Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16610/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di tentato furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si duole della carenza e dell'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è generico, poiché prospetta deduzioni generiche prive delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le richieste; Considerato che primo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che contesta la riconducibilità del fatto all'odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità perché è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna e poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che il secondo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si duole della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod. pen., è inammissibile perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3 e 4); Rilevato che il terzo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che lamenta l'eccessività della pena irrogatagli, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4 che richiama pag. 3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di tentato furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si duole della carenza e dell'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è generico, poiché prospetta deduzioni generiche prive delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le richieste; Considerato che primo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che contesta la riconducibilità del fatto all'odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità perché è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna e poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che il secondo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si duole della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod. pen., è inammissibile perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3 e 4); Rilevato che il terzo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che lamenta l'eccessività della pena irrogatagli, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4 che richiama pag. 3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 16610/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris