CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19326/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato cui all'art. 624 bis 625 n.2 cod pen. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla valutazione del materiale istruttorio acquisito e alla omessa pronuncia in ordine alla richiesta di integrazioni istruttorie che avrebbero consentito ai giudici di merito di pronunciarsi in altri termini. La prospettata censura è generica ~), non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha infatti ampiamente argomentato in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, richiamando in modo organico, coerente e certamente non manifestamente illogico i dati istruttori inequivocabili a carico del ricorrente. Il motivo di ricorso, peraltro, non indica neppure i punti della sentenza affetti dal lamentato vizio di motivazione né quale prova decisiva avrebbe dovuto essere assunta. Orbene, è consolidato il principio per cui l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.