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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 24755/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21209/2018 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Velletri, viale [OSCURATO:PERSONA]Acquisto 169Sc.

B3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti ; -ricorrente - contro Comune di Villanova di Albenga , in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via Tibullo 10 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 91/2018 della Corte d’Appello di Genova, pubblicata il 18/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 06/06/2008 al Comune di Villanova di Albenga, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto accertarsi la piena proprietà dei terreni occupati dal Comune a seguito di due distinti decreti di occupazione di urgenza, eseguiti rispettivamente il 09/05/1981 e il 12/04/1989, ai quali non aveva fatto seguito alcun procedimento di espropriazione, che non erano stati trasformati dall’Amministrazione, ed anche accertarsi la piena proprietà di altri terreni oggetto di occupazione senza titolo, con condanna alla restituzione dei pre detti terreni , a l pagamento dell’indennità di occupazione (limitatamente ai terreni oggetto di occupazione legittima e per il tempo della stessa)e al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione fino all’effettiva restituzione.

Nel costituirsi il Comune, oltre a contestare la domanda attorea, chiedeva in via riconvenzionale l’accertamento del l’ acquisto della proprietà di gran parte dei terreni in questione per intervenuta cessione bonaria o accessione invertita o comunque per usucapione ordinaria.

Con sentenza non definitiva n. 729/2014 del 19/05/2014, il Tribunale di Savona dichiarava il difetto della propria giurisdizione , in favore del giudice amministrativo, in relazione alle domande come sopra formulate, riferite alle aree sulle quali erano state eseguite alcune opere (in particolare, la costruzione di un ippodromo con le sue pertinenze) in esecuzione dei menzionati decreti di occupazione, non seguiti dal procedimento espropriativo.

La stessa statuizione veniva adottata per le domande riconvenzionali, formulate dall’Amministrazione, esclusa quella di usucapione.

Lo stesso Tribunale dichiarava, invece, la propria giurisdizione sulle domande riguardanti le aree occupate dall’Amministrazione in virtù dei corrispondenti decreti, ma poi non trasformate , e sul le domande relative alle aree occupate sin dall’origine senza titolo, oltre che sulla domanda riconvenzionale di usucapione.

Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’appello di Genova, in parziale accoglimento dell’impugnazione formulata da lla [OSCURATO:SOCIETA]. – secondo la quale dovevano essere attratte alla giurisdizione del giudice amministrativo anche le domande da lei propostein riferimento a tutte le aree occupate d’urgenza in virtù dei due decreti emessi nel 1981 e nel 1989, oltre alle domande formulate in via riconvenzionale dal Comune –dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo, relativamente alle domande attoree che avevano ad oggetto il mappale 103 fg. 20, risultando compreso tra i terreni occupati in forza del decreto eseguito il 12/04/1989, senza attribuire rilievo , ai fini del riparto della giurisdizione, a ll ’avvenuta trasformazione o meno dello stess o .

Confermava, invece, la spettanza al giudice ordinario della cognizione relativa alle domande riferite al mappale 101 , ritenendo il motivo di appello inammissibile, per essere le deduzioni in proposito confuse , contraddittorie e non specifiche.

Confermava, per il resto, la decisione di primo grado.

Avverso tale statuizione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo di impugnazione.

Il Comune intimato si è difeso con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso che vi fosse la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento a tutte le domande (principali e riconvenzionali) formulate in riferimento ai terreni che erano stati oggetto di occupazione d’urgenza, ma non erano poi stati espropriati (accertandola solo per le aree sui cui l’Amministrazione aveva eseguito le opere di pubblica utilità).

Nel proporre ricorso per cassazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha precisato che l’oggetto del giudizio ha r iguarda to alcuni terreni che erano stati occupati in virtù di legittimo decreto di occupazione di urgenza eseguito il 12/04/ 1989, ma che poi non erano stati trasformati, pur essendo rimasti nella materiale disponibilità dell’Amministrazione.Si è trattato, in particolare, delle aree comprese nel mappale 101 e nel mappale 103 ma, poiché la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione con riferimento alle aree comprese nel mappale 103, la residua materia del contendere ha riguarda to le sole aree menzionate nel decreto di occupazione d’urgenza es eguito il 12/04/1989,comprese nel mappale

101. In ordine a tali aree, il giudice del gravame ha , prima di tutto , ritenuto che il motivo di appello, riferito almappale in questione, fosse inammissibile, perché le deduzioni dell’appellante in proposito si erano rivelate confuse e contraddittorie e comunque non affatto specifiche.

Lo stesso giudice ha poi ritenuto che, pur essendo pacifico che il mappale 101 fg. 29 avesse un’estensione di mq 113.480, dalla delibera comunale,che dichiarava la pubblica utilità delle opere in questione, si evinceva che la superficie da espropriare di detto mappale era pari a mq101.672, e quindi era inferiore rispetto all ’estensione dello stesso mappale, come era confermato anche d al d ecreto di occupazione , eseguito il 12/04/1989.

Avendo, pertanto, il primo giudice affermato la giurisdizione del giudice amministrativo per mq 43.534 del mappale 101, e avendo la stessa parte appellante riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario per mq 66.248del menzionato mappale, il motivo di appello, per la Corte di merito,non poteva essere accolto.

Secondo parte ricorrente, la Corte d’appello, invecedi adattare al mappale in questione il principio enunciato con riferimento al mappale 103, che riconduceva alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le domande relative ai terreni oggetto dell’occupazione d’urgenza, si è inoltrata in una inutile e non dovuta disamina di tutti imappali da lei indicati come propri,cadendo in errori di identificazione e di conteggio sulla consistenza delle rispettive aree, evidenziando in particolare di non avere mai affermato che ricadevano sotto la giurisdizione del Tribunale ordinario mq. 66.248 del mappale 101 , facenti parte delle aree occupate dal Comune con il decreto d’urgenza del1989.

3. Il motivo è inammissibile.

Sebbene l’impugnazione richiami la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., tuttavia, dalla lettura dell’atto si evince con chiarezza che la critica non attiene al criterio in diritto utilizzato nell’individuare il giudice munito di giurisdizione, riguardando la valutazione in fatto in ordine alla delimitazione della materia del contendere. 4.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 5.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile ilricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenuta dalla controparte, che liquida in € 6.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21209/2018 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Velletri, viale [OSCURATO:PERSONA]Acquisto 169Sc. B3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti ; -ricorrente - contro Comune di Villanova di Albenga , in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via Tibullo 10 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 91/2018 della Corte d’Appello di Genova, pubblicata il 18/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 06/06/2008 al Comune di Villanova di Albenga, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto accertarsi la piena proprietà dei terreni occupati dal Comune a seguito di due distinti decreti di occupazione di urgenza, eseguiti rispettivamente il 09/05/1981 e il 12/04/1989, ai quali non aveva fatto seguito alcun procedimento di espropriazione, che non erano stati trasformati dall’Amministrazione, ed anche accertarsi la piena proprietà di altri terreni oggetto di occupazione senza titolo, con condanna alla restituzione dei pre detti terreni , a l pagamento dell’indennità di occupazione (limitatamente ai terreni oggetto di occupazione legittima e per il tempo della stessa)e al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione fino all’effettiva restituzione. Nel costituirsi il Comune, oltre a contestare la domanda attorea, chiedeva in via riconvenzionale l’accertamento del l’ acquisto della proprietà di gran parte dei terreni in questione per intervenuta cessione bonaria o accessione invertita o comunque per usucapione ordinaria. Con sentenza non definitiva n. 729/2014 del 19/05/2014, il Tribunale di Savona dichiarava il difetto della propria giurisdizione , in favore del giudice amministrativo, in relazione alle domande come sopra formulate, riferite alle aree sulle quali erano state eseguite alcune opere (in particolare, la costruzione di un ippodromo con le sue pertinenze) in esecuzione dei menzionati decreti di occupazione, non seguiti dal procedimento espropriativo. La stessa statuizione veniva adottata per le domande riconvenzionali, formulate dall’Amministrazione, esclusa quella di usucapione. Lo stesso Tribunale dichiarava, invece, la propria giurisdizione sulle domande riguardanti le aree occupate dall’Amministrazione in virtù dei corrispondenti decreti, ma poi non trasformate , e sul le domande relative alle aree occupate sin dall’origine senza titolo, oltre che sulla domanda riconvenzionale di usucapione. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’appello di Genova, in parziale accoglimento dell’impugnazione formulata da lla [OSCURATO:SOCIETA]. – secondo la quale dovevano essere attratte alla giurisdizione del giudice amministrativo anche le domande da lei propostein riferimento a tutte le aree occupate d’urgenza in virtù dei due decreti emessi nel 1981 e nel 1989, oltre alle domande formulate in via riconvenzionale dal Comune –dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo, relativamente alle domande attoree che avevano ad oggetto il mappale 103 fg. 20, risultando compreso tra i terreni occupati in forza del decreto eseguito il 12/04/1989, senza attribuire rilievo , ai fini del riparto della giurisdizione, a ll ’avvenuta trasformazione o meno dello stess o . Confermava, invece, la spettanza al giudice ordinario della cognizione relativa alle domande riferite al mappale 101 , ritenendo il motivo di appello inammissibile, per essere le deduzioni in proposito confuse , contraddittorie e non specifiche. Confermava, per il resto, la decisione di primo grado. Avverso tale statuizione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo di impugnazione. Il Comune intimato si è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso che vi fosse la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento a tutte le domande (principali e riconvenzionali) formulate in riferimento ai terreni che erano stati oggetto di occupazione d’urgenza, ma non erano poi stati espropriati (accertandola solo per le aree sui cui l’Amministrazione aveva eseguito le opere di pubblica utilità). Nel proporre ricorso per cassazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha precisato che l’oggetto del giudizio ha r iguarda to alcuni terreni che erano stati occupati in virtù di legittimo decreto di occupazione di urgenza eseguito il 12/04/ 1989, ma che poi non erano stati trasformati, pur essendo rimasti nella materiale disponibilità dell’Amministrazione.Si è trattato, in particolare, delle aree comprese nel mappale 101 e nel mappale 103 ma, poiché la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione con riferimento alle aree comprese nel mappale 103, la residua materia del contendere ha riguarda to le sole aree menzionate nel decreto di occupazione d’urgenza es eguito il 12/04/1989,comprese nel mappale 101. In ordine a tali aree, il giudice del gravame ha , prima di tutto , ritenuto che il motivo di appello, riferito almappale in questione, fosse inammissibile, perché le deduzioni dell’appellante in proposito si erano rivelate confuse e contraddittorie e comunque non affatto specifiche. Lo stesso giudice ha poi ritenuto che, pur essendo pacifico che il mappale 101 fg. 29 avesse un’estensione di mq 113.480, dalla delibera comunale,che dichiarava la pubblica utilità delle opere in questione, si evinceva che la superficie da espropriare di detto mappale era pari a mq101.672, e quindi era inferiore rispetto all ’estensione dello stesso mappale, come era confermato anche d al d ecreto di occupazione , eseguito il 12/04/1989. Avendo, pertanto, il primo giudice affermato la giurisdizione del giudice amministrativo per mq 43.534 del mappale 101, e avendo la stessa parte appellante riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario per mq 66.248del menzionato mappale, il motivo di appello, per la Corte di merito,non poteva essere accolto. Secondo parte ricorrente, la Corte d’appello, invecedi adattare al mappale in questione il principio enunciato con riferimento al mappale 103, che riconduceva alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le domande relative ai terreni oggetto dell’occupazione d’urgenza, si è inoltrata in una inutile e non dovuta disamina di tutti imappali da lei indicati come propri,cadendo in errori di identificazione e di conteggio sulla consistenza delle rispettive aree, evidenziando in particolare di non avere mai affermato che ricadevano sotto la giurisdizione del Tribunale ordinario mq. 66.248 del mappale 101 , facenti parte delle aree occupate dal Comune con il decreto d’urgenza del1989. 3. Il motivo è inammissibile. Sebbene l’impugnazione richiami la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., tuttavia, dalla lettura dell’atto si evince con chiarezza che la critica non attiene al criterio in diritto utilizzato nell’individuare il giudice munito di giurisdizione, riguardando la valutazione in fatto in ordine alla delimitazione della materia del contendere. 4.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 5.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile ilricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenuta dalla controparte, che liquida in € 6.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. Così deciso in Roma,
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