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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 23889/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6313/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Favara 31 luglio 1950, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] 28/S come da procura a margine del ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Sicilia sez. 1, n. 10/01/2013, depositata in data 17 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 23 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla CTP l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2003, con cui l’Agenzia recuperava a tassazione un reddito complessivo di € 59.173,00, successivamente in sede di autotutela ridotto ad € 54.829,95, in relazione al rilevato possesso di quattro autovetture, di cui due di “superlusso” (tra cui una [OSCURATO:PERSONA] 45 cv), ricavando da ciò che il possesso delle stesse fosse incompatibile con il reddito dichiarato.

Nel ricorso di primo grado, il contribuente sottolineava che due dei veicoli, tra i quali la [OSCURATO:PERSONA], erano stati utilizzati fino al 31 dicembre 2003 come bene strumentale all’attività dell’impresa individuale poi cessata, in connessione alla vendita di abiti da sposa, precisando con memoria apposita che tali veicoli venivano utilizzati per uso aziendale e non personale.

Oltre ad allegare, come si ricava dallo stralcio della stessa sentenza, la vetustà dei mezzi.

La CTP però confermava il provvedimento dell’amministrazione, considerando che i beni devono essere ritenuti nella disponibilità della persona fisica a qualsiasi titolo lo stesso li utilizzi.

Il contribuente proponeva appello deducendo, oltre a quanto già rilevato sopra, come la circolare 49/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate esclude espressamente i beni e servizi riconducibili ad attività di impresa dai parametri di accertamento per le persone fisiche.

Allegava inoltre che uno dei mezzi era stato acquistato ad € 516,46 e peraltro cointestato al proprio figlio.

In corso di giudizio venivano depositate memorie illustrativa a mezzo delle quali si chiedeva l’applicazione della normativa frattanto intervenuta di modifica dell’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, e ciò in virtù del principio del “favor rei”.

La CTR confermava il provvedimento di primo grado, osservando che la disponibilità dei beni deve fare riferimento ai concetti espressi da Cass. 22/01/2007, n.1294, in particolare costituendo indice di capacità contributiva il possesso di veicoli di lusso non legata ad esigenze di circolazione.

Il contribuente ha quindi proposto ricorso in cassazione, affidandolo a cinque motivi.

Si è costituita l’Agenzia per resistere all’impugnazione a mezzo di controricorso.

Successivamente, in data 9 aprile 2022, la parte ricorrente ha depositato in vista dell’udienza camerale apposita memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia mancata applicazione dell’art. 22 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, recante nuovo testo dell’art. 38 d.P.R. n.600 del 1973, disposizione che a parere del ricorrente andrebbe applicata in virtù del principio del favor rei, richiamando in proposito alcune pronunce di merito.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n.600 del 1973 per assenza dei relativi presupposti.

Individuava in particolare il ricorrente tali presupposti nello scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato in almeno un quarto e nella presenza dell’incongruità per almeno due periodi d’imposta.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione del terzo comma del citato art. 38, per erronea valutazione degli indici di capacità contributiva.

Osserva in particolare il contribuente la non idoneità della presenza, nel proprio patrimonio, dei già citati veicoli in relazione al fatto che si trattava di beni strumentali all’impresa individuale facente capo allo stesso.

Venivano poi ribadite le difese già segnalate in ordine al concetto di disponibilità e la sussistenza di economie terze, in particolare gli apporti al mantenimento del contribuente effettuati dal di lui figlio, tra cui un versamento di € 50 mila, il tutto come segnalato “in ricorso”.

4. Col quarto motivo si denuncia violazione del principio di motivazione sui fatti rilevanti.

In effetti il contribuente denuncia omessa motivazione sulla tacita conferma da parte della CTR delle tesi dell’Agenzia (conferma della presunzione legale del redditometro; “rigetto” del materiale probatorio prodotto), né – con riferimento “ad altre eccezioni”, procedeva il giudice d’appello alla loro approfondita disamina logico-giuridica pur individuando “gli elementi a suo avviso giustificativi” del relativo rigetto.

Ancora, non veniva motivata l’eccezione relativa all’avvenuto utilizzo di economie terze, che spiegherebbero la disponibilità di taluni beni.

5. Col quinto motivo si denuncia l’omesso esame di fatti controversi e decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.

In particolare la sentenza d’appello non aveva considerato il fatto, dedotto e provato, circa la strumentalità dei veicoli (acquistati dall’azienda negli anni 1991 e 1992) all’attività aziendale (di vendita di abiti da sposa ed abiti da cerimonia), in particolare le pagg. 38-49, 95-96 del libro degli inventari della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]; nonché le pagg. 19 e 29 del registro dei beni ammortizzabili della ditta stessa;

6. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Aldilà di quanto invocato dal contribuente in ordine alla retroattività delle norme fiscali, va richiamato in proposito l’art.22, comma 1, del d.l. n.78 del 2010, decreto invocato dal contribuente, che stabilisce l’applicabilità della nuova disciplina “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Ciò detto, risulta evidente l’applicabilità della relativa disciplina solo a partire dal periodo d’imposta 2009 (laddove nella specie si tratta dell’anno d’imposta 2003).

7. Con riferimento al secondo motivo di ricorso lo stesso è inammissibile in quanto fa riferimento a questioni mai sollevate in entrambi o quantomeno nel primo grado di giudizio, per quanto risulta dal ricorso.

8. A questo punto, rispetto agli altri, emerge l’opportunità del preventivo esame del quinto motivo di ricorso, in base al principio della ragione più liquida.

Orbene dalla mera lettura della sentenza impugnata, emerge con evidenza come il giudice d’appello non abbia esaminato la documentazione relativa alla strumentalità dei veicoli all’impresa individuale, attraverso la documentazione citata al quinto motivo.

In proposito deve ricordarsi come, in continuità con la precedente disciplina, l’art.2 del d.m. 24 dicembre 2012 stabilisce che “non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività d'impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione”.

Del resto, l’art. 38 d.

P.R. n.600 del 1973 riconosce alla disponibilità di beni l’effetto di fondare una presunzione di reddito, nella misura in cui gli stessi costituiscano espressione di capacità contributiva della persona fisica, mentre nel caso di beni strumentali il relativo possesso va piuttosto riconnesso allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

Risulta così rilevante stabilire se i beni, secondo quanto dedotto dal contribuente, fossero o meno nell’anno d’imposta di rilievo, strumentali all’attività d’impresa, e dunque la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esaminare i documenti prodotti dal contribuente a sostegno di tale deduzione.

Il motivo dev’essere dunque accolto.

9. L’esame degli altri motivi risulta assorbito dall’accoglimento del quinto.

10. L’accoglimento del quinto motivo determina la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla CTR in altra composizione, che dovrà verificare in particolare verificare l’inerenza dei mezzi all’attività d’impresa svolta dal contribuente, e procederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, respingendo i primi due e dichiarando assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6313/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Favara 31 luglio 1950, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] 28/S come da procura a margine del ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Sicilia sez. 1, n. 10/01/2013, depositata in data 17 gennaio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 23 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla CTP l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2003, con cui l’Agenzia recuperava a tassazione un reddito complessivo di € 59.173,00, successivamente in sede di autotutela ridotto ad € 54.829,95, in relazione al rilevato possesso di quattro autovetture, di cui due di “superlusso” (tra cui una [OSCURATO:PERSONA] 45 cv), ricavando da ciò che il possesso delle stesse fosse incompatibile con il reddito dichiarato. Nel ricorso di primo grado, il contribuente sottolineava che due dei veicoli, tra i quali la [OSCURATO:PERSONA], erano stati utilizzati fino al 31 dicembre 2003 come bene strumentale all’attività dell’impresa individuale poi cessata, in connessione alla vendita di abiti da sposa, precisando con memoria apposita che tali veicoli venivano utilizzati per uso aziendale e non personale. Oltre ad allegare, come si ricava dallo stralcio della stessa sentenza, la vetustà dei mezzi. La CTP però confermava il provvedimento dell’amministrazione, considerando che i beni devono essere ritenuti nella disponibilità della persona fisica a qualsiasi titolo lo stesso li utilizzi. Il contribuente proponeva appello deducendo, oltre a quanto già rilevato sopra, come la circolare 49/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate esclude espressamente i beni e servizi riconducibili ad attività di impresa dai parametri di accertamento per le persone fisiche. Allegava inoltre che uno dei mezzi era stato acquistato ad € 516,46 e peraltro cointestato al proprio figlio. In corso di giudizio venivano depositate memorie illustrativa a mezzo delle quali si chiedeva l’applicazione della normativa frattanto intervenuta di modifica dell’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, e ciò in virtù del principio del “favor rei”. La CTR confermava il provvedimento di primo grado, osservando che la disponibilità dei beni deve fare riferimento ai concetti espressi da Cass. 22/01/2007, n.1294, in particolare costituendo indice di capacità contributiva il possesso di veicoli di lusso non legata ad esigenze di circolazione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso in cassazione, affidandolo a cinque motivi. Si è costituita l’Agenzia per resistere all’impugnazione a mezzo di controricorso. Successivamente, in data 9 aprile 2022, la parte ricorrente ha depositato in vista dell’udienza camerale apposita memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia mancata applicazione dell’art. 22 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, recante nuovo testo dell’art. 38 d.P.R. n.600 del 1973, disposizione che a parere del ricorrente andrebbe applicata in virtù del principio del favor rei, richiamando in proposito alcune pronunce di merito. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n.600 del 1973 per assenza dei relativi presupposti. Individuava in particolare il ricorrente tali presupposti nello scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato in almeno un quarto e nella presenza dell’incongruità per almeno due periodi d’imposta. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione del terzo comma del citato art. 38, per erronea valutazione degli indici di capacità contributiva. Osserva in particolare il contribuente la non idoneità della presenza, nel proprio patrimonio, dei già citati veicoli in relazione al fatto che si trattava di beni strumentali all’impresa individuale facente capo allo stesso. Venivano poi ribadite le difese già segnalate in ordine al concetto di disponibilità e la sussistenza di economie terze, in particolare gli apporti al mantenimento del contribuente effettuati dal di lui figlio, tra cui un versamento di € 50 mila, il tutto come segnalato “in ricorso”. 4. Col quarto motivo si denuncia violazione del principio di motivazione sui fatti rilevanti. In effetti il contribuente denuncia omessa motivazione sulla tacita conferma da parte della CTR delle tesi dell’Agenzia (conferma della presunzione legale del redditometro; “rigetto” del materiale probatorio prodotto), né – con riferimento “ad altre eccezioni”, procedeva il giudice d’appello alla loro approfondita disamina logico-giuridica pur individuando “gli elementi a suo avviso giustificativi” del relativo rigetto. Ancora, non veniva motivata l’eccezione relativa all’avvenuto utilizzo di economie terze, che spiegherebbero la disponibilità di taluni beni. 5. Col quinto motivo si denuncia l’omesso esame di fatti controversi e decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. In particolare la sentenza d’appello non aveva considerato il fatto, dedotto e provato, circa la strumentalità dei veicoli (acquistati dall’azienda negli anni 1991 e 1992) all’attività aziendale (di vendita di abiti da sposa ed abiti da cerimonia), in particolare le pagg. 38-49, 95-96 del libro degli inventari della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]; nonché le pagg. 19 e 29 del registro dei beni ammortizzabili della ditta stessa; 6. Il primo motivo di ricorso è infondato. Aldilà di quanto invocato dal contribuente in ordine alla retroattività delle norme fiscali, va richiamato in proposito l’art.22, comma 1, del d.l. n.78 del 2010, decreto invocato dal contribuente, che stabilisce l’applicabilità della nuova disciplina “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Ciò detto, risulta evidente l’applicabilità della relativa disciplina solo a partire dal periodo d’imposta 2009 (laddove nella specie si tratta dell’anno d’imposta 2003). 7. Con riferimento al secondo motivo di ricorso lo stesso è inammissibile in quanto fa riferimento a questioni mai sollevate in entrambi o quantomeno nel primo grado di giudizio, per quanto risulta dal ricorso. 8. A questo punto, rispetto agli altri, emerge l’opportunità del preventivo esame del quinto motivo di ricorso, in base al principio della ragione più liquida. Orbene dalla mera lettura della sentenza impugnata, emerge con evidenza come il giudice d’appello non abbia esaminato la documentazione relativa alla strumentalità dei veicoli all’impresa individuale, attraverso la documentazione citata al quinto motivo. In proposito deve ricordarsi come, in continuità con la precedente disciplina, l’art.2 del d.m. 24 dicembre 2012 stabilisce che “non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività d'impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione”. Del resto, l’art. 38 d. P.R. n.600 del 1973 riconosce alla disponibilità di beni l’effetto di fondare una presunzione di reddito, nella misura in cui gli stessi costituiscano espressione di capacità contributiva della persona fisica, mentre nel caso di beni strumentali il relativo possesso va piuttosto riconnesso allo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Risulta così rilevante stabilire se i beni, secondo quanto dedotto dal contribuente, fossero o meno nell’anno d’imposta di rilievo, strumentali all’attività d’impresa, e dunque la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esaminare i documenti prodotti dal contribuente a sostegno di tale deduzione. Il motivo dev’essere dunque accolto. 9. L’esame degli altri motivi risulta assorbito dall’accoglimento del quinto. 10. L’accoglimento del quinto motivo determina la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla CTR in altra composizione, che dovrà verificare in particolare verificare l’inerenza dei mezzi all’attività d’impresa svolta dal contribuente, e procederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, respingendo i primi due e dichiarando assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commi
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