vicina agli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA], in modo da restituire alla facoltà di scelta di competenza, prevista dalla [OSCURATO:PERSONA], tutto il suo interesse (v. parte C, infra).

28. Prima di ritornare su ognuno di tali punti, occorre osservare che la versione della [OSCURATO:PERSONA] applicabile alla controversia principale, le cui disposizioni pertinenti hanno costituito oggetto dell'interpretazione chiesta dallo Hof van Cassatie , è quella risultante dalla citata [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, entrata in vigore il 1° novembre 1986, giacché il procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] è stato instaurato con citazione 2 novembre 1988.

29. Nessuno obietta che la materia di cui trattasi rientri nell'ambito del settore contrattuale, tanto più che la categoria alla quale appartiene il contratto controverso, in base agli elementi del fascicolo, ha già costituito oggetto di tale qualifica da parte della Corte .

A - Sull'equivalenza delle obbligazioni controverse

30. Il governo del [OSCURATO:PERSONA], nel ricordare, in particolare, la citata sentenza Shenavai, che fa riferimento al principio in base al quale l'accessorio segue il principale , osserva che è importante che la Corte sottolinei che un giudice nazionale, nel caso di più obbligazioni, deve identificare l'obbligazione contrattuale principale che costituisce il fondamento dell'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA].

31. Esso ritiene che, nella fattispecie, tale obbligazione possa essere solo quella di versare le commissioni richieste, perché il solo motivo per il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di avere risolto il contratto senza preavviso e ha richiesto, pertanto, il versamento di un'indennità compensativa di preavviso è che quest'ultima non aveva versato dette commissioni.

Di conseguenza, secondo il governo del [OSCURATO:PERSONA], un solo giudice deve essere designato - quello del luogo d'adempimento dell'obbligazione di versare le commissioni -, in applicazione dell'art. 5, punto 1.

32. [OSCURATO:PERSONA], avendo rilevato che la domanda di pronuncia pregiudiziale considera equivalenti le obbligazioni controverse, reputa che spetti alla Corte formulare in altro modo la questione di cui è adita, come essa se ne riconosce tradizionalmente il diritto, per fornire al giudice a quo una risposta utile che gli consenta, ripristinando una gerarchia fra le obbligazioni controverse, di risolvere la controversia sottopostagli.

33. Nella citata sentenza Shenavai, dopo aver ricordato che occorreva prendere «unicamente in considerazione l'obbligazione pattuita mediante il contratto e della quale si persegue in giudizio l'adempimento», avete intatti precisato che, «nel caso particolare in cui la lite verte su più obbligazioni derivanti dallo stesso contratto e che costituiscano il fondamento dell'azione esperita dall'attore (...) sarà l'obbligazione principale, fra le varie in questione, quella che determinerà la competenza» .

34. Una lite contrattuale non può quindi essere portata dinanzi al tribunale del luogo d'adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni del contratto, il che è naturale se si vuol evitare di moltiplicare i tribunali che possono essere aditi.

35. La soluzione auspicata dal governo del [OSCURATO:PERSONA], nel presentare in termini differenti i dati che la caratterizzano, ricolloca la lite principale nella scia di tale giurisprudenza e apporta ad essa una risposta conforme agli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] evitando il frazionamento delle competenze.

36. Il criterio proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] è analogo.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la situazione in cui essa si trovava rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale era legata da un contratto d'agenzia commerciale, è analoga alla relazione professionale intercorsa tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante commerciale, ed il suo datore di lavoro, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] : gli incarichi di ricerca della clientela per negoziare e stipulare contratti per conto e a nome del mandante, l'esistenza di una relazione professionale duratura tra i contraenti, l'esigenza di un termine di preavviso o di pagamento di un'indennità nel caso di risoluzione del contratto e la posizione di subordinazione nei confronti della loro controparte, di natura giuridica per il sig. [OSCURATO:PERSONA] e di natura economica per la [OSCURATO:PERSONA], si ritrovano in entrambi i casi.

37. [OSCURATO:PERSONA] propone, pertanto, di trasporre alla fattispecie in esame la soluzione adottata dalla Corte in tale causa, il che induce a ricercare quale sia la prestazione «più caratteristica».

A tale questione la [OSCURATO:PERSONA] suggerisce di rispondere che tale prestazione è quella che ha per oggetto di trovare nuovi clienti e distribuire i prodotti previsti dal contratto.

Essa ritiene che il luogo in cui la prestazione deve essere eseguita sia il Belgio, sul cui territorio occorre quindi riunire le domande.

38. [OSCURATO:PERSONA], come il governo del [OSCURATO:PERSONA], intende non solo ripristinare una gerarchia fra le obbligazioni controverse, ma anche designare quella, tra tali obbligazioni, che prevale, per riunire l'insieme dei capi di domanda tra le mani del giudice del luogo in cui quest'ultima deve essere eseguita.

39. Tuttavia, non posso seguire tale iter logico, tenuto conto, in particolare, del contesto del procedimento della causa principale.

40. Innanzi tutto, osservo che le obbligazioni controverse sono chiaramente qualificate equivalenti nella stessa questione pregiudiziale.

Analogamente, il giudice a quo constata espressamente che il carattere equivalente delle due obbligazioni costituisce uno dei dati della controversia all'origine della questione sollevata e che la domanda di pronuncia pregiudiziale non verte affatto su tale punto.

41. Inoltre, il giudice a quo cita vari punti della motivazione della sentenza pronunciata il 29 ottobre 1993 dalla Corte d'appello di Gand, rilevando che quest'ultima ha chiaramente dichiarato che le «due obbligazioni devono essere considerate equivalenti(...)» .

Orbene, lo Hof van Cassatie, dopo aver ricordato i termini della citata sentenza Shenavai, osserva che l'equivalenza delle obbligazioni non è stata contestata .

42. La formulazione della questione pregiudiziale da parte del giudice a quo trae incontestabilmente origine da tali elementi del procedimento nazionale.

Giacché le parti nella causa principale non hanno contestato la qualifica giuridica formulata dai giudici d'appello, il giudice a quo non ha ritenuto dover dedurre d'ufficio - o forse si tratta di un'impossibilità giuridica - il motivo relativo all'eventuale erroneità di tale qualifica, a meno che lo Hof van Cassatie non abbia aderito alla qualifica accolta dalla Corte d'appello di Gand.

43. In ogni caso, che si tratti di un obbligo giuridico che s'impone al giudice nazionale o di una sua scelta, la risposta che la Corte darà alla questione sollevata non può prescindere dagli elementi pacifici della decisione di rinvio, perché altrimenti si fornirebbero al suo autore elementi di risposta non direttamente utili alla soluzione della controversia.

44. A tal proposito, ricordo che, secondo una costante giurisprudenza, spetta esclusivamente al giudice nazionale adito, che si assume la responsabilità della decisione, valutare, alla luce delle peculiarità di ciascuna causa, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini del giudizio quanto la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte .

45. Ritengo pertanto di non dover rimettere in discussione la considerazione effettuata dallo Hof van Cassatie sul carattere equivalente delle obbligazioni controverse. B - Sull'incidenza del frazionamento dei «luoghi d'adempimento»

46. Nella sua questione lo Hof van Cassatie osserva che, secondo le norme di rinvio dello Stato del giudice adito, le obbligazioni contrattuali sulle quali si basa l'azione devono essere eseguite una nello Stato del giudice adito e l'altra in un altro Stato contraente.

47. Il giudice nazionale fa riferimento in modo implicito alla giurisprudenza della Corte risultante dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], la cui applicazione si traduce nella fattispecie in un frazionamento dei luoghi d'adempimento delle obbligazioni controverse e quindi dei fori competenti .

48. Ricordo che, secondo tale sentenza, «spetta al giudice investito della causa accertare, in forza della [OSCURATO:PERSONA], se il luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita rientri nei limiti della sua competenza territoriale; per far ciò egli deve prima determinare, in conformità al proprio diritto internazionale privato, la legge da applicare al rapporto giuridico in esame e successivamente definire, sulla base di tale legge, il luogo d'adempimento dell'obbligazione contrattuale controversa (...)» .

49. Gli argomenti elencati dalle intervenienti riassumono bene i dati del problema, almeno quello che si pone nell'ambito della citata giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA].

50. Si può assumere che la facoltà di scelta concessa all'attore resti aperta.

L'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] si traduce allora, in forza di tale giurisprudenza, nel frazionamento dei rispettivi luoghi d'adempimento delle obbligazioni controverse, il che porta ad ammettere il frazionamento dei fori competenti.

E' la tesi difesa dal governo italiano e dalla [OSCURATO:PERSONA].

51. Oppure, come propone il governo del [OSCURATO:PERSONA], in subordine, occorre rinunciare alla facoltà di scelta di competenza per ritornare al criterio del domicilio del convenuto, in conformità all'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di evitare il frazionamento delle competenze per una stessa controversia.

52. Oppure, infine, il giudice competente a conoscere una delle domande basate su obbligazioni equivalenti, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], è competente anche a pronunciarsi sull'altra domanda se esiste tra le due una relazione così stretta da rendere opportune una trattazione e decisione uniche nell'interesse di una buona giustizia, per evitare soluzioni incompatibili.

Questa è la soluzione auspicata dalla [OSCURATO:PERSONA].

53. Per quanto riguarda la posizione difesa dalla [OSCURATO:PERSONA], basata sulla riunione delle competenze a motivo della connessione delle domande, ritengo che essa vada al di là di ciò che autorizza il testo della [OSCURATO:PERSONA] .

54. In effetti, occorre osservare che la connessione, pur essendo contemplata dalla [OSCURATO:PERSONA], non viene considerata come un criterio che attribuisce competenza.

In altri termini, l'art. 22 della [OSCURATO:PERSONA] consente ad un giudice di dichiarare la propria incompetenza a favore di un altro giudice per ragioni di connessione solo se l'altro giudice è già adito per una causa connessa.

Il regime istituito dall'art. 22 trova quindi applicazione solo in siffatta ipotesi.

E' solo in tal caso che potrà effettuarsi, tramite un'eccezione di connessione, la riunione dei fascicoli tra le mani di un solo giudice.

55. La Corte lo ha, d'altronde, chiaramente ricordato nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA], precisando che «l'art. 22 della [OSCURATO:PERSONA] contempla l'ipotesi in cui cause connesse siano promosse dinanzi a giudici di diversi Stati contraenti.

Esso non attribuisce competenza» .

56. [OSCURATO:PERSONA] accetta, del resto, tale analisi poiché essa osserva che «fino a quando vi è un solo giudice adito, non vi è motivo di applicare l'art. 22» .

57. Essa aggiunge persino che si tratta unicamente d'interpretare l'art. 5, punto 1, in modo da scongiurare in anticipo situazioni che possono rientrare nell'ambito d'applicazione dell'art. 22 .

58. Se l'obiettivo perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] è chiaro e senza dubbio legittimo, mi è difficile capire con quale iter logico essa giunge a proporre un'interpretazione dell'art. 5, punto 1, talmente differente dal suo testo.

59. La riunione diretta delle domande connesse dinanzi ad uno stesso giudice, allorché i luoghi d'adempimento delle obbligazioni sulle quali esse si basano sono situati in Stati contraenti differenti, significa infatti non tener conto del criterio relativo al luogo d'adempimento di una delle obbligazioni, in violazione del disposto dell'art. 5, punto 1.

60. In realtà, la proposta della [OSCURATO:PERSONA] equivale a modificare il sistema della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla questione delle domande connesse, al tempo stesso contro la lettera del testo e senza tener conto dell'intenzione degli Stati contraenti; poiché tale soluzione non è stata mai veramente considerata, essa non può quindi essere ammessa.

61. Le altre due categorie d'argomenti riguardano la scelta da operare, nella fattispecie, tra l'art. 2 e l'art. 5, punto 1, come interpretato alla luce della citata giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA].

Tale scelta ci viene suggerita dagli obiettivi stessi della [OSCURATO:PERSONA].

62. Ricordo che quest'ultima mira a potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio .

63. Risulta dalla giurisprudenza della Corte, come già ricordato, che tale esigenza di tutela giurisdizionale si traduce nella necessità di evitare, nei limiti del possibile, la molteplicità dei criteri di competenza giudiziaria relativamente al medesimo contratto .

64. Per garantire la piena efficacia della [OSCURATO:PERSONA], è essenziale unificare le norme in materia di competenza dei giudici degli Stati contraenti evitando, nei limiti del possibile, tale molteplicità, nonché consentire all'attore di identificare facilmente il giudice che può adire e al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato .

Si tratta quindi di preservare la certezza del diritto delle persone che si trovano sul territorio della Comunità garantendo la prevedibilità delle norme di competenza da applicarsi.

65. La riunione delle competenze giudiziarie previene ugualmente il rischio di contrasto delle decisioni e facilita il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali al di fuori dello Stato nel quale sono state pronunciate .

66. Ciò significa che è essenziale, se ci si vuole conformare alla ratio della [OSCURATO:PERSONA], privilegiare le soluzioni che favoriscono l'accorpamento delle cause e, di conseguenza, interpretare il testo in tal senso.

67. Le sentenze pronunciate dalla Corte relativamente alle cause che riguardano più obbligazioni confermano tale orientamento.

68. Sia che si tratti di individuare, tra le varie obbligazioni, l'obbligazione contrattuale che serve di base all'azione giudiziaria , o l'obbligazione principale , oppure l'obbligazione caratteristica , la Corte ha auspicato, ogni volta che ciò fosse possibile, l'istituzione di una gerarchia delle obbligazioni controverse in modo da evitare il frazionamento delle cause connesse.

69. Orbene, nella fattispecie dobbiamo far fronte ad una situazione che non consente alcuna gerarchizzazione fra le obbligazioni, in quanto quest'ultime sono considerate equivalenti.

70. La questione consiste quindi nello stabilire se, tenuto conto di tale situazione, il testo della [OSCURATO:PERSONA] consenta di ottenere la riunione delle competenze con altri mezzi.

71. Avete più volte ricordato che le «competenze speciali» elencate dall'art. 5 della [OSCURATO:PERSONA] costituiscono deroghe al principio della competenza dei giudici dello Stato del domicilio del convenuto, come emerge dalle «disposizioni generali» degli artt. 2 e 3, e che, pertanto, dette competenze speciali debbono essere interpretate restrittivamente .

72. Si potrebbe dedurre da tale giurisprudenza il principio che, allorché il ricorso alle competenze speciali conduce a risultati palesemente in contrasto con gli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA], occorra rinunciare alla facoltà di scelta di competenza e affermare, come nella citata sentenza Humbert, che l'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] non può trovare applicazione .

73. Tale soluzione mi sembra di dubbia correttezza giuridica.

74. [OSCURATO:PERSONA] non sottopone la facoltà di scelta di competenza all'osservanza di nessuna condizione preliminare.

L'attore è sempre libero di scegliere l'uno o l'altro dei suoi termini, quando la lite rientra nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA] e purché, naturalmente, la natura giuridica della controversia gli consenta di far ricorso a una delle competenze speciali, se questa è la sua scelta .

75. Inoltre, se, nella citata sentenza Humbert, la facoltà di scelta di competenza è stata scartata a favore della norma di competenza prevista dall'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA], ciò dipende dalla specificità della controversia principale esaminata in detta causa, la quale riguardava obbligazioni adempiute al di fuori dell'ambito d'applicazione territoriale della [OSCURATO:PERSONA].

L'applicazione dell'art. 5, punto 1, conduceva a situare geograficamente la competenza giudiziaria all'esterno del territorio degli Stati contraenti, il che è contrario alla lettera come allo spirito dell'art. 5, che limita ai soli altri Stati contraenti, con esclusione degli Stati terzi, la possibilità di citare il convenuto in un posto diverso dal suo domicilio in uno Stato contraente.

76. Del resto, voi osservate che, se è vero che il fatto che i vari aspetti di una stessa controversia vengano giudicati da giudici diversi può dar luogo ad inconvenienti, l'attore ha sempre la possibilità di proporre domanda dinanzi al giudice del domicilio del convenuto, il quale garantisce in tal modo un criterio sicuro e affidabile .

77. In altri termini, la facoltà di scelta di competenza, enunciata nell'interesse delle parti, in particolare dell'attore, assicura loro sempre la garanzia di una norma di competenza prevedibile cui l'attore può ricorrere se, per motivi suoi personali, l'altra norma di competenza non gli torna vantaggiosa.

78. La scelta fatta può essere in contrasto con gli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA]: spetterà all'attore valutare in quale misura la molteplicità dei giudici competenti che risulta dal ricorso all'art. 5, punto 1, sollevi maggiori difficoltà della riunione dei capi di domanda, che costituiscono la sua azione, tra le mani di un solo giudice situato geograficamente presso il domicilio del convenuto, se, in forza dell'art. 5, punto 1, uno dei giudici si trova nello Stato contraente del suo domicilio.

79. Condivido l'idea in base alla quale non si può ostacolare l'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] per motivi diversi da quelli stabiliti dal suo proprio ambito d'applicazione, anche quando l'uso che l'attore prevede di farne conduce a una determinazione delle competenze giudiziarie che non è conforme ai principi della [OSCURATO:PERSONA], se questa è la scelta dell'attore.

80. Limitare all'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] la norma di determinazione della competenza giudiziaria, quando l'applicazione dell'art. 5, punto 1, rischia di produrre effetti non desiderati, significherebbe aggiungere al testo della [OSCURATO:PERSONA] una condizione che non vi figura.

81. Da tali elementi risulta che le domande relative a due obbligazioni equivalenti derivanti da un medesimo contratto e i cui luoghi d'adempimento rispettivi, secondo le norme di rinvio dello Stato del giudice adito, si trovano in due Stati contraenti differenti possono essere presentate ad un solo giudice, quello dello Stato contraente del convenuto, ai sensi dell'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA].

82. Per contro, nella stessa ipotesi, l'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] si oppone al riconoscimento della competenza di uno stesso giudice a pronunciarsi su dette domande, allorché i loro luoghi d'esecuzione sono situati nel territorio di due Stati contraenti differenti.

83. Potete ritenere che spetti all'attore optare per il testo che ritiene tuteli di più i suoi interessi, anche a costo di sacrificare loro i vantaggi connessi all'esistenza di un foro unico.

L'interpretazione proposta costituisce in tal caso una risposta possibile al quesito del giudice a quo.

84. Potete però anche considerare che l'osservanza dei principi della [OSCURATO:PERSONA] non consente, in un caso come quello sottopostovi, che uno dei termini della facoltà di scelta di competenza al quale una parte è libera di ricorrere approdi ad una soluzione così distante da detti principi.

E' l'opinione che difendo, la quale mi induce a proporvi un'altra interpretazione dei testi in esame.

C - Sull'incidenza del contenuto della nozione di «luoghi d'adempimento»

85. Nel riferirsi alle norme di conflitto del foro per la determinazione del luogo d'adempimento delle obbligazioni controverse, il giudice a quo si è naturalmente conformato alla giurisprudenza comunitaria applicabile. 1) La giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]

86. Il metodo di determinazione del luogo d'adempimento seguito dagli organi giurisdizionali belgi è, come già visto, in parte all'origine della molteplicità dei luoghi d'adempimento delle obbligazioni controverse .

87. Sin dall'entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] si è posta la questione se le espressioni e nozioni che vi figurano debbano essere considerate autonome, e quindi comuni a tutti gli Stati contraenti, oppure intese nel senso che esse rinviano alle norme sostanziali del diritto applicabile, in ogni fattispecie, in forza del diritto internazionale privato del giudice adito per primo .

88. Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha risposto che «nessuna delle due opzioni può essere accettata in modo esclusivo, giacché la soluzione migliore va studiata di volta in volta per ciascuna norma della [OSCURATO:PERSONA], in modo tale tuttavia da garantire la piena efficacia di quest'ultima nella prospettiva delle realizzazioni volute dall'art. 220 del trattato» .

89. La Corte si è espressa a più riprese a favore dell'interpretazione autonoma di talune nozioni della [OSCURATO:PERSONA], osservando che, «secondo la costante giurisprudenza (...) la Corte si pronuncia, per quanto possibile, in senso favorevole a un'interpretazione autonoma dei termini impiegati dalla [OSCURATO:PERSONA], in modo da garantire a questa piena efficacia conformemente agli scopi dell'art. 220 del Trattato CEE, ai sensi del quale essa è stata posta in essere» .

90. Tuttavia, per quanto riguarda la nozione di «luogo d'adempimento» delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], la scelta iniziale della Corte di un riferimento alle norme di conflitto del foro è stata recentemente confermata in modo molto chiaro, respingendo indirettamente ogni definizione autonoma .

91. Il rinvio operato dalla Corte al diritto sostanziale da applicarsi era basato sulle divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di contratti e sull'assenza, allo stadio dell'evoluzione giuridica del 1976, di qualsiasi unificazione del diritto sostanziale da applicarsi .

Veniva osservato che tale posizione si giustificava, inoltre, con il fatto che la determinazione del luogo d'adempimento delle obbligazioni dipende dal tipo di contratto cui esse appartengono .

92. La posizione espressa nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] riflette la preoccupazione legittima di non imporre a tutti gli Stati contraenti una definizione in contrasto con il loro diritto nazionale e la cui opportunità di scelta, tenuto conto degli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA], non s'imporrebbe in modo manifesto.

93. Così, l'obbligazione avente ad oggetto una prestazione in denaro, che concerne, certamente, un gran numero di contratti ed è direttamente in esame nella causa principale , illustra bene il carattere insoddisfacente, in tale ambito, di una definizione autonoma che trarrebbe il suo contenuto dal modo in cui una parte degli Stati contraenti determina il luogo d'adempimento di tale tipo di obbligazione.

94. A seconda che la somma dovuta sia riscuotibile presso il debitore o pagabile a domicilio del creditore, il luogo d'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto una prestazione in denaro sarà situato geograficamente presso il domicilio del convenuto o dell'attore.

Oltre alle difficoltà collegate alla scelta da effettuare tra i diritti nazionali degli Stati contraenti, che si ripartiscono in modo equilibrato tra l'uno e l'altro sistema , non esiste alcun criterio razionale che consenta di procedere ad un arbitrato conforme ai principi della [OSCURATO:PERSONA].

95. Sancire una definizione autonoma basata sulla possibilità di pagare presso il domicilio del creditore la prestazione in denaro equivale, in effetti, a convalidare un forum actoris che la [OSCURATO:PERSONA] non ha manifestamente voluto.

La prova ne è l'istituzione della competenza dei giudici del convenuto, all'art. 2, come competenza in via di principio.

Inoltre, come la Corte stessa ha osservato, «la [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato il proprio sfavore nei confronti della competenza dei giudici dello Stato del domicilio dell'attore scartando, nell'art. 3, 2° comma, l'applicazione di disposizioni nazionali che prevedono siffatti fori di competenza nei confronti dei convenuti domiciliati sul territorio di uno Stato contraente» .

La Corte ha aggiunto che, «al di fuori dei casi espressamente contemplati, la [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato il proprio sfavore nei confronti della competenza dei giudici dello Stato del domicilio dell'attore(...)» .

96. Al contrario, situare geograficamente il luogo d'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto una prestazione in denaro presso il domicilio del convenuto, che equivale alla soluzione degli Stati contraenti per i quali l'obbligazione di pagare è riscuotibile presso il debitore, elimina la facoltà di scelta di competenza contemplata dalla [OSCURATO:PERSONA] poiché tale interpretazione dell'art. 5, punto 1, designando il domicilio del convenuto, fornisce al testo in esame lo stesso contenuto dell'art. 2.

97. Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] la questione sollevata riguardava l'applicazione della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] a una domanda di pagamento derivante da un contratto d'opera, il cui acquirente era citato in giudizio, allorché la lex causae è costituita da un testo come l'art. 59, n. 1, della legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali, allegata alla convenzione dell'Aia.

98. L'applicazione al rapporto contrattuale di una legge uniforme fa venire meno gli inconvenienti collegati alla disparità fra i diritti da applicarsi.

Tuttavia, il contenuto della pertinente disposizione di detta legge, in applicazione della quale il luogo d'adempimento dell'obbligazione dell'acquirente di pagare il prezzo al venditore è quello del domicilio, o, in mancanza, della residenza di quest'ultimo, con l'unica riserva che le parti contraenti non abbiano concordato un diverso luogo d'adempimento di detta obbligazione, istituiva il giudice dell'attore come giudice competente.

99. La Corte ha mantenuto la sua giurisprudenza, trasponendola all'ipotesi di un rinvio delle norme di conflitto ad una legge uniforme .

Essa ha così rifiutato di ricorrere a una definizione autonoma che istituisce il luogo del domicilio del venditore, e quindi, nella fattispecie, dell'attore, come luogo d'adempimento dell'obbligazione di pagamento. 2) Applicazione alla presente controversia

100. Nella causa principale la molteplicità dei fori è l'effetto della divergenza delle norme nazionali relative al luogo d'adempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto una prestazione in denaro, come risulta dopo l'applicazione delle norme di conflitto.

101. Il frazionamento dei tribunali competenti, sebbene palesemente in contrasto con le esigenze di semplificazione delle norme di competenza, potrebbe essere ammesso se fosse giustificato da altre considerazioni essenziali risultanti dal sistema generale della [OSCURATO:PERSONA].

102. Oltre all'interesse che si attribuisce alla prevedibilità delle norme sulla competenza, occorre anche ricordare l'importanza del collegamento che deve esistere, nella misura del possibile, tra la controversia ed il giudice competente.

Le norme di competenza speciali, di cui fa parte il forum contractus di cui all'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], sono giustificate dalla considerazione che esiste una stretta correlazione tra la controversia ed il giudice competente a conoscerla, per un'utile organizzazione del processo .

103. Tale principio deriva dall'idea che sarà più agevole per un giudice geograficamente vicino alla relazione contrattuale controversa, con la conoscenza che egli ha delle circostanze del caso, pronunciarsi sulla causa di cui è adito.

104. Se il criterio della prevedibilità costituisce sicuramente un criterio alla luce del quale deve essere interpretato l'art. 5, punto 1, occorre quindi ricordare che il criterio del collegamento è all'origine di tale testo.

Un'interpretazione accettabile dell'art. 5, punto 1, deve, di conseguenza, fare attenzione a che il significato attribuito alla nozione di luogo d'adempimento rispecchi il più spesso possibile la realtà di un collegamento.

105. La giurisprudenza della Corte ricorda, del resto, regolarmente il carattere fondamentale di detto principio, che legittima l'art. 5, e la libertà di scelta creata dalla sua esistenza accanto all'art. 2 .

106. Orbene, è difficile, nella fattispecie, trovare tale collegamento tra la domanda di pagamento delle commissioni richieste ed il foro corrispondente secondo il diritto sostanziale da applicarsi, cioè l'Italia, quando si sa che tali somme costituiscono il corrispettivo per l'adempimento del contratto da parte della [OSCURATO:PERSONA], stabilita in Belgio e incaricata, ai termini del contratto, di operare sui mercati belga e olandese.

107. Aggiungo che - con riguardo, questa volta, al criterio di prevedibilità delle norme di competenza - neanche la designazione del foro competente mediante un metodo indiretto è atta a favorire la chiarezza delle norme sulla competenza, poiché presuppone il ricorso al diritto internazionale privato del foro per determinare il diritto sostanziale da applicarsi, il quale fornisce il luogo geografico dell'adempimento dell'obbligazione controversa.

108. E' quindi evidente che, nella causa principale, l'applicazione dell'art. 5, punto 1, interpretato ai sensi della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], si scontra con diversi principi base della [OSCURATO:PERSONA], ad un punto tale che la predetta situazione ha palesemente indotto la Corte d'appello di Gand a cercare con altri mezzi di ottenere la riunione delle domande.

109. Mi sembra che nella fattispecie si potrebbe applicare una soluzione più conforme a quanto prescritto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3) Per una soluzione più vicina agli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA]

a) Il luogo d'adempimento: una nozione a contenuto variabile

110. Occorre partire dall'idea, sostenuta dall'avvocato generale Lenz , che il diritto sostanziale non determina il luogo d'esecuzione di un'obbligazione tenendo conto di esigenze come quelle prescritte dalla [OSCURATO:PERSONA].

111. Le disposizioni di diritto sostanziale relative al luogo d'adempimento «devono non solo dare un contenuto concreto agli obblighi delle parti, in assenza di accordo, ma devono anche delimitare i loro reciproci ambiti di responsabilità, quando sorgono problemi in sede di esecuzione del rapporto contrattuale(...)» .

112. L'avvocato generale Lenz aggiunge che: «il luogo di adempimento, secondo il diritto sostanziale, per le obbligazioni aventi ad oggetto una prestazione di denaro determina per lo più solo la ripartizione dei rischi e degli oneri che sono collegati con il trasferimento di denaro, la disponibilità della quale non sia condizionata al luogo di esecuzione della prestazione» .

Egli ritiene che occorra «discostar[si] dal diritto sostanziale del contratto [se] (...) tali norme non [possono] condurre all'assegnazione della controversia ad un foro competente fisicamente vicino (...)» .

113. Esiste, quindi, spesso un divario tra i motivi che giustificano la definizione del luogo d'adempimento di un'obbligazione secondo il diritto sostanziale, da una parte, e gli scopi perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA], dall'altra.

114. Perciò, oltre all'inconveniente relativo alla divergenza dei diritti nazionali, in contrasto con l'obiettivo d'armonizzazione delle norme di competenza perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA], si può lamentare il fatto che il ricorso alla lex causae porti a designare il foro in funzione di un luogo d'adempimento giuridicamente determinato da motivi diversi da quelli relativi ad un'utile organizzazione del processo.

115. Infine, osservo che la constatazione dell'avvocato generale Lenz secondo la quale «in nessuna [delle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]] la Corte ha sfruttato il punto di vista della vicinanza fisica come pretesto per valutare se, in sede d'interpretazione dell'art. 5, punto 1), essa potesse discostarsi dal diritto sostanziale (del contratto)» può ancora essere estesa alla sentenza [OSCURATO:PERSONA].

116. Tale persistente tolleranza nei confronti di un'interpretazione del testo così distante da ciò che costituisce la sua principale giustificazione non può unicamente spiegarsi con l'esistenza della facoltà di scelta di competenza, la quale consente all'attore che si trovi di fronte a complicazioni processuali dovute, per esempio, al frazionamento dei fori o all'esistenza di un conflitto negativo di competenza di fondare le sue domande sull'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA].

117. Essa rivela il comprensibile imbarazzo della Corte di fronte all'elaborazione di una definizione autonoma della nozione di luogo d'adempimento.

b) La scelta di un'interpretazione autonoma

118. In effetti, è fuori dubbio che tale interpretazione sia poco agevole per diversi motivi.

119. In primo luogo, ci si può domandare se il principio stesso di una definizione autonoma, in materia contrattuale, non sia criticabile per motivi di certezza del diritto; in tal caso la Corte dovrebbe procedere alla definizione di tante nozioni di «luoghi d'adempimento» quanti sono i contratti - compresi i contratti sui generis, il che equivarrebbe dunque ad affidarle un compito senza fine.

120. In secondo luogo, ammesso che tale delicata impresa potesse essere realizzata, spetterebbe alla Corte attribuire un contenuto alla nozione di «luogo d'adempimento».

L'esistenza di leggi uniformi, ritenute atte ad evitare l'ostacolo, dedotto nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], di un'assenza di unificazione del diritto sostanziale da applicarsi, non è stata sufficiente, come già visto, a modificare l'orientamento della giurisprudenza della Corte nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] .

121. La scelta della coerenza giurisprudenziale è la conseguenza diretta del fatto che una legge uniforme, per i motivi summenzionati , non è sempre atta a fornire alla Corte gli elementi che consentono di elaborare una definizione autonoma che soddisfi gli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA].

122. Ritengo tuttavia auspicabile la definizione autonoma del luogo d'adempimento, per quanto essa appaia difficile.

123. Si contesta a tale impostazione di dipendere da un approccio caso per caso di ogni contratto, il che provocherebbe un'incertezza permanente del diritto.

124. Tale elemento, che non è del tutto privo di fondamento, non costituisce tuttavia un criterio decisivo per discostarsi dall'idea di una definizione autonoma.

125. In effetti, l'approccio caso per caso è quello che viene privilegiato dal rinvio alle norme di diritto internazionale privato.

La definizione del luogo d'adempimento di ciascun contratto oggetto di una controversia che, in una logica d'interpretazione autonoma, la Corte sarebbe chiamata a formulare, il giudice nazionale la formula già in uno stesso procedimento analitico.

126. Per di più, è legittimo pensare che gli inconvenienti di detto approccio, nell'ipotesi della citata giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA], sono accresciuti dal fatto che, in assenza di legge uniforme, le soluzioni così risultanti rimangono, in ogni caso, differenti tra gli Stati.

Persino quando le norme di conflitto di leggi che risultano applicabili derivano da norme internazionali, la definizione del luogo d'adempimento di un'obbligazione è dedotta da una legge nazionale.

Infine, allorquando la norma è, essa stessa, definita sul piano internazionale, il suo contenuto è determinato in funzione di considerazioni diverse da quelle processuali.

127. Perciò, la nozione di luogo d'adempimento, che si applica ad un numero indeterminato di obbligazioni, è tanto più indefinibile in quanto la sua determinazione in ciascun caso vale solo per il giudice che la formula.

128. In tali circostanze, l'interpretazione autonoma ritrova una certa legittimità: quella che le conferisce l'obiettivo d'armonizzazione e di semplificazione della [OSCURATO:PERSONA].

129. Del resto, non bisogna esagerare il rischio di vedere tale impostazione analitica pregiudicare la certezza del diritto dei singoli.

130. La definizione autonoma del luogo d'adempimento di un'obbligazione sarà spesso trasferibile ad altre obbligazioni, che possono essere molto numerose .

131. Nella ricerca di una soluzione più conforme agli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA], e in particolare a quelli dell'art. 5, punto 1, la Corte si preoccuperà di non adottare, per quanto possibile, un approccio analitico che si tradurrebbe in tante definizioni quante sono le obbligazioni.

132. Per contro, ritengo che sia necessario determinare un criterio generale, la cui attuazione servirebbe a formulare le definizioni specifiche, se non per ogni obbligazione contrattuale, almeno per talune categorie tra di esse.

133. Aggiungo che l'incertezza del diritto causata dall'incertezza circa la determinazione del luogo d'adempimento delle obbligazioni mi sembra maggiore nel caso d'applicazione della lex causae che nel caso dell'elaborazione di un diritto comunitario autonomo.

134. La scelta di un criterio autonomo è atta infatti a facilitare l'elaborazione di definizioni pragmatiche, applicabili in modo uniforme e duraturo a categorie di obbligazioni in aumento, seguendo una stessa logica rispettosa degli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA].

135. Il ricorso alle norme derivanti dalle leggi uniformi è, del resto, auspicabile solo qualora la nozione di luogo d'adempimento che ne risulta risponda a quanto prescritto dalla [OSCURATO:PERSONA].

136. Pertanto, concludo che è necessario seguire l'orientamento generale della vostra giurisprudenza in materia di [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles e interpretare in modo autonomo i termini che quest'ultima utilizza. 4) Il luogo d'adempimento delle obbligazioni controverse

137. Nella causa principale l'osservanza del criterio del collegamento tra la controversia ed il giudice competente mi induce, per determinare il luogo d'adempimento delle obbligazioni controverse, a procedere in due tappe.

a) Le obbligazioni aventi ad oggetto una prestazione in denaro

138. E' necessario applicare la citata giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte.

139. Il principio generale affermato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] condurrebbe a tener conto dell'obbligazione corrispondente al diritto contrattuale su cui s'impernia l'azione dell'attore .

Sono così considerate, da una parte, l'obbligazione di versare le commissioni richieste quale contropartita dell'adempimento dell'incarico di rappresentanza previsto dal contratto e, dall'altra, l'obbligazione di pagare un'indennità di preavviso quale contropartita dell'obbligazione di osservare un termine di preavviso quando cessa il contratto d'agenzia commerciale.

140. Tuttavia, ricordo che, secondo detta sentenza, «nell'ipotesi in cui l'attore fa valere il proprio diritto al risarcimento del danno o chiede la risoluzione del contratto per colpa della controparte, l'obbligazione di cui all'art. 5, punto 1° , è sempre quella derivante dal contratto ed il cui inadempimento viene invocato onde legittimare dette domande» .

141. La citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] tiene conto della circostanza che la domanda non vuole ottenere l'adempimento diretto di un'obbligazione contrattuale omessa, bensì mira alla compensazione del suo inadempimento o trae le conseguenze legali da quest'ultima, per non dissociare in modo artificiale il luogo d'adempimento dell'obbligazione contrattuale iniziale e quello dell'«obbligazione sostitutiva dell'obbligazione contrattuale non adempiuta» , che si può qualificare anche come obbligazione compensativa.

142. Perciò, in tale ipotesi, il luogo d'adempimento che serve a determinare la competenza giudiziaria non è, come afferma il primo principio enunciato nella citata sentenza, quello dell'obbligazione corrispondente al diritto contrattuale su cui s'impernia l'azione dell'attore, ma quello dell'obbligazione non adempiuta che si trova all'origine della domanda di pagamento.

143. In tal modo, la molteplicità dei capi di domanda, che è talvolta la conseguenza di un medesimo inadempimento contrattuale, non provoca il frazionamento delle competenze.

144. Ne risulta che, riguardo all'obbligo di versare l'indennità di preavviso, l'obbligazione alla quale bisogna riferirsi ai sensi dell'art. 5, punto 1, è l'obbligazione di osservare un termine di preavviso .

145. Viceversa, se si fa riferimento al contenuto della sentenza [OSCURATO:PERSONA], tale iter logico non si può estendere alla domanda di versamento delle commissioni.

Il versamento delle commissioni non costituisce, in effetti, un'obbligazione che surroga un'obbligazione contrattuale non adempiuta, ai sensi della citata sentenza, ma è, come risulta dal fascicolo, una delle obbligazioni contrattuali principali a carico del committente.

146. Di conseguenza, il luogo d'adempimento da prendere in considerazione dovrebbe essere quello della stessa obbligazione di pagamento.

147. Ho già ricordato le difficoltà connesse alla determinazione del luogo d'adempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto una prestazione in denaro .

148. Se si segue la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA], il luogo d'adempimento delle obbligazioni contrattuali iniziali è determinato dal diritto sostanziale applicabile, il che rinvia inevitabilmente alla designazione del foro in considerazione del carattere del pagamento (riscuotibile presso il debitore o pagabile a domicilio del creditore) e fa correre il rischio di non tenere conto del collegamento tra la controversia ed il giudice competente.

149. Non vi è però motivo di effettuare una distinzione tra dette obbligazioni poiché esse fanno parte della stessa categoria delle obbligazioni aventi ad oggetto una prestazione in denaro.

150. Come ha osservato l'avvocato generale Lenz nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], in materia di pagamento di un prezzo di vendita, «per le controversie in materia di pagamento del prezzo che nascono quando l'acquirente fa valere un vizio della cosa fornita dal venditore (...) il giudice del luogo di destinazione della spedizione in linea generale presenta una vicinanza fisica maggiore rispetto a quello del luogo di spedizione(...)» .

151. Di conseguenza, egli ha proposto di dichiarare quanto segue: «Qualora un acquirente venga citato per il pagamento del corrispettivo derivante da un contratto di opera il quale sia soggetto alla legge uniforme e a questo pagamento sia applicabile, in base al diritto sostanziale, l'art. 59, primo comma, prima frase, della legge uniforme, costituisce luogo di adempimento ai sensi dell'art. 5, punto 1), della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles il luogo, concordato dal contratto, di destinazione della fornitura(...)» .

152. La causa oggettiva della controversia, indipendentemente dal fatto che si traduca in una domanda di pagamento del prezzo o di risarcimento del danno, si trova spesso nel luogo d'adempimento dell'obbligazione in natura, sicché la designazione del foro corrispondente è atta a favorire l'osservanza del criterio relativo allo stretto collegamento tra la controversia ed il giudice competente.

153. Per tale motivo approvo questa analisi e ritengo che debba essere applicata al caso in cui la domanda miri al versamento di una commissione che si asserisce dovuta a causa del corretto adempimento della prestazione effettuata per l'attività di rappresentanza commerciale.

154. La ricerca di uno stretto collegamento tra il giudice e la controversia, che costituisce la base razionale di tale iter logico, non deve essere interpretata come volontà di porre tale collegamento come criterio diretto di competenza.

155. Ammetto, d'accordo con la Corte, che «l'art. 5 non pone come criterio per la scelta del foro competente il collegamento stesso» e che «l'attore non ha facoltà di citare in giudizio il convenuto dinanzi a qualunque giudice che abbia un collegamento qualsiasi con la controversia, dato che l'art. 5 contiene un elenco tassativo dei criteri di collegamento fra una controversia e un determinato giudice» .

156. Mi sembra, come sembra alla Corte, essenziale non consentire l'uso di criteri diversi dal luogo d'adempimento quando quest'ultimo attribuisce competenza ad un foro senza una relazione diretta con la causa.

157. La designazione del giudice del luogo d'adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio o, nel caso di domanda di pagamento, del luogo d'adempimento della corrispondente obbligazione in natura costituisce un mezzo per favorire le «possibilità» di stabilire un collegamento.

Tuttavia, il principio non ha niente di sistematico, in quanto l'oggetto o la causa della controversia che interessa il giudice possono essere stabiliti geograficamente in un luogo diverso da quello d'adempimento dell'obbligazione nel momento in cui s'instaura il procedimento.

158. Nella misura in cui non era concepibile istituire un criterio diretto di competenza basato sul collegamento, che avrebbe compromesso la prevedibilità del foro competente obbligando le parti a discutere sistematicamente sulla questione del foro meglio situato a conoscere della controversia per pronunciarsi in materia di competenza, è stato deciso di scegliere il luogo d'adempimento come criterio più adatto a raggiungere tale obiettivo.

Il suo carattere stabile, che sia o no dimostrato il collegamento del giudice che esso designa con la controversia, garantisce una lettura chiara e precisa delle norme di competenza applicabili.

159. E' l'interpretazione che la Corte ha fornito precisando che «ai sensi dell'art. 5, punto 1), il convenuto, in materia contrattuale, può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, anche nel caso in cui il foro così individuato non sia quello che presenta il collegamento più immediato con la controversia» .

160. Di conseguenza, deve prevalere la scelta del luogo d'adempimento delle obbligazioni il cui corrispettivo è costituito dal versamento delle commissioni controverse e dell'indennità compensativa di preavviso, anche quando l'esistenza di uno stretto collegamento tra la controversia ed il giudice non può essere stabilita.

161. In sintesi, il riferimento al luogo d'adempimento delle prestazioni contrattuali per la determinazione della competenza giudiziaria, quando la domanda riguarda il pagamento di un corrispettivo, mi sembra atto a scongiurare, se non in modo sistematico, almeno in larga parte, il frazionamento delle competenze.

Mi sembra anche favorire la ricerca di un foro fisicamente vicino alla controversia, senza per questo minacciare la certezza del diritto dei singoli mediante un ricorso diretto a quest'ultimo criterio.

b) Le obbligazioni in natura

162. Occorre esaminare gli elementi che consentono di determinare il luogo d'adempimento, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], delle obbligazioni di cui il versamento delle commissioni di agenzia commerciale ed il versamento dell'indennità di preavviso costituiscono il corrispettivo.

163. Ritengo che, per liberare la definizione della nozione di luogo d'adempimento dalle considerazioni che non sono connesse al luogo geografico stricto sensu dell'obbligazione di cui trattasi, la sola valida sotto il profilo dell'esigenza stabilita dalla [OSCURATO:PERSONA] di uno stretto collegamento tra la controversia ed il giudice competente, occorra riferirsi al luogo in cui l'obbligazione controversa è stata o deve essere effettivamente eseguita.

164. Il giudice situato in loco, vicino ad uno dei punti strategici del processo contrattuale, gode dei vantaggi che gli sono offerti, in linea di massima, da tale vicinanza, per pronunciarsi più rapidamente e con cognizione di causa sulla controversia di cui è adito.

165. Occorre ricordare che tale impostazione non è del tutto nuova poiché, tenuto conto della loro specificità, i contratti di lavoro non rientrano nell'ambito d'applicazione della citata giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA], in quanto il luogo del loro adempimento è definito in modo autonomo.

166. Dopo aver considerato che «l'obbligazione da prendere in considerazione per l'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] ai contratti di lavoro è sempre quella che caratterizza tali contratti, vale a dire l'obbligazione del lavoratore di svolgere le attività convenute» , avete dichiarato che, in tale settore, «il concetto di luogo d'esecuzione dell'obbligazione pertinente deve essere interpretato nel senso che si riferisce, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], al luogo in cui lavoratore esercita di fatto le attività convenute con il datore di lavoro» .

167. Tale interpretazione è giustificata per due ordini di motivi.

168. In primo luogo, i contratti di lavoro presentano, rispetto agli altri contratti, determinate particolarità, in quanto creano un nesso durevole che inserisce il lavoratore nell'ambito di una determinata organizzazione dell'attività del datore di lavoro e in quanto si ricollegano al luogo dell'esercizio di detta attività, il quale determina l'applicazione di norme imperative e di contratti collettivi che tutelano il lavoratore .

La Corte ne deduce che il luogo di esecuzione dell'obbligazione pertinente va determinato, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], non con riferimento alla legge nazionale da applicare in base al diritto internazionale privato del giudice adito, ma secondo criteri uniformi che la Corte deve definire basandosi sul sistema e sugli scopi della [OSCURATO:PERSONA] .

169. In secondo luogo, l'interpretazione accolta tiene conto della necessità di garantire un'adeguata tutela alla parte contraente più debole dal punto di vista sociale, ossia il lavoratore .

La Corte considera che tale tutela è meglio garantita quando le liti relative ad un contratto di lavoro rientrano nella competenza del giudice del luogo in cui il lavoratore adempie le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro, in quanto è proprio in tale luogo che il lavoratore può, con minor spesa, rivolgersi ai giudici o difendersi dinanzi ad essi .

170. Non ritengo che, sul piano dell'equilibrio dei rapporti tra i contraenti, un contratto come quello di agenzia commerciale sia paragonabile ad un contratto di lavoro.

Il rapporto di dipendenza economica nel quale si trova il mandatario nei confronti del suo mandante non è tale che egli debba necessariamente, per la sua stessa qualità, essere considerato come la parte più debole.

L'agente commerciale, giuridicamente indipendente , dispone di un ampio margine di manovra nell'organizzazione della sua attività.

Salvo quando una clausola esclusiva glielo impedisce, egli può, inoltre, essere collegato a più mandanti, in modo da garantirsi un giro d'affari minimo atto a ridurre un'eventuale dipendenza.

171. Peraltro, non esiste una normativa che si possa paragonare al diritto applicabile ai contratti di lavoro, il cui contenuto imperativo s'imporrebbe nel luogo d'adempimento del contratto. La legge applicabile può essere quella scelta dalle parti.

172. I motivi che mi portano a proporre una definizione autonoma del luogo d'adempimento non sono quindi identici a quelli che vi hanno spinto a farlo per i contratti di lavoro e non presentano lo stesso carattere specifico.

173. Al contrario, tale scelta è dettata dalla particolare idoneità del luogo d'adempimento effettivo, in un contratto d'intermediazione, a conciliare i due criteri del collegamento e della prevedibilità delle norme di competenza.

174. Come prescrive l'art. 7, n. 2, della direttiva 86/653/CEE, un contratto di agenzia commerciale produce i suoi effetti, per la maggior parte del tempo, in una zona territoriale contrattualmente determinata.

In ogni caso, che tale zona sia stabilita o meno, l'esame del contratto deve consentire di situare geograficamente il luogo d'adempimento effettivo delle obbligazioni che contiene, il che è tanto più giustificato in quanto, in un contratto di rappresentanza come quello della causa principale, la legge applicabile lascia agli stessi contraenti il compito di determinare il luogo d'adempimento delle loro obbligazioni.

175. Nella fattispecie, risulta dalla decisione di rinvio che la [OSCURATO:PERSONA] agiva in qualità di rappresentante commerciale della [OSCURATO:PERSONA], senza esclusiva, sui mercati belga e olandese.

176. I contratti forniscono elementi sul luogo geografico dell'adempimento contrattuale.

Tuttavia, il riferimento all'obbligazione controversa consente di evitare le incertezze connesse ai contratti che possono essere adempiuti simultaneamente sul territorio di più Stati contraenti e designa, nello stesso tempo, i giudici che sono fisicamente più vicini alla controversia.

Pertanto, è il luogo d'adempimento dell'obbligazione stessa che deve prevalere, come prevede il testo dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA].

Spetterà al giudice nazionale, in funzione degli elementi di cui dispone, determinare il luogo in cui, in base al contratto, l'obbligazione controversa è stata o doveva essere effettivamente eseguita.

177. Tale soluzione non offre certamente una risposta sistematica ai casi di frazionamento delle controversie, in quanto più obbligazioni sorte da uno stesso contratto, ma eseguite o che possono essere eseguite sul territorio di più Stati contraenti, possono essere, come nella fattispecie, all'origine di una stessa controversia.

178. Tuttavia, il principio della determinazione del luogo d'adempimento delle sole obbligazioni in natura, quando l'obbligazione controversa riguarda il versamento di una somma di denaro, riduce tale rischio.

179. Nel caso che ci interessa, in cui obbligazioni equivalenti sono all'origine della controversia, l'unicità del foro competente dipende dall'unicità dei luoghi d'adempimento delle obbligazioni in natura, alle quali corrispondono le domande di pagamento.

180. Per quanto riguarda la domanda di versamento di un'indennità di preavviso, occorre riferirsi al luogo d'adempimento della prestazione iniziale il cui inadempimento è dedotto, vale a dire del termine di preavviso.

Poiché detto termine è costituito dal prolungamento di tutti gli effetti del contratto, per un periodo legalmente determinato , il luogo del suo adempimento si confonde con quello dello stesso contratto e non di un'obbligazione in particolare.

181. Per quanto attiene alla domanda di versamento delle commissioni, il luogo d'adempimento da prendere in considerazione è quello del mandato di rappresentanza affidato al rappresentante commerciale, di cui le commissioni costituiscono il corrispettivo, il che, ancora una volta, corrisponde al luogo geografico dello stesso contratto.

182. Qualora, come nella causa principale, il luogo d'adempimento delle obbligazioni controverse s'identifichi con quello dello stesso contratto e l'ambito di applicazione del contratto si estenda sul territorio di più Stati contraenti, spetta al giudice a quo determinare detto luogo d'adempimento in funzione degli elementi di fatto che gli consentono di designare uno degli Stati come quello sul cui territorio il rappresentante commerciale realizza la maggior parte della sua attività.

183. Da un punto di vista più generale, tale orientamento non esonera il giudice a quo dal verificare, prima di tutto, se una gerarchia non possa essere stabilita tra le obbligazioni controverse sorte da uno stesso contratto onde, come la costante giurisprudenza della Corte prescrive, prendere in considerazione l'obbligazione principale per determinare il foro competente.

Conclusione

184. Alla luce di tali considerazioni, propongo alla Corte di rispondere allo Hof van Cassatie nel modo seguente: «L'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, deve essere interpretato nel senso che un'azione composta da una domanda per il versamento di commissioni di agenzia commerciale e da una domanda per il versamento di un'indennità compensativa di preavviso, fondate su obbligazioni ritenute equivalenti e derivanti da un medesimo contratto di agenzia commerciale, può essere promossa dinanzi allo stesso giudice se il luogo in cui è stato o deve essere effettivamente eseguito il mandato di rappresentanza, di cui le commissioni costituiscono il corrispettivo, e quello in cui è stata o deve essere effettivamente eseguita l'obbligazione di rispettare il termine legale di preavviso, di cui l'indennità di preavviso costituisce il corrispettivo, sono situati sul territorio dello stesso Stato contraente».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997C0420 - IT Avviso legale importante | 61997C0420 Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 16 marzo 1999. - [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA]. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hof van cassatie - Belgio. - [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles - Interpretazione degli artt. 2 e 5, punto 1 - Contratto di agenzia commerciale - Domanda basata su differenti obbligazioni derivanti da un medesimo contratto e considerate equivalenti - Competenza del giudice adito a conoscere l'insieme della domanda. - [OSCURATO:PERSONA]420/97. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-06747 Conclusioni dell avvocato generale 1. [OSCURATO:PERSONA] van Cassatie (Belgio) ha adito la Corte con una domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2 e 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles , per determinare il giudice territorialmente competente a conoscere di un'azione che comporta più domande aventi ad oggetto il pagamento di somme basate su varie obbligazioni e derivanti da un medesimo contratto. 2. Il giudice a quo vuole sapere se, in siffatta ipotesi, le disposizioni di cui è causa della [OSCURATO:PERSONA] consentano di presentare dinanzi ad un solo giudice tali molteplici domande, sebbene a quest'ultime, basate su obbligazioni contrattuali equivalenti, si debba dar seguito in due Stati contraenti differenti in applicazione della costante giurisprudenza della Corte. I - [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles 3. L'art. 2, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] enuncia il principio in base al quale la competenza del giudice è determinata in funzione del luogo del domicilio del convenuto. Esso stabilisce quanto segue: «Salve le disposizioni della presente [OSCURATO:PERSONA], le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato». 4. L'art. 5 della [OSCURATO:PERSONA] prevede tuttavia delle opzioni di competenza a favore dell'attore. In particolare, in materia contrattuale, l'art. 5, punto 1, precisa che «il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente (...) davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita(...)». 5. L'art. 22, che stabilisce le norme applicabili in taluni casi di connessione, dispone quanto segue: «Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento. Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente». II - Fatti e procedimento 6. Per diversi anni la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede sociale in Belgio, era intervenuta sui mercati belga e olandese in qualità di rappresentante commerciale della società [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede sociale in Italia. [OSCURATO:PERSONA] svolgeva tale attività di rappresentanza commerciale dietro versamento di una commissione. 7. Poiché varie commissioni dovute per il 1987 non erano state versate nonostante i solleciti, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 9 marzo 1988, riteneva risolto il contratto d'agenzia commerciale e chiedeva il pagamento degli arretrati di commissione nonché un'indennità compensativa di preavviso. [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto risposta dalla [OSCURATO:PERSONA], citava quest'ultima per il pagamento del corrispettivo dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] van Koophandel di Kortrijk (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»). 8. Con sentenza 1° ottobre 1991, il [OSCURATO:PERSONA] riteneva che occorresse distinguere fra le due obbligazioni dedotte in giudizio. Esso stabiliva che la prima, l'obbligazione di osservare un termine di preavviso ragionevole nel caso di risoluzione di un contratto di rappresentanza commerciale e, nel caso di inosservanza di detto preavviso, di versare un'indennità compensativa di preavviso, doveva essere eseguita in Belgio, mentre la seconda, l'obbligazione di versare le commissioni, doveva essere eseguita in Italia in forza del principio dell'esigibilità dei debiti presso il debitore. 9. [OSCURATO:PERSONA] si riteneva quindi competente, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], a conoscere della domanda relativa al termine di preavviso, prima di dichiararsi competente per l'insieme della controversia, per il fatto della connessione tra le due obbligazioni. In seguito condannava la [OSCURATO:PERSONA] a versare alla [OSCURATO:PERSONA] gli arretrati di commissione e un'indennità compensativa di preavviso. 10. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso tale sentenza dinanzi allo Hof van Beroep di Gand (in prosieguo: la «Corte d'appello di Gand»). Con sentenza 29 ottobre 1993, tale organo giurisdizionale confermava la competenza del [OSCURATO:PERSONA] a conoscere delle domande presentate dalla [OSCURATO:PERSONA]. 11. La Corte d'appello di Gand ricordava che l'azione promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] era basata su due obbligazioni distinte derivanti dal contratto controverso. Essa dichiarava che l'obbligazione di versare le commissioni non poteva essere considerata l'obbligazione principale, sicché le due obbligazioni dovevano essere considerate equivalenti. 12. Di conseguenza, la Corte d'appello di Gand riteneva che niente si opponesse a che la [OSCURATO:PERSONA] intentasse la sua azione dinanzi al giudice del luogo d'adempimento di una di tali due obbligazioni. Essa concludeva che, nella fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] era competente a conoscere della presente controversia in quanto tribunale del luogo in cui l'obbligazione di osservare un termine di preavviso ragionevole doveva essere eseguita. 13. [OSCURATO:PERSONA] faceva ricorso in cassazione contro tale sentenza. III - La questione pregiudiziale 14. [OSCURATO:PERSONA] van Cassatie ha constatato come fosse pacifico tra le parti che l'obbligazione di versare le commissioni non poteva essere considerata l'obbligazione principale, che il giudice belga era competente a pronunciarsi sull'obbligazione di versare un'indennità compensativa di preavviso, giacché tale obbligazione di natura contrattuale doveva essere eseguita in Belgio, e che le due obbligazioni erano equivalenti. 15. Esso si domanda se, in siffatta ipotesi, un rappresentante commerciale, attore nel ricorso, possa derogare al principio generale enunciato dall'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] e adire il giudice competente a motivo del luogo d'adempimento, ai sensi dell'art. 5, punto 1, di una delle obbligazioni controverse. 16. [OSCURATO:PERSONA] van Cassatie ha quindi sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte la seguente questione: «Se l'art. 5, punto 1, e l'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella versione da applicare nella fattispecie, debbano essere interpretati nel senso che un'azione composita, basata su varie obbligazioni derivanti da un medesimo contratto, può essere esperita dinanzi ad uno stesso tribunale, anche se, secondo le norme di rinvio dello Stato del giudice adito, le obbligazioni contrattuali sulle quali si basa l'azione debbono essere eseguite una nello Stato del giudice adito e l'altra in un altro Stato membro dell'Unione europea, tenuto conto del fatto che il giudice adito, in base all'azione dinanzi ad esso promossa, considera le due obbligazioni costituenti il fondamento dell'azione non subordinate l'una rispetto all'altra, ma equivalenti». IV - Soluzione della questione pregiudiziale 17. Con tale questione lo Hof van Cassatie chiede alla Corte, in sostanza, se l'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] possa essere interpretato nel senso che lo stesso tribunale può conoscere di un'azione che comporti più capi di domanda basati su obbligazioni equivalenti derivanti da un medesimo contratto d'agenzia commerciale allorquando, tenuto conto dei rispettivi luoghi d'adempimento di tali obbligazioni, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], i tribunali di più Stati contraenti sono competenti. 18. La questione pregiudiziale rivela la preoccupazione del giudice a quo di conformarsi alle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] che consentirebbero di evitare il frazionamento della controversia, in quanto ognuno dei suoi elementi rischia di essere esperito dinanzi a organi giurisdizionali situati in Stati contraenti differenti, in spregio degli obiettivi perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa. 19. Ricordo che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] «mira a determinare la competenza degli organi giurisdizionali degli Stati contraenti nell'ordinamento internazionale, a facilitare il riconoscimento delle rispettive decisioni giudiziarie e ad instaurare un procedimento rapido, inteso a garantire l'esecuzione delle decisioni». Tali obiettivi «comportano la necessità di evitare, nei limiti del possibile, la molteplicità dei criteri di competenza giudiziaria relativamente al medesimo contratto» . 20. La Corte ha ugualmente dichiarato che «la moltiplicazione dei criteri di competenza per lo stesso tipo di controversie non è atta a favorire la certezza del diritto e l'efficacia della tutela giurisdizionale nell'insieme dei territori che costituiscono la Comunità» e fa correre alle parti un «rischio di contrasto di decisioni (...)» . 21. Osservo, prima di qualsiasi altra considerazione, che la competenza di principio del tribunale del domicilio del convenuto, enunciata dall'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA], che costituisce uno dei termini della facoltà di scelta offerta all'attore, consentiva senza alcun dubbio di evitare le difficoltà incontrate dal giudice belga. Come ha dichiarato la Corte, «l'attore ha sempre la possibilità di proporre domanda dinanzi [tale] giudice (...) in conformità all'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA], il quale garantisce in tal modo un criterio sicuro e affidabile» . 22. Il foro del convenuto può così conoscere l'insieme dei capi di domanda e non deve preoccuparsi di determinare il luogo d'adempimento delle obbligazioni su cui essi si fondano, come impone l'art. 5, punto 1, a rischio di dover parzialmente rifiutare la sua competenza nel caso in cui una di esse sia stata o debba essere eseguita in un altro luogo. 23. Bisogna, tuttavia, limitarsi all'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA], come sembra considerare lo Hof van Cassatie , allorché l'applicazione dell'art. 5, punto 1, conduce al frazionamento della controversia tra più fori? 24. Nell'ambito della controversia principale e tenuto conto degli elementi riportati nella decisione di rinvio, la risposta a tale interrogativo può prendere tre direzioni differenti. 25. In primo luogo, è difficile non ritornare, come fa il governo del [OSCURATO:PERSONA], sul valore rispettivo delle obbligazioni di cui è causa. Stabilire una gerarchia tra le obbligazioni dedotte in giudizio allorché, come nella fattispecie, le loro caratteristiche sembrano prestarvisi conduce naturalmente ad una riunione delle domande tra le mani di un solo giudice - quello del luogo d'adempimento dell'obbligazione principale - senza la necessità di ricorrere all'art. 2 (v. parte A, infra). 26. In secondo luogo, pur nell'ipotesi che le obbligazioni controverse siano o debbano essere considerate equivalenti e che i loro luoghi d'adempimento siano situati in Stati contraenti differenti, sembra opportuno valutare l'incidenza di tale situazione sulla determinazione delle competenze, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] e alla luce degli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] (v. parte B, infra). 27. Infine, non si può non tenere conto del fatto che il frazionamento dei fori competenti, al quale conduce l'applicazione dell'art. 5, punto 1, nella causa principale, dipende per una gran parte dall'interpretazione tradizionalmente fornita della nozione di «luogo d'adempimento», a partire dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] . Occorre, di conseguenza, esaminare le soluzioni alternative che possono rendere l'applicazione dell'art. 5, punto 1, più vicina agli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA], in modo da restituire alla facoltà di scelta di competenza, prevista dalla [OSCURATO:PERSONA], tutto il suo interesse (v. parte C, infra). 28. Prima di ritornare su ognuno di tali punti, occorre osservare che la versione della [OSCURATO:PERSONA] applicabile alla controversia principale, le cui disposizioni pertinenti hanno costituito oggetto dell'interpretazione chiesta dallo Hof van Cassatie , è quella risultante dalla citata [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, entrata in vigore il 1° novembre 1986, giacché il procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] è stato instaurato con citazione 2 novembre 1988. 29. Nessuno obietta che la materia di cui trattasi rientri nell'ambito del settore contrattuale, tanto più che la categoria alla quale appartiene il contratto controverso, in base agli elementi del fascicolo, ha già costituito oggetto di tale qualifica da parte della Corte . A - Sull'equivalenza delle obbligazioni controverse 30. Il governo del [OSCURATO:PERSONA], nel ricordare, in particolare, la citata sentenza Shenavai, che fa riferimento al principio in base al quale l'accessorio segue il principale , osserva che è importante che la Corte sottolinei che un giudice nazionale, nel caso di più obbligazioni, deve identificare l'obbligazione contrattuale principale che costituisce il fondamento dell'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA]. 31. Esso ritiene che, nella fattispecie, tale obbligazione possa essere solo quella di versare le commissioni richieste, perché il solo motivo per il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di avere risolto il contratto senza preavviso e ha richiesto, pertanto, il versamento di un'indennità compensativa di preavviso è che quest'ultima non aveva versato dette commissioni. Di conseguenza, secondo il governo del [OSCURATO:PERSONA], un solo giudice deve essere designato - quello del luogo d'adempimento dell'obbligazione di versare le commissioni -, in applicazione dell'art. 5, punto 1. 32. [OSCURATO:PERSONA], avendo rilevato che la domanda di pronuncia pregiudiziale considera equivalenti le obbligazioni controverse, reputa che spetti alla Corte formulare in altro modo la questione di cui è adita, come essa se ne riconosce tradizionalmente il diritto, per fornire al giudice a quo una risposta utile che gli consenta, ripristinando una gerarchia fra le obbligazioni controverse, di risolvere la controversia sottopostagli. 33. Nella citata sentenza Shenavai, dopo aver ricordato che occorreva prendere «unicamente in considerazione l'obbligazione pattuita mediante il contratto e della quale si persegue in giudizio l'adempimento», avete intatti precisato che, «nel caso particolare in cui la lite verte su più obbligazioni derivanti dallo stesso contratto e che costituiscano il fondamento dell'azione esperita dall'attore (...) sarà l'obbligazione principale, fra le varie in questione, quella che determinerà la competenza» . 34. Una lite contrattuale non può quindi essere portata dinanzi al tribunale del luogo d'adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni del contratto, il che è naturale se si vuol evitare di moltiplicare i tribunali che possono essere aditi. 35. La soluzione auspicata dal governo del [OSCURATO:PERSONA], nel presentare in termini differenti i dati che la caratterizzano, ricolloca la lite principale nella scia di tale giurisprudenza e apporta ad essa una risposta conforme agli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] evitando il frazionamento delle competenze. 36. Il criterio proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] è analogo. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la situazione in cui essa si trovava rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale era legata da un contratto d'agenzia commerciale, è analoga alla relazione professionale intercorsa tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante commerciale, ed il suo datore di lavoro, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] : gli incarichi di ricerca della clientela per negoziare e stipulare contratti per conto e a nome del mandante, l'esistenza di una relazione professionale duratura tra i contraenti, l'esigenza di un termine di preavviso o di pagamento di un'indennità nel caso di risoluzione del contratto e la posizione di subordinazione nei confronti della loro controparte, di natura giuridica per il sig. [OSCURATO:PERSONA] e di natura economica per la [OSCURATO:PERSONA], si ritrovano in entrambi i casi. 37. [OSCURATO:PERSONA] propone, pertanto, di trasporre alla fattispecie in esame la soluzione adottata dalla Corte in tale causa, il che induce a ricercare quale sia la prestazione «più caratteristica». A tale questione la [OSCURATO:PERSONA] suggerisce di rispondere che tale prestazione è quella che ha per oggetto di trovare nuovi clienti e distribuire i prodotti previsti dal contratto. Essa ritiene che il luogo in cui la prestazione deve essere eseguita sia il Belgio, sul cui territorio occorre quindi riunire le domande. 38. [OSCURATO:PERSONA], come il governo del [OSCURATO:PERSONA], intende non solo ripristinare una gerarchia fra le obbligazioni controverse, ma anche designare quella, tra tali obbligazioni, che prevale, per riunire l'insieme dei capi di domanda tra le mani del giudice del luogo in cui quest'ultima deve essere eseguita. 39. Tuttavia, non posso seguire tale iter logico, tenuto conto, in particolare, del contesto del procedimento della causa principale. 40. Innanzi tutto, osservo che le obbligazioni controverse sono chiaramente qualificate equivalenti nella stessa questione pregiudiziale. Analogamente, il giudice a quo constata espressamente che il carattere equivalente delle due obbligazioni costituisce uno dei dati della controversia all'origine della questione sollevata e che la domanda di pronuncia pregiudiziale non verte affatto su tale punto. 41. Inoltre, il giudice a quo cita vari punti della motivazione della sentenza pronunciata il 29 ottobre 1993 dalla Corte d'appello di Gand, rilevando che quest'ultima ha chiaramente dichiarato che le «due obbligazioni devono essere considerate equivalenti(...)» . Orbene, lo Hof van Cassatie, dopo aver ricordato i termini della citata sentenza Shenavai, osserva che l'equivalenza delle obbligazioni non è stata contestata . 42. La formulazione della questione pregiudiziale da parte del giudice a quo trae incontestabilmente origine da tali elementi del procedimento nazionale. Giacché le parti nella causa principale non hanno contestato la qualifica giuridica formulata dai giudici d'appello, il giudice a quo non ha ritenuto dover dedurre d'ufficio - o forse si tratta di un'impossibilità giuridica - il motivo relativo all'eventuale erroneità di tale qualifica, a meno che lo Hof van Cassatie non abbia aderito alla qualifica accolta dalla Corte d'appello di Gand. 43. In ogni caso, che si tratti di un obbligo giuridico che s'impone al giudice nazionale o di una sua scelta, la risposta che la Corte darà alla questione sollevata non può prescindere dagli elementi pacifici della decisione di rinvio, perché altrimenti si fornirebbero al suo autore elementi di risposta non direttamente utili alla soluzione della controversia. 44. A tal proposito, ricordo che, secondo una costante giurisprudenza, spetta esclusivamente al giudice nazionale adito, che si assume la responsabilità della decisione, valutare, alla luce delle peculiarità di ciascuna causa, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini del giudizio quanto la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte . 45. Ritengo pertanto di non dover rimettere in discussione la considerazione effettuata dallo Hof van Cassatie sul carattere equivalente delle obbligazioni controverse. B - Sull'incidenza del frazionamento dei «luoghi d'adempimento» 46. Nella sua questione lo Hof van Cassatie osserva che, secondo le norme di rinvio dello Stato del giudice adito, le obbligazioni contrattuali sulle quali si basa l'azione devono essere eseguite una nello Stato del giudice adito e l'altra in un altro Stato contraente. 47. Il giudice nazionale fa riferimento in modo implicito alla giurisprudenza della Corte risultante dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], la cui applicazione si traduce nella fattispecie in un frazionamento dei luoghi d'adempimento delle obbligazioni controverse e quindi dei fori competenti . 48. Ricordo che, secondo tale sentenza, «spetta al giudice investito della causa accertare, in forza della [OSCURATO:PERSONA], se il luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita rientri nei limiti della sua competenza territoriale; per far ciò egli deve prima determinare, in conformità al proprio diritto internazionale privato, la legge da applicare al rapporto giuridico in esame e successivamente definire, sulla base di tale legge, il luogo d'adempimento dell'obbligazione contrattuale controversa (...)» . 49. Gli argomenti elencati dalle intervenienti riassumono bene i dati del problema, almeno quello che si pone nell'ambito della citata giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]. 50. Si può assumere che la facoltà di scelta concessa all'attore resti aperta. L'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] si traduce allora, in forza di tale giurisprudenza, nel frazionamento dei rispettivi luoghi d'adempimento delle obbligazioni controverse, il che porta ad ammettere il frazionamento dei fori competenti. E' la tesi difesa dal governo italiano e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 51. Oppure, come propone il governo del [OSCURATO:PERSONA], in subordine, occorre rinunciare alla facoltà di scelta di competenza per ritornare al criterio del domicilio del convenuto, in conformità all'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di evitare il frazionamento delle competenze per una stessa controversia. 52. Oppure, infine, il giudice competente a conoscere una delle domande basate su obbligazioni equivalenti, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], è competente anche a pronunciarsi sull'altra domanda se esiste tra le due una relazione così stretta da rendere opportune una trattazione e decisione uniche nell'interesse di una buona giustizia, per evitare soluzioni incompatibili. Questa è la soluzione auspicata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 53. Per quanto riguarda la posizione difesa dalla [OSCURATO:PERSONA], basata sulla riunione delle competenze a motivo della connessione delle domande, ritengo che essa vada al di là di ciò che autorizza il testo della [OSCURATO:PERSONA] . 54. In effetti, occorre osservare che la connessione, pur essendo contemplata dalla [OSCURATO:PERSONA], non viene considerata come un criterio che attribuisce competenza. In altri termini, l'art. 22 della [OSCURATO:PERSONA] consente ad un giudice di dichiarare la propria incompetenza a favore di un altro giudice per ragioni di connessione solo se l'altro giudice è già adito per una causa connessa. Il regime istituito dall'art. 22 trova quindi applicazione solo in siffatta ipotesi. E' solo in tal caso che potrà effettuarsi, tramite un'eccezione di connessione, la riunione dei fascicoli tra le mani di un solo giudice. 55. La Corte lo ha, d'altronde, chiaramente ricordato nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA], precisando che «l'art. 22 della [OSCURATO:PERSONA] contempla l'ipotesi in cui cause connesse siano promosse dinanzi a giudici di diversi Stati contraenti. Esso non attribuisce competenza» . 56. [OSCURATO:PERSONA] accetta, del resto, tale analisi poiché essa osserva che «fino a quando vi è un solo giudice adito, non vi è motivo di applicare l'art. 22» . 57. Essa aggiunge persino che si tratta unicamente d'interpretare l'art. 5, punto 1, in modo da scongiurare in anticipo situazioni che possono rientrare nell'ambito d'applicazione dell'art. 22 . 58. Se l'obiettivo perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] è chiaro e senza dubbio legittimo, mi è difficile capire con quale iter logico essa giunge a proporre un'interpretazione dell'art. 5, punto 1, talmente differente dal suo testo. 59. La riunione diretta delle domande connesse dinanzi ad uno stesso giudice, allorché i luoghi d'adempimento delle obbligazioni sulle quali esse si basano sono situati in Stati contraenti differenti, significa infatti non tener conto del criterio relativo al luogo d'adempimento di una delle obbligazioni, in violazione del disposto dell'art. 5, punto 1. 60. In realtà, la proposta della [OSCURATO:PERSONA] equivale a modificare il sistema della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla questione delle domande connesse, al tempo stesso contro la lettera del testo e senza tener conto dell'intenzione degli Stati contraenti; poiché tale soluzione non è stata mai veramente considerata, essa non può quindi essere ammessa. 61. Le altre due categorie d'argomenti riguardano la scelta da operare, nella fattispecie, tra l'art. 2 e l'art. 5, punto 1, come interpretato alla luce della citata giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]. Tale scelta ci viene suggerita dagli obiettivi stessi della [OSCURATO:PERSONA]. 62. Ricordo che quest'ultima mira a potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio . 63. Risulta dalla giurisprudenza della Corte, come già ricordato, che tale esigenza di tutela giurisdizionale si traduce nella necessità di evitare, nei limiti del possibile, la molteplicità dei criteri di competenza giudiziaria relativamente al medesimo contratto . 64. Per garantire la piena efficacia della [OSCURATO:PERSONA], è essenziale unificare le norme in materia di competenza dei giudici degli Stati contraenti evitando, nei limiti del possibile, tale molteplicità, nonché consentire all'attore di identificare facilmente il giudice che può adire e al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato . Si tratta quindi di preservare la certezza del diritto delle persone che si trovano sul territorio della Comunità garantendo la prevedibilità delle norme di competenza da applicarsi. 65. La riunione delle competenze giudiziarie previene ugualmente il rischio di contrasto delle decisioni e facilita il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali al di fuori dello Stato nel quale sono state pronunciate . 66. Ciò significa che è essenziale, se ci si vuole conformare alla ratio della [OSCURATO:PERSONA], privilegiare le soluzioni che favoriscono l'accorpamento delle cause e, di conseguenza, interpretare il testo in tal senso. 67. Le sentenze pronunciate dalla Corte relativamente alle cause che riguardano più obbligazioni confermano tale orientamento. 68. Sia che si tratti di individuare, tra le varie obbligazioni, l'obbligazione contrattuale che serve di base all'azione giudiziaria , o l'obbligazione principale , oppure l'obbligazione caratteristica , la Corte ha auspicato, ogni volta che ciò fosse possibile, l'istituzione di una gerarchia delle obbligazioni controverse in modo da evitare il frazionamento delle cause connesse. 69. Orbene, nella fattispecie dobbiamo far fronte ad una situazione che non consente alcuna gerarchizzazione fra le obbligazioni, in quanto quest'ultime sono considerate equivalenti. 70. La questione consiste quindi nello stabilire se, tenuto conto di tale situazione, il testo della [OSCURATO:PERSONA] consenta di ottenere la riunione delle competenze con altri mezzi. 71. Avete più volte ricordato che le «competenze speciali» elencate dall'art. 5 della [OSCURATO:PERSONA] costituiscono deroghe al principio della competenza dei giudici dello Stato del domicilio del convenuto, come emerge dalle «disposizioni generali» degli artt. 2 e 3, e che, pertanto, dette competenze speciali debbono essere interpretate restrittivamente . 72. Si potrebbe dedurre da tale giurisprudenza il principio che, allorché il ricorso alle competenze speciali conduce a risultati palesemente in contrasto con gli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA], occorra rinunciare alla facoltà di scelta di competenza e affermare, come nella citata sentenza Humbert, che l'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] non può trovare applicazione . 73. Tale soluzione mi sembra di dubbia correttezza giuridica. 74. [OSCURATO:PERSONA] non sottopone la facoltà di scelta di competenza all'osservanza di nessuna condizione preliminare. L'attore è sempre libero di scegliere l'uno o l'altro dei suoi termini, quando la lite rientra nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA] e purché, naturalmente, la natura giuridica della controversia gli consenta di far ricorso a una delle competenze speciali, se questa è la sua scelta . 75. Inoltre, se, nella citata sentenza Humbert, la facoltà di scelta di competenza è stata scartata a favore della norma di competenza prevista dall'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA], ciò dipende dalla specificità della controversia principale esaminata in detta causa, la quale riguardava obbligazioni adempiute al di fuori dell'ambito d'applicazione territoriale della [OSCURATO:PERSONA]. L'applicazione dell'art. 5, punto 1, conduceva a situare geograficamente la competenza giudiziaria all'esterno del territorio degli Stati contraenti, il che è contrario alla lettera come allo spirito dell'art. 5, che limita ai soli altri Stati contraenti, con esclusione degli Stati terzi, la possibilità di citare il convenuto in un posto diverso dal suo domicilio in uno Stato contraente. 76. Del resto, voi osservate che, se è vero che il fatto che i vari aspetti di una stessa controversia vengano giudicati da giudici diversi può dar luogo ad inconvenienti, l'attore ha sempre la possibilità di proporre domanda dinanzi al giudice del domicilio del convenuto, il quale garantisce in tal modo un criterio sicuro e affidabile . 77. In altri termini, la facoltà di scelta di competenza, enunciata nell'interesse delle parti, in particolare dell'attore, assicura loro sempre la garanzia di una norma di competenza prevedibile cui l'attore può ricorrere se, per motivi suoi personali, l'altra norma di competenza non gli torna vantaggiosa. 78. La scelta fatta può essere in contrasto con gli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA]: spetterà all'attore valutare in quale misura la molteplicità dei giudici competenti che risulta dal ricorso all'art. 5, punto 1, sollevi maggiori difficoltà della riunione dei capi di domanda, che costituiscono la sua azione, tra le mani di un solo giudice situato geograficamente presso il domicilio del convenuto, se, in forza dell'art. 5, punto 1, uno dei giudici si trova nello Stato contraente del suo domicilio. 79. Condivido l'idea in base alla quale non si può ostacolare l'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] per motivi diversi da quelli stabiliti dal suo proprio ambito d'applicazione, anche quando l'uso che l'attore prevede di farne conduce a una determinazione delle competenze giudiziarie che non è conforme ai principi della [OSCURATO:PERSONA], se questa è la scelta dell'attore. 80. Limitare all'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] la norma di determinazione della competenza giudiziaria, quando l'applicazione dell'art. 5, punto 1, rischia di produrre effetti non desiderati, significherebbe aggiungere al testo della [OSCURATO:PERSONA] una condizione che non vi figura. 81. Da tali elementi risulta che le domande relative a due obbligazioni equivalenti derivanti da un medesimo contratto e i cui luoghi d'adempimento rispettivi, secondo le norme di rinvio dello Stato del giudice adito, si trovano in due Stati contraenti differenti possono essere presentate ad un solo giudice, quello dello Stato contraente del convenuto, ai sensi dell'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA]. 82. Per contro, nella stessa ipotesi, l'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] si oppone al riconoscimento della competenza di uno stesso giudice a pronunciarsi su dette domande, allorché i loro luoghi d'esecuzione sono situati nel territorio di due Stati contraenti differenti. 83. Potete ritenere che spetti all'attore optare per il testo che ritiene tuteli di più i suoi interessi, anche a costo di sacrificare loro i vantaggi connessi all'esistenza di un foro unico. L'interpretazione proposta costituisce in tal caso una risposta possibile al quesito del giudice a quo. 84. Potete però anche considerare che l'osservanza dei principi della [OSCURATO:PERSONA] non consente, in un caso come quello sottopostovi, che uno dei termini della facoltà di scelta di competenza al quale una parte è libera di ricorrere approdi ad una soluzione così distante da detti principi. E' l'opinione che difendo, la quale mi induce a proporvi un'altra interpretazione dei testi in esame. C - Sull'incidenza del contenuto della nozione di «luoghi d'adempimento» 85. Nel riferirsi alle norme di conflitto del foro per la determinazione del luogo d'adempimento delle obbligazioni controverse, il giudice a quo si è naturalmente conformato alla giurisprudenza comunitaria applicabile. 1) La giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] 86. Il metodo di determinazione del luogo d'adempimento seguito dagli organi giurisdizionali belgi è, come già visto, in parte all'origine della molteplicità dei luoghi d'adempimento delle obbligazioni controverse . 87. Sin dall'entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] si è posta la questione se le espressioni e nozioni che vi figurano debbano essere considerate autonome, e quindi comuni a tutti gli Stati contraenti, oppure intese nel senso che esse rinviano alle norme sostanziali del diritto applicabile, in ogni fattispecie, in forza del diritto internazionale privato del giudice adito per primo . 88. Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha risposto che «nessuna delle due opzioni può essere accettata in modo esclusivo, giacché la soluzione migliore va studiata di volta in volta per ciascuna norma della [OSCURATO:PERSONA], in modo tale tuttavia da garantire la piena efficacia di quest'ultima nella prospettiva delle realizzazioni volute dall'art. 220 del trattato» . 89. La Corte si è espressa a più riprese a favore dell'interpretazione autonoma di talune nozioni della [OSCURATO:PERSONA], osservando che, «secondo la costante giurisprudenza (...) la Corte si pronuncia, per quanto possibile, in senso favorevole a un'interpretazione autonoma dei termini impiegati dalla [OSCURATO:PERSONA], in modo da garantire a questa piena efficacia conformemente agli scopi dell'art. 220 del Trattato CEE, ai sensi del quale essa è stata posta in essere» . 90. Tuttavia, per quanto riguarda la nozione di «luogo d'adempimento» delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], la scelta iniziale della Corte di un riferimento alle norme di conflitto del foro è stata recentemente confermata in modo molto chiaro, respingendo indirettamente ogni definizione autonoma . 91. Il rinvio operato dalla Corte al diritto sostanziale da applicarsi era basato sulle divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di contratti e sull'assenza, allo stadio dell'evoluzione giuridica del 1976, di qualsiasi unificazione del diritto sostanziale da applicarsi . Veniva osservato che tale posizione si giustificava, inoltre, con il fatto che la determinazione del luogo d'adempimento delle obbligazioni dipende dal tipo di contratto cui esse appartengono . 92. La posizione espressa nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] riflette la preoccupazione legittima di non imporre a tutti gli Stati contraenti una definizione in contrasto con il loro diritto nazionale e la cui opportunità di scelta, tenuto conto degli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA], non s'imporrebbe in modo manifesto. 93. Così, l'obbligazione avente ad oggetto una prestazione in denaro, che concerne, certamente, un gran numero di contratti ed è direttamente in esame nella causa principale , illustra bene il carattere insoddisfacente, in tale ambito, di una definizione autonoma che trarrebbe il suo contenuto dal modo in cui una parte degli Stati contraenti determina il luogo d'adempimento di tale tipo di obbligazione. 94. A seconda che la somma dovuta sia riscuotibile presso il debitore o pagabile a domicilio del creditore, il luogo d'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto una prestazione in denaro sarà situato geograficamente presso il domicilio del convenuto o dell'attore. Oltre alle difficoltà collegate alla scelta da effettuare tra i diritti nazionali degli Stati contraenti, che si ripartiscono in modo equilibrato tra l'uno e l'altro sistema , non esiste alcun criterio razionale che consenta di procedere ad un arbitrato conforme ai principi della [OSCURATO:PERSONA]. 95. Sancire una definizione autonoma basata sulla possibilità di pagare presso il domicilio del creditore la prestazione in denaro equivale, in effetti, a convalidare un forum actoris che la [OSCURATO:PERSONA] non ha manifestamente voluto. La prova ne è l'istituzione della competenza dei giudici del convenuto, all'art. 2, come competenza in via di principio. Inoltre, come la Corte stessa ha osservato, «la [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato il proprio sfavore nei confronti della competenza dei giudici dello Stato del domicilio dell'attore scartando, nell'art. 3, 2° comma, l'applicazione di disposizioni nazionali che prevedono siffatti fori di competenza nei confronti dei convenuti domiciliati sul territorio di uno Stato contraente» . La Corte ha aggiunto che, «al di fuori dei casi espressamente contemplati, la [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato il proprio sfavore nei confronti della competenza dei giudici dello Stato del domicilio dell'attore(...)» . 96. Al contrario, situare geograficamente il luogo d'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto una prestazione in denaro presso il domicilio del convenuto, che equivale alla soluzione degli Stati contraenti per i quali l'obbligazione di pagare è riscuotibile presso il debitore, elimina la facoltà di scelta di competenza contemplata dalla [OSCURATO:PERSONA] poiché tale interpretazione dell'art. 5, punto 1, designando il domicilio del convenuto, fornisce al testo in esame lo stesso contenuto dell'art. 2. 97. Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] la questione sollevata riguardava l'applicazione della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] a una domanda di pagamento derivante da un contratto d'opera, il cui acquirente era citato in giudizio, allorché la lex causae è costituita da un testo come l'art. 59, n. 1, della legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali, allegata alla convenzione dell'Aia. 98. L'applicazione al rapporto contrattuale di una legge uniforme fa venire meno gli inconvenienti collegati alla disparità fra i diritti da applicarsi. Tuttavia, il contenuto della pertinente disposizione di detta legge, in applicazione della quale il luogo d'adempimento dell'obbligazione dell'acquirente di pagare il prezzo al venditore è quello del domicilio, o, in mancanza, della residenza di quest'ultimo, con l'unica riserva che le parti contraenti non abbiano concordato un diverso luogo d'adempimento di detta obbligazione, istituiva il giudice dell'attore come giudice competente. 99. La Corte ha mantenuto la sua giurisprudenza, trasponendola all'ipotesi di un rinvio delle norme di conflitto ad una legge uniforme . Essa ha così rifiutato di ricorrere a una definizione autonoma che istituisce il luogo del domicilio del venditore, e quindi, nella fattispecie, dell'attore, come luogo d'adempimento dell'obbligazione di pagamento. 2) Applicazione alla presente controversia 100. Nella causa principale la molteplicità dei fori è l'effetto della divergenza delle norme nazionali relative al luogo d'adempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto una prestazione in denaro, come risulta dopo l'applicazione delle norme di conflitto. 101. Il frazionamento dei tribunali competenti, sebbene palesemente in contrasto con le esigenze di semplificazione delle norme di competenza, potrebbe essere ammesso se fosse giustificato da altre considerazioni essenziali risultanti dal sistema generale della [OSCURATO:PERSONA]. 102. Oltre all'interesse che si attribuisce alla prevedibilità delle norme sulla competenza, occorre anche ricordare l'importanza del collegamento che deve esistere, nella misura del possibile, tra la controversia ed il giudice competente. Le norme di competenza speciali, di cui fa parte il forum contractus di cui all'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], sono giustificate dalla considerazione che esiste una stretta correlazione tra la controversia ed il giudice competente a conoscerla, per un'utile organizzazione del processo . 103. Tale principio deriva dall'idea che sarà più agevole per un giudice geograficamente vicino alla relazione contrattuale controversa, con la conoscenza che egli ha delle circostanze del caso, pronunciarsi sulla causa di cui è adito. 104. Se il criterio della prevedibilità costituisce sicuramente un criterio alla luce del quale deve essere interpretato l'art. 5, punto 1, occorre quindi ricordare che il criterio del collegamento è all'origine di tale testo. Un'interpretazione accettabile dell'art. 5, punto 1, deve, di conseguenza, fare attenzione a che il significato attribuito alla nozione di luogo d'adempimento rispecchi il più spesso possibile la realtà di un collegamento. 105. La giurisprudenza della Corte ricorda, del resto, regolarmente il carattere fondamentale di detto principio, che legittima l'art. 5, e la libertà di scelta creata dalla sua esistenza accanto all'art. 2 . 106. Orbene, è difficile, nella fattispecie, trovare tale collegamento tra la domanda di pagamento delle commissioni richieste ed il foro corrispondente secondo il diritto sostanziale da applicarsi, cioè l'Italia, quando si sa che tali somme costituiscono il corrispettivo per l'adempimento del contratto da parte della [OSCURATO:PERSONA], stabilita in Belgio e incaricata, ai termini del contratto, di operare sui mercati belga e olandese. 107. Aggiungo che - con riguardo, questa volta, al criterio di prevedibilità delle norme di competenza - neanche la designazione del foro competente mediante un metodo indiretto è atta a favorire la chiarezza delle norme sulla competenza, poiché presuppone il ricorso al diritto internazionale privato del foro per determinare il diritto sostanziale da applicarsi, il quale fornisce il luogo geografico dell'adempimento dell'obbligazione controversa. 108. E' quindi evidente che, nella causa principale, l'applicazione dell'art. 5, punto 1, interpretato ai sensi della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], si scontra con diversi principi base della [OSCURATO:PERSONA], ad un punto tale che la predetta situazione ha palesemente indotto la Corte d'appello di Gand a cercare con altri mezzi di ottenere la riunione delle domande. 109. Mi sembra che nella fattispecie si potrebbe applicare una soluzione più conforme a quanto prescritto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3) Per una soluzione più vicina agli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] a) Il luogo d'adempimento: una nozione a contenuto variabile 110. Occorre partire dall'idea, sostenuta dall'avvocato generale Lenz , che il diritto sostanziale non determina il luogo d'esecuzione di un'obbligazione tenendo conto di esigenze come quelle prescritte dalla [OSCURATO:PERSONA]. 111. Le disposizioni di diritto sostanziale relative al luogo d'adempimento «devono non solo dare un contenuto concreto agli obblighi delle parti, in assenza di accordo, ma devono anche delimitare i loro reciproci ambiti di responsabilità, quando sorgono problemi in sede di esecuzione del rapporto contrattuale(...)» . 112. L'avvocato generale Lenz aggiunge che: «il luogo di adempimento, secondo il diritto sostanziale, per le obbligazioni aventi ad oggetto una prestazione di denaro determina per lo più solo la ripartizione dei rischi e degli oneri che sono collegati con il trasferimento di denaro, la disponibilità della quale non sia condizionata al luogo di esecuzione della prestazione» . Egli ritiene che occorra «discostar[si] dal diritto sostanziale del contratto [se] (...) tali norme non [possono] condurre all'assegnazione della controversia ad un foro competente fisicamente vicino (...)» . 113. Esiste, quindi, spesso un divario tra i motivi che giustificano la definizione del luogo d'adempimento di un'obbligazione secondo il diritto sostanziale, da una parte, e gli scopi perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA], dall'altra. 114. Perciò, oltre all'inconveniente relativo alla divergenza dei diritti nazionali, in contrasto con l'obiettivo d'armonizzazione delle norme di competenza perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA], si può lamentare il fatto che il ricorso alla lex causae porti a designare il foro in funzione di un luogo d'adempimento giuridicamente determinato da motivi diversi da quelli relativi ad un'utile organizzazione del processo. 115. Infine, osservo che la constatazione dell'avvocato generale Lenz secondo la quale «in nessuna [delle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]] la Corte ha sfruttato il punto di vista della vicinanza fisica come pretesto per valutare se, in sede d'interpretazione dell'art. 5, punto 1), essa potesse discostarsi dal diritto sostanziale (del contratto)» può ancora essere estesa alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 116. Tale persistente tolleranza nei confronti di un'interpretazione del testo così distante da ciò che costituisce la sua principale giustificazione non può unicamente spiegarsi con l'esistenza della facoltà di scelta di competenza, la quale consente all'attore che si trovi di fronte a complicazioni processuali dovute, per esempio, al frazionamento dei fori o all'esistenza di un conflitto negativo di competenza di fondare le sue domande sull'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA]. 117. Essa rivela il comprensibile imbarazzo della Corte di fronte all'elaborazione di una definizione autonoma della nozione di luogo d'adempimento. b) La scelta di un'interpretazione autonoma 118. In effetti, è fuori dubbio che tale interpretazione sia poco agevole per diversi motivi. 119. In primo luogo, ci si può domandare se il principio stesso di una definizione autonoma, in materia contrattuale, non sia criticabile per motivi di certezza del diritto; in tal caso la Corte dovrebbe procedere alla definizione di tante nozioni di «luoghi d'adempimento» quanti sono i contratti - compresi i contratti sui generis, il che equivarrebbe dunque ad affidarle un compito senza fine. 120. In secondo luogo, ammesso che tale delicata impresa potesse essere realizzata, spetterebbe alla Corte attribuire un contenuto alla nozione di «luogo d'adempimento». L'esistenza di leggi uniformi, ritenute atte ad evitare l'ostacolo, dedotto nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], di un'assenza di unificazione del diritto sostanziale da applicarsi, non è stata sufficiente, come già visto, a modificare l'orientamento della giurisprudenza della Corte nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] . 121. La scelta della coerenza giurisprudenziale è la conseguenza diretta del fatto che una legge uniforme, per i motivi summenzionati , non è sempre atta a fornire alla Corte gli elementi che consentono di elaborare una definizione autonoma che soddisfi gli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA]. 122. Ritengo tuttavia auspicabile la definizione autonoma del luogo d'adempimento, per quanto essa appaia difficile. 123. Si contesta a tale impostazione di dipendere da un approccio caso per caso di ogni contratto, il che provocherebbe un'incertezza permanente del diritto. 124. Tale elemento, che non è del tutto privo di fondamento, non costituisce tuttavia un criterio decisivo per discostarsi dall'idea di una definizione autonoma. 125. In effetti, l'approccio caso per caso è quello che viene privilegiato dal rinvio alle norme di diritto internazionale privato. La definizione del luogo d'adempimento di ciascun contratto oggetto di una controversia che, in una logica d'interpretazione autonoma, la Corte sarebbe chiamata a formulare, il giudice nazionale la formula già in uno stesso procedimento analitico. 126. Per di più, è legittimo pensare che gli inconvenienti di detto approccio, nell'ipotesi della citata giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA], sono accresciuti dal fatto che, in assenza di legge uniforme, le soluzioni così risultanti rimangono, in ogni caso, differenti tra gli Stati. Persino quando le norme di conflitto di leggi che risultano applicabili derivano da norme internazionali, la definizione del luogo d'adempimento di un'obbligazione è dedotta da una legge nazionale. Infine, allorquando la norma è, essa stessa, definita sul piano internazionale, il suo contenuto è determinato in funzione di considerazioni diverse da quelle processuali. 127. Perciò, la nozione di luogo d'adempimento, che si applica ad un numero indeterminato di obbligazioni, è tanto più indefinibile in quanto la sua determinazione in ciascun caso vale solo per il giudice che la formula. 128. In tali circostanze, l'interpretazione autonoma ritrova una certa legittimità: quella che le conferisce l'obiettivo d'armonizzazione e di semplificazione della [OSCURATO:PERSONA]. 129. Del resto, non bisogna esagerare il rischio di vedere tale impostazione analitica pregiudicare la certezza del diritto dei singoli. 130. La definizione autonoma del luogo d'adempimento di un'obbligazione sarà spesso trasferibile ad altre obbligazioni, che possono essere molto numerose . 131. Nella ricerca di una soluzione più conforme agli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA], e in particolare a quelli dell'art. 5, punto 1, la Corte si preoccuperà di non adottare, per quanto possibile, un approccio analitico che si tradurrebbe in tante definizioni quante sono le obbligazioni. 132. Per contro, ritengo che sia necessario determinare un criterio generale, la cui attuazione servirebbe a formulare le definizioni specifiche, se non per ogni obbligazione contrattuale, almeno per talune categorie tra di esse. 133. Aggiungo che l'incertezza del diritto causata dall'incertezza circa la determinazione del luogo d'adempimento delle obbligazioni mi sembra maggiore nel caso d'applicazione della lex causae che nel caso dell'elaborazione di un diritto comunitario autonomo. 134. La scelta di un criterio autonomo è atta infatti a facilitare l'elaborazione di definizioni pragmatiche, applicabili in modo uniforme e duraturo a categorie di obbligazioni in aumento, seguendo una stessa logica rispettosa degli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA]. 135. Il ricorso alle norme derivanti dalle leggi uniformi è, del resto, auspicabile solo qualora la nozione di luogo d'adempimento che ne risulta risponda a quanto prescritto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 136. Pertanto, concludo che è necessario seguire l'orientamento generale della vostra giurisprudenza in materia di [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles e interpretare in modo autonomo i termini che quest'ultima utilizza. 4) Il luogo d'adempimento delle obbligazioni controverse 137. Nella causa principale l'osservanza del criterio del collegamento tra la controversia ed il giudice competente mi induce, per determinare il luogo d'adempimento delle obbligazioni controverse, a procedere in due tappe. a) Le obbligazioni aventi ad oggetto una prestazione in denaro 138. E' necessario applicare la citata giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte. 139. Il principio generale affermato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] condurrebbe a tener conto dell'obbligazione corrispondente al diritto contrattuale su cui s'impernia l'azione dell'attore . Sono così considerate, da una parte, l'obbligazione di versare le commissioni richieste quale contropartita dell'adempimento dell'incarico di rappresentanza previsto dal contratto e, dall'altra, l'obbligazione di pagare un'indennità di preavviso quale contropartita dell'obbligazione di osservare un termine di preavviso quando cessa il contratto d'agenzia commerciale. 140. Tuttavia, ricordo che, secondo detta sentenza, «nell'ipotesi in cui l'attore fa valere il proprio diritto al risarcimento del danno o chiede la risoluzione del contratto per colpa della controparte, l'obbligazione di cui all'art. 5, punto 1° , è sempre quella derivante dal contratto ed il cui inadempimento viene invocato onde legittimare dette domande» . 141. La citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] tiene conto della circostanza che la domanda non vuole ottenere l'adempimento diretto di un'obbligazione contrattuale omessa, bensì mira alla compensazione del suo inadempimento o trae le conseguenze legali da quest'ultima, per non dissociare in modo artificiale il luogo d'adempimento dell'obbligazione contrattuale iniziale e quello dell'«obbligazione sostitutiva dell'obbligazione contrattuale non adempiuta» , che si può qualificare anche come obbligazione compensativa. 142. Perciò, in tale ipotesi, il luogo d'adempimento che serve a determinare la competenza giudiziaria non è, come afferma il primo principio enunciato nella citata sentenza, quello dell'obbligazione corrispondente al diritto contrattuale su cui s'impernia l'azione dell'attore, ma quello dell'obbligazione non adempiuta che si trova all'origine della domanda di pagamento. 143. In tal modo, la molteplicità dei capi di domanda, che è talvolta la conseguenza di un medesimo inadempimento contrattuale, non provoca il frazionamento delle competenze. 144. Ne risulta che, riguardo all'obbligo di versare l'indennità di preavviso, l'obbligazione alla quale bisogna riferirsi ai sensi dell'art. 5, punto 1, è l'obbligazione di osservare un termine di preavviso . 145. Viceversa, se si fa riferimento al contenuto della sentenza [OSCURATO:PERSONA], tale iter logico non si può estendere alla domanda di versamento delle commissioni. Il versamento delle commissioni non costituisce, in effetti, un'obbligazione che surroga un'obbligazione contrattuale non adempiuta, ai sensi della citata sentenza, ma è, come risulta dal fascicolo, una delle obbligazioni contrattuali principali a carico del committente. 146. Di conseguenza, il luogo d'adempimento da prendere in considerazione dovrebbe essere quello della stessa obbligazione di pagamento. 147. Ho già ricordato le difficoltà connesse alla determinazione del luogo d'adempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto una prestazione in denaro . 148. Se si segue la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA], il luogo d'adempimento delle obbligazioni contrattuali iniziali è determinato dal diritto sostanziale applicabile, il che rinvia inevitabilmente alla designazione del foro in considerazione del carattere del pagamento (riscuotibile presso il debitore o pagabile a domicilio del creditore) e fa correre il rischio di non tenere conto del collegamento tra la controversia ed il giudice competente. 149. Non vi è però motivo di effettuare una distinzione tra dette obbligazioni poiché esse fanno parte della stessa categoria delle obbligazioni aventi ad oggetto una prestazione in denaro. 150. Come ha osservato l'avvocato generale Lenz nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], in materia di pagamento di un prezzo di vendita, «per le controversie in materia di pagamento del prezzo che nascono quando l'acquirente fa valere un vizio della cosa fornita dal venditore (...) il giudice del luogo di destinazione della spedizione in linea generale presenta una vicinanza fisica maggiore rispetto a quello del luogo di spedizione(...)» . 151. Di conseguenza, egli ha proposto di dichiarare quanto segue: «Qualora un acquirente venga citato per il pagamento del corrispettivo derivante da un contratto di opera il quale sia soggetto alla legge uniforme e a questo pagamento sia applicabile, in base al diritto sostanziale, l'art. 59, primo comma, prima frase, della legge uniforme, costituisce luogo di adempimento ai sensi dell'art. 5, punto 1), della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles il luogo, concordato dal contratto, di destinazione della fornitura(...)» . 152. La causa oggettiva della controversia, indipendentemente dal fatto che si traduca in una domanda di pagamento del prezzo o di risarcimento del danno, si trova spesso nel luogo d'adempimento dell'obbligazione in natura, sicché la designazione del foro corrispondente è atta a favorire l'osservanza del criterio relativo allo stretto collegamento tra la controversia ed il giudice competente. 153. Per tale motivo approvo questa analisi e ritengo che debba essere applicata al caso in cui la domanda miri al versamento di una commissione che si asserisce dovuta a causa del corretto adempimento della prestazione effettuata per l'attività di rappresentanza commerciale. 154. La ricerca di uno stretto collegamento tra il giudice e la controversia, che costituisce la base razionale di tale iter logico, non deve essere interpretata come volontà di porre tale collegamento come criterio diretto di competenza. 155. Ammetto, d'accordo con la Corte, che «l'art. 5 non pone come criterio per la scelta del foro competente il collegamento stesso» e che «l'attore non ha facoltà di citare in giudizio il convenuto dinanzi a qualunque giudice che abbia un collegamento qualsiasi con la controversia, dato che l'art. 5 contiene un elenco tassativo dei criteri di collegamento fra una controversia e un determinato giudice» . 156. Mi sembra, come sembra alla Corte, essenziale non consentire l'uso di criteri diversi dal luogo d'adempimento quando quest'ultimo attribuisce competenza ad un foro senza una relazione diretta con la causa. 157. La designazione del giudice del luogo d'adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio o, nel caso di domanda di pagamento, del luogo d'adempimento della corrispondente obbligazione in natura costituisce un mezzo per favorire le «possibilità» di stabilire un collegamento. Tuttavia, il principio non ha niente di sistematico, in quanto l'oggetto o la causa della controversia che interessa il giudice possono essere stabiliti geograficamente in un luogo diverso da quello d'adempimento dell'obbligazione nel momento in cui s'instaura il procedimento. 158. Nella misura in cui non era concepibile istituire un criterio diretto di competenza basato sul collegamento, che avrebbe compromesso la prevedibilità del foro competente obbligando le parti a discutere sistematicamente sulla questione del foro meglio situato a conoscere della controversia per pronunciarsi in materia di competenza, è stato deciso di scegliere il luogo d'adempimento come criterio più adatto a raggiungere tale obiettivo. Il suo carattere stabile, che sia o no dimostrato il collegamento del giudice che esso designa con la controversia, garantisce una lettura chiara e precisa delle norme di competenza applicabili. 159. E' l'interpretazione che la Corte ha fornito precisando che «ai sensi dell'art. 5, punto 1), il convenuto, in materia contrattuale, può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, anche nel caso in cui il foro così individuato non sia quello che presenta il collegamento più immediato con la controversia» . 160. Di conseguenza, deve prevalere la scelta del luogo d'adempimento delle obbligazioni il cui corrispettivo è costituito dal versamento delle commissioni controverse e dell'indennità compensativa di preavviso, anche quando l'esistenza di uno stretto collegamento tra la controversia ed il giudice non può essere stabilita. 161. In sintesi, il riferimento al luogo d'adempimento delle prestazioni contrattuali per la determinazione della competenza giudiziaria, quando la domanda riguarda il pagamento di un corrispettivo, mi sembra atto a scongiurare, se non in modo sistematico, almeno in larga parte, il frazionamento delle competenze. Mi sembra anche favorire la ricerca di un foro fisicamente vicino alla controversia, senza per questo minacciare la certezza del diritto dei singoli mediante un ricorso diretto a quest'ultimo criterio. b) Le obbligazioni in natura 162. Occorre esaminare gli elementi che consentono di determinare il luogo d'adempimento, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], delle obbligazioni di cui il versamento delle commissioni di agenzia commerciale ed il versamento dell'indennità di preavviso costituiscono il corrispettivo. 163. Ritengo che, per liberare la definizione della nozione di luogo d'adempimento dalle considerazioni che non sono connesse al luogo geografico stricto sensu dell'obbligazione di cui trattasi, la sola valida sotto il profilo dell'esigenza stabilita dalla [OSCURATO:PERSONA] di uno stretto collegamento tra la controversia ed il giudice competente, occorra riferirsi al luogo in cui l'obbligazione controversa è stata o deve essere effettivamente eseguita. 164. Il giudice situato in loco, vicino ad uno dei punti strategici del processo contrattuale, gode dei vantaggi che gli sono offerti, in linea di massima, da tale vicinanza, per pronunciarsi più rapidamente e con cognizione di causa sulla controversia di cui è adito. 165. Occorre ricordare che tale impostazione non è del tutto nuova poiché, tenuto conto della loro specificità, i contratti di lavoro non rientrano nell'ambito d'applicazione della citata giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA], in quanto il luogo del loro adempimento è definito in modo autonomo. 166. Dopo aver considerato che «l'obbligazione da prendere in considerazione per l'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] ai contratti di lavoro è sempre quella che caratterizza tali contratti, vale a dire l'obbligazione del lavoratore di svolgere le attività convenute» , avete dichiarato che, in tale settore, «il concetto di luogo d'esecuzione dell'obbligazione pertinente deve essere interpretato nel senso che si riferisce, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], al luogo in cui lavoratore esercita di fatto le attività convenute con il datore di lavoro» . 167. Tale interpretazione è giustificata per due ordini di motivi. 168. In primo luogo, i contratti di lavoro presentano, rispetto agli altri contratti, determinate particolarità, in quanto creano un nesso durevole che inserisce il lavoratore nell'ambito di una determinata organizzazione dell'attività del datore di lavoro e in quanto si ricollegano al luogo dell'esercizio di detta attività, il quale determina l'applicazione di norme imperative e di contratti collettivi che tutelano il lavoratore . La Corte ne deduce che il luogo di esecuzione dell'obbligazione pertinente va determinato, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], non con riferimento alla legge nazionale da applicare in base al diritto internazionale privato del giudice adito, ma secondo criteri uniformi che la Corte deve definire basandosi sul sistema e sugli scopi della [OSCURATO:PERSONA] . 169. In secondo luogo, l'interpretazione accolta tiene conto della necessità di garantire un'adeguata tutela alla parte contraente più debole dal punto di vista sociale, ossia il lavoratore . La Corte considera che tale tutela è meglio garantita quando le liti relative ad un contratto di lavoro rientrano nella competenza del giudice del luogo in cui il lavoratore adempie le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro, in quanto è proprio in tale luogo che il lavoratore può, con minor spesa, rivolgersi ai giudici o difendersi dinanzi ad essi . 170. Non ritengo che, sul piano dell'equilibrio dei rapporti tra i contraenti, un contratto come quello di agenzia commerciale sia paragonabile ad un contratto di lavoro. Il rapporto di dipendenza economica nel quale si trova il mandatario nei confronti del suo mandante non è tale che egli debba necessariamente, per la sua stessa qualità, essere considerato come la parte più debole. L'agente commerciale, giuridicamente indipendente , dispone di un ampio margine di manovra nell'organizzazione della sua attività. Salvo quando una clausola esclusiva glielo impedisce, egli può, inoltre, essere collegato a più mandanti, in modo da garantirsi un giro d'affari minimo atto a ridurre un'eventuale dipendenza. 171. Peraltro, non esiste una normativa che si possa paragonare al diritto applicabile ai contratti di lavoro, il cui contenuto imperativo s'imporrebbe nel luogo d'adempimento del contratto. La legge applicabile può essere quella scelta dalle parti. 172. I motivi che mi portano a proporre una definizione autonoma del luogo d'adempimento non sono quindi identici a quelli che vi hanno spinto a farlo per i contratti di lavoro e non presentano lo stesso carattere specifico. 173. Al contrario, tale scelta è dettata dalla particolare idoneità del luogo d'adempimento effettivo, in un contratto d'intermediazione, a conciliare i due criteri del collegamento e della prevedibilità delle norme di competenza. 174. Come prescrive l'art. 7, n. 2, della direttiva 86/653/CEE, un contratto di agenzia commerciale produce i suoi effetti, per la maggior parte del tempo, in una zona territoriale contrattualmente determinata. In ogni caso, che tale zona sia stabilita o meno, l'esame del contratto deve consentire di situare geograficamente il luogo d'adempimento effettivo delle obbligazioni che contiene, il che è tanto più giustificato in quanto, in un contratto di rappresentanza come quello della causa principale, la legge applicabile lascia agli stessi contraenti il compito di determinare il luogo d'adempimento delle loro obbligazioni. 175. Nella fattispecie, risulta dalla decisione di rinvio che la [OSCURATO:PERSONA] agiva in qualità di rappresentante commerciale della [OSCURATO:PERSONA], senza esclusiva, sui mercati belga e olandese. 176. I contratti forniscono elementi sul luogo geografico dell'adempimento contrattuale. Tuttavia, il riferimento all'obbligazione controversa consente di evitare le incertezze connesse ai contratti che possono essere adempiuti simultaneamente sul territorio di più Stati contraenti e designa, nello stesso tempo, i giudici che sono fisicamente più vicini alla controversia. Pertanto, è il luogo d'adempimento dell'obbligazione stessa che deve prevalere, come prevede il testo dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA]. Spetterà al giudice nazionale, in funzione degli elementi di cui dispone, determinare il luogo in cui, in base al contratto, l'obbligazione controversa è stata o doveva essere effettivamente eseguita. 177. Tale soluzione non offre certamente una risposta sistematica ai casi di frazionamento delle controversie, in quanto più obbligazioni sorte da uno stesso contratto, ma eseguite o che possono essere eseguite sul territorio di più Stati contraenti, possono essere, come nella fattispecie, all'origine di una stessa controversia. 178. Tuttavia, il principio della determinazione del luogo d'adempimento delle sole obbligazioni in natura, quando l'obbligazione controversa riguarda il versamento di una somma di denaro, riduce tale rischio. 179. Nel caso che ci interessa, in cui obbligazioni equivalenti sono all'origine della controversia, l'unicità del foro competente dipende dall'unicità dei luoghi d'adempimento delle obbligazioni in natura, alle quali corrispondono le domande di pagamento. 180. Per quanto riguarda la domanda di versamento di un'indennità di preavviso, occorre riferirsi al luogo d'adempimento della prestazione iniziale il cui inadempimento è dedotto, vale a dire del termine di preavviso. Poiché detto termine è costituito dal prolungamento di tutti gli effetti del contratto, per un periodo legalmente determinato , il luogo del suo adempimento si confonde con quello dello stesso contratto e non di un'obbligazione in particolare. 181. Per quanto attiene alla domanda di versamento delle commissioni, il luogo d'adempimento da prendere in considerazione è quello del mandato di rappresentanza affidato al rappresentante commerciale, di cui le commissioni costituiscono il corrispettivo, il che, ancora una volta, corrisponde al luogo geografico dello stesso contratto. 182. Qualora, come nella causa principale, il luogo d'adempimento delle obbligazioni controverse s'identifichi con quello dello stesso contratto e l'ambito di applicazione del contratto si estenda sul territorio di più Stati contraenti, spetta al giudice a quo determinare detto luogo d'adempimento in funzione degli elementi di fatto che gli consentono di designare uno degli Stati come quello sul cui territorio il rappresentante commerciale realizza la maggior parte della sua attività. 183. Da un punto di vista più generale, tale orientamento non esonera il giudice a quo dal verificare, prima di tutto, se una gerarchia non possa essere stabilita tra le obbligazioni controverse sorte da uno stesso contratto onde, come la costante giurisprudenza della Corte prescrive, prendere in considerazione l'obbligazione principale per determinare il foro competente. Conclusione 184. Alla luce di tali considerazioni, propongo alla Corte di rispondere allo Hof van Cassatie nel modo seguente: «L'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, deve essere interpretato nel senso che un'azione composta da una domanda per il versamento di commissioni di agenzia commerciale e da una domanda per il versamento di un'indennità compensativa di preavviso, fondate su obbligazioni ritenute equivalenti e derivanti da un medesimo contratto di agenzia commerciale, può essere promossa dinanzi allo stesso giudice se il luogo in cui è stato o deve essere effettivamente eseguito il mandato di rappresentanza, di cui le commissioni costituiscono il corrispettivo, e quello in cui è stata o deve essere effettivamente eseguita l'obbligazione di rispettare il termine legale di preavviso, di cui l'indennità di preavviso costituisce il corrispettivo, sono situati sul territorio dello stesso Stato contraente».