CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05259/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 15 luglio 2022 la Corte di appello di Napoli ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli in esecuzione della sentenza emessa da tale Corte territoriale il 23 febbraio 2009, irrevocabile il 30 aprile 2009, per i reati ex art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, 181 d.lgs. n. 42 del 2004, 633, 639-bis cod. pen., nei confronti dell'istante e di [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Dopo aver sintetizzato l'iter del procedimento, con l'unico motivo si deducono, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione al rigetto del primo motivo dell'incidente di esecuzione avente ad oggetto «inesistenza in parte qua del titolo esecutivo e sulle sue modalità di esecuzione», anche per il travisamento del fatto e della prova. Secondo il ricorrente, le opere oggetto dell'ordine di demolizione sarebbero solo quelle di completamento ed ampliamento del precedente manufatto abusivo e non anche quelle realizzate in precedenza perché coperte da prescrizione; altrimenti, si violerebbe il titolo esecutivo. 2.2. Inoltre, occorrerebbe prendere in considerazione le singole condotte che hanno integrato l'intero disegno criminoso che, nel caso in esame, si sostanzierebbero solo nel completamento e nel piccolo ampliamento dell'originario manufatto. L'ordine di demolizione riguarderebbe solo le opere accertate il 1 dicembre 2005, oggetto della sentenza di condanna. 2.3. Infine, si rileva che la Corte di appello non avrebbe indicato da quali elementi di fatto la demolizione dovrebbe riguardare anche le parti antecedenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. È inammissibile il motivo laddove si deduce il travisamento del fatto. Va ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01, secondo il quale anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.2. L'imputato risulta essere stato condannato in via definitiva per avere, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesistica, in zona dichiarata di interesse pubblico, completato e ampliato un preesistente manufatto abusivo di circa mq.92,50; per avere (capo e) occupato abusivamente l'immobile oggetto della costruzione acquisito al patrimonio del comune di Casola di Napoli «giusta ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Casola di Napoli n.39/95 trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di Napoli»; reati accertati in Casola di Napoli il 1 dicembre 2005. Con la sentenza di primo grado il Tribunale ha anche ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato e disposto il dissequestro delle opere con la restituzione in favore del comune di Casola di Napoli. 2.1. Il ricorrente non ha minimamente dimostrato di avere interesse alla proposizione del ricorso. 2.1.1. Risulta pacificamente che l'immobile abusivo, sin dalla sua prima costruzione, è stato acquisito al patrimonio del comune di Casola di Napoli, perché non ottemperato l'ordine di demolizione emesso da tale comune: infatti, l'imputato è stato condannato anche per l'occupazione abusiva dell'immobile, di cui è stata disposta la restituzione al comune. 2.1.2. Va ribadito il principio per cui, in tema di reati edilizi, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso (Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, dep. 2020, Calise, Rv. 278090 - 01). 2.2. In ogni caso, la Corte di appello ha correttamente ritenuto l'oggetto dell'ordine di demolizione nell'intero fabbricato costruito. Il ricorso sul punto è manifestamente infondato. 2.2.1. L'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che «Per le opere abusive di cui al presente articolo ...», cioè per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, «... il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita». Secondo la giurisprudenza, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di «pena» nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275850). 2.2.2. L'ordine di demolizione deve essere collegato al fatto per cui è intervenuta la condanna: la demolizione ordinata dal giudice riguarda, in primo luogo, l'immobile oggetto del procedimento che ha dato vita al titolo esecutivo. Come correttamente riportato dalla Corte di appello, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo riguarda l'edificio nel suo complesso, ed è comprensivo anche di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi e, come tale, deve avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la Corte territoriale, in funzione di giudice dell'esecuzione, avesse respinto la richiesta, formulata dal proprietario del piano primo di un edificio, di revoca o modifica dell'ordine di demolizione del piano terreno, disposto con sentenza nei confronti del responsabile dell'abuso: Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep. 2017, Molinari, Rv. 268831 - 01). Come affermato da Sez. 3, n. 41180 del 20/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], non massimata, in motivazione, la ratio di tale estensione è nel non poter consentire «... che un qualunque intervento additivo, abusivamente realizzato, possa in qualche modo ostacolare l'integrale attuazione dell'ordine giudiziale di demolizione dell'opera cui accede e, quindi, impedire la completa restitutio in integrum dello stato dei luoghi disposta dal giudice con sentenza definitiva, poiché, se così non fosse, si finirebbe per incentivare le più diverse forme di abusivismo, funzionali ad impedire o a ritardare a tempo indefinito la demolizione di opere in precedenza illegalmente realizzate ...». 2.2.3. Secondo quanto riportato nelle sentenze di merito, la condanna è stata inflitta per il reato ex art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, cioè per la realizzazione di lavori in assenza di permesso di costruire. L'imputato è stato condannato in via definitiva per avere, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesistica, in zona dichiarata di interesse pubblico, completato e ampliato un preesistente manufatto abusivo di circa mq.92,50 (reati accertati in Casola di Napoli il 1 dicembre 2005). 2.2.4. La giurisprudenza ha sempre affermato, in tema di reati edilizi, che la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretízza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguiti ed anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162 - 01). Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Casola, Rv. 277349). Si è precisato che, in tema di reati edilizi, il regime della comunicazione di inizio lavori asseverata (c.i.l.a.) non è applicabile alle opere da eseguirsi su manufatti il cui originario carattere abusivo sia stato accertato con sentenza definitiva e che non risultino essere stati oggetto di condono edilizio o di accertamento di conformità, poiché gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dal manufatto principale, al quale ineriscono strutturalmente (Sez. 3 - n. 41105 del 12/07/2018, C., Rv. 274063 - 01). Si veda anche Sez. 3, n. 41079 del 20/09/2011, Latone, Rv. 251290 - 01, per cui integra il reato contravvenzionale previsto dall'art. 44, comma primo, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la prosecuzione dell'attività edilizia vietata in vista dell'ultimazione dei lavori eseguita successivamente al dissequestro e alla restituzione dell'immobile abusivo all'indagato, ciò a prescindere dall'entità degli interventi eseguiti (in applicazione di tale principio la Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui nessun reato era ipotizzabile in quanto gli interventi eseguiti per l'ultimazione dei lavori non necessitavano del permesso di costruire). 2.2.5. Dunque, le opere abusive per cui è intervenuta la condanna, tenuto conto della formulazione del capo di imputazione, non sono solo quelle che hanno determinato il completamento e la nuova volumetria, realizzate dopo il 1995, ma quelle, complessive, che hanno determinato la realizzazione dell'immobile nel suo complesso, il totale della nuova volumetria, perché la prosecuzione dei lavori perpetua l'illiceità delle opere già realizzate attesa la natura abusiva dell'immobile a cui accedono e ciò anche se per le opere realizzate in precedenza il reato sia prescritto. 2.2.6. Inoltre, alcun riferimento è contenuto nel ricorso alla circostanza che con la sentenza di condanna per il reato ex art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, è stata ordinata anche la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, che concerne la lesione del bene ambientale nel suo complesso.• 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric