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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08106/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di condanna alla pena di giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto con destrezza di due paia di occhiali da sole in un negozio di ottica; con l'ulteriore aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.

Fatto compiuto il 16 Aprile 2018.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate tramite i rispettivi difensori di fiducia. 1.[OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso, lamentando col primo l'inosservanza/erronea applicazione di legge in relazione all'aggravante della destrezza di cui all'articolo 625 n. 4 del codice penale, poiché - diversamente da quanto opinato dai Giudici del merito - l'attuale ricorrente si era limitata ad impossessarsi degli occhiali senza alcuna particolare astuzia o avvedutezza. 2.Nel secondo motivo si duole dell'errata applicazione di legge quanto alla ritenuta aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, per la presenza del'impianto di videosorveglianza, che offre un grado di tutela più elevato e certo rispetto alla sorveglianza esercitata dalla persona fisica. 3.Tramite il terzo motivo si deduce la mancanza di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art 62 nr 4 cp, invocata in appello, per il valore di 250 euro attribuito agli oggetti sottratti. 4.[OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di ricorso,lamentando nel primo l'illogicità di motivazione, con riguardo al ritenuto concorso dell'imputata con la sorella, che sarebbe stato illogicamente desunto dalla visione dei fotogrammi tratti dal sistema di videosorveglianza. 5.Nel secondo motivo ci si duole dell'analogo vizio in relazione alle aggravanti ritenute, con argomenti sovrapponibili a quelli adoperati nel ricorso precedente.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità.

I ricorsi sono inammissibili. 1.Dalle concordi sentenze di merito emerge che le odierne imputate, entrate nel negozio di occhiali, agirono in sinergia provocando una situazione di disattenzione nella commessa,fingendo di voler acquistare un paio di occhiali - Valentina - mentre l'altra - Alessandra - poteva godere di campo libero per realizzare il duplice furto.

2. Tanto puntualizzato "in fatto" si osserva che i motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 2.1.Quanto al primo motivo,infatti, la sentenza appare conforme all'indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla stessa ricorrente, secondo cui in tema di furto la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088 - 01).

Nel caso di specie, è stata posta in essere una azione caratterizzata da peculiare abilità, individuata - come già annotato - in una attività simultanea di due persone, consistente nel far spostare la commessa nel negozio, con il pretesto di misurare occhiali, carpendone la buona fede allo scopo neutralizzarne il controllo e di lasciare la coimputata libera di agire furtivamente.

2.2. In relazione al secondo motivo, la sentenza è conforme all'indirizzo secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157 - 01). 2.3.11 terzo motivo risulta proposto per la prima volta in questa sede, poiché non si rinviene nella incontestata sintesi dei motivi di appello e mira a sostenere la modestia di un danno di € 250; riguardando, quindi, apprezzamenti in fatto non compiuti nel giudizio di merito, è inammissibile nel giudizio di legittimità.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per mancato confronto col testo che intende censurare. 3.In relazione al tema del concorso nel reato - oggetto del primo motivo - la sentenza illustra alle pagine 2 e 3, con precisione e chiarezza il contributo dell'imputata alla perpetrazione del furto, poiché costei aveva finto di essere interessata all'acquisto di un paio di occhiali, attirando completamente l'attenzione della commessa e consentendo, in tal modo, alla coimputata di agire liberamente per sottrarre gli occhiali esposti.

A fronte ditale congrua giustificazione, la ricorrente si limita a porre in dubbio, per di più in modo talmente generico da essere inapprezzabile, la logicità della valutazione dei Giudici del merito quanto alla valutazione delle immagini presenti nei fotogrammi del sistema di videosorveglianza, senza articolare censure specifiche. 3.1.Le deduzioni circa le confermate circostanze aggravanti, sono in sostanza sovrapponibili a quelle avanzate dalla coimputata, ragion per cui è necessario e sufficiente rinviare alle argomentazioni già sviluppate riguardo al precedente ricorso.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi sono dichiarati inammissibili e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 17.11.2022 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ij ' CORTE DI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di condanna alla pena di giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto con destrezza di due paia di occhiali da sole in un negozio di ottica; con l'ulteriore aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. Fatto compiuto il 16 Aprile 2018. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate tramite i rispettivi difensori di fiducia. 1.[OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso, lamentando col primo l'inosservanza/erronea applicazione di legge in relazione all'aggravante della destrezza di cui all'articolo 625 n. 4 del codice penale, poiché - diversamente da quanto opinato dai Giudici del merito - l'attuale ricorrente si era limitata ad impossessarsi degli occhiali senza alcuna particolare astuzia o avvedutezza. 2.Nel secondo motivo si duole dell'errata applicazione di legge quanto alla ritenuta aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, per la presenza del'impianto di videosorveglianza, che offre un grado di tutela più elevato e certo rispetto alla sorveglianza esercitata dalla persona fisica. 3.Tramite il terzo motivo si deduce la mancanza di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art 62 nr 4 cp, invocata in appello, per il valore di 250 euro attribuito agli oggetti sottratti. 4.[OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di ricorso,lamentando nel primo l'illogicità di motivazione, con riguardo al ritenuto concorso dell'imputata con la sorella, che sarebbe stato illogicamente desunto dalla visione dei fotogrammi tratti dal sistema di videosorveglianza. 5.Nel secondo motivo ci si duole dell'analogo vizio in relazione alle aggravanti ritenute, con argomenti sovrapponibili a quelli adoperati nel ricorso precedente. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. I ricorsi sono inammissibili. 1.Dalle concordi sentenze di merito emerge che le odierne imputate, entrate nel negozio di occhiali, agirono in sinergia provocando una situazione di disattenzione nella commessa,fingendo di voler acquistare un paio di occhiali - Valentina - mentre l'altra - Alessandra - poteva godere di campo libero per realizzare il duplice furto. 2. Tanto puntualizzato "in fatto" si osserva che i motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 2.1.Quanto al primo motivo,infatti, la sentenza appare conforme all'indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla stessa ricorrente, secondo cui in tema di furto la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088 - 01). Nel caso di specie, è stata posta in essere una azione caratterizzata da peculiare abilità, individuata - come già annotato - in una attività simultanea di due persone, consistente nel far spostare la commessa nel negozio, con il pretesto di misurare occhiali, carpendone la buona fede allo scopo neutralizzarne il controllo e di lasciare la coimputata libera di agire furtivamente. 2.2. In relazione al secondo motivo, la sentenza è conforme all'indirizzo secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157 - 01). 2.3.11 terzo motivo risulta proposto per la prima volta in questa sede, poiché non si rinviene nella incontestata sintesi dei motivi di appello e mira a sostenere la modestia di un danno di € 250; riguardando, quindi, apprezzamenti in fatto non compiuti nel giudizio di merito, è inammissibile nel giudizio di legittimità. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per mancato confronto col testo che intende censurare. 3.In relazione al tema del concorso nel reato - oggetto del primo motivo - la sentenza illustra alle pagine 2 e 3, con precisione e chiarezza il contributo dell'imputata alla perpetrazione del furto, poiché costei aveva finto di essere interessata all'acquisto di un paio di occhiali, attirando completamente l'attenzione della commessa e consentendo, in tal modo, alla coimputata di agire liberamente per sottrarre gli occhiali esposti. A fronte ditale congrua giustificazione, la ricorrente si limita a porre in dubbio, per di più in modo talmente generico da essere inapprezzabile, la logicità della valutazione dei Giudici del merito quanto alla valutazione delle immagini presenti nei fotogrammi del sistema di videosorveglianza, senza articolare censure specifiche. 3.1.Le deduzioni circa le confermate circostanze aggravanti, sono in sostanza sovrapponibili a quelle avanzate dalla coimputata, ragion per cui è necessario e sufficiente rinviare alle argomentazioni già sviluppate riguardo al precedente ricorso. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi sono dichiarati inammissibili e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 17.11.2022 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ij ' CORTE DI
Sentenza Cassazione n. 08106/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris