CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 1959
Cassazione n. 14000/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/01/1959 avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino del 10 ottobre 2023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui agli artt. 110 e 349, secondo comma, cod. pen. alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa per avere, in concorso con persona rimasta ignota, violato, nella sua qualità di custode giudiziario, i sigilli apposti su area sottoposta a sequestro preventivo.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 349 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 cod. proc. pen. Deduce che è stata ritenuta la sua responsabilità sulla base di elementi probatori inidonei a fondare un giudizio di responsabilità «stante la stretta colleganza temporale tra l'apposizione dei sigilli sull'area contestata e l'intervenuto parcheggio dell'automezzo (01/12/2007 sequestro - 12/02/2018 accertamento della P.G.)»; che non risultavano elementi per ritenere che egli avesse disposto o consentito l'ingresso dell'automezzo nel piazzale o che avesse avallato esplicitamente tale operazione; che la Corte di appello riconosce che i sigilli erano ben visibili; che tale circostanza fattuale non è stata assolutamente provata trattandosi di area non recintata; che, con motivazione solo apparentemente logica, si è ritenuto che egli avesse consentito la violazione dei sigilli; che per via meramente deduttiva è stato ritenuto che l'ingresso del mezzo meccanico fosse stato operato nella piena conoscenza del custode; che non è stata raggiunta prova della diretta disponibilità dell'area e di un diretto controllo di tanti autisti della società; che non si è tenuto conto che attraverso la documentazione prodotta nel corso del dibattimento risultava evidente che la titolarità del bene non gli appartenesse quale persona fisica ma che appartenesse alla società e che, quindi, il bene non fosse nella sua diretta personale detenzione. Deduce, inoltre, che il fatto poteva essere avvenuto senza alcuna concertazione con gli altri autisti della società stante anche la distanza tra la sede della stessa e l'area in sequestro, che la contestazione fa riferimento a un preteso suo concorso con l'autore della violazione senza indicare in modo logico e convincente attraverso quali forme si sarebbe realizzata la sua compartecipazione criminosa; che alcuna prova è stata raggiunta in ordine al collocamento del mezzo sull'area in sequestro su sua diretta disposizione e che, quindi, appare illogico sul punto il ragionamento della Corte territoriale. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'art. 606 cod. proc. pen. Deduce che la Corte di appello ha escluso, con motivazione illogica, l'applicabilità dell'istituto; che la Corte territoriale ha confuso l'elemento costitutivo del reato con il grado di dolo punibile non particolarmente incisivo non essendogli stata contestata la materialità della condotta; che anche sotto il profilo dell'abitualità difetta qualunque motivazione; che la Corte non ha tenuto conto della complessiva entità e rilevanza della sua qualità di mero amministratore della società e non di diretto esecutore materiale della violazione; che occorreva fare riferimento alla fattispecie concreta nel suo complesso, alla condotta, alle conseguenze del reato e alla colpevolezza oltre che 2alla concreta pericolosità della condotta tipica posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA]; che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole diversi da quelli oggetto del procedimento; che tale circostanza deve escludersi nel caso del [OSCURATO:PERSONA]; che il parametro oggettivo chiama in causa diversi fattori e che ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'istituto invocato proprio in relazione alla effettiva modestia del fatto contestato. 2.3 Con il terzo motivo lamenta che la Corte di appello non ha valutato decisive circostanze che militavano per una graduazione della pena più adeguata e commisurata all'effettiva gravità dei fatti contestati e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che occorreva tener conto del ruolo effettivo e concreto svolto dall'imputato, della complessiva vicenda giudiziaria, della natura della condotta; che pertanto la pena poteva essere meglio commisurata e proporzionata all'effettiva partecipazione e al grado del suo coinvolgimento nell'azione criminosa; che i precedenti penali dell'imputato non erano particolarmente indicativi di allarmante pericolosità o capacità a delinquere; che la Corte non ha tenuto conto che il suo comportamento e il suo coinvolgimento erano stati determinati solo dall'intervenuta nomina quale custode senza che sia stata provata la conoscenza diretta dell'ingresso dell'automezzo e che la sanzione inflitta poteva essere meglio commisurata, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, al ruolo tenuto dall'imputato, alle modalità nelle quali risulta articolata la condotta nella vicenda giudiziaria consumata comunque in ambito imprenditoriale. 2.5 Con il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 20-bis cod. pen. in relazione all'art. 606 cod. proc. pen. Deduce che la Corte territoriale ha immotivatamente negato le sanzioni sostitutive avuto riguardo al titolo del reato, al limite di pena inflitta e alle sue condizioni soggettive; che il primo giudice ha motivato sul diniego della pena pecuniaria ma non sulle altre sanzioni sostitutive; che la Corte con difetto di motivazione ha negato tali sanzioni; che vi sono margini per la sostituzione nella detenzione domiciliare idonea a contemperare le esigenze personali del condannato ivi comprese quelle concernenti le sue attività professionali; che è prevista la possibilità di prescrivere procedure di controllo mediante mezzi di controllo elettronici e che, quindi, ricorrevano le condizioni per la sostituzione della pena detentiva nelle corrispondenti sanzioni sostitutive avuto riguardo alla modesta entità della condotta contestata, alle ragioni che avevano portato alla condotta delittuosa e, in generale, alle complessiva entità dei fatti contestai e ritenuti in sentenza. 2.6 Con il quinto motivo lamenta che la Corte di appello ha applicato la sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici ex artt. 28, 31 e 32 cod. pen. in violazione dell'art. 130 cod. proc. pen. atteso che trattandosi di 3provvedimento applicativo di una sanzione omessa nel giudizio di primo grado la stessa non poteva essere determinata con la procedura di correzione di errore materiale; che la pena accessoria (non predeterminata nella durata) non è neppure determinabile non potendosi fare riferimento all'art. 37 cod. pen. e alla durata della pena principale; che appare illegittima l'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione di pene accessorie erroneamente non applicate in sede di cognizione facendo ricorso alla procedura di correzione di errore materiale solo ove si tratti di pene obbligatorie per legge predeterminate nella specie e nella durata e che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa un limite di durata minimo e uno massimo, ovvero soltanto uno di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di appello è manifestamente infondato. Versandosi nel caso di "doppia conforme" l'apparato argomentativo delle sentenze di merito deve ritenersi unitario. Dalla ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza di primo grado emerge che l'area fosse recintata e che risultava visibile il sequestro della stessa. Anche la Corte territoriale ha affermato che i sigilli erano regolarmente apposti e che gli stessi fossero ben visibili. Pertanto, il ricorrente si limita a sostenere l'assenza di recinzione e la non visibilità dei sigilli senza dimostrare, con l'eventuale allegazione di atti processuali, che vi sia stato travisamento delle risultanze processuali. Del tutto logica e ragionevole è l'attribuzione della contestata condotta al [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei dati obiettivi relativi al suo ruolo di amministratore della società proprietaria dell'immobile, della proprietà del mezzo rinvenuto nell'area sottoposta a sequestro e della considerazione che dovesse escludersi l'autonoma azione di un dipendente a insaputa del proprietario del mezzo atteso il rischio di incriminazione penale né per l'attribuzione di responsabilità erano necessarie ulteriori indicazioni circa le modalità di compartecipazione criminosa o l'individuazione dell'autore materiale della condotta. Non si comprende, poi, come la "stretta colleganza tra l'apposizione dei sigilli all'area contestata e l'intervenuto parcheggio dell'automezzo" possa inficiare le logiche deduzioni della Corte territoriale. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha rigettato la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ravvisando forte intensità del dolo 4perché l'imputato, del tutto incurante del provvedimento della pubblica autorità, ha collocato il suo mezzo all'interno dell'area sottoposta a sequestro e per l'abitualità nella condotta delittuosa, desumibile dai connotati fondamentali dell'azione uguali a quelli di molti reati oggetto di precedenti condanne. La motivazione della Corte di appello deve ritenersi corretta laddove sono state valutate come ostative al riconoscimento della causa di non punibilità le modalità della condotta, consistite nell'introduzione nell'area sottoposta a sequestro di veicolo risultato di grosse dimensioni, denotanti conclamata assenza di rispetto dell'imposto vincolo di immodificabilità. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non risulta proposta con l'appello sicché non può essere oggetto di doglianza nel giudizio di legittimità. In merito alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio deve rilevarsi che il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa. Non risultando concesse le circostanze attenuanti in bilanciamento con la contestata circostanza aggravante (riconosciuta in quanto si è dato atto della sua qualità di custode giudiziario) la pena detentiva risulta assai inferiore a quella minima edittale di anni tre di reclusione sicché la sanzione inflitta non era in alcun modo riducibile dalla Corte territoriale. L'entità della pena pecuniaria, inferiore alla media edittale, è stata adeguatamente motivata dalla Corte territoriale richiamando i plurimi precedenti penali dell'imputato per mancanza alla chiamata alle armi, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, calunnia e truffa. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto ostativa alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria la personalità fortemente trasgressiva dell'imputato desumibile dai sopra indicati precedenti penali. Pertanto, risulta sinteticamente ma adeguatamente motivato l'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 né il giudice doveva motivare in ordine alla concedibilità delle ulteriori pene sostitutive, come sostiene il ricorrente, poiché il motivo di appello aveva a oggetto solo la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria sicché la doglianza non è consentita nel giudizio di legittimità. 3. Il quinto motivo è manifestamente infondato. 5Per costante giurisprudenza di questa Corte è legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello delle pene accessorie non applicate in primo grado ancorché la cognizione della specifica questione non sia stata devoluta con l'impugnazione del pubblico ministero (Sez. 6, n. 6528 del 24/01/2025, Filocano, Rv. 287589 - 01; Sez. 2, n. 15806 del 03/03/2017, Santese, Rv. 269864 - 01; Sez. 6, n. 31358 del 14/06/2011, Navarria, Rv. 250553 - 01). Nel caso concreto, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., la pena accessoria deve avere durata uguale a quella della pena principale inflitta e, in nessun caso, può oltrepassarsi il limite minimo e il massimo stabilito dalla legge. Sicché nel caso concreto essendo stata inflitta pena di mesi sei di reclusione ai sensi dell'art. 28, quarto comma, cod. pen. la durata della pena accessoria è stata correttamente stabilita in quella minima, predeterminata, di un anno. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitatívamente fissata in euro tremila. P P.Q.M