CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29180/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza di condanna emessa il 24 marzo 2021 dal Tribunale di Imperia in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn.2 e 5 cod. pen. commesso in Vallecrosia il 19 marzo 2013; considerato che, con unico motivo di ricorso, deduce erronea applicazione degli artt. 62, n.4 e 65 cod. pen. sul presupposto che nel rideterminare la pena non sia stata operata la diminuzione della pena detentiva per l'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; considerato il ricorso manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la riduzione della pena è stata applicata tanto con riguardo alla pena detentiva quanto con riguardo alla pena pecuniaria, partendo dalla pena base di mesi nove di reclusione ed euro 156 di multa, riducendo la pena per le attenuanti generiche a mesi sei di reclusione (con evidente refuso nella motivazione) ed euro 105 di multa e ulteriormente riducendola per l'attenuante di cui all' art. 62 n.4 cod. pen. a mesi quattro di reclusione ed euro 70 di multa; considerato, in particolare, che il riferimento alla prima riduzione da nove mesi di reclusione a mesi quattro di reclusione costituisce un evidente refuso, dovendosi intendere applicata la riduzione di un terzo per le attenuanti generiche da nove mesi a sei mesi; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2