CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 2023
Cassazione n. 32688/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28986/2021R.G. proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la SENTENZA delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA] n. 10074/2015 depositata il 19/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Sanzioni amministrative R.G.N. 28986/2021 Ud. 26/10/2023CC Sez. S2 -R.G. 28986/2021 – CC 26/10/2023 - Pagina nr. 2 di 4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il MINISTERO DELL’INTERNO impugna la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 21621/2021 del 19 maggio 2021, la quale ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dal medesimo ricorrente avverso la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] n. 2348/2008 del 22 maggio 2008, la quale, a propria volta, aveva accolto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], avverso il verbale di contestazione n. SCV0000119381, elevato dalla Polizia stradale di Caserta per la violazione dell’art. 142, comma 11, C.d.S. Il Tribunale, dopo aver premesso che il giudizio di gravame era stato fatto oggetto di riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Napoli, originariamente adito, ha rilevato il mancato deposito del fascicolo di parte, concludendo che tale carenza non consentiva di verificare la data di deposito della sentenza impugnata e – conseguentemente – la tempestività ed ammissibilità del gravame e ha dichiarato, di conseguenza,improcedibile l’appello. 2. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre ora il MINISTERO DELL’INTERNO. È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 169, secondo comma, 347, secondo comma e 348 c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricondotto all’eventuale assenza del fascicolo di parte con la copia della sentenza impugnata la Sez. S2 -R.G. 28986/2021 – CC 26/10/2023 - Pagina nr. 3 di 4 conseguenza dell’improcedibilità del gravame, non essendo più la produzione medesima indispensabile ai fini della rituale costituzione in giudizio, a seguito della modifica dell’art. 347 c.p.c. Richiamando sul punto precedenti di questa Corte, il MINISTERO DELL’INTERNO deduce, quindi, che il Tribunale avrebbe dovuto, semmai,procedere alla decisione nel merito, verificando l’ammissibilità del gravame sulla scorta dagli atti disponibili. Argomenta poi il ricorrente che, nel caso di specie, tale verifica era pienamente possibile sulla scorta sia del contenuto del fascicolo d’ufficio trasmesso dal Tribunale di Napoli,a seguito della declaratoria di incompetenza, sia della comparsa in riassunzione,dal momento che la stessa riproduceva al proprio interno l’originario atto di appello e la decisione impugnata. 2. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui la mancanza in atti della sentenza impugnata non comporta la declaratoria d'improcedibilità dell'appello, non essendo questa prevista dall'art. 347 c.p.c., sicché al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12751 del 13/05/2021; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 24461 del 03/11/2020; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23713 de l 22/11/2016 ). Con la propria decisioneil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si è – peraltro immotivatamente – discostato dal principio enunciato da questa Corte, adottando una decisione d’improcedibilità, laddove avrebbe dovuto comunque procedere all’esame degli atti e, ove il contenuto della decisione impugnata fosse risultato comunque desumibile da questi ultimi, decidere nel merito. Sez. S2 -R.G. 28986/2021 – CC 26/10/2023 - Pagina nr. 4 di 4 3. Il ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, il quale provvederà, altresì, a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di