CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21826/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, deduce la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza della condotta .di resistenza a pubblico ufficiale; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione a un rinnovato esame di merito delle risultanze probatorie nel giudizio di legittimità; Considerato che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulla ritenuta recidiva, è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretta da una sufficiente e non illogica motivazione, in ragione del rilevante numero di precedenti penali dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 apr