CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 10027/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 17 ottobre 2022, che ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all'art. 483 cod. pen. -Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in punto di ne bis in idem sostanziale e processuale atteso che il presente procedimento trae origine dalla medesima notitia criminis che ha condotto a tre diversi procedimenti - è manifestamente infondato e riproduttivo delle medesime censure dell'atto di appello, disatteso con una motivazione immune da vizi logici (si vedano le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) con espressi richiami alla giurisprudenza di questa Corte e a quella costituzionale. -Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in punto di diniego delle circostanze attenuanti attenuanti generiche - è generico in quanto non indica elementi favorevoli non valutati a fronte di una motivazione esaustiva esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il C sigliere estensore Il