CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 23036/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Generale delloStato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]- intimata -per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale della Sicilia n. 1985/12/18, depositata il 14/05/18 e nonnotificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 71/2019Numero sezionale 5373/2026Numero di raccolta generale 23036/2026Data pubblicazione 10/07/2026Con l'avviso di accertamento oggetto del presente giudiziol'Amministrazione finanziaria rettificava gli imponibili dichiarati per ilperiodo d'imposta 2006 da [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla cessione diazienda perfezionata per il prezzo indicato in atto di euro 77.474,00 afronte del quale era dichiarata la plusvalenza di euro 37.200,00.Riteneva l'Ufficio, invece che andasse dichiarata la plusvalenza perl'intero valore di cessione. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate accertava invia induttiva maggiori ricavi non dichiarati per euro 47.992,00 inapplicazione di una percentuale di ricarico ritenuta più attendibilerispetto a quella applicata dalla contribuente.Impugnato l'atto di fronte al giudice di primo grado, la CTPaccoglieva il ricorso sulla base del vizio di motivazione dell'attoimpugnato.L'Ufficio appellava.Con la pronuncia gravata in questa sede il giudice di secondogrado ha confermato la statuizione precedente.Ricorre a questa Corte l'Agenzia delle entrate con atto affidato adue motivi di doglianza.La contribuente non ha svolto attività difensiva di fronte a questaCorteRagioni della decisioneIl primo motivo di ricorso lamenta la violazione falsa applicazionedell'art 132 c.p.c. e degli artt. 36 e 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992 inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice di appellomotivato in modo apparente la propria pronuncia.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 71/2019Numero sezionale 5373/2026Numero di raccolta generale 23036/2026Data pubblicazione 10/07/2026Il motivo è fondato.La Corte reitera l'insegnamento secondo cui «la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo",quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture» (Cass. Sez. Un. n. 22232/2016).Ciò posto, rileva il Collegio che nella pronuncia gravata si leggeche: “l'appello non è fondato, perché con lo stesso, in molti puntiincomprensibile, si deduce un'argomentazione difensive diverse daquelle fatte valere in primo grado e si riportano valori numerici di calcolo,che giustificherebbero secondo l'appellante l'avviso di accertamento,diversi da quelli risultanti da quest’ultimo”.Tale affermazione risulta del tutto assertiva meramenteapodittica, non riportando alcun riferimento neppure indiretto allerisultanze degli atti di causa; non viene indicato nemmenosinteticamente il contenuto dell'avviso di accertamento e le ragioni difatto e di diritto poste a base della pretesa, le quali andavano messe aconfronto con le ragioni esposte nell'atto di appello per verificare edimostrare la sussistenza delle ragioni di insanabile diversità tra le unee le altre che il giudice di secondo grado ha ritenuto sussistente al puntoda rigettare l'impugnazione dell'ufficio.Orbene, la pronuncia qui impugnata – che neppure riporta i motivid'appello – oblitera quindi del tutto le ragioni d'impugnazione in ordinealle critiche sollevate dall'Agenzia sulle argomentazioni utilizzate dalgiudice di primo grado.Alla luce di tali principi nel caso di specie balza con evidenzal'apparenza della motivazione della sentenza impugnata. Essa siCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 71/2019Numero sezionale 5373/2026Numero di raccolta generale 23036/2026Data pubblicazione 10/07/2026compone di frasi del tutto generiche, con affermazioni che soloformalmente esprimono consapevolezza delle ragioni delle parti e delladocumentazione su cui l'accertamento sarebbe fondato, senza alcunconcreto riferimento alle une come alle altre, sicché risulta del tuttoimpossibile a questo collegio un controllo sul percorso logico e sullacorrettezza del ragionamento seguito dal giudice regionale.Per tali ragioni in accoglimento del primo motivo di ricorso, lasentenza va cassata con rinvio al giudice di secondo grado per nuovoesame del fatto e delle ragioni di diritto delle quali dovrà darsi conto inmotivazione; detto giudice regolerà anche le spese di lite.In forza della sorte del primo motivo di ricorso, il secondo motivodi impugnazione incentrato sulla violazione falsa applicazione dell’art.86 TUIR e degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n.633 del 1972, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., risulta assorbitoin quanto divenuto privo di rilevanza ai fini della decisione P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondomotivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia in diverse composizioni alla qualedemanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 7 luglio 2026.La PresidenteTania HmeljakCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4