CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34143/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11584-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] MAI,A1 I 'STA che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Vi FURC)PA i 90, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] DI TlSO, che la rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] TORRI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 585/2020 del TRIBUNALI di TRIVSTK, depositata il 22/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. In fatto e in diritto - che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 585/20, del 22 dicembre 2020, del Tribunale di Trieste, che — accogliendo il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la sentenza n. 124/18, del 12 giugno 219, del Giudice di pace di Trieste — ha rigettato) la domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale dalla stessa proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver adito l'autorità giudiziaria lamentando l'inadempimento della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. rispetto ad un contratto di conto corrente bancario; - che, in particolare, l'allora attrice deduceva di aver disposto un pagamento (a titolo di risarcimento del danno) in favore di un terzo, fruendo del servizio contrattuale, offerto dalla società convenuta, di cd. "boiiifico doniieiliato”, constatando, seguito, ehe Poste italiane aveva pagato la somma bonificata non nelle mani del soggetto indicato da. essa correntista, bensì in favore di altra persona rimasta sconosciuta, tanto che essa [OSCURATO:SOCIETA] era stata costretta a pagare, nuovamente, il legittimo destinatario della somma; - che accolta la domanda dal primo giudice, la relativa decisione veniva riformata in appello), su p,--ravarne della convenuta soccombente; - che avverso la sentenza del Tribunale triestino ricorre per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA], sulla base — come detto — di tre motivi; Ric. 2021 n. 11584 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. l) Vede, n. 3)I, cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 2, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e dell'art. 12 disp, prel. cod. civ.; - che il secondo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1370 cod. civ., nonché degli artt. 1218, 1175 e 1176, comma 2, cod. civ., dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 35, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio Oggetto di discussione tra le parti, ovvero "la mancata produzione, da parte della banca negoziatrice, di una copia del documento di identità presentato dal falso prenditore al momento della riscossione"; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, Poste italiane, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissique e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. ci-v., e stala iiivaiiueiue emmaifleala alle pani, unilameme ai uecielo Ui fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 giugno 2022; - che la ricorrente ha depositato memoria; - che questo Colleg„io ritiene che la eittestione oggetto del ricorso in fAit esame presenti rilievo nomofilattico, reputandone, pertanto, opportuna la trattazione in pubblica udienza. PQM I ,a Corte rinvia la trattazione del ricorso in pubblica udienza. kic. 2021 n. 11584 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -3- Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerate della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione