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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20690/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale, il 7 marzo 2023, il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva dichiarato inammissibile l'istanza di liberazione anticipata riferita alla pena scontata dal 14 ottobre 1997 al 15 dicembre 2000, siccome mera riproposizione di istanza già rigettata con ordinanza del 16 maggio 2022.

2. Ricorre per cassazione Palermo, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo per violazione dell'art. 54 L. 354/1975 e agli artt. 649 e 666 comma 2 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Il Tribunale avrebbe dovuto procedere al riesame nel merito del reclamo in cui era stato evidenziato il mutamento dei presupposti di fatto che avevano condotto al rigetto dell'istanza in data 16 maggio 2022, atteso che, in relazione al periodo considerato, l'istante aveva svolto con esito positivo l'affidamento in prova ai servizi sociali.

Sul punto, il ricorrente cita la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, anche in assenza di un'espressa previsione, nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio generale della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando risulti, in seguito alla loro adozione, la sussistenza di una situazione di fatto diversa da quella presa in esame dai primi giudici, sulla cui decisione, quando l'assunto risulti dimostrato, non può operare alcuna preclusione (Sez.

I, n. 3870 del 03/06/1996).

3. Il Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], intervenuta con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione è manifestamente infondata e deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile.

2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il procedimento di sorveglianza è assoggettato alle regole proprie di ogni altro procedimento giurisdizionale, ivi compresa quella che disciplina la definitività dei provvedimenti in caso di esaurimento dell'iter delle impugnazioni ovvero di mancata impugnazione da parte degli aventi diritto.

Ne consegue che le decisioni in tema di misure alternative - e, nel caso che ci occupa, in tema di liberazione anticipata- una volta divenute definitive perché non impugnate o per esaurimento dei mezzi di gravame, precludono il successivo riesame del comportamento del condannato in relazione al medesimo periodo, già in precedenza preso in considerazione (Sez. 1, n. 35796 del 08/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276615;Sez. 1, n. 6628 del 1/12/1999, dep. 2000, Bauleo, Rv. 215230; Sez. 1, n. 3425 del 17/11/2000, dep. 2001, Sarappa, Rv. 217932; Sez. 1, n. 1069 del 17/11/2005, dep. 2006, Morabito, Rv. 233134; in precedenza v. anche Sez. 1, n. 2877 del 16/6/1993, Esposito, Rv. 194741).

Difatti, pur non potendosi parlare di formazione del giudicato in materia attinente al procedimento di sorveglianza, poiché si tratta di decisioni formulate allo stato degli atti, tuttavia in esso si realizza l'effetto preclusivo, ai sensi dell'art. 666, comma secondo cod. proc. pen., allorché una nuova istanza dell'interessato, priva di elementi di novità rispetto ad altra in precedenza valutata e divenuta non revocabile per mancanza di impugnazione, venga ripresentata (Sez. 1, n. 2913 del 22/04/1997, Fasoli, Rv. 207773).

Pertanto, il principio della preclusione processuale trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, in forza dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 stesso codice, che sancisce l'inammissibilità della successiva istanza, se fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quella precedente, già dichiarata inammissibile ovvero rigettata con provvedimento non impugnato e perciò divenuto definitivo.

Si è tuttavia precisato che, atteso il principio generale, ricavabile dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen., per cui le decisioni di competenza del tribunale di sorveglianza in materia di misure alternative alla detenzione sono sempre "allo stato degli atti", e non essendovi ragione di negare l'applicabilità del principio anche con riguardo al beneficio della liberazione anticipata, deve ritenersi che, qualora tale beneficio sia stato negato, non sulla base di una valutazione del complessivo comportamento tenuto dal condannato nel semestre preso in considerazione (valutazione di per se non più rivedibile), ma sulla base, essenzialmente, della pendenza di un procedimento penale per fatto commesso in quel semestre, l'intervenuta definizione di detto procedimento con sentenza assolutoria nel merito ben può legittimare l'adozione di una nuova decisione con la quale, in difformità dalla precedente, venga concessa, per quel medesimo semestre, la liberazione anticipata precedentemente negata (Sez. 1, n. 425 del 23/11/2023, dep. 2024, Musacco, Rv. 285554 e, specificamente in tema di liberazione anticipata, Sez.1, n. 6761 del 12/12/1996, Laganaro, Rv. 206774).

3. Tanto premesso, nel caso che ci occupa, l'avvenuta declaratoria di esito positivo della misura alternativa di affidamento in prova al servizio sociale, peraltro genericamente dedotta e non documentata, non costituisce novum suscettibile di condurre a una rivalutazione di quanto ritenuto in via definitiva, in assenza di specifiche allegazioni in ordine al mutamento della iniziale situazione di fatto apprezzata dal giudice e posta a sostegno del precedente rigetto.

4. Dalle considerazioni svolte, come preannunciato, discende la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale, il 7 marzo 2023, il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva dichiarato inammissibile l'istanza di liberazione anticipata riferita alla pena scontata dal 14 ottobre 1997 al 15 dicembre 2000, siccome mera riproposizione di istanza già rigettata con ordinanza del 16 maggio 2022. 2. Ricorre per cassazione Palermo, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo per violazione dell'art. 54 L. 354/1975 e agli artt. 649 e 666 comma 2 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe dovuto procedere al riesame nel merito del reclamo in cui era stato evidenziato il mutamento dei presupposti di fatto che avevano condotto al rigetto dell'istanza in data 16 maggio 2022, atteso che, in relazione al periodo considerato, l'istante aveva svolto con esito positivo l'affidamento in prova ai servizi sociali. Sul punto, il ricorrente cita la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, anche in assenza di un'espressa previsione, nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio generale della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando risulti, in seguito alla loro adozione, la sussistenza di una situazione di fatto diversa da quella presa in esame dai primi giudici, sulla cui decisione, quando l'assunto risulti dimostrato, non può operare alcuna preclusione (Sez. I, n. 3870 del 03/06/1996). 3. Il Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], intervenuta con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è manifestamente infondata e deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile. 2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il procedimento di sorveglianza è assoggettato alle regole proprie di ogni altro procedimento giurisdizionale, ivi compresa quella che disciplina la definitività dei provvedimenti in caso di esaurimento dell'iter delle impugnazioni ovvero di mancata impugnazione da parte degli aventi diritto. Ne consegue che le decisioni in tema di misure alternative - e, nel caso che ci occupa, in tema di liberazione anticipata- una volta divenute definitive perché non impugnate o per esaurimento dei mezzi di gravame, precludono il successivo riesame del comportamento del condannato in relazione al medesimo periodo, già in precedenza preso in considerazione (Sez. 1, n. 35796 del 08/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276615;Sez. 1, n. 6628 del 1/12/1999, dep. 2000, Bauleo, Rv. 215230; Sez. 1, n. 3425 del 17/11/2000, dep. 2001, Sarappa, Rv. 217932; Sez. 1, n. 1069 del 17/11/2005, dep. 2006, Morabito, Rv. 233134; in precedenza v. anche Sez. 1, n. 2877 del 16/6/1993, Esposito, Rv. 194741). Difatti, pur non potendosi parlare di formazione del giudicato in materia attinente al procedimento di sorveglianza, poiché si tratta di decisioni formulate allo stato degli atti, tuttavia in esso si realizza l'effetto preclusivo, ai sensi dell'art. 666, comma secondo cod. proc. pen., allorché una nuova istanza dell'interessato, priva di elementi di novità rispetto ad altra in precedenza valutata e divenuta non revocabile per mancanza di impugnazione, venga ripresentata (Sez. 1, n. 2913 del 22/04/1997, Fasoli, Rv. 207773). Pertanto, il principio della preclusione processuale trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, in forza dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 stesso codice, che sancisce l'inammissibilità della successiva istanza, se fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quella precedente, già dichiarata inammissibile ovvero rigettata con provvedimento non impugnato e perciò divenuto definitivo. Si è tuttavia precisato che, atteso il principio generale, ricavabile dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen., per cui le decisioni di competenza del tribunale di sorveglianza in materia di misure alternative alla detenzione sono sempre "allo stato degli atti", e non essendovi ragione di negare l'applicabilità del principio anche con riguardo al beneficio della liberazione anticipata, deve ritenersi che, qualora tale beneficio sia stato negato, non sulla base di una valutazione del complessivo comportamento tenuto dal condannato nel semestre preso in considerazione (valutazione di per se non più rivedibile), ma sulla base, essenzialmente, della pendenza di un procedimento penale per fatto commesso in quel semestre, l'intervenuta definizione di detto procedimento con sentenza assolutoria nel merito ben può legittimare l'adozione di una nuova decisione con la quale, in difformità dalla precedente, venga concessa, per quel medesimo semestre, la liberazione anticipata precedentemente negata (Sez. 1, n. 425 del 23/11/2023, dep. 2024, Musacco, Rv. 285554 e, specificamente in tema di liberazione anticipata, Sez.1, n. 6761 del 12/12/1996, Laganaro, Rv. 206774). 3. Tanto premesso, nel caso che ci occupa, l'avvenuta declaratoria di esito positivo della misura alternativa di affidamento in prova al servizio sociale, peraltro genericamente dedotta e non documentata, non costituisce novum suscettibile di condurre a una rivalutazione di quanto ritenuto in via definitiva, in assenza di specifiche allegazioni in ordine al mutamento della iniziale situazione di fatto apprezzata dal giudice e posta a sostegno del precedente rigetto. 4. Dalle considerazioni svolte, come preannunciato, discende la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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