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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 1996

Cassazione n. 44138/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/11/1996 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso che deduce il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., in particolare lamentando l'insussistenza del reato presupposto, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 531, 157, 158 cod. pen. è manifestamente infondato poiché il giudice di appello ha correttamente ritenuto non prescritto il reato di ricettazione relativo alla targa con serie alfanumerica A398191 in quanto, tenendo conto della data del furto e della relativa denuncia (24/11/2014), la prescrizione non risulta essere maturata anteriormente alla sentenza di secondo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/11/1996 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso che deduce il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., in particolare lamentando l'insussistenza del reato presupposto, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 531, 157, 158 cod. pen. è manifestamente infondato poiché il giudice di appello ha correttamente ritenuto non prescritto il reato di ricettazione relativo alla targa con serie alfanumerica A398191 in quanto, tenendo conto della data del furto e della relativa denuncia (24/11/2014), la prescrizione non risulta essere maturata anteriormente alla sentenza di secondo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 44138/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris