CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 14058/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ORDINANZA sul regolamento di competenza n. 14662/23 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, via 24 Pomezia 11 , presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- GAVIOLIFAUZIA -intimata- avverso la sentenza n. 1206/23, emessa dal Tribunale di Bologna, pubblicata il 7.6.23; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.03.2024 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 7.6.23, il Tribunale di Bologna, pronunciando sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] richiesto ed ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta nel contratto di prestito personale, sottoscritto con la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna- e sull’eccezione d’incompetenza sollevata dall’opponente, ha rilevato: era fondata tale eccezione, in favore del Tribunale di Grosseto- luogo di residenza della debitrice- in quanto l’oggetto del giudizio riguardava un rapporto con il consumatore; la notificazione del decreto ingiuntivo era avvenuta il 20.1.22, data in cui l’opponente si era già trasferita da Bologna in provincia di Grosseto, dal 26.8.21; al riguardo, era irrilevante che la richiesta di notifica fosse avvenuta prima del trasferimento dell’opponente, e che lo stesso decreto ingiuntivo fosse stato emesso prima di tale trasferimento; era altresì irrilevante, ai fini della competenza, la natura di obbligazione portabile, venendo in rilievo un’obbligazione del consumatore. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Bologna a favore del Tribunale di Grosseto. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone regolamento necessario di competenza. Non si è costituita [OSCURATO:PERSONA]. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, concludendo per la fondatezza del regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. lamenta che il Tribunale ha determinato la competenza territoriale alla data della notificazione del decreto ingiuntivo, e non a quella del deposito del ricorso monitorio. Il regolamento èfondato. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento monitorio la competenza del giudice va riscontratacon riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo, essendo soltanto eventuale la fase dell'opposizione; né a diversa conclusionepuò indurre la norma dell'art. 643 cod. proc. civ. secondo cui è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite, poiché con tale norma illegislatore ha inteso solo «fare riferimento alla costituzione del contraddittorio ed agli effetti sostanziali e processuali (dall'interruzionedella prescrizione alla prevenzione) nell'eventualità dell'opposizione, m a non ha inteso privare d'efficacia gli atti già venuti in essere nella fase introduttiva (Cass., n. 8118/1999; Cass., n. 10236/2002; Cass., S.U., n. 20596/2007; Cass., n. 5511/2012; Cass., n. 18564/2015; Cass., n. 30752/2022). Ha errato, pertanto, la Corte nel ritenere che, ai fini della competenza per l’emissione del decreto ingiuntivo, dovesse guardarsi al momento della notifica del ricorso, per cui, essendo la debitrice all’epoca residente nel circondario del Tribunale di Grosseto, la competenza per il monitorio apparteneva a tale Tribunale. Rileva infatti ‒ come dianzi osservato ‒ il momento in cui il ricorso è depositato, data nella quale la debitrice risiedeva a Bologna. Né può rilevare il fatto che si trattasse di consumatore, per cui il principio suindicato sarebbe derogato. Infatti, quando la domanda giudiziale è proposta con l'espressa invocazione della sussistenza, dinanzi al giudice adito, di un foro inderogabile ed esclusivo (nella specie, del foro del consumatore), l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto deve sostanziarsi nella contestazione dell'applicabilità del criterio di competenza territoriale inderogabile indicato dall'attore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile relativi alla lite, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza come non proposta, siccome incompleta (Cass., n, 21989/2021; Cass., n. 32731/2019). Nel caso di specie, il giudice a quonon ha dato atto di tale completezza dell’eccezione, né della sua tempestiva proposizione, tanto vero che l’eccezione era stata ‒ ad una prima delibazione ‒ disattesa, mentre la questione del foro del consumatore è stata delibata solo in sentenza. Per quanto esposto, il regolamento va accolto, cassando la sentenza impugnata e dichiarando la competenza del Tribunale di Bologna. Il regime delle spese saràregolato nella fase del merito. P.Q.M. La Corte accoglie il regolamento di competenza , cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenz