CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 36155/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Catania che ne ha confermato la condanna per i delitti di furto aggravato ai sensi degli artt. 625, comma primo, n. 2 e n. 7 (esposizione a pubblica fede); 2. Considerato che è stata rimessa querela da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritualmente accettata dal procuratore speciale e difensore di fiducia dell'imputato. 2.1. Vista la procedibilità a querela del reato contestato, in seguito alle modifiche apportate all'art. 624, comma 3, cod. pen. dal cligs. n. 150 del 2022. 2.2. Evidenziato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681; vedi anche Sez. U, n. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, in motivazione). 3. Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, con spese a carico del querelato P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese processuali a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 5 lugli