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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 38734/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Lucca con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni uno mesi due e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011 per una pluralità di violazioni della sorveglianza speciale, ritenendo la Corte di appello che detta pena fosse conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione al motivo di appello concernente l'impropria valorizzazione della recidiva da parte del giudice di primo grado, nonostante essa derivasse da un reato oggetto di sentenza ex art.444 cod. proc. pen. in cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen.

I motivi di ricorso non sono infatti consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché costituiti da mere doglianze afferenti al trattamento punitivo ed argomentate in punto di fatto, senza considerare le argomentazioni poste a base della decisione impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive.

Si rileva inoltre che il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati, perché afferenti a prospettazioni di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Lucca con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni uno mesi due e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011 per una pluralità di violazioni della sorveglianza speciale, ritenendo la Corte di appello che detta pena fosse conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione al motivo di appello concernente l'impropria valorizzazione della recidiva da parte del giudice di primo grado, nonostante essa derivasse da un reato oggetto di sentenza ex art.444 cod. proc. pen. in cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. I motivi di ricorso non sono infatti consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché costituiti da mere doglianze afferenti al trattamento punitivo ed argomentate in punto di fatto, senza considerare le argomentazioni poste a base della decisione impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive. Si rileva inoltre che il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati, perché afferenti a prospettazioni di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38734/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris