CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 06571/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore presente ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 3 maggio 2017 dal Tribunale di Biella in relazione a fattispecie di estorsione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe articolando i seguenti motivi. 2.1. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità. Irrilevante, secondo il ricorrente, dovrebbe considerarsi il possesso, da parte dell'imputato, di cambiali per un importo ampiamente esorbitante il credito vantato in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tratto nessun vantaggio né da tali titoli di credito (in quanto mai posti all'incasso) né dai terreni della persona offesa (che avrebbe potuto vendere). Dovrebbe quindi desumersi che le garanzie sarebbero state restituite al pagamento del totale importo di quanto dovuto. A riscontro di ciò, si richiama al tenore degli scambi tra le parti presenti in atti da cui risulta unicamente la richiesta di pagamento del debito. Mancherebbe inoltre alcuna minaccia che abbia accompagnato tali richieste. Per altro verso, mancherebbe una effettiva valutazione della personalità della persona offesa e dell'imputato che comunque risulterebbe essere soggetto incensurato e senza disponibilità patrimoniali sospette. 2.2. Violazione di legge in relazione la mancata qualificazione del fatto in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Infatti, risulterebbe in atti che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto agire in giudizio per ottenere la restituzione di quanto richiesto che corrispondeva a quanto mutuato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di estorsione, una pretesa è contra ius ed integra il reato quando l'agente, pur avvalendosi di mezzi giuridici legittimi, li utilizzi per conseguire vantaggi non dovuti nel quantum. (Sez. 2, Sentenza n. 34242 del 11/07/2018 Rv. 273542 - 01). Integra quindi gli estremi del reato di estorsione la minaccia di prospettare azioni giudiziarie in forza di titoli riportanti somme di denaro non dovute e manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute potendosi individuare il male ingiusto nella pretestuosità della richiesta (Sez. 2, Sentenza n. 48733 del 29/11/2012 Rv. 253844 - 01). 2.2. Nel caso di specie, i giudici del merito risultano essersi conformati ai suesposti principi di diritto. Nel caso di specie, infatti, la circostanza che l'imputato abbia ottenuto garanzie di entità stratosferica rispetto al credito garantito determina la presenza di titoli esecutivi da cui legittimamente è stato desunto l'esercizio di pretese del tutto sganciate da quanto effettivamente prestato e implica la presenza di coercizioni, derivanti proprio dal possibile azionamento di tali garanzie, che permettono non solo di individuare nel valore delle garanzie l'entità della pretesa avanzata ma anche di valutare in termini di minaccia silente le allusioni le richieste avanzate dal ricorrente. 3. Ne consegue quindi, in relazione ad entrambi i profili evocati dal ricorrente, la presenza di una motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i oma, il 26 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] é ([OSCURATO:PERSONA]) (Geppino