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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19196/2026

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ente principale -Paolina FILIPPINI e Daniela FRANZONI, con avv. [OSCURATO:PERSONA]Mancini- ricorrenti incidentali -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, con sede inBrescia; [OSCURATO:PERSONA] FRANZONI;- intimati -avverso la sentenza n. 84/2024 resa dalla Corte d’appello di Brescia,depositata in data 22 gennaio 2024;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventisettemaggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al fine diopporsi al precetto notificatole in qualità di terza datrice d’ipoteca.Numero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il Tribunale di Brescia dichiarava la nullità del contratto di mutuo fondiariocostituente titolo esecutivo, per violazione del limite di finanziabilità di cuiall’art. 38 TUB e, per l’effetto, la nullità dell’ipoteca iscritta sull’immobile diproprietà dell’odierna ricorrente e la conseguente nullità dell’atto dipignoramento e degli atti successivi della procedura esecutiva, frattantoincardinata al RGE 529/2020, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] spa (qualeprocuratrice della cessionaria del credito originariamente vantato dallaBanca del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].) a rifondere alla Ferrari ea [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anch’esse datrici d’ipoteca, le spesedi lite.Avverso la predetta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]), chiedendo la riforma della sentenza e quindi il rigettodell’opposizione spiegata dalla Ferrari.

Proponevano appello altresì laRiuniti i due procedimenti, la Corte di appello di Brescia con sentenza n.84/2024 accoglieva l’appello della [OSCURATO:PERSONA].In via pregiudiziale, per quanto ancora di interesse, la Corte rigettaval’eccezione di improcedibilità dell’appello sollevata dalle altre particostituite Ferrari, Filippini e Franzoni, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbetardivamente costituita in giudizio in quanto il deposito telematico erastato effettuato in data 8 luglio 2022 da tale avv. [OSCURATO:PERSONA],soggetto estraneo al giudizio di primo grado e al quale non era stata mairilasciata procura alle liti da parte della [OSCURATO:PERSONA] stessa.Nel merito, la Corte, in riforma della sentenza di primo grado: 1) revocavala dichiarazione di nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato in data12.2.2010 tra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]; 2) revocava la dichiarazione di nullità dell’ipoteca iscritta agaranzia del debito e dell’atto di pignoramento e degli atti successivi dellaprocedura esecutiva avente RGE 529/2020.

Rigettava, pertanto, leNumero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/2026domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Paolina e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in cassazione fondato su un unico motivo digravame.Altresì propongono ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA] e Danielasostanzialmente reiterativo delle difese proposte da [OSCURATO:PERSONA].Da ultimo la parte ricorrente incidentale ha depositato memoriaillustrativa.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata, e così pure [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Pregiudizialmente deve ritenersi che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Invero, come noto, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr.,tra le altre, Cass. n. 5695/15; Cass. n. 27932/25; Cass. n. 32071/25;Cass. n. 33662/25), il principio dell’unicità del processo di impugnazionecontro una stessa sentenza - di cui all’art. 335 cod. proc. civ. - comportache, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte lealtre debbano essere ritenute proposte in via incidentale nello stessoprocesso.Tenuto conto delle date di notifica dei ricorsi, va considerato come ricorsoprincipale quello proposto dalla Ferrari, infatti notificato fin dal 4 aprile2024, mentre quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Franzoni risulta notificato indata 22 luglio 2024.Orbene, queste ultime hanno avuto legale conoscenza della sentenzaimpugnata attraverso la notifica del ricorso principale.Conseguentemente da tale data decorre il termine breve di cui all’art. 325,secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 16991/25; Cass. Sez.

U. n.10266/18).Numero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/2026Poiché però, come osservato, il ricorso successivo si converte inincidentale, con conseguente applicazione del combinato disposto degliartt. 370 e 371, cod. proc. civ., ne discende che, indipendentemente daltermine per la proposizione del ricorso, questo deve essere depositato (inbase al testo dell’art. 370 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis)entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.In difetto, il ricorso incidentale risulta inammissibile per il tardivo suodispiegamento ai sensi dell’art.370 cod. proc. civ.Invero, a seguito dell’introduzione delle nuove modalità di dispiegamentodel controricorso e del ricorso incidentale a mezzo del d.lgs. n. 149/22,cioè non più a mezzo di notificazione ma esclusivamente a mezzo dideposito, la tardività del deposito si risolve in inammissibilità del ricorsoincidentale ex art. 370 cod. proc. civ. appunto, e non più (come in base altesto previgente) in improcedibilità ex art. 369 cod. proc. civ.Poiché, nella specie, il ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Franzoni èstato depositato solo in data 31 luglio 2024, cioè centodiciotto giorni dopola notifica del ricorso, lo stesso è appunto colpito da inammissibilità.2.

Venendo così all’unico motivo di gravame proposto col ricorsoprincipale, con esso si deduce «violazione e falsa applicazione delle normedi diritto di cui al D.M. n. 44 del 2011, del D.L. n. 179 del 2012, 3-bis,comma 2, art. 347 cod. proc. civ., art. 168 cod. proc. civ., artt. 72 e 73disp. att. cod. proc. civ., all’art. 16-bis D.L. 179/2012, degli artt. 16-undecies D.L. n. 179 del 2012, e 19-ter delle specifiche tecniche del PCT,D.M. n. 28 dicembre 2015, art. 125 cod. proc. civ., art. 83 cod. proc. civ.,182 cod. proc. civ. in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, nn.3 e/o 5, cod. proc. civ.» nella parte in cui il giudice d’appello ha disattesol’eccezione di improcedibilità del gravame ex art. 348 cod. proc. civ. percostituzione tardiva dell’appellante.A parere della ricorrente, l’appellante si sarebbe tardivamente costituita ingiudizio in quanto il relativo deposito era stato effettuato in data 8 luglioNumero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/20262022 da tale avv. [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo al giudizio diprimo grado e al quale non era stata mai rilasciata procura alle liti daparte della [OSCURATO:PERSONA] stessa.In ogni caso, non potrebbe attribuirsi alcun effetto, neppure sanante, alsuccessivo deposito telematico effettuato anch’esso in data 8 luglio 2022,questa volta a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], effettivo difensore della [OSCURATO:PERSONA],poiché tale seconda iscrizione aveva avuto un esito negativo, a causa dellaricezione della quarta pec di rifiuto, pur in presenza di una ricevuta diavvenuta consegna tempestiva.2.1.

Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dalla Corte di appello, e noncontestata - se non altro, in quanto sequenza degli avvenimenti - dallaricorrente, la vicenda processuale relativa al deposito telematico delricorso si è svolta nei seguenti termini:- in data 08.07.2022 alle ore 15:00, viene effettuata la costituzione inappello in via telematica con la firma telematica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che pacificamente non risulta essere difensore di alcunadelle parti;- la nota di iscrizione a ruolo, l’atto di citazione in appello e la procuraalle liti presenti nel fascicolo telematico della causa di appello n.719/2022 RG riportano quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], ma la firma digitale apposta su tali attidepositati nel fascicolo telematico all’atto della iscrizione a ruoloeseguita alle ore 15:00 dell’8 luglio appartiene ad altro difensore,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- alle ore 15:02 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] perviene all’indirizzo di postaelettronica [OSCURATO:EMAIL], difensore di [OSCURATO:SOCIETA], la comunicazione di Cancelleria con esito “erroreimprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell’ufficioricevente” - codice identificativo busta 55427299;Numero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/2026- sempre in data 08.7.2022 alle ore 15:52:04, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sopo, pacificamente difensore effettivo della [OSCURATO:PERSONA], invia unnuovo deposito telematico con codice busta 55429300 (contenentegli atti per la costituzione in appello a sua firma e muniti di sua firmadigitale, come accertato dalla Corte d’appello, cfr. pag. 34 dellasentenza, e del resto come incontestato), cui segue la comunicazionedi Cancelleria di “esito controlli automatici deposito [OSCURATO:PERSONA].p.a./[OSCURATO:PERSONA]/ citazione in appello/3” contenente il seguentemessaggio: “Controlli terminati con successo.

Busta in attesa diaccettazione” relativa alla IDBUSTA: 55429300, e cioè proprioall’appello depositato con la firma digitale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];- in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 9:37 la cancelleria ha provveduto adaccettare il primo deposito, nonostante fosse stato effettuato con lafirma telematica dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice identificativo busta55427299) non munito di procura, né sottoscrittore dell’atto diappello e della procura alle liti, e non invece quello, seppure di pochiminuti successivo, effettuato con la smart card dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA](effettivo difensore della parte) - codice identificativo busta55429300;- in data 11.07.2022 alle ore 10.14 la Cancelleria invia una quarta pec,relativamente alla busta 55429300, comunicando “rifiuto atti” per“Deposito di atto già pervenuto.

Causa iscritta con il n. 719/2022”.Sulla base di questa ricostruzione la Corte territoriale ha ritenuto che“L’iscrizione a ruolo effettuata dall’effettivo difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.[OSCURATO:PERSONA] (...) deve considerarsi, dunque, tempestivamente eseguita”,poiché “generava una seconda PEC di ricevuta di avvenuta consegna entrola fine del giorno di scadenza per l’iscrizione a ruolo” (pag. 34 dellasentenza impugnata).2.2.

Effettivamente, a norma dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,Numero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/2026disposizione ratione temporis applicabile alla specie (essendo l’art. 196sexies disp. att. cod. proc. civ. entrato in vigore solo a partire dal 1°gennaio 2023), «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto almomento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da partedel gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

Ildeposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenutaconsegna è generata entro la fine del giorno di scadenza ...».

Il quadronormativo è poi completato dall’art. 13, comma 2, del d.m. 21 febbraio2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozionenel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazionee della comunicazione), a mente del quale «I documenti informatici di cuial comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cuiviene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore diposta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

Nel caso previstodal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l’avvenutodeposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente».In forza delle richiamate disposizioni, il deposito telematico di un atto siarticola in quattro fasi, che coincidono con il rilascio di altrettanti messaggidi p.e.c. da parte del sistema informatico: ricevuta di accettazione,ricevuta di consegna (c.d.

“seconda PEC”) - quest’ultima particolarmenterilevante perché con essa il gestore p.e.c. ministeriale dà atto delricevimento del messaggio di deposito nella casella, e dunque tiene luogodel materiale deposito “fisico” presso la cancelleria - controlli automatici(c.d.

“terza PEC”), inviata sempre dal gestore, con cui vengono segnalateeventuali anomalie (warn, anomalia non bloccante; error, anomaliabloccante, non preclusiva dell’accettazione manuale da parte dellaCancelleria; fatal, anomalia non gestibile per gravi carenze dell’atto chenon consentono l’elaborazione e l’accettazione manuale); accettazione deldeposito (c.d.

“quarta PEC”), inviata dalla cancelleria e contenenteNumero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/2026l’accettazione o il rifiuto del deposito, previo scrutinio manuale delleanomalie eventualmente rilevate dal sistema.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui qui si intende darecontinuità, la tempestività del deposito va verificata con riferimento almomento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronicacertificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna(c.d.

“seconda Pec”) (cfr., Cass. n. 238/23; Cass. n. 4787/18) e ciò inapplicazione di quanto dettato dall’art. 16-bis del d.l. n. 179/12.Peraltro, si è pure chiarito che, se la “seconda Pec” consente di ritenereperfezionato il deposito con effetto anticipato, in caso di mancatocompletamento dell’iter del deposito telematico, ed in particolare ove siarisultato negativo l’esito di una o di entrambe le ultime fasi dellaprocedura (terza e quarta pec), il deposito telematico, pur perfetto, nonpuò dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo.Pertanto, sebbene sia vero che il perfezionamento deve esserecronologicamente fissato al momento della seconda p.e.c., dettoperfezionamento è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli(così espressamente Cass. n. 19307/23, richiamata da Cass. Sez.

U. n.28403/23; in tal senso già Cass. n. 17404/20, Cass. n. 27654/22).In termini semplici, si può concludere nel senso che solo il positivosuperamento dei controlli attestato - e dunque provato- dalle ultime duepec (la terza e la quarta) costituisce il corrispondente del timbro“depositato”.Ne consegue che, in caso di mancanza della “quarta Pec”, o di rifiuto deldeposito comunicato con la stessa, non può ritenersi che il deposito si siaperfezionato, ove manchi la prova - il cui onere grava sulla parte che harichiesto lo stesso - che l’atto sia pervenuto all’ufficio giudiziariodestinatario (se manchi la Pec) od abbia superato i controlli manuali (se visia il rifiuto del deposito).Numero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/2026Tuttavia, ritiene il Collegio che siffatta prova debba essere veicolataquella che procede al deposito, la quale non può restare inerte a fronte delrifiuto o dell’assenza della quarta pec (cfr. ancora Cass. n. 19307/23).Pertanto, essendo subordinato il perfezionamento del deposito alsuperamento dei controlli automatici e manuali di cui s’è detto, la parteinteressata è onerata - per superare l’esito eventualmente negativo - diveicolare la prova della completezza dell’attività posta in essere attraversogli strumenti posti a disposizione dell’ordinamento.Con ciò si concilia l’esigenza di certezza sottesa al superamento deicontrolli automatici e manuali, con l’affidamento che la parte deve poterfare sul sistema informatico e la correzione di anomalìe dipendenti dal“Dominio giustizia”, oppure da errori rilevanti in tema di controllomanuale.Ora nella specie, in base a quanto precede, emerge che il primo depositovenne bensì effettuato da un soggetto del tutto estraneo, e che l’effettivodifensore curò il secondo deposito, ma appunto la quarta pec relativa atale ultimo deposito aveva contenuto negativo, e quindi la condizione diperfezionamento non si era verificata.Ne deriva che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che nonincombesse alla parte interessata alcuna ulteriore attività.Certamente è corretta la conclusione secondo cui, non essendo ancorascaduto - al momento del recapito della quarta pec - il termine per ildeposito, la parte appellante non poteva in alcun modo proporre istanza diremissione in termini ex art. 153 cod. proc. civ., istituto infatti cui si puòricorrere solo allorché la parte sia già incorsa in una decadenza per fattoad essa non imputabile.Tuttavia, benché in una situazione in cui effettivamente il messaggio dipec accerta il mancato superamento dei controlli a causa di una“precedente iscrizione” sarebbe stato verosimilmente del tutto inutileNumero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/2026ripetere il deposito, destinato ad analoga sorte, l’ordinamento conferiscealla parte stessa un apposito rimedio, consistente nell’istanza di cui all’art.60, n. 1), cod. proc. civ., in base al quale quando, senza giusto motivo, ilcancelliere ricusa di compiere gli atti che sono legalmente richiesti, oppureomette di compierli nel termine, la parte interessata può chiedere algiudice la fissazione di un termine.Il ricorso a tale rimedio (agevolmente esteso il concetto di “cancelliere”all’ufficio in generale, soprattutto quando le attività di accettazione oricezione atti sono automatizzate) costituisce, in generale, un onere dellaparte che intenda dolersi di siffatti comportamenti da parte dell’ausiliare,prima di ricorrere ad altri strumenti contro l’inerzia o l’omissione dellostesso (Cass. n. 19753/15), ma - essendo fondato sul rapporto disovraordinazione del giudice rispetto, appunto, ai propri ausiliari (di voltain volta, inerente alla direzione del processo o anche dell’ufficiogiudiziario) - proprio di ogni situazione che possa verificarsi in rapporto alprocesso e che non trovi specifica disciplina (come accade ad esempio,invece per la reclamabilità degli atti del delegato, espressamentedisciplinata dall’art. 591-ter cod. proc. civ.).Calando tali principi al caso di specie, è ben vero che la quarta pec vieneformata dal sistema informatico, ma essa è conseguente al controllomanuale ed attribuibile appunto alla cancelleria, e l’esito negativo (o ilmancato invio) equivale, come detto, al mancato timbro “depositato”analogico, e pertanto il rimedio risulta del tutto adeguato a superare lasituazione di inerzia della parte, ponendola in condizione di tutelarsi.In definitiva, pur a fronte di un sistema impostato in maniera rigida (qualè quello telematico, che privilegia effetti di certezza e immediatezzadiversamente non assicurati dal sistema analogico), i relativi eventualierrori debbono essere adeguatamente contrastati dalla parte interessata,in particolare attraverso i rimedi offerti dall’ordinamento.Quindi, va affermato il seguente principioNumero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/2026“ in tema di deposito telematico degli atti, in ipotesi di esito negativo deicontrolli relativi alle pec cui è subordinato il perfezionamento del deposito(terza e quarta pec), la parte depositante - ove ritenga l’erroneità delpercorso che ha portato a siffatto esito, condizionante il perfezionamentodel deposito stesso - ha l’onere di reagire attraverso i rimedi concessidall’ordinamento, ed in particolare, ove i termini non siano ancora spirati,deve proporre istanza ex art. 60 cod. proc. civ., mentre ove gli stessisiano decorsi, ricorrendone i presupposti, deve richiedere la rimessione intermini”.Nella specie, invece, la parte interessata è rimasta completamente inertea fronte dell’esito negativo della quarta pec e, pertanto, non essendoriferibile alla parte il primo deposito (in quanto, appunto, proveniente daun soggetto privo di procura, e dunque atto, sotto il profilo processuale,inesistente, come tale ratione temporis neppure soggetto a sanatoria aisensi dell’art. 182 cod. proc. civ., cfr. Cass. n. 10815/2025, essendoapplicabile appunto il relativo testo anteriore alla modifica disposta dald.lgs. n. 149/22) e non essendo intervenuta la condizione diperfezionamento definitivo relativa al secondo deposito, si èinevitabilmente consolidato, in carenza di una qualsiasi valida costituzionedinanzi all’ufficio del giudice di secondo grado, l’effetto di improcedibilitàdell’appello, ai sensi dell’art. 348 cod. proc. civ.7.

In definitiva, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, mentrequello principale va accolto e, cassata la sentenza impugnata, nonessendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito,l’appello va dichiarato improcedibile.Con riferimento alle spese, tenuto conto della parziale novità dellaquestione, le stesse vanno integralmente compensate fra le parti, ealtrettanto va disposto per quelle del giudizio d’appello.

P.Q.MNumero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/2026La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale e, accolto ilricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,dichiara l’improcedibilità dell’appello.Dichiara le spese del giudizio d’appello e del presente giudizio di legittimitàintegralmente compensate fra le parti.Così deciso in Roma, il ventisette maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente principale -Paolina FILIPPINI e Daniela FRANZONI, con avv. [OSCURATO:PERSONA]Mancini- ricorrenti incidentali -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, con sede inBrescia; [OSCURATO:PERSONA] FRANZONI;- intimati -avverso la sentenza n. 84/2024 resa dalla Corte d’appello di Brescia,depositata in data 22 gennaio 2024;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventisettemaggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al fine diopporsi al precetto notificatole in qualità di terza datrice d’ipoteca.Numero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il Tribunale di Brescia dichiarava la nullità del contratto di mutuo fondiariocostituente titolo esecutivo, per violazione del limite di finanziabilità di cuiall’art. 38 TUB e, per l’effetto, la nullità dell’ipoteca iscritta sull’immobile diproprietà dell’odierna ricorrente e la conseguente nullità dell’atto dipignoramento e degli atti successivi della procedura esecutiva, frattantoincardinata al RGE 529/2020, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] spa (qualeprocuratrice della cessionaria del credito originariamente vantato dallaBanca del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].) a rifondere alla Ferrari ea [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anch’esse datrici d’ipoteca, le spesedi lite.Avverso la predetta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]), chiedendo la riforma della sentenza e quindi il rigettodell’opposizione spiegata dalla Ferrari. Proponevano appello altresì laRiuniti i due procedimenti, la Corte di appello di Brescia con sentenza n.84/2024 accoglieva l’appello della [OSCURATO:PERSONA].In via pregiudiziale, per quanto ancora di interesse, la Corte rigettaval’eccezione di improcedibilità dell’appello sollevata dalle altre particostituite Ferrari, Filippini e Franzoni, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbetardivamente costituita in giudizio in quanto il deposito telematico erastato effettuato in data 8 luglio 2022 da tale avv. [OSCURATO:PERSONA],soggetto estraneo al giudizio di primo grado e al quale non era stata mairilasciata procura alle liti da parte della [OSCURATO:PERSONA] stessa.Nel merito, la Corte, in riforma della sentenza di primo grado: 1) revocavala dichiarazione di nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato in data12.2.2010 tra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]; 2) revocava la dichiarazione di nullità dell’ipoteca iscritta agaranzia del debito e dell’atto di pignoramento e degli atti successivi dellaprocedura esecutiva avente RGE 529/2020. Rigettava, pertanto, leNumero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/2026domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Paolina e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in cassazione fondato su un unico motivo digravame.Altresì propongono ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA] e Danielasostanzialmente reiterativo delle difese proposte da [OSCURATO:PERSONA].Da ultimo la parte ricorrente incidentale ha depositato memoriaillustrativa.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata, e così pure [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Pregiudizialmente deve ritenersi che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Invero, come noto, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr.,tra le altre, Cass. n. 5695/15; Cass. n. 27932/25; Cass. n. 32071/25;Cass. n. 33662/25), il principio dell’unicità del processo di impugnazionecontro una stessa sentenza - di cui all’art. 335 cod. proc. civ. - comportache, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte lealtre debbano essere ritenute proposte in via incidentale nello stessoprocesso.Tenuto conto delle date di notifica dei ricorsi, va considerato come ricorsoprincipale quello proposto dalla Ferrari, infatti notificato fin dal 4 aprile2024, mentre quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Franzoni risulta notificato indata 22 luglio 2024.Orbene, queste ultime hanno avuto legale conoscenza della sentenzaimpugnata attraverso la notifica del ricorso principale.Conseguentemente da tale data decorre il termine breve di cui all’art. 325,secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 16991/25; Cass. Sez. U. n.10266/18).Numero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/2026Poiché però, come osservato, il ricorso successivo si converte inincidentale, con conseguente applicazione del combinato disposto degliartt. 370 e 371, cod. proc. civ., ne discende che, indipendentemente daltermine per la proposizione del ricorso, questo deve essere depositato (inbase al testo dell’art. 370 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis)entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.In difetto, il ricorso incidentale risulta inammissibile per il tardivo suodispiegamento ai sensi dell’art.370 cod. proc. civ.Invero, a seguito dell’introduzione delle nuove modalità di dispiegamentodel controricorso e del ricorso incidentale a mezzo del d.lgs. n. 149/22,cioè non più a mezzo di notificazione ma esclusivamente a mezzo dideposito, la tardività del deposito si risolve in inammissibilità del ricorsoincidentale ex art. 370 cod. proc. civ. appunto, e non più (come in base altesto previgente) in improcedibilità ex art. 369 cod. proc. civ.Poiché, nella specie, il ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Franzoni èstato depositato solo in data 31 luglio 2024, cioè centodiciotto giorni dopola notifica del ricorso, lo stesso è appunto colpito da inammissibilità.2. Venendo così all’unico motivo di gravame proposto col ricorsoprincipale, con esso si deduce «violazione e falsa applicazione delle normedi diritto di cui al D.M. n. 44 del 2011, del D.L. n. 179 del 2012, 3-bis,comma 2, art. 347 cod. proc. civ., art. 168 cod. proc. civ., artt. 72 e 73disp. att. cod. proc. civ., all’art. 16-bis D.L. 179/2012, degli artt. 16-undecies D.L. n. 179 del 2012, e 19-ter delle specifiche tecniche del PCT,D.M. n. 28 dicembre 2015, art. 125 cod. proc. civ., art. 83 cod. proc. civ.,182 cod. proc. civ. in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, nn.3 e/o 5, cod. proc. civ.» nella parte in cui il giudice d’appello ha disattesol’eccezione di improcedibilità del gravame ex art. 348 cod. proc. civ. percostituzione tardiva dell’appellante.A parere della ricorrente, l’appellante si sarebbe tardivamente costituita ingiudizio in quanto il relativo deposito era stato effettuato in data 8 luglioNumero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/20262022 da tale avv. [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo al giudizio diprimo grado e al quale non era stata mai rilasciata procura alle liti daparte della [OSCURATO:PERSONA] stessa.In ogni caso, non potrebbe attribuirsi alcun effetto, neppure sanante, alsuccessivo deposito telematico effettuato anch’esso in data 8 luglio 2022,questa volta a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], effettivo difensore della [OSCURATO:PERSONA],poiché tale seconda iscrizione aveva avuto un esito negativo, a causa dellaricezione della quarta pec di rifiuto, pur in presenza di una ricevuta diavvenuta consegna tempestiva.2.1. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dalla Corte di appello, e noncontestata - se non altro, in quanto sequenza degli avvenimenti - dallaricorrente, la vicenda processuale relativa al deposito telematico delricorso si è svolta nei seguenti termini:- in data 08.07.2022 alle ore 15:00, viene effettuata la costituzione inappello in via telematica con la firma telematica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che pacificamente non risulta essere difensore di alcunadelle parti;- la nota di iscrizione a ruolo, l’atto di citazione in appello e la procuraalle liti presenti nel fascicolo telematico della causa di appello n.719/2022 RG riportano quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], ma la firma digitale apposta su tali attidepositati nel fascicolo telematico all’atto della iscrizione a ruoloeseguita alle ore 15:00 dell’8 luglio appartiene ad altro difensore,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- alle ore 15:02 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] perviene all’indirizzo di postaelettronica [OSCURATO:EMAIL], difensore di [OSCURATO:SOCIETA], la comunicazione di Cancelleria con esito “erroreimprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell’ufficioricevente” - codice identificativo busta 55427299;Numero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/2026- sempre in data 08.7.2022 alle ore 15:52:04, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sopo, pacificamente difensore effettivo della [OSCURATO:PERSONA], invia unnuovo deposito telematico con codice busta 55429300 (contenentegli atti per la costituzione in appello a sua firma e muniti di sua firmadigitale, come accertato dalla Corte d’appello, cfr. pag. 34 dellasentenza, e del resto come incontestato), cui segue la comunicazionedi Cancelleria di “esito controlli automatici deposito [OSCURATO:PERSONA].p.a./[OSCURATO:PERSONA]/ citazione in appello/3” contenente il seguentemessaggio: “Controlli terminati con successo. Busta in attesa diaccettazione” relativa alla IDBUSTA: 55429300, e cioè proprioall’appello depositato con la firma digitale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];- in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 9:37 la cancelleria ha provveduto adaccettare il primo deposito, nonostante fosse stato effettuato con lafirma telematica dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice identificativo busta55427299) non munito di procura, né sottoscrittore dell’atto diappello e della procura alle liti, e non invece quello, seppure di pochiminuti successivo, effettuato con la smart card dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA](effettivo difensore della parte) - codice identificativo busta55429300;- in data 11.07.2022 alle ore 10.14 la Cancelleria invia una quarta pec,relativamente alla busta 55429300, comunicando “rifiuto atti” per“Deposito di atto già pervenuto. Causa iscritta con il n. 719/2022”.Sulla base di questa ricostruzione la Corte territoriale ha ritenuto che“L’iscrizione a ruolo effettuata dall’effettivo difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.[OSCURATO:PERSONA] (...) deve considerarsi, dunque, tempestivamente eseguita”,poiché “generava una seconda PEC di ricevuta di avvenuta consegna entrola fine del giorno di scadenza per l’iscrizione a ruolo” (pag. 34 dellasentenza impugnata).2.2. Effettivamente, a norma dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,Numero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/2026disposizione ratione temporis applicabile alla specie (essendo l’art. 196sexies disp. att. cod. proc. civ. entrato in vigore solo a partire dal 1°gennaio 2023), «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto almomento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da partedel gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Ildeposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenutaconsegna è generata entro la fine del giorno di scadenza ...». Il quadronormativo è poi completato dall’art. 13, comma 2, del d.m. 21 febbraio2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozionenel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazionee della comunicazione), a mente del quale «I documenti informatici di cuial comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cuiviene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore diposta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Nel caso previstodal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l’avvenutodeposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente».In forza delle richiamate disposizioni, il deposito telematico di un atto siarticola in quattro fasi, che coincidono con il rilascio di altrettanti messaggidi p.e.c. da parte del sistema informatico: ricevuta di accettazione,ricevuta di consegna (c.d. “seconda PEC”) - quest’ultima particolarmenterilevante perché con essa il gestore p.e.c. ministeriale dà atto delricevimento del messaggio di deposito nella casella, e dunque tiene luogodel materiale deposito “fisico” presso la cancelleria - controlli automatici(c.d. “terza PEC”), inviata sempre dal gestore, con cui vengono segnalateeventuali anomalie (warn, anomalia non bloccante; error, anomaliabloccante, non preclusiva dell’accettazione manuale da parte dellaCancelleria; fatal, anomalia non gestibile per gravi carenze dell’atto chenon consentono l’elaborazione e l’accettazione manuale); accettazione deldeposito (c.d. “quarta PEC”), inviata dalla cancelleria e contenenteNumero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/2026l’accettazione o il rifiuto del deposito, previo scrutinio manuale delleanomalie eventualmente rilevate dal sistema.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui qui si intende darecontinuità, la tempestività del deposito va verificata con riferimento almomento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronicacertificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna(c.d. “seconda Pec”) (cfr., Cass. n. 238/23; Cass. n. 4787/18) e ciò inapplicazione di quanto dettato dall’art. 16-bis del d.l. n. 179/12.Peraltro, si è pure chiarito che, se la “seconda Pec” consente di ritenereperfezionato il deposito con effetto anticipato, in caso di mancatocompletamento dell’iter del deposito telematico, ed in particolare ove siarisultato negativo l’esito di una o di entrambe le ultime fasi dellaprocedura (terza e quarta pec), il deposito telematico, pur perfetto, nonpuò dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo.Pertanto, sebbene sia vero che il perfezionamento deve esserecronologicamente fissato al momento della seconda p.e.c., dettoperfezionamento è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli(così espressamente Cass. n. 19307/23, richiamata da Cass. Sez. U. n.28403/23; in tal senso già Cass. n. 17404/20, Cass. n. 27654/22).In termini semplici, si può concludere nel senso che solo il positivosuperamento dei controlli attestato - e dunque provato- dalle ultime duepec (la terza e la quarta) costituisce il corrispondente del timbro“depositato”.Ne consegue che, in caso di mancanza della “quarta Pec”, o di rifiuto deldeposito comunicato con la stessa, non può ritenersi che il deposito si siaperfezionato, ove manchi la prova - il cui onere grava sulla parte che harichiesto lo stesso - che l’atto sia pervenuto all’ufficio giudiziariodestinatario (se manchi la Pec) od abbia superato i controlli manuali (se visia il rifiuto del deposito).Numero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/2026Tuttavia, ritiene il Collegio che siffatta prova debba essere veicolataquella che procede al deposito, la quale non può restare inerte a fronte delrifiuto o dell’assenza della quarta pec (cfr. ancora Cass. n. 19307/23).Pertanto, essendo subordinato il perfezionamento del deposito alsuperamento dei controlli automatici e manuali di cui s’è detto, la parteinteressata è onerata - per superare l’esito eventualmente negativo - diveicolare la prova della completezza dell’attività posta in essere attraversogli strumenti posti a disposizione dell’ordinamento.Con ciò si concilia l’esigenza di certezza sottesa al superamento deicontrolli automatici e manuali, con l’affidamento che la parte deve poterfare sul sistema informatico e la correzione di anomalìe dipendenti dal“Dominio giustizia”, oppure da errori rilevanti in tema di controllomanuale.Ora nella specie, in base a quanto precede, emerge che il primo depositovenne bensì effettuato da un soggetto del tutto estraneo, e che l’effettivodifensore curò il secondo deposito, ma appunto la quarta pec relativa atale ultimo deposito aveva contenuto negativo, e quindi la condizione diperfezionamento non si era verificata.Ne deriva che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che nonincombesse alla parte interessata alcuna ulteriore attività.Certamente è corretta la conclusione secondo cui, non essendo ancorascaduto - al momento del recapito della quarta pec - il termine per ildeposito, la parte appellante non poteva in alcun modo proporre istanza diremissione in termini ex art. 153 cod. proc. civ., istituto infatti cui si puòricorrere solo allorché la parte sia già incorsa in una decadenza per fattoad essa non imputabile.Tuttavia, benché in una situazione in cui effettivamente il messaggio dipec accerta il mancato superamento dei controlli a causa di una“precedente iscrizione” sarebbe stato verosimilmente del tutto inutileNumero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/2026ripetere il deposito, destinato ad analoga sorte, l’ordinamento conferiscealla parte stessa un apposito rimedio, consistente nell’istanza di cui all’art.60, n. 1), cod. proc. civ., in base al quale quando, senza giusto motivo, ilcancelliere ricusa di compiere gli atti che sono legalmente richiesti, oppureomette di compierli nel termine, la parte interessata può chiedere algiudice la fissazione di un termine.Il ricorso a tale rimedio (agevolmente esteso il concetto di “cancelliere”all’ufficio in generale, soprattutto quando le attività di accettazione oricezione atti sono automatizzate) costituisce, in generale, un onere dellaparte che intenda dolersi di siffatti comportamenti da parte dell’ausiliare,prima di ricorrere ad altri strumenti contro l’inerzia o l’omissione dellostesso (Cass. n. 19753/15), ma - essendo fondato sul rapporto disovraordinazione del giudice rispetto, appunto, ai propri ausiliari (di voltain volta, inerente alla direzione del processo o anche dell’ufficiogiudiziario) - proprio di ogni situazione che possa verificarsi in rapporto alprocesso e che non trovi specifica disciplina (come accade ad esempio,invece per la reclamabilità degli atti del delegato, espressamentedisciplinata dall’art. 591-ter cod. proc. civ.).Calando tali principi al caso di specie, è ben vero che la quarta pec vieneformata dal sistema informatico, ma essa è conseguente al controllomanuale ed attribuibile appunto alla cancelleria, e l’esito negativo (o ilmancato invio) equivale, come detto, al mancato timbro “depositato”analogico, e pertanto il rimedio risulta del tutto adeguato a superare lasituazione di inerzia della parte, ponendola in condizione di tutelarsi.In definitiva, pur a fronte di un sistema impostato in maniera rigida (qualè quello telematico, che privilegia effetti di certezza e immediatezzadiversamente non assicurati dal sistema analogico), i relativi eventualierrori debbono essere adeguatamente contrastati dalla parte interessata,in particolare attraverso i rimedi offerti dall’ordinamento.Quindi, va affermato il seguente principioNumero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/2026“ in tema di deposito telematico degli atti, in ipotesi di esito negativo deicontrolli relativi alle pec cui è subordinato il perfezionamento del deposito(terza e quarta pec), la parte depositante - ove ritenga l’erroneità delpercorso che ha portato a siffatto esito, condizionante il perfezionamentodel deposito stesso - ha l’onere di reagire attraverso i rimedi concessidall’ordinamento, ed in particolare, ove i termini non siano ancora spirati,deve proporre istanza ex art. 60 cod. proc. civ., mentre ove gli stessisiano decorsi, ricorrendone i presupposti, deve richiedere la rimessione intermini”.Nella specie, invece, la parte interessata è rimasta completamente inertea fronte dell’esito negativo della quarta pec e, pertanto, non essendoriferibile alla parte il primo deposito (in quanto, appunto, proveniente daun soggetto privo di procura, e dunque atto, sotto il profilo processuale,inesistente, come tale ratione temporis neppure soggetto a sanatoria aisensi dell’art. 182 cod. proc. civ., cfr. Cass. n. 10815/2025, essendoapplicabile appunto il relativo testo anteriore alla modifica disposta dald.lgs. n. 149/22) e non essendo intervenuta la condizione diperfezionamento definitivo relativa al secondo deposito, si èinevitabilmente consolidato, in carenza di una qualsiasi valida costituzionedinanzi all’ufficio del giudice di secondo grado, l’effetto di improcedibilitàdell’appello, ai sensi dell’art. 348 cod. proc. civ.7. In definitiva, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, mentrequello principale va accolto e, cassata la sentenza impugnata, nonessendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito,l’appello va dichiarato improcedibile.Con riferimento alle spese, tenuto conto della parziale novità dellaquestione, le stesse vanno integralmente compensate fra le parti, ealtrettanto va disposto per quelle del giudizio d’appello. P.Q.MNumero registro generale 7580/2024Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 19196/2026Data pubblicazione 11/06/2026La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale e, accolto ilricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,dichiara l’improcedibilità dell’appello.Dichiara le spese del giudizio d’appello e del presente giudizio di legittimitàintegralmente compensate fra le parti.Così deciso in Roma, il ventisette maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])