CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 luglio 2026
Cassazione n. 24227/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OLAPEZZALI, giusta procura in atti;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] -OPICINA OPČINE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatoPETER MOČNIK, giusta procura in atti;[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidentepro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eBEATRICE CROPPO dell’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;– controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11313/2022Numero sezionale 1608/2026Numero di raccolta generale 24227/2026Data pubblicazione 29/07/2026- intimato -avverso la sentenza n. 7232/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OsservaCon ricorso del 15/4/08 la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]OpicinaOpčine (di seguito “[OSCURATO:PERSONA]”) agì innanzi al Commissario regionale perla liquidazione degli usi civici per la Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], affinchéfosse dichiarata l’inesistenza di diritti d’uso civico o di demanio civico sualcune particelle tavolari, ubicate nei comuni censuari di Opicina,Rupigrande e Basovizza. A sostegno della domanda dedusse l’illegittimitàdel bando commissariale che nel 1955 aveva accertato che sui medesimibeni immobili gravavano usi civici, nonché l’esistenza di documentazionetavolare idonea a dimostrare la proprietà dei medesimi fondi.Resistette il Comune di Trieste e, successivamente alla citazionedisposta d’ufficio dal Commissario per gli usi civici, anche la Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA]. L’altro chiamato, il [OSCURATO:PERSONA] per l’Amministrazioneseparata dei beni civici di Opicina, rimase contumace.La domanda fu respinta con sentenza commissariale n. 2/12, inquanto il Commissario per gli usi civici ritenne non più contestabile lalegittimità del bando del 1955 che aveva incluso i terreni contesi tra quellisoggetti ad usi civici.La Corte d’appello di Roma, Sezione speciale usi civici respinse ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Opicina e, per l’effetto, confermò lasentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per la RegioneAvverso tale sentenza propose ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a cui resistette con controricorso la Regione Friuli-VeneziaNumero registro generale 11313/2022Numero sezionale 1608/2026Numero di raccolta generale 24227/2026Data pubblicazione 29/07/2026Giulia. Rimasero intimati il Comune di Trieste e il [OSCURATO:PERSONA] perl’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di Opicina.La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24978/18, depositata il10/10/18, accolse il ricorso e cassò la sentenza impugnata, affermando ilseguente principio di diritto: “le comunelle o vicinie o vicinanzedell’altopiano carsico-triestino, comunque designate o denominate,costituiscono enti esponenziali dei domini collettivi, riconosciuti dalla leggen. 168/17 come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie,soggetto solo alla Costituzione; pertanto, il contrario assoggettamentodella relativa base territoriale agli usi civici ex lege n. 1766/27, stabilito daun bando commissariale ancorché anteriore al riconoscimento dell’enteesponenziale, non produce effetti per carenza del corrispondente potereamministrativo”.Con atto di citazione la [OSCURATO:PERSONA] di Opicina riassunse il giudizionei confronti del Comune di Trieste, della [OSCURATO:PERSONA], delComitato per l’Amministrazione separata dei [OSCURATO:PERSONA] di Opicina e, inapplicazione del predetto principio di diritto, chiese l’accertamentodell’inesistenza degli usi civici del Comune di Trieste e della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] sui beni immobili oggetto di causa, nonché l’appartenenzadei predetti ai consorti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta come dominio collettivoai sensi della legge n. 168/2017.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] eccepì l’inammissibilità delladomanda relativa alla partita tavolare 1587 Comune Censuario delComune di Opicina, reiterò l’eccezione del difetto di giurisdizione giàsollevata nella comparsa in riassunzione e chiese la conferma dellasentenza del Commissario agli usi civici per la [OSCURATO:PERSONA]. 2/2012; si costituì, altresì, il Comune di Trieste chiedendo il rigettodelle domande attoree; rimase intimato il [OSCURATO:PERSONA] per l’AmministrazioneSeparata dei [OSCURATO:PERSONA] di Opicina.Numero registro generale 11313/2022Numero sezionale 1608/2026Numero di raccolta generale 24227/2026Data pubblicazione 29/07/20268. La Corte d’appello di Roma, sezione usi civici, in sede di rinvio,con la sentenza n. 7232/2021, pubblicata il 4/11/2021, in totale riformadella sentenza impugnata, accolse il ricorso in riassunzione dellaComunella e, per l’effetto, disapplicato il bando commissariale del 1955,per violazione dei diritti civici originari della [OSCURATO:PERSONA] di Opicina, nellaparte in cui dichiarava la natura demaniale dei terreni iscritti nel LibroTavolare del Comune Censuario di Opicina, escludendo la proprietàesclusiva della [OSCURATO:PERSONA] di Opicina, accertò che i beni oggetto di causaappartenevano esclusivamente ai consorti della [OSCURATO:PERSONA] di Opicina, cheè una [OSCURATO:PERSONA] dell’alto piano carsico triestino, riconosciuta comedominio collettivo ai sensi della legge n. 168/2017 e come ente conpersonalità giuridica di diritto privato; da ultimo, dichiarò che sui predettibeni non gravavano diritti di uso civico o di demanio comunale avantaggio di terzi e, in particolare, dei “cives” del Comune di Trieste.Avverso tale sentenza il Comune di Trieste propone ricorso fondatosu due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Opicina resiste con controricorso. La RegioneAutonoma Friuli-[OSCURATO:PERSONA] propone invece controricorso in adesione alricorso principale mentre il [OSCURATO:PERSONA] per l'Amministrazione separata deiBeni Civici di Opicina resta intimato.Il Comune di Trieste, la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] eComunella di Opicina hanno depositato memorie.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia il travisamento el’omissione di attendibilità di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti , in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5cod. proc. civ., avendo la Corte capitolina omesso di esaminare unimprescindibile presupposto per l’applicazione del principio di dirittoformulato dalla Suprema Corte, ovverosia la qualificazione della “qualitassoli” delle particelle tavolari oggetto di causa.Numero registro generale 11313/2022Numero sezionale 1608/2026Numero di raccolta generale 24227/2026Data pubblicazione 29/07/20262 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o lafalsa applicazione di legge, avendo la Corte territoriale disatteso quantoespressamente richiesto dalla Suprema Corte, non effettuando alcunaindagine circa l’accertamento della titolarità dei terreni in contestazione,facendola derivare dalla mera circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] di Opicinaavesse fornito autodichiarazioni in tal senso, in violazione delledisposizioni normative in materia.Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe altresì omesso di considerareche la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai fornito prova né della titolarità di dirittireali sui beni oggetto di causa, né che il diritto di godimento vantato fosseun uso collettivo, antico e risalente ab immemorabile.Le sorti del presente giudizio consentono di affermare, sulla base delnoto principio de “la ragione più liquida”, non necessario affrontare laquestione della mancata citazione in questa sede del [OSCURATO:PERSONA] perl’amministrazione separata dei beni civici di Opicina.I due motivi, accomunati dall’obiettivo di rimettere in discussione laqualità del suolo, sono infondati.Costituisce principio consolidato quello secondo il quale i poteri delgiudice di rinvio sono diversi secondo che la sentenza sia stata annullataper violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omessa ocontraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, atteso chesolo in quest'ultima ipotesi l'annullamento travolge la valutazione dei fatticompiuta in sede d'appello, onde il giudice di rinvio è libero di riesaminare"ex novo" tutte le risultanze processuali e di risolvere le questionidevolutegli senza limitazione di sorta (S.U., n.9095, 13/09/1997, Rv.507958 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 11199/201, 16694/2003,17790/2014, 27337/2019, 448/2020, 17240/2023). Il solo limite ècostituito dal divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi delprovvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda deiNumero registro generale 11313/2022Numero sezionale 1608/2026Numero di raccolta generale 24227/2026Data pubblicazione 29/07/2026casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati (sez. L. n.12102, 29/05/2014).Per comodità si ritrascrive il principio di diritto alla cui applicazione ilGiudice del rinvio era qui tenuto: “le comunelle o vicinie o vicinanzedell’altopiano carsico-triestino, comunque designate o denominate,costituiscono enti esponenziali dei domini collettivi, riconosciuti dalla leggen. 168/17 come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie,soggetto solo alla Costituzione; pertanto, il contrario assoggettamentodella relativa base territoriale agli usi civici ex lege n. 1766/27, stabilito daun bando commissariale ancorché anteriore al riconoscimento dell’enteesponenziale, non produce effetti per carenza del corrispondente potereamministrativo”.Il riportato principio, data la peculiarità della materia, non solostabilisce in diritto in relazione a fattispecie astratta, alla quale risultiassimilabile quella concreta dibattuta, ma statuisce la non assoggettabilitàdelle comunelle o vicinie o vicinanze dell’altopiano carsico-triestino,comunque designate o denominate agli usi civici.Da ciò deriva che alcun accertamento della “qualitas soli” avrebbepotuto giammai legittimamente effettuare il Giudice del rinvio, proprioperché la non assoggettabilità all’uso civico risulta affermata, con forza digiudicato (rinvio chiuso), dalla statuizione di legittimità. Per essere ancorpiù chiari, quei fondi appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] -Opicina Opčine, sono franchi, proprio perché non assoggettabili agli usicivici.Il dubbio posto con il secondo motivo sulla effettiva titolarità dellaComunella viene ben tardivamente sollevato, oltre che estraneo al temadibattuto dalle parti. Non risulta che la titolarità, siccome intavolata incapo alla [OSCURATO:PERSONA], abbia formato specifico oggetto della controversiaper il corso dei due gradi di merito.Numero registro generale 11313/2022Numero sezionale 1608/2026Numero di raccolta generale 24227/2026Data pubblicazione 29/07/2026Quanto poi alla soggettività: alcuna indagine avrebbe dovuto in ognicaso svolgersi, in quanto la [OSCURATO:PERSONA], come già chiarito dalla precedentedecisione di questa Corte, è persona giuridica di diritto privato giustadecreto del Presidente della Giunta regionale Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 168del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Le spese seguono la soccombenza e si liquidano siccome indispositivo, tenuto conto delle attività svolte, del valore e natura dellacausa.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile “ratione temporis”(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma il giorno 23 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci