CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03113/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3 2 17/65/2015 , pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez. staccata di Brescia pubblicata il 9 luglio 2015; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa La contribuente veniva richiesta di giustificare, per l’anno 2007, la provenienza della provvista per un assegno da € 202.099,00, utilizzato per l’acquisto di un’unità immobiliare; la somma di € Oggetto:tempestività appello 13.390 per l’acquisto nel 2008 di un’autovettura. Fatte le proprie deduzioni e prodotta la documentazione asseritamente rilevante, venivano emessi due avvisi di accertamento per i due anni d’imposta (2007 e 2008). La CTP respingeva il ricorso e la contribuente proponeva gravame, ma la CTR dichiarava l’inammissibilità del mezzo per tardività della costituzione dell’appellante. La contribuente, dunque, propone ricorso in cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Ragioni della decisione 1. Col primo mezzo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 16, d.lgs. n. 546/1992, ritenendo la ricorrente che la CTR avesse errato nel calcolare il termine per la costituzione dell’appellante, stabilito dall’art. 16 in epigrafe, non a partire dalla data di spedizione della notificazione ma da quello della relativa ricezione da parte del destinatario, come del resto sancito dall’interpretazione resa dalla norma da numerosissime pronunce. Poiché la notifica venne ricevuta il 19 settembre 2014, e la costituzione avvenne lunedì 20 ottobre, termine prorogato ex lege cadendo il trentesimo giorno di sabato, lo stesso fissato dalla richiamata disposizione in trenta giorni doveva intendersi rispettato. 1.1. Il motivo è fondato. Infatti, la giurisprudenza, assolutamente dominante anche ai tempi della pronuncia impugnata, era nel senso del decorso del termine previsto dall’art. 16, d.lgs. n. 546/1992 per la costituzione dell’appellante, dalla data della ricezione della notificazione Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione) (Cass. Sez. U., 29/05/2017, n. 12027). In effetti la richiamata pronuncia a sezioni unite ha abbracciato definitivamente tale maggioritaria soluzione non solo in ossequio all'interpretazione testuale, teleologica e sistematica, ma anche sul piano della tenuta costituzionale e convenzionale dell'opzione prescelta. Infatti , dalla giurisprudenza della Corte EDU si trae il monito ad ancorare le sanzioni processuali a canoni di proporzionalità (Omar vs. Francia; Beller vs. Francia), chiarezza e prevedibilità (Faltejsek vs.Rep. Ceca) e, dunque a far prevalere le interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale (Adreyev vs. Estonia; [OSCURATO:PERSONA] vs. Grecia; Efstathiou et autres vs.Grecia), senza enfatizzare un fin de non recevoir non riscontrabile neidati convenzionali di riferimento dell'art. 6 CEDU (conf. Cass. n. 7645del 2014). Poiché i termini temporali della vicenda sono esattamente quelli riportati al paragrafo che precede, la costituzione risulta tempestiva e il motivo appunto fondato. 2. L’accoglimento del motivo che precede determina l’annullamento della sentenza impugnata e l’assorbimento dei successivi motivi, con conseguente rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà altresì alla liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione