Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:106
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62003TO0337_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa T-337/03,
[OSCURATO:PERSONA], residente a Madrid (Spagna), rappresentato dall'avv. J. [OSCURATO:PERSONA]Acosta,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda presentata ai sensi dell'art. 232, terzo comma, CE e diretta a far constatare che la [OSCURATO:PERSONA] si è illegittimamente astenuta dall'intraprendere nei confronti del Regno di Spagna il procedimento previsto dall'art. 7 UE a seguito della denuncia da parte del ricorrente di asserite violazioni, nei suoi confronti, dei principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto sanciti dall'art. 6, n. 1, UE da parte delle autorità giudiziarie di tale Stato membro,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione),
composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Ambito normativo
1. Ai sensi dell’art. 6, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea (UE), l’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.
2. L’art. 7, n. 1, UE così dispone:
«Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o più principi di cui all’art. 6, paragrafo 1, e rivolgergli le appropriate raccomandazioni. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e, deliberando secondo la medesima procedura, può chiedere un rapporto sulla situazione nello Stato membro in questione».
3. Ai sensi dell’art. 7, n. 2, UE:
«Il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, deliberando all’unanimità su proposta (…) della [OSCURATO:PERSONA] e previo conforme parere del Parlamento europeo, può constatare l’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro di uno o più principi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni».
4. Qualora sia stata effettuata tale constatazione, il n. 3 di tale articolo dispone che «il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall’applicazione del presente [OSCURATO:PERSONA], compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio (…)».
Fatti e procedimento
5. Con lettera 28 aprile 2003 il ricorrente, un avvocato spagnolo, depositava presso la [OSCURATO:PERSONA] una denuncia nella quale lamentava un’illegittima persecuzione di cui sarebbe oggetto da vent’anni da parte dei giudici spagnoli in quanto avrebbe osato denunciare i comportamenti indegni di tali autorità giudiziarie. [OSCURATO:PERSONA] denuncia il ricorrente sosteneva che, alla luce di tali rappresaglie, è chiaro che il Regno di Spagna non rispetta i principi di base della democrazia e dello Stato di diritto sanciti dall’art. 6 UE e chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA]:
– di dichiarare formalmente che il Regno di Spagna viola lo Stato di diritto a causa dell’esistenza di un potere giudiziario irresponsabile le cui azioni sono arbitrarie e illegittime;
– di disporre che il Regno di Spagna ponga termine alla persecuzione di cui è oggetto da parte del potere giudiziario e che riconosca il suo obbligo di dare corso alle domande d’indennizzo da lui presentate ai giudici nazionali a seguito dei danni provocati da tale persecuzione;
– di disporre che il Regno di Spagna consenta il libero e indipendente esercizio della professione di avvocato al fine di garantire una difesa efficace dei cittadini spagnoli e comunitari residenti in Spagna;
– di proporre al Consiglio, a norma dell’art. 7, n. 1, UE, la sospensione dei diritti di voto del Regno di Spagna in seno al Consiglio fino a che tale Stato non appronti e metta in opera meccanismi appropriati per esercitare un controllo effettivo del suo potere giudiziario.
6. Con lettera 21 maggio 2003, a nome della [OSCURATO:PERSONA], il sig. A. Brun, capo dell’unità «Cittadinanza, carta dei diritti fondamentali, razzismo e xenofobia, programma Daphné» della direzione generale «Giustizia e affari interni», rispondeva al ricorrente informandolo che la [OSCURATO:PERSONA] non ha una competenza piena e generale per quanto riguarda i diritti fondamentali secondo la formulazione del [OSCURATO:PERSONA] UE e del [OSCURATO:PERSONA] CE, che può soltanto intervenire in caso di violazione dei diritti fondamentali nel settore di applicazione della normativa comunitaria, che nella specie l’amministrazione del potere giudiziario è di competenza di ciascuno Stato membro, che pertanto i diritti che egli ritiene violati «sono di competenza esclusiva delle autorità spagnole e [che], di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] europea non ha autorità per perseguire tali situazioni». Inoltre, il sig. A. Brun faceva presente che, una volta che fossero state esaurite le vie giurisdizionali interne, esiste la possibilità di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
7. Con lettere 3 e 18 giugno 2003 il ricorrente si rivolgeva nuovamente alla [OSCURATO:PERSONA], affermando che la summenzionata lettera non era una risposta alla sua denuncia, poiché la causa non aveva alcuna relazione né rapporto con i diritti fondamentali e che inoltre la possibilità di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e al Comitato dei diritti dell’uomo di Ginevra non era fattibile poiché questi organismi avevano già rifiutato di esaminare il suo caso. Inoltre, faceva presente che il sig. A. Brun non era competente, in nome della [OSCURATO:PERSONA], a decidere sulla sua denuncia. Conformemente all’art. 232 CE, egli ha quindi invitato la [OSCURATO:PERSONA] a operare nel senso richiesto dalla sua denuncia.
8. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 ottobre 2003 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
9. Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– constatare la carenza della [OSCURATO:PERSONA] in quanto si è astenuta dal verificare la violazione grave da parte del Regno di Spagna dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato del diritto, sanciti dall’art. 6, n. 1, UE;
– constatare la carenza della [OSCURATO:PERSONA] in quanto si è astenuta dal proporre al Consiglio, conformemente all’art. 7, nn. 1 e 2, UE, di constatare una siffatta violazione e di sospendere il diritto di voto di tale Stato membro in seno al Consiglio.
In diritto
10. Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
11. [OSCURATO:PERSONA] specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti versati agli atti e decide, in applicazione di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.
12. Il ricorrente vuole ottenere che il Tribunale, sulla base dell’art. 232, terzo comma, CE, constati la carenza della [OSCURATO:PERSONA] per essersi astenuta dal verificare una violazione grave da parte del Regno di Spagna dei principi sanciti dall’art. 6, n. 1, UE nonché dal dare corso al procedimento previsto dall’art. 7, nn. 1 e 2, UE nei confronti di tale Stato membro.
13. Si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 5 del [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea (UE), la Corte di giustizia esercita le sue attribuzioni nei modi e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le [OSCURATO:PERSONA] europee e dei successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni degli stessi e, dall’altro, dalle ulteriori disposizioni del presente [OSCURATO:PERSONA].
14. [OSCURATO:PERSONA] UE attribuisce alla Corte di giustizia competenza a conoscere della legittimità degli atti adottati sulla base di tale [OSCURATO:PERSONA] soltanto in taluni settori. Pertanto l’art. 46 UE prevede che le disposizioni dei Trattati che istituiscono le [OSCURATO:PERSONA] europee relative alla competenza della Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] europee e all’esercizio di tali competenze si applichi soltanto alle seguenti disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] UE:
«(…)
d) l’articolo 6, paragrafo 2, [UE] per quanto riguarda l’attività delle istituzioni, nella misura in cui la Corte sia competente a norma dei trattati che istituiscono le [OSCURATO:PERSONA] europee e a norma del presente trattato;
e) unicamente le disposizioni di carattere procedurale di cui all’articolo 7 [UE], per le quali la Corte delibera su richiesta dello Stato membro interessato, entro un termine di un mese a decorrere dalla data in cui il Consiglio procede alla constatazione prevista da detto articolo;
(…)».
15. [OSCURATO:PERSONA] UE non attribuisce pertanto al giudice comunitario alcuna competenza a verificare se le istituzioni comunitarie abbiano agito legittimamente al fine di assicurare il rispetto da parte degli Stati membri dei principi sanciti dall’art. 6, n. 1, UE né a conoscere della legittimità degli atti adottati sulla base dell’art. 7 UE, fatta eccezione delle disposizioni a carattere procedurale contenute in tale articolo, di cui la Corte può conoscere unicamente su domanda dello Stato membro interessato.
16. Da ciò consegue che il Tribunale non è competente a conoscere di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica al fine di far controllare l’azione delle istituzioni mirante a garantire il rispetto dei principi dell’art. 6, n. 1, UE da parte degli Stati membri o la legittimità degli atti adottati conformemente all’art. 7 UE.
17. Di conseguenza, il Tribunale non è competente, a maggior ragione, a conoscere di una domanda presentata da una persona fisica o giuridica ai sensi dell’art. 232, terzo comma, CE volta a far constatare che la [OSCURATO:PERSONA] si è illegittimamente astenuta dal verificare l’asserita violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti dall’art. 6, n. 1, UE e di proporre al Consiglio di dare corso al procedimento previsto dall’art. 7 UE nei confronti di tale Stato membro.
18. Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere del presente ricorso per carenza proposto dal ricorrente.
19. Ciò considerato, il presente ricorso dev’essere pertanto respinto senza che si renda necessario darne comunicazione alla convenuta.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20. Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla convenuta e prima che questa abbia potuto esporre spese, è sufficiente decidere che il ricorrente sopporterà le proprie spese, conformemente all’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto per incompetenza manifesta.
2) Il ricorrente sopporterà le proprie spese.