CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 05881/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona nel procedimento a carico di: MOCHI Igor, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 09/03/2021 dal Tribunale di Fermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conversione in appello del ricorso per cassazione e la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Ancona; Letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Fermo, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto "dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste" MOCHI Igor, imputato dei reati di danneggiamento e di lesioni in danno della ex moglie MARCONI Michela, come specificato ai capi 1) e 2) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona, deducendo contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 635 cod. pen. Si censura la sentenza per aver conferito rilievo, quanto alla esclusione della penale responsabilità, alla remissione della querela e alla riparazione del danno, essendo il danneggiamento con violenza alla persona, o con minaccia, procedibile d'ufficio; si evidenzia, al riguardo, che era chiaramente desumibile il nesso di strumentalità tra la condotta violenta e il danneggiamento, pur non essendo tale elemento indispensabile secondo l'elaborazione giurisprudenziale. Si censura infine il fatto che il Tribunale aveva conferito rilievo alla minima offensività della condotta e al risarcimento del danno ai fini della prova del fatto e della responsabilità dell'imputato. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore dell'imputato deduce l'inammissibilità del ricorso sollecitando, in subordine, l'applicazione dell'art. 131- bis cod. Pen., emergendo dallo stesso tenore della sentenza impugnata la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi della causa di non punibilità, applicabile direttamente dalla Suprema Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' opportuno evidenziare, preliminarmente, l'ammissibiità del ricorso per saltum, essendo stata essenzialmente denunciata la violazione dell'art. 635 cod. pen. 2. I rilievi del ricorrente sono fondati, avendo il Tribunale valorizzato, a sostegno della pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto, elementi del tutto estranei al predetto profilo, quali la remissione di querela e l'avvenuto risarcimento del danno. Si tratta di profili del tutto inconferenti rispetto alla configurabilità del delitto di danneggiamento aggravato dalla violenza e dalla minaccia, procedibile d'ufficio e nella specie connotato anche dalla sussistenza di un nesso di strumentalità della violenza che, per la costante elaborazione giurisprudenziale, non è richiesto per la sussistenza del reato. 3. Quanto precede impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per il giudizio alla Corte d'Appello di Ancona, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., che prenderà anche in esame, all'esito di una compiuta rivalutazione della vicenda, la possibilità di accogliere la richiesta subordinata di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., formulata dalla difesa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di Ancona. Così deciso il 11 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] r9estensore APresidente Vittori