CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 19528/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26471/2017 proposto da: doBank S.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere della Vittoria n.5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26471/2017 Numero sezionale 1187/2022 Numero di raccolta generale 19528/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente – nonché contro D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. - intimati - e sul ricorso successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con unico socio, e per essa, nella qualità di mandataria, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a socio unico (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico, già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a socio unico), in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere della Vittoria n.5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26471/2017 Numero sezionale 1187/2022 Numero di raccolta generale 19528/2022 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] con unico socio, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce all’intervento ex art. 111 c.p.c.; - interveniente - avverso la sentenza non definitiva n. 208/2016 e la sentenza definitiva n. 1296/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, pubblicate rispettivamente il 26/02/2016 e il 07/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con atto pubblico per notaio Loiodice del 14/03/1995, i signori Luigi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che avevano proseguito sotto forma di società di fatto l'attività di lavorazione industriale ed esportazione di prodotti alimentari esercitata dal loro defunto padre), concordarono con una serie di istituti di credito un finanziamento – in forma di apertura di credito in conto corrente – garantito da ipoteca, per il pagamento delle passività chirografarie maturate sui conti correnti in essere tra i correntisti e le varie banche, in forza di appositi contratti bancari. 1.1.– Alcuni dei predetti istituti di credito, tra i quali, per quanto rileva in questa sede, il [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA] – ai quali, per varie vicissitudini dedotte in atti, succedettero rispettivamente le odierne ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. (e, per esse, le rispettive mandatarie [OSCURATO:PERSONA] spa a socio unico e do [OSCURATO:SOCIETA].) – fecero valere in sede monitoria i crediti derivanti dal saldo F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26471/2017 Numero sezionale 1187/2022 Numero di raccolta generale 19528/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] debitorio dei relativi rapporti di c/c, ottenendo i decreti ingiuntivi n. 392/98 (il [OSCURATO:SOCIETA]) e n. 754/98 (il [OSCURATO:PERSONA]), che vennero opposti separatamente dai tre fratelli Lagioia, dando luogo a n. 12 giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. 1.2. – Nel frattempo, con atto di citazione notificato ai vari istituti di credito il 13/11/1998, [OSCURATO:PERSONA] chiese (tra l’altro): dichiararsi la nullità del predetto atto Loiodice; in subordine annullarlo; ordinarsi la cancellazione delle ipoteche in forza di esso iscritte; accertarsi l’effettivo debito nei confronti di ciascuna banca, attraverso il ricalcolo degli interessi a far data dall’inizio di ciascun rapporto, con l’applicazione del tasso legale. 1.3. – Alla causa suddetta (n. 6732/98 RG) vennero riuniti tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi da Luigi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. – Dopo una prima interruzione e riassunzione, il giudizio venne nuovamente interrotto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito della fusione per incorporazione del [OSCURATO:SOCIETA]. nella [OSCURATO:SOCIETA].; all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] venne eccepita l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, in difetto di tempestiva notifica del ricorso per riassunzione entro il termine assegnato con il decreto di fissazione dell’udienza di prosecuzione. 1.3. – Con sentenza n. 1930/2007 il Tribunale di Bari dichiarò estinto per tardiva riassunzione dell’intero giudizio, inclusi i procedimenti riuniti. 1.4. – Con sentenza non definitiva n. 1732/2014 la Corte d’appello di Bari, richiamando i principi affermati da Cass. Sez. U, 14854/2006 e 15142/2007 e da Cass. 22917/2010, dichiarò la nullità della sentenza di primo grado, revocò la dichiarazione di estinzione e dispose per la prosecuzione del giudizio iscritto al n. 6732/98 RG e di tutti i giudizi ad esso riuniti.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26471/2017 Numero sezionale 1187/2022 Numero di raccolta generale 19528/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1.5. – Con ulteriore sentenza non definitiva n. 208/2016, la Corte d’appello di Bari: i) rigettò le domande di nullità o di annullamento dell'atto pubblico not. Loiodice, che dichiarò valido, previa sua qualificazione come negozio avente natura di «transazione conservativa» (in quanto stipulato al solo fine di dotare di garanzie ipotecarie i crediti chirografari contabilizzati dalle banche sui conti correnti intestati alla società di fatto costituita tra gli eredi Lagioia); ii) dichiarò la nullità delle clausole di rinvio agli usi di piazza per la determinazione degli interessi convenzionali nonché di previsione e applicazione degli interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto contenute nei contratti di conto corrente oggetto di causa (con esclusione di quelli afferenti il [OSCURATO:SOCIETA], il cui decreto ingiuntivo non era stato opposto); iii) affermò che i crediti delle banche dovevano essere accertati, espungendo dalla sorte capitale gli importi calcolati sulla base delle clausole dichiarate nulle; iv) ordinò la prosecuzione del giudizio d’appello con separata ordinanza, disponendo c.t.u. per accertare il saldo dei rapporti di conto corrente bancario oggetto di causa alla stregua dei seguenti criteri: quanto al periodo dall'insorgenza di ciascun rapporto fino al 14/03/1995, con il ricalcolo degli interessi al tasso legale e l'esclusione di ogni forma di anatocismo nonché delle commissioni di massimo scoperto; quanto al periodo successivo, con il ricalcolo degli interessi al tasso convenzionale del 10% ma sempre con esclusione di ogni capitalizzazione, il tutto tenendo conto «della documentazione prodotta dalle parti». 1.6. – Con sentenza definitiva n. 1296/2017, la stessa Corte d’appello barese ha atto che, essendo state definiti, con la sentenza non definitiva n. 1732/2014 la questione relativa alla estinzione del giudizio e con la sentenza non definitiva n. 208/2016 i motivi di appello relativi alla validità dell’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e alla nullità delle clausole contenute nei contratti di conto corrente oggetto F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26471/2017 Numero sezionale 1187/2022 Numero di raccolta generale 19528/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] di causa (usi di piazza, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto), restavano da accertare i crediti delle banche e da definire, all’esito dell’espletata c.t.u., «le opposizioni ai vari decreti ingiuntivi». 1.7. – Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha accolto interamente le opposizioni di [OSCURATO:PERSONA], Angela e [OSCURATO:PERSONA] sia al decreto ingiuntivo n. 754/98 ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] (che ha revocato), sia quelle analogamente rivolte contro il decreto ingiuntivo n. 392/98 ottenuto dal [OSCURATO:SOCIETA] (parimenti revocato), in entrambi i casi perché «manca la prova del credito azionato dalla banca», segnatamente per avere il c.t.u. accertato che, con riguardo «all’unico rapporto di c/c bancario n. 59374/00» del [OSCURATO:PERSONA] «non risultano depositati tutti gli estratti conto» e che, con riguardo ai «tre rapporti di c/c bancario: n. 410770 18; n. 462 0028 35; n. 462 0024 31» del [OSCURATO:SOCIETA], «non risultano depositati gli estratti conto». 1.8. – Con ricorso notificato il 6-10/11/2017, doBank s.p.a. – quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionarie di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – ha impugnato sia la sentenza non definitiva n. 1732/2014, sia la sentenza definitiva n. 1296/2017, svolgendo otto motivi, cui hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima depositando memoria; gli ulteriori intimati non hanno volto difese. 1.9. – Con ricorso notificato il 10/11/2017, e quindi da qualificarsi incidentale, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a socio unico – quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA]. – ha impugnato la sentenza non definitiva n. 208/2016 e quella definitiva n. 1296/2017, svolgendo tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA], ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. 2. – Ha spiegato atto di intervento ai sensi dell’art. 111 c.p.c., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella veste di cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26471/2017 Numero sezionale 1187/2022 Numero di raccolta generale 19528/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, a mezzo del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 3. – Va preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento svolto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai sensi dell’art. 111 c.p.c., alla luce del principio per cui «il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza» – in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo – «ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito» (Cass. 10215/2007, 11375/2010, 7986/2011, 12179/2014, 3336/2015, 5759/2016, 5987/2021), fermo restando che «il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie» (Cass. 11322/2005) e che «la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare» (Cass. 6610/1988). 3.1. – Invero, non ricorre nella fattispecie in esame né l’ipotesi in cui questa Corte ha ammesso l’intervento in cassazione del terzo successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., segnatamente per il caso di «mancata costituzione del dante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa» (Cass. 11638/2016, 23439/2017, 33444/2018, 25423/2019 e 5987/2021, in motivazione), né l’ipotesi in cui il dante causa si costituisca dichiarando espressamente di svolgere difese esclusivamente con riguardo ai crediti rimasti nella sua titolarità (Cass. 6774/2022 e Cass. 25423/2019, in motivazione).F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26471/2017 Numero sezionale 1187/2022 Numero di raccolta generale 19528/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. – Passando all’esame del ricorso principale di doBank s.p.a., con il primo motivo (rubricato violazione e falsa applicazione degli artt. 103, 300 e 305 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.), si sostiene l’erroneità della sentenza non definitiva n. 1732/2014, poiché la Corte d’appello avrebbe dovuto confermare l’estinzione dell’intero giudizio risultante dalla riunione tra le numerose cause di opposizione a decreto ingiuntivo e la causa promossa da [OSCURATO:PERSONA], iscritta al n. 6732/98 RG. In particolare, il ricorrente si duole: i) che il giudizio, dichiarato interrotto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a causa della fusione per incorporazione del [OSCURATO:SOCIETA]. nella [OSCURATO:SOCIETA]. (già notificata in data 18/11/2002), e riassunto solo da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso depositato il 16/05/2003, avrebbe dovuto dichiararsi estinto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali non ne avevano chiesto la prosecuzione; ii) che [OSCURATO:PERSONA], per un disguido di cancelleria (smarrimento del fascicolo), non effettuò la notifica alle altre parti nel termine del 27/06/2003 assegnato dal Giudice, ma vi provvide solo entro il nuovo termine assegnato dallo stesso Giudice, su sua istanza del 31/07/2003. 4.1. – Il motivo è infondato sotto entrambi i profili di doglianza. 4.2. – In primo luogo, in caso di litisconsorzio (necessario o facoltativo) nessuna norma impone a ciascuna delle parti interessate di riassumere la causa che la riguarda, limitandosi l’art. 302 c.p.c. a stabilire che, «se non è fissata alcuna udienza», come nel caso in esame, «la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell’istante». 4.3. – Di conseguenza, una volta che sia stata ordinata la riunione delle cause e poi dichiarata l’interruzione del processo (dovendosi qui prescindere dal recente approdo di Cass. Sez. U, 21970/2021 per cui la fusione per incorporazione, che determina l’estinzione della società F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26471/2017 Numero sezionale 1187/2022 Numero di raccolta generale 19528/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] incorporata, se intervenuta in corso di causa non comporta l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c.), l'atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti (nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA]) ha l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, non essendo necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad autonoma riassunzione (Cass. 11686/2014; conf. Cass. 8123/2020 nel caso di cumulo di cause scindibili). 4.4. – In secondo luogo, occorre ricordare che tra le due fasi in cui si realizza il meccanismo di riattivazione del processo interrotto – una prima di "edictio actionis" ed una seconda di "vocatio in ius" – solo alla prima pertiene la riassunzione in senso stretto del processo, che si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, con richiesta di fissazione dell'udienza, mentre alla seconda pertiene la realizzazione del contraddittorio, attraverso la successiva notifica del ricorso e pedissequo decreto. Ne consegue che il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c. è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, viene in rilievo il diverso ed ulteriore termine assegnato dal giudice per garantire il corretto ripristino del contraddittorio nei confronti delle controparti. Pertanto, il vizio di nullità o inesistenza che infici la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare – anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c. – la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine, stavolta necessariamente perentorio, il mancato rispetto del quale determina l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto del terzo comma dell’art. 291 e del terzo comma F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26471/2017 Numero sezionale 1187/2022 Numero di raccolta generale 19528/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’art. 307 c.p.c. (Cass. 2526/2021; conf. Cass. Sez. U, 14854/2006; Cass. 6921/2019, 9819/2018, 2174/2016). 5. – Con il secondo mezzo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.) con riguardo alla sentenza definitiva n. 1296/2017, nella parte in cui ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo n. 754/98, asseritamente afferente «l’unico rapporto di c/c bancario n. 59374/00» di pertinenza del [OSCURATO:PERSONA], ma in realtà afferente quattro distinti titoli (v. pag. 5-6 del ricorso), uno solo dei quali relativo a quel rapporto di c/c, i restanti tre riguardando, invece, il saldo debitore del c/c n. 51470 (intestato a [OSCURATO:PERSONA]) e due cambiali agrarie, una intestata al solo [OSCURATO:PERSONA], l’altra cointestata a questi e ad [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. – La censura (che non riguarda la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]) è fondata, poiché la sentenza definitiva della Corte d’appello barese in effetti non contiene alcuna statuizione sulle tre ulteriori ragioni di credito portate dal medesimo decreto ingiuntivo n. 754/98 ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA], dettagliatamente descritte a pag. 17-19 del ricorso, la cui esistenza è ammessa a pag. 12-13 del controricorso di [OSCURATO:PERSONA], sia pure per affermarne l’infondatezza. 6. – Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per essersi la sentenza definitiva n. 1296/2017 occupata dell’accertamento dei crediti delle varie banche nonostante non vi fosse stata «da parte di ciascuno dei tre opponenti alcuna contestazione in ordine al quantum della pretesa azionata in via monitoria», di cui si era solo «variamente sostenuta l’estinzione attraverso l’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA]», sicché erroneamente la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata ritenuta «gravata dall’onere di provare l’entità del credito derivante dal contratto di conto corrente», quando invece la ricognizione di debito contenuta nel suddetto atto pubblico comportava, in uno al fenomeno F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26471/2017 Numero sezionale 1187/2022 Numero di raccolta generale 19528/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’astrazione processuale ex art. 1988 c.c., che l’onere di provare l’inesistenza del credito della banca gravasse sui fratelli Lagioia. 7. – Il quarto ed il quinto motivo ripropongono le stesse tematiche del terzo, sotto il profilo, rispettivamente, della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.) e dell’omesso esame di fatto decisivo. 7.1. – Dei suddetti motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, il quarto è manifestamente infondato, poiché la motivazione è palesemente superiore alla soglia del cd. “minimo costituzionale” sindacabile in sede di legittimità (v. Cass. Sez. U, 8053/2014), mentre il quinto va accolto, con assorbimento del terzo. 7.2. – La fondatezza del quinto motivo discende dal fatto che, effettivamente, le dichiarazioni dei correntisti, puntualmente riportate nel ricorso, costituirebbero, se sussistenti, atti di ricognizione di debito, e comporterebbero perciò l’inversione dell’onere della prova anche con riferimento al saldo iniziale dei rapporti di conto corrente, avendo perciò errato la Corte territoriale ad ometterne l’esame, trattandosi di fatti decisivi. 7.3. – Al riguardo, non ricorre la prospettata formazione ostativa di un giudicato interno con riguardo alla sentenza non definitiva n. 208/2016, non impugnata dalla banca ricorrente, laddove ha accertato «la nullità delle clausole - di rinvio agli usi di piazza per la determinazione degli interessi convenzionali, di previsione e applicazione degli interessi anatocistici, di previsione e applicazione della commissione di massimo scoperto - contenute nei contratti di conto corrente in virtù dei quali le banche convenute hanno richiesto ed ottenuto i decreti ingiuntivi di cui si controverte» e ha dichiarato che l’accertata nullità delle singole clausole non ha travolto la validità dell’intero atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (qualificato «transazione di natura conservativa»), in ragione della loro non essenzialità rispetto F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26471/2017 Numero sezionale 1187/2022 Numero di raccolta generale 19528/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] al complessivo assetto negoziale, ai sensi degli artt. 1972, comma 1, e 1419 c.c. (Cass. 8776/2012; v. Cass. 2413/2016, che ha parimenti escluso la nullità di una transazione vertente su un contratto di conto corrente bancario con clausole di commissione di massimo scoperto, di rinvio agli usi su piazza e di anatocismo nulle; conf. Cass.23064/2016, 14647/2018). 7.4. – Invero, la nullità delle clausole sopra menzionate non escludeva tourt court la sussistenza di un credito della banca, l’onere della prova del cui quantum gravava sui correntisti; d’altro canto, l’effetto di astrazione processuale derivante dalla ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. (cd. relevatio ab onere probandi) viene meno solo laddove, più radicalmente, «rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento» (Cass.2091/2022, 20689/2016, 11332/2009). 8. – Restano assorbiti dall’accoglimento del quinto motivo anche i motivi sesto, settimo e ottavo, il primo dei quali denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. (per avere la Corte d’appello, con la sentenza definitiva n. 1296/2017, del tutto respinto la pretesa della banca a causa della solo parziale produzione degli estratti conto, mentre avrebbe dovuto accoglierla in parte, azzerando il saldo iniziale del primo degli estratti prodotti, come del resto prevedeva una delle ipotesi di liquidazione contenuta nella c.t.u.) mentre i restanti due ripropongono le medesime tematiche sotto il profilo, rispettivamente, della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.) e dell’omesso esame di fatto decisivo (in relazione all’ art. 360 n. 5, c.p.c.). F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26471/2017 Numero sezionale 1187/2022 Numero di raccolta generale 19528/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9. – Passando all’esame del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con il primo motivo si censura la sentenza non definitiva n. 208/2016 per violazione e/o falsa applicazione dell’art.132, n. 3 c.p.c. e degli artt. 112, 345 e 346 c.p.c., nonché per «omessa e/o errata esposizione delle conclusioni delle parti», che avrebbe inficiato la sentenza definitiva n. 1296/2017 nella parte in cui si è ritenuto, a pag. 9, che «debbono essere decisi con la sentenza definitiva le opposizioni ai vari decreti ingiuntivi». Assume il ricorrente che nella sentenza n. 208/2016 la Corte d’appello avrebbe: i) riportato integralmente solo le conclusioni rassegnate in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e non anche quelle rassegnate dallo stesso Lagioia nonché da Angela e [OSCURATO:PERSONA] nei rispettivi atti di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2392/98 ottenuto dal [OSCURATO:SOCIETA] (così come le conclusioni rassegnate da quest’ultimo in comparsa di risposta); ii) riportato erroneamente le conclusioni dell’appellante [OSCURATO:PERSONA], «indicando anche domande non specificamente devolute con l’atto di appello»; iii) riportato erroneamente (al di là dell’errore materiale dell’indicazione del nome Luigi in luogo di Angela) le conclusioni delle appellanti incidentali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], includendovi una domanda subordinata di accertamento dell’esatto ammontare dei crediti vantati dalle banche, con eliminazione degli addebiti in c/c a titolo di interessi ultralegali, anatocistici e commissioni di massimo scoperto. In tal modo, pur affermando che i motivi di appello «sono la mera riproposizione delle domande proposte in primo grado e non esaminate dal tribunale a seguito della dichiarazione di estinzione del giudizio», la Corte territoriale non avrebbe verificato, da un lato, che «non tutte le domande proposte in primo grado e non esaminate dal tribunale (..) erano state devolute alla sua cognizione con l'atto di appello» e, dall'altro, che «le domande introdotte con l'appello F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26471/2017 Numero sezionale 1187/2022 Numero di raccolta generale 19528/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] incidentale spiegato» da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] «dovevano ritenersi inammissibili in quanto domande nuove». In altri termini, la Corte di appello non si sarebbe avveduta, per un verso, che «la questione oggetto del giudizio di impugnazione, così come devoluto dal signor [OSCURATO:PERSONA] in base alle conclusioni rassegnate nell'atto di appello, doveva riguardare solo e soltanto la pretesa invalidità dell'atto di finanziamento con apertura di credito in conto corrente» del 14/03/1995, dovendo «intendersi per rinunciate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. tutte le domande formulate dal signor [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di 1° grado con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 392/98, in quanto non specificamente riproposte con l'atto di impugnazione»; e, per altro verso, che «non potevano essere devoluti alla sua cognizione le domande con cui le Sig.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la comparsa di risposta ed appello incidentale chiedevano in via subordinata accertare e dichiarare l'esatto ammontare dei crediti reclamati nei confronti delle odierne appellate dal [OSCURATO:SOCIETA] nei rispettivi ricorsi monitori (…) trattandosi di domande nuove e come tale inammissibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 c.p.c.». 9.1. – Le censure, alla cui esuberante estensione non corrisponde altrettanta chiarezza e linearità, sono infondate, poiché i lamentati difetti nella trascrizione delle conclusioni delle parti non assurgono al rango di vizio con effetti invalidanti della sentenza – per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti – ed integrano semmai, come di norma, una mera irregolarità formale (Cass. 18609/2015, 10853/2010). 9.2. – In particolare, tra le conclusioni di [OSCURATO:PERSONA] riportate a pag. 6 della sentenza impugnata (trascritte a pag. 22 del ricorso) e quelle contenute nell’atto di appello (trascritte a pag. 22-23 del ricorso) non emergono differenze sostanziali che consentano di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26471/2017 Numero sezionale 1187/2022 Numero di raccolta generale 19528/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] ipotizzare una qualche significativa rinuncia ai sensi dell’art. 346 c.p.c., per mancata riproposizione delle domande non esaminate dal tribunale, che si era limitato a dichiarare l’estinzione del giudizio. 9.3. – Allo stesso modo, l’aggiunta della domanda subordinata nell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non ha comportato un allargamento del thema decidendum, già delineato dalla domanda principale di accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal [OSCURATO:SOCIETA]. 9.4. – Non è quindi ravvisabile, nella specie, il dedotto vizio di violazione degli artt. 112, 345 e 346 c.p.c., tenuto conto anche del ruolo di attore in senso sostanziale rivestito da ciascuna banca nei vari giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi riuniti alla causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] – avente ad oggetto la validità «dell’atto per notar Loiodice del 14/03/1995» e l’accertamento dell’effettivo credito delle banche, mediante ricalcolo degli interessi applicati – nonché della rilevabilità d’ufficio ai sensi dell’art. 1421 c.c., nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei confronti del correntista, «della nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario che rinviano alle condizioni usualmente praticate per la determinazione del tasso d'interesse o che prevedono un tasso d'interesse usurario, qualora vi sia contestazione, anche per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della richiesta di interessi» (Cass. 21080/2005, 24483/2013, 17150/2016), anche in grado di appello, trattandosi di questione attinente ai fatti costitutivi della pretesa azionata, che integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio ai sensi dell’art.345 c.p.c. (Cass. 26495/2019). 10. – Il secondo mezzo del ricorso incidentale denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 1988 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale affermato, nella sentenza non definitiva n.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26471/2017 Numero sezionale 1187/2022 Numero di raccolta generale 19528/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 208/2016, che «non è contestato che i rapporti di c/c bancario di cui si controverte il tasso sia stato determinato facendo riferimento agli usi piazza», mentre, se avesse fatto corretta applicazione delle norme richiamate, avrebbe dovuto avvedersi che il [OSCURATO:SOCIETA] aveva in realtà contestato l’avversa allegazione, sul punto, dell’attore [OSCURATO:PERSONA], peraltro del tutto generica. 10.1 – Il motivo è inammissibile, poiché l’accertamento della sussistenza o meno della non contestazione compete al giudice di merito, trattandosi di accertamento di fatto sindacabile, semmai, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. 27490/2019, 368/2019, 10182/2007) e, per il resto, si tratta di censure di merito, avendo la Corte d’appello valutato la sussistenza delle clausole in questione (determinazione del tasso di interesse secondo gli usi su piazza, capitalizzazione trimestrale e commissioni di massimo scoperto). 11. – Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c. (in relazione al principio di autonomia dei giudizi riuniti), nonché degli artt. 112, 345 e 346 c.p.c. e 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c., in uno alla nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c., poiché con la sentenza definitiva n. 1296/2017 la Corte d’appello – al di là dell’errore materiale dell’indicazione del [OSCURATO:PERSONA] in luogo del [OSCURATO:SOCIETA] – avrebbe dovuto considerare «nella loro autonomia, per petitum e causa petendi, i diversi giudizi di opposizione proposti avverso il decreto ingiuntivo n. 392/98, rispettivamente» da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], e così avvedersi che «in nessuno degli atti di opposizione (..) era stato contestato il credito portato dal decreto ingiuntivo». 11.2. – La censura presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. 11.3. – Innanzitutto, essa trascura il più volte rilevato ruolo di attore sostanziale in capo alla banca e la rilevabilità d’ufficio della nullità delle clausole del titolo contrattuale sotteso al decreto F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26471/2017 Numero sezionale 1187/2022 Numero di raccolta generale 19528/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] ingiuntivo; inoltre, dalla lettura delle conclusioni rassegnate dai tre opponenti, riportate da pag. 58 a pag. 60 del ricorso, non emerge che essi non avessero contestato il credito portato dal decreto ingiuntivo, avendo espressamente chiesto, tra l’altro, di «rigettare nel merito la domanda proposta» ([OSCURATO:PERSONA]), anche «perché infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di prova» ([OSCURATO:PERSONA]), ovvero «revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto per i motivi svolti sub I) e II) che precedono» ([OSCURATO:PERSONA], il quale aveva anche svolto ulteriori domande con l’atto di citazione più volte citato). 11.4. – Quanto al riferimento, contenuto nelle conclusioni di [OSCURATO:PERSONA], ai «motivi svolti sub I) e II)», il motivo risulta anche inammissibile per difetto di autosufficienza con riguardo al contenuto del testo così richiamato. 12. – In conclusione, il ricorso principale di doBank S.p.a. va accolto limitatamente ai motivi secondo e quinto, con rigetto del primo e del quarto e assorbimento dei restanti. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. va invece rigettato, con conseguente sussistenza dei presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020). 13. – Segue in dispositivo la statuizione sulle spese. P.Q.M. Accoglie il secondo ed il quinto motivo del ricorso principale, rigetta il primo e il quarto con assorbimento del terzo, sesto, settimo e ottavo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui rimette anche la statuizione sulle spese del presente giudizio. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26471/2017 Numero sezionale 1187/2022 Numero di raccolta generale 19528/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rigetta il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente incidentale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di