CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35582/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e,truk (jun comc 1.1)2.,D rer• )2f' 5A-13.,U.k )-1 (/)q11..je - dm' , ud+t il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 1 dicembre 2022 il Tribunale di Caltanissetta - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza GIP del 22 agosto 2022 . 1.1 La contestazione provvisoria riguarda il delitto di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento della immigrazione clandestina e più reati scopo (art.12 d.lgs. n.286 del 1998). 2. Secondo il Tribunale la posizione, nell'ambito del sodalizio criminale, di [OSCURATO:PERSONA] è di vertice, trattandosi dell'alter ego del capo riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] . Il profilo delle esigenze cautelari è trattato dal Tribunale in riferimento alla ritenuta sussistenza di un elevato pericolo di reiterazione, di cui all'art.274 comma 1 lett. c cod.proc.pen., desunto dal particolare attivismo associativo del Bartoluccio. Viene peraltro richiamata la duplice presunzione relativa di sussistenza tanto delle esigenze cautelari che della adeguatezza della misura imposta (ai sensi dell'art.275 cod.proc.pen.) e si reputa che le condizioni di salute del Bartoluccio non integrino una ipotesi di incompatibilità con la prosecuzione della detenzione in carcere. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. 3.1 Secondo la difesa del ricorrente il tempo di consumazione del reato non va oltre la data del 3 marzo 2021 e il pericolo di reiterazione non poteva ritenersi sussistente. Si rappresenta in particolare che dopo l'arresto del Toumi, avvenuto nel gennaio del 2021 non sono censite attività rilevanti. Vi sarebbe pertanto una motivazione non autonoma del Tribunale che ha meramente richiamato le considerazioni del GIP su tale profilo, senza individuare un concreto pericolo di riproduzione della condotta. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.4.1 Correttamente il Tribunale ha richiamato la esistenza della 'doppia presunzione relativa' di ricorrenza tanto delle esigenze cautelari specialpreventìve che della adeguatezza della misura della custodia in carcere (ai sensi dell'art.275 cod.proc.pen.), trattandosi - quanto al capo a - di reato associativo semplice ricompreso nell'elenco di cui all'art.51 comma 3 bis cod.proc.pen. Come è stato più volte ribadito negli arresti di questa Corte di legittimità la presunzione relativa ex lege di sussistenza delle esigenze cautelari inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (v. tra le molte Sez. I n. 5787 del 21.10.2015, dep.2016, Calandrino) . Nel caso in esame il tempo decorso in assenza di visibili manifestazioni di attivismo associativo è scarsamente significativo e il Tribunale ha ulteriormente rafforzato con puntuali argomentazioni la base legale della presunzione, sicchè il ricorso risulta meramente assertivo. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma iter disp.W. cod.proc.pen rei co - i Così deciso in