Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13989/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1354/2023depositata il 21/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3295/2024Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 13989/2026Data pubblicazione 13/05/2026Svolgimento del processoCon sentenza del 15/12/2021, notificata il 14.01.2022, il Tribunale diSalerno, pronunciandosi sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.nei confronti dei signori Luigi e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GenerosoRusso, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.accoglieva la domanda revocatoria proposta dalla Banca e dichiaraval’inefficacia nei confronti della stessa dell’atto di compravendita del 24.9.19(intervenuto tra Luigi e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e di quello del12.12.19 (stipulato tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])e condannava le parti convenute a rimborsare a parte attrice le spese delgiudizio.Il Tribunale riteneva assorbita la domanda di simulazione e accertava lasussistenza del credito della banca al momento del compimento degli attidispositivi, la sussistenza dell’eventus damni, inteso quale pregiudizioarrecato alla garanzia patrimoniale che assiste il credito, la conoscenza daparte del debitore di detto pregiudizio e la scientia damni, ossia laconsapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente.Interposto gravame da parte di [OSCURATO:PERSONA], con comparsa di costituzionee risposta del 10.05.2022 si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., eccependo,in via preliminare la tardività della proposizione dell’appello in data 13 aprile2022 a fronte della notifica della sentenza di primo grado il 14.01.2022 enel merito deducendo l’infondatezza dei motivi di gravame.La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 21.11.23 perveniva alladeclaratoria di inammissibilità del gravame per tardività dell’impugnazione.In particolare, reputava intempestivo l’appello, notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], afronte della notifica della sentenza di primo grado, reputata rituale, che sisarebbe perfezionata il 14.1.2022.Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a sei motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Ilricorrente deposita memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c.Numero registro generale 3295/2024Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 13989/2026Data pubblicazione 13/05/2026Le altre parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede.Motivi della decisioneCon il primo motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c.violazione e falsa applicazione degli artt. 3bis, comma 3, 9, commi 1 e 1-bis, 11 della legge n. 53 del 1994, e 19-bis, comma 5, delle “specifichetecniche” date con Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per iSistemi [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della giustizia e la violazioneddell’art.2719 c.c.Lamenta che a fronte della specifica censura dell’appellante controparteavrebbe dovuto fornire gli originali dei files html, rispetto ai quali è rimastoinadempiente.

Nel momento in cui, infatti, si è contestato che i documentidi cui all’avversa produzione sub 2 costituissero proprio la impugnatasentenza, controparte avrebbe dovuto allegare gli originali dei files html percomprovare gli assunti.Il motivo è inammissibile.Il ricorrente non si confronta con la motivazione della corte territoriale cheha evidenziato che la società appellata nel costituirsi aveva rilevato che lasentenza di primo grado è stata notificata a controparte in data 14.01.2022presso il difensore di primo grado dove erano elettivamente domiciliati eche l’atto di appello era stato notificato in data 13.04.2022.La corte di merito ha precisato che l’appellante, nelle note di trattazione del29 novembre 2022, immediatamente successive all’eccezione propostadall’appellata, ha genericamente contestato il rilievo di controparte,limitandosi a confutare la tesi della tardività, chiedendo un rinvio per laprecisazione delle conclusioni, mentre in sede di precisazione delleconclusioni e cioè nelle note del 22 giugno 2023, non ha esposto alcunadoglianza in relazione alla notifica della sentenza di primo grado.Tale argomentazione non è stata presa in considerazione nel motivo, attesoche il ricorrente si è limitato a ribadire quanto già rilevato dal giudice diappello e cioè che solo nelle comparse conclusionali, e cioè ormaiNumero registro generale 3295/2024Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 13989/2026Data pubblicazione 13/05/2026tardivamente, “l’appellante ha ritenuto che la notifica della sentenza diprimo grado fosse inesistente negando e disconoscendo formalmente che idocumenti di cui alla produzione di controparte sub 2 costituiscano formalenotifica della impugnata sentenza, rilevando che a fronte dell’ampiaconfutazione della documentazione la controparte avrebbe dovutodepositare gli originali dei files HTML comprovando che gli stessi afferivanoproprio alla notifica della sentenza, circostanza che ha affermato di avernegato”.Nella comparsa conclusionale l’appellante ha altresì precisato che non hacontestato la conformità o meno all’originale della copia degli atti allegati,ma il fatto che il file HTLM è atto a comprovare l’avvenuta notificazione, percui andavano comunque prodotti gli originali dei documenti telematici.In sostanza, dopo il deposito della notifica della sentenza di primo grado daparte dell’appellata, è stata articolata soltanto una generica deduzione,come si evince dalle note del 29.11.2022.

L’appellante non ha poi contestatoil formato del file (pdf o p7m) o la leggibilità di esso, ma si è limitato acensurare la modalità “html” utilizzata, peraltro uguale a quella seguita perla notifica dell’appello da parte dello stesso appellante.Sotto tale profilo la decisione della corte di merito è corretta.Peraltro, la controricorrente ha documentato che l’allegato sub 2) dellacomparsa di costituzione e risposta del grado di appello rappresenta propriola Pec in formato EML di notifica della sentenza di primo grado (formatoimpiegato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] per notificare via Pec l’appello tardivo).Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’ art. 360 n. 3)c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’ art. 83 c.p.c. e la conseguenteinesistenza della notificazione del 14.1.2022.La corte territoriale ha reputato irrilevante la circostanza che la notifica dellasentenza di primo grado fosse stata eseguita da parte del solo avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e non anche da parte del codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3295/2024Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 13989/2026Data pubblicazione 13/05/2026La giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale non sarebbe pertinentein quanto dal tenore della procura alle liti ex art. 83 c.p.c. rilasciata in calceall’ atto di citazione del giudizio di primo grado, si evince che la stessa erastata rilasciata con facoltà congiunte all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeCrescenzo del foro di Milano e all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diSalerno, per cui la notifica avrebbe dovuto essere inviata da entrambi iprocuratori.La censura è inammissibile.In ricorrente non si confronta con la decisione impugnata.L’esistenza di un mandato congiunto conferito a due difensori non imponeche la notifica della sentenza ad opera della parte vittoriosa debba esserefatta a pena di “inesistenza” ad opera di entrambi i difensori.Come correttamente rilevato dalla corte d’appello, se la difesa congiuntanon rileva dal lato passivo, rispetto al quale la garanzia difensiva è piùrilevante in considerazione della scelta difensiva delle attività a compiersi aseguito della notifica, a maggior ragione deve ritenersi ritualmenteperfezionata la notifica dell’atto di appello effettuata da un solo difensoregiacché la scelta di impugnare la sentenza di primo grado può esserecondivisa nei rapporti interi con l’altro professionista.

Rispetto a taliragionevoli valutazioni il motivo non apporta alcuna ulteriore deduzione checonsenta di ritenere censurabili le argomentazioni giuridiche della Corte.Con il terzo motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c.la violazione e falsa applicazione degli artt. 288 e 292 c.p.c.Nel procedimento di correzione dell’errore materiale le parti non si eranocostituite, a mente dell’art. 292 c.p.c., pertanto, la sentenza, per comeemendata a seguito della correzione dell’errore materiale “andava notificatapersonalmente a ciascuno degli originari convenuti.Il motivo è infondato.Il procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., ha natura sostanzialmente amministrativa e non è diretto aNumero registro generale 3295/2024Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 13989/2026Data pubblicazione 13/05/2026incidere, anche in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessigià regolato dal provvedimento corrigendo (Cass. Sez. 3, 16/06/2025, n.16032, Rv. 674993 - 01) pertanto non è necessaria la costituzione ingiudizio e tale profilo è irrilevante ai fini della eventuale notifica delprovvedimento corretto.

Tanto è vero che la notifica dell’istanza dicorrezione di errore materiale della sentenza è inidonea a far decorrere iltermine breve ex art. 325 c.p.c., stante la natura amministrativa e nonimpugnatoria del procedimento di correzione.La corte di appello ha correttamente ritenuto la irrilevanza del fatto che leparti non si siano costituite anche nel procedimento di correzione dell’erroremateriale, atteso che la sentenza così come corretta è stata poi notificataal difensore costituito nel primo grado di giudizio.Con il quarto motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c.la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 161 c.p.c.

La nullitàdella sentenza di primo grado per violazione dell’art. 101 c.p.c.La Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l’appello per tardivaproposizione dello stesso, ha ritenuto assorbite le altre questioni.

Alcontrario, per quanto detto in precedenza, avrebbe dovuto rilevare latempestività del gravame con il conseguente obbligo per il Collegio diesaminare tutti i motivi di appello non scrutinati.

La Corte d’appello avrebbedovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per violazione delprincipio del contraddittorio avendo il Tribunale deciso senza rispettare itempini concessi alle parti.Con il quinto motivo denunzia ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c. la violazionedel combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c.

Nullità dellasentenza di primo grado perché il Tribunale fissava l’udienza ex art. 281sexies c.p.c. prima della scadenza dei termini ex art. 183, comma VI, primo,secondo e terzo termine e con il provvedimento successivamente emessoin esito all’istanza con cui veniva chiesta la revoca di detta ordinanza, nonveniva riassegnato né confermato il termine concesso.Numero registro generale 3295/2024Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 13989/2026Data pubblicazione 13/05/2026Con il sesto motivo denunzia, ai sensi dell’ art. 360 n. 3) c.p.c. la violazionedegli artt. 2901 e ss. c.c.Si duole essersi dal giudici di prime cure erroneamente omesso diconsiderare che il bene compravenduto era gravato da un’ipoteca giudizialederivante da decreto ingiuntivo iscritta a Salerno in data 5.12.2008 al nr.49427/7753 per la somma complessiva di euro 500.000,00 a garanzia diuna somma capitale di euro 423.805,34, ed ossia per un valore superioreallo stesso valore attribuito da controparte all’ immobile stesso e concludeche “è di somma evidenza l’inesistenza dell’eventus damni era in re ipsa”.Lamenta che “le motivazioni di cui alla impugnata sentenza circa gli altripresupposti integranti l’azione non sono suffragabili”, ed in particolare inmerito alla ravvisata partecipatio fraudis di [OSCURATO:PERSONA].I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi,sono inammissibili.Essi risultano formulati in carenza d’interesse, presupponendo latempestività dell’appello che invece negata alla stregua di quanto sopraosservato.La corte d'appello, avendo correttamente rilevato la tardività dellaimpugnazione, non ha esaminato nel merito le doglianze proposte dallaparte appellante avverso la sentenza del tribunale.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00 (di cuieuro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente.Numero registro generale 3295/2024Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 13989/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 30 gennaio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1354/2023depositata il 21/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3295/2024Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 13989/2026Data pubblicazione 13/05/2026Svolgimento del processoCon sentenza del 15/12/2021, notificata il 14.01.2022, il Tribunale diSalerno, pronunciandosi sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.nei confronti dei signori Luigi e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GenerosoRusso, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.accoglieva la domanda revocatoria proposta dalla Banca e dichiaraval’inefficacia nei confronti della stessa dell’atto di compravendita del 24.9.19(intervenuto tra Luigi e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e di quello del12.12.19 (stipulato tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])e condannava le parti convenute a rimborsare a parte attrice le spese delgiudizio.Il Tribunale riteneva assorbita la domanda di simulazione e accertava lasussistenza del credito della banca al momento del compimento degli attidispositivi, la sussistenza dell’eventus damni, inteso quale pregiudizioarrecato alla garanzia patrimoniale che assiste il credito, la conoscenza daparte del debitore di detto pregiudizio e la scientia damni, ossia laconsapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente.Interposto gravame da parte di [OSCURATO:PERSONA], con comparsa di costituzionee risposta del 10.05.2022 si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., eccependo,in via preliminare la tardività della proposizione dell’appello in data 13 aprile2022 a fronte della notifica della sentenza di primo grado il 14.01.2022 enel merito deducendo l’infondatezza dei motivi di gravame.La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 21.11.23 perveniva alladeclaratoria di inammissibilità del gravame per tardività dell’impugnazione.In particolare, reputava intempestivo l’appello, notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], afronte della notifica della sentenza di primo grado, reputata rituale, che sisarebbe perfezionata il 14.1.2022.Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a sei motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ilricorrente deposita memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c.Numero registro generale 3295/2024Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 13989/2026Data pubblicazione 13/05/2026Le altre parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede.Motivi della decisioneCon il primo motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c.violazione e falsa applicazione degli artt. 3bis, comma 3, 9, commi 1 e 1-bis, 11 della legge n. 53 del 1994, e 19-bis, comma 5, delle “specifichetecniche” date con Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per iSistemi [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della giustizia e la violazioneddell’art.2719 c.c.Lamenta che a fronte della specifica censura dell’appellante controparteavrebbe dovuto fornire gli originali dei files html, rispetto ai quali è rimastoinadempiente. Nel momento in cui, infatti, si è contestato che i documentidi cui all’avversa produzione sub 2 costituissero proprio la impugnatasentenza, controparte avrebbe dovuto allegare gli originali dei files html percomprovare gli assunti.Il motivo è inammissibile.Il ricorrente non si confronta con la motivazione della corte territoriale cheha evidenziato che la società appellata nel costituirsi aveva rilevato che lasentenza di primo grado è stata notificata a controparte in data 14.01.2022presso il difensore di primo grado dove erano elettivamente domiciliati eche l’atto di appello era stato notificato in data 13.04.2022.La corte di merito ha precisato che l’appellante, nelle note di trattazione del29 novembre 2022, immediatamente successive all’eccezione propostadall’appellata, ha genericamente contestato il rilievo di controparte,limitandosi a confutare la tesi della tardività, chiedendo un rinvio per laprecisazione delle conclusioni, mentre in sede di precisazione delleconclusioni e cioè nelle note del 22 giugno 2023, non ha esposto alcunadoglianza in relazione alla notifica della sentenza di primo grado.Tale argomentazione non è stata presa in considerazione nel motivo, attesoche il ricorrente si è limitato a ribadire quanto già rilevato dal giudice diappello e cioè che solo nelle comparse conclusionali, e cioè ormaiNumero registro generale 3295/2024Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 13989/2026Data pubblicazione 13/05/2026tardivamente, “l’appellante ha ritenuto che la notifica della sentenza diprimo grado fosse inesistente negando e disconoscendo formalmente che idocumenti di cui alla produzione di controparte sub 2 costituiscano formalenotifica della impugnata sentenza, rilevando che a fronte dell’ampiaconfutazione della documentazione la controparte avrebbe dovutodepositare gli originali dei files HTML comprovando che gli stessi afferivanoproprio alla notifica della sentenza, circostanza che ha affermato di avernegato”.Nella comparsa conclusionale l’appellante ha altresì precisato che non hacontestato la conformità o meno all’originale della copia degli atti allegati,ma il fatto che il file HTLM è atto a comprovare l’avvenuta notificazione, percui andavano comunque prodotti gli originali dei documenti telematici.In sostanza, dopo il deposito della notifica della sentenza di primo grado daparte dell’appellata, è stata articolata soltanto una generica deduzione,come si evince dalle note del 29.11.2022. L’appellante non ha poi contestatoil formato del file (pdf o p7m) o la leggibilità di esso, ma si è limitato acensurare la modalità “html” utilizzata, peraltro uguale a quella seguita perla notifica dell’appello da parte dello stesso appellante.Sotto tale profilo la decisione della corte di merito è corretta.Peraltro, la controricorrente ha documentato che l’allegato sub 2) dellacomparsa di costituzione e risposta del grado di appello rappresenta propriola Pec in formato EML di notifica della sentenza di primo grado (formatoimpiegato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] per notificare via Pec l’appello tardivo).Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’ art. 360 n. 3)c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’ art. 83 c.p.c. e la conseguenteinesistenza della notificazione del 14.1.2022.La corte territoriale ha reputato irrilevante la circostanza che la notifica dellasentenza di primo grado fosse stata eseguita da parte del solo avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e non anche da parte del codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3295/2024Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 13989/2026Data pubblicazione 13/05/2026La giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale non sarebbe pertinentein quanto dal tenore della procura alle liti ex art. 83 c.p.c. rilasciata in calceall’ atto di citazione del giudizio di primo grado, si evince che la stessa erastata rilasciata con facoltà congiunte all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeCrescenzo del foro di Milano e all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diSalerno, per cui la notifica avrebbe dovuto essere inviata da entrambi iprocuratori.La censura è inammissibile.In ricorrente non si confronta con la decisione impugnata.L’esistenza di un mandato congiunto conferito a due difensori non imponeche la notifica della sentenza ad opera della parte vittoriosa debba esserefatta a pena di “inesistenza” ad opera di entrambi i difensori.Come correttamente rilevato dalla corte d’appello, se la difesa congiuntanon rileva dal lato passivo, rispetto al quale la garanzia difensiva è piùrilevante in considerazione della scelta difensiva delle attività a compiersi aseguito della notifica, a maggior ragione deve ritenersi ritualmenteperfezionata la notifica dell’atto di appello effettuata da un solo difensoregiacché la scelta di impugnare la sentenza di primo grado può esserecondivisa nei rapporti interi con l’altro professionista. Rispetto a taliragionevoli valutazioni il motivo non apporta alcuna ulteriore deduzione checonsenta di ritenere censurabili le argomentazioni giuridiche della Corte.Con il terzo motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c.la violazione e falsa applicazione degli artt. 288 e 292 c.p.c.Nel procedimento di correzione dell’errore materiale le parti non si eranocostituite, a mente dell’art. 292 c.p.c., pertanto, la sentenza, per comeemendata a seguito della correzione dell’errore materiale “andava notificatapersonalmente a ciascuno degli originari convenuti.Il motivo è infondato.Il procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., ha natura sostanzialmente amministrativa e non è diretto aNumero registro generale 3295/2024Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 13989/2026Data pubblicazione 13/05/2026incidere, anche in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessigià regolato dal provvedimento corrigendo (Cass. Sez. 3, 16/06/2025, n.16032, Rv. 674993 - 01) pertanto non è necessaria la costituzione ingiudizio e tale profilo è irrilevante ai fini della eventuale notifica delprovvedimento corretto. Tanto è vero che la notifica dell’istanza dicorrezione di errore materiale della sentenza è inidonea a far decorrere iltermine breve ex art. 325 c.p.c., stante la natura amministrativa e nonimpugnatoria del procedimento di correzione.La corte di appello ha correttamente ritenuto la irrilevanza del fatto che leparti non si siano costituite anche nel procedimento di correzione dell’erroremateriale, atteso che la sentenza così come corretta è stata poi notificataal difensore costituito nel primo grado di giudizio.Con il quarto motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c.la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 161 c.p.c. La nullitàdella sentenza di primo grado per violazione dell’art. 101 c.p.c.La Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l’appello per tardivaproposizione dello stesso, ha ritenuto assorbite le altre questioni. Alcontrario, per quanto detto in precedenza, avrebbe dovuto rilevare latempestività del gravame con il conseguente obbligo per il Collegio diesaminare tutti i motivi di appello non scrutinati. La Corte d’appello avrebbedovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per violazione delprincipio del contraddittorio avendo il Tribunale deciso senza rispettare itempini concessi alle parti.Con il quinto motivo denunzia ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c. la violazionedel combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. Nullità dellasentenza di primo grado perché il Tribunale fissava l’udienza ex art. 281sexies c.p.c. prima della scadenza dei termini ex art. 183, comma VI, primo,secondo e terzo termine e con il provvedimento successivamente emessoin esito all’istanza con cui veniva chiesta la revoca di detta ordinanza, nonveniva riassegnato né confermato il termine concesso.Numero registro generale 3295/2024Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 13989/2026Data pubblicazione 13/05/2026Con il sesto motivo denunzia, ai sensi dell’ art. 360 n. 3) c.p.c. la violazionedegli artt. 2901 e ss. c.c.Si duole essersi dal giudici di prime cure erroneamente omesso diconsiderare che il bene compravenduto era gravato da un’ipoteca giudizialederivante da decreto ingiuntivo iscritta a Salerno in data 5.12.2008 al nr.49427/7753 per la somma complessiva di euro 500.000,00 a garanzia diuna somma capitale di euro 423.805,34, ed ossia per un valore superioreallo stesso valore attribuito da controparte all’ immobile stesso e concludeche “è di somma evidenza l’inesistenza dell’eventus damni era in re ipsa”.Lamenta che “le motivazioni di cui alla impugnata sentenza circa gli altripresupposti integranti l’azione non sono suffragabili”, ed in particolare inmerito alla ravvisata partecipatio fraudis di [OSCURATO:PERSONA].I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi,sono inammissibili.Essi risultano formulati in carenza d’interesse, presupponendo latempestività dell’appello che invece negata alla stregua di quanto sopraosservato.La corte d'appello, avendo correttamente rilevato la tardività dellaimpugnazione, non ha esaminato nel merito le doglianze proposte dallaparte appellante avverso la sentenza del tribunale.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00 (di cuieuro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente.Numero registro generale 3295/2024Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 13989/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 30 gennaio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13989/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris