Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:197
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 29 marzo 2007
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]298/05
[OSCURATO:PERSONA] BVBA & Co.
contro
[OSCURATO:PERSONA]Innenstadt
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])]
«Interpretazione degli artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 73 B del Trattato CE (divenuto
art. 56 CE) – Normativa tributaria – Condizioni di imposizione sul reddito e sul patrimonio in uno Stato membro – Convenzione contro la doppia imposizione conclusa con un altro Stato membro – Metodi dell'esenzione e dell'imputazione fiscale – Costruzioni di puro artificio – Coerenza del regime fiscale»
I –
Introduzione
1. Da alcuni anni la Corte è investita di un notevole numero di procedimenti in cui le si chiede di pronunciarsi sui rapporti
esistenti tra vari elementi della fiscalità diretta degli [OSCURATO:PERSONA] membri e le libertà di circolazione previste dal Trattato CE.
2. Come ha recentemente osservato l’avvocato generale Geelhoed a proposito dell’applicazione di tali libertà all’imposta sulle
società (
2
), i contesti giuridici e di fatto sempre più complessi con i quali la Corte è confrontata tendono a rivelare i limiti di applicazione
delle libertà di circolazione del Trattato.
3. La domanda di pronuncia pregiudiziale posta dal [OSCURATO:PERSONA] (Sezione tributaria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]),
di cui la Corte è oggi investita, rientra in questa categoria di procedimenti.
4. Nella fattispecie si chiede infatti alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sulla questione se la libertà di stabilimento
e la libera circolazione dei capitali ostino a che uno Stato membro, in questo caso la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], per
prevenire la doppia imposizione dei redditi e del patrimonio delle persone illimitatamente soggette ad imposta nel suo territorio,
generati da taluni investimenti realizzati in un altro Stato membro, sostituisca unilateralmente il metodo cosiddetto «dell’esenzione»
con quello cosiddetto «dell'imputazione», nonostante le disposizioni della convenzione contro la doppia imposizione precedentemente
stipulata da questi due [OSCURATO:PERSONA].
5. Generalmente, i due suddetti metodi vengono utilizzati dagli [OSCURATO:PERSONA], in modo unilaterale o bilaterale, per ridurre o prevenire
la doppia imposizione giuridica (doppia tassazione dello stesso reddito in capo al medesimo soggetto passivo) o economica
(doppia tassazione dello stesso reddito in capo a soggetti passivi diversi), in particolare nell’ambito di situazioni transfrontaliere.
6. Il metodo dell’esenzione consente a un soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], che percepisca redditi o elementi patrimoniali tassati
nello Stato della fonte di tali redditi o in cui sono situati gli elementi patrimoniali, di beneficiare di un’esenzione fiscale
nel suo Stato di residenza su tali redditi o elementi patrimoniali. Lo Stato di residenza può tuttavia applicare una riserva
di progressività che consiste nel tenere conto dell’esenzione ai fini del calcolo dell’imposta sulla parte rimanente dei redditi
o del patrimonio del residente.
7. Con il metodo dell'imputazione, lo Stato di residenza concede sull’imposta sui redditi o sul patrimonio del residente una
detrazione o un credito d’imposta di importo pari all’imposta sul reddito o a quella sul patrimonio assolta nello Stato della
fonte.
8. Una delle particolarità del caso in esame consiste nel fatto che la sostituzione del metodo dell’esenzione con quello dell'imputazione,
prevista dalla legislazione fiscale tedesca, è subordinata, in particolare, alla condizione che lo Stato membro in cui vengono
realizzati gli investimenti applichi un’aliquota d’imposta inferiore a quella prevista dalle disposizioni della legislazione
fiscale tedesca, in vigore all’epoca dei fatti della causa principale. Come si vedrà più nel dettaglio, tali disposizioni,
applicabili alle «organizzazioni stabili» [o anche «stabilimenti»; «Betriesbsstätte») costituite all’estero da residenti tedeschi,
rientrano nell’ambito della legislazione tedesca in materia di società estere controllate (in prosieguo: le «SEC»).
9. Come emergerà dall’analisi giuridica delle presenti conclusioni, nel caso in esame, a mio parere, occorre interpretare e applicare
due correnti giurisprudenziali della Corte, una relativa alla prevenzione della doppia imposizione, e un’altra, più recente,
relativa alla compatibilità delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri dirette a neutralizzare gli eventuali vantaggi fiscali ottenuti
da cittadini comunitari in altri [OSCURATO:PERSONA] membri che applicano un’aliquota d’imposta inferiore a quella vigente nello Stato membro
di residenza di detti cittadini. Senza essere necessariamente contraddittorie, tali due correnti giurisprudenziali vanno tuttavia
applicate congiuntamente per ottenere il migliore equilibrio tra, da un lato, la competenza fiscale degli [OSCURATO:PERSONA] membri e,
dall’altro, il rispetto del funzionamento del mercato interno, e in particolare quello dell’esercizio delle libertà di circolazione
garantite dal Trattato.
II –
Ambito normativo
A –
Il diritto tributario tedesco e la prevenzione della doppia imposizione in [OSCURATO:PERSONA]
10. Conformemente al § 1 della legge relativa all’imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz) (
3
), i contribuenti stabiliti in [OSCURATO:PERSONA], in linea di principio, sono soggetti ad imposta per la totalità dei loro redditi,
a prescindere dall’origine nazionale o straniera di questi. Tale regola vale per tutti i tipi di redditi, compresi gli utili
di esercizio e i redditi da capitale.
11. Nel regime fiscale tedesco, gli utili conseguiti dalle società di persone, tedesche o straniere, non sono imputati direttamente
a tali società, bensì ai loro soci, persone fisiche, illimitatamente tassabili in [OSCURATO:PERSONA], in proporzione alla loro partecipazione,
e tassati in capo agli stessi (principio cosiddetto di «trasparenza fiscale delle società di persone»). Per quanto riguarda
le società di persone straniere, come la ricorrente nella causa principale, [OSCURATO:PERSONA] container services BVBA & Co. (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]»), tale imputazione diretta degli utili ai soci [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] se la società è soggetta,
in quanto tale, all’imposta sulle società nello Stato membro in cui ha sede.
12. Per prevenire la doppia imposizione dei redditi e del patrimonio di residenti tedeschi realizzati all’estero, la Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato diverse convenzioni bilaterali, ispirate al modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sul reddito e sul capitale, tra cui quella, rilevante nella fattispecie,
con il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio.
13. Ai sensi dell’art. 23 della convenzione, firmata a Bruxelles l’11 aprile 1967, tra il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio e la Repubblica federale
di [OSCURATO:PERSONA] per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (
4
), i redditi provenienti dal Belgio di residenti tedeschi, compresi gli utili da investimento di capitali in società in nome
collettivo e in accomandita semplice aventi sede in Belgio, tassabili in tale Stato in forza delle disposizioni di detta convenzione,
sono esenti da imposta in [OSCURATO:PERSONA]. Tale esenzione si applica anche agli elementi patrimoniali situati in Belgio di residenti
tedeschi. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] conserva tuttavia il diritto di tenere conto, per determinare l’aliquota delle
sue imposte, dei redditi e degli elementi patrimoniali così esentati (metodo dell’esenzione, con, se del caso, riserva di
progressività).
14. Il § 20, nn. 2 e 3, della legge fiscale tedesca relativa ai rapporti con l'estero [Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen
(Außensteuergesetz)] (
5
), nella versione risultante dalla legge tedesca 21 dicembre 1993, sulla regolarizzazione fiscale e sulla lotta alle frodi
(Missbrauchsbekämpfungs- und Steuerbereinigungsgesetz) (
6
) (in prosieguo: l’«AStG»), applicabile all’epoca dei fatti della causa principale, prevede tuttavia una deroga alla suddetta
regola in alcune circostanze. Tale disposizione è stata introdotta nell’AStG segnatamente allo scopo di impedire che i residenti
tedeschi eludano le altre disposizioni dell’AStG relative all’imposizione dei redditi provenienti dalle SEC («Zwischengesellschaft»)
dotate di personalità giuridica propria, stabilite in [OSCURATO:PERSONA] membri a bassa pressione fiscale. Tali disposizioni mirano a contrastare
l’evasione fiscale.
15. Per quanto riguarda la prevenzione della doppia imposizione dei redditi provenienti da una stabile organizzazione, il § 20,
n. 2, dell’AStG precisa che, «[s]e esistono utili da investimento di capitale ai sensi del § 10, n. 6, seconda frase, prodotti
nello stabilimento estero di un soggetto illimitatamente tassabile e se essi fossero imponibili come utili intermedi qualora
detto stabilimento fosse una società straniera, va evitata al riguardo la doppia imposizione non attraverso un’esenzione,
bensì attraverso l'imputazione delle imposte prelevate su tali redditi all’estero».
16. Quanto alla prevenzione della doppia imposizione del patrimonio, il § 20, n. 3, dell’AStG dispone che «[n]elle ipotesi di
cui al n. 2, nel caso di patrimoni che danno luogo a utili da investimento di capitali ai sensi del § 10, n. 6, seconda frase,
fatta eccezione per gli utili da investimento di capitali ai sensi del § 10, n. 6, terza frase, va evitata la doppia imposizione
non attraverso un’esenzione, bensì attraverso l'imputazione delle imposte prelevate su tale patrimonio all’estero».
17. Il § 10, n. 6, seconda frase, dell’AStG precisa che «[p]er utili intermedi da investimento di capitale s’intendono gli utili
di una società intermedia estera provenienti da detenzione, gestione, conservazione o incremento di valore di mezzi di pagamento,
crediti, titoli, partecipazioni o cespiti patrimoniali analoghi (…)».
18. Risulta dagli atti del fascicolo che l’AStG subordina l’applicazione del metodo dell'imputazione, di cui al § 20, nn. 2 e 3,
dell’AStG, a quattro condizioni ulteriori. Tali condizioni sono le seguenti:
– gli utili da investimento di capitali realizzati nello stabilimento estero siano «soggetti a un tasso d'imposizione lieve»,
ai sensi del § 8, n. 3, dell’AStG, vale a dire che gli utili non siano soggetti nello Stato della direzione degli affari a
un’imposta sui redditi pari o superiore al 30%;
– gli utili da investimento di capitali non presentino i requisiti di cui al § 8, n. 1, punto 7, e n. 2, nonché del § 13 dell’AStG;
– gli utili da investimento di capitali non possano essere considerati provenienti da un’attività cosiddetta «attiva» ai sensi
del § 8, n. 1, punti 1-6, dell’AStG;
– la partecipazione nello stabilimento di soggetti passivi tedeschi pari ad almeno il 10%.
III –
Controversia principale e questione pregiudiziale
19. [OSCURATO:PERSONA] è una società in accomandita semplice di diritto belga. Essa è stata costituita nel 1989 e ha sede in Anversa
(Belgio). Nel 1996, le sue quote erano detenute da otto persone fisiche residenti in [OSCURATO:PERSONA], di cui almeno sei appartenenti
alla stessa famiglia, e ciascuna di tali persone possedeva una quota del 10%. Era inoltre socio, con una quota del 20%, una
società di persone di diritto tedesco i cui soci erano anch’essi stabiliti in [OSCURATO:PERSONA].
20. [OSCURATO:PERSONA] non è soggetta ad imposta in [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la legislazione fiscale tedesca, essa non è considerata una SEC,
bensì è equiparata a una «stabile organizzazione» straniera dei soci residenti in [OSCURATO:PERSONA]. I redditi e il patrimonio della
[OSCURATO:PERSONA] sono quindi attribuiti direttamente ai suoi soci, ai fini del prelievo dell’imposta sul reddito e sul patrimonio
in [OSCURATO:PERSONA].
21. L’oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA] consiste nel coordinamento delle attività del gruppo Oetker mediante prestazione di servizi
finanziari intragruppo. Esso comprende segnatamente la centralizzazione delle operazioni finanziarie e il finanziamento della
liquidità delle controllate ovvero delle filiali, la centralizzazione e il coordinamento della contabilità, dell’amministrazione,
della pubblicità e del marketing, nonché l’elaborazione elettronica dei dati.
22. L’attività economica della [OSCURATO:PERSONA] è dedicata principalmente alla gestione di investimenti di capitali, ai sensi del § 10,
n. 6, seconda frase, dell’AStG. Tale gestione ha permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di realizzare, nel 1996, «utili di esercizio» pari
a 8 044 619 marchi tedeschi (DEM) e «altri redditi» per DEM 53 477.
23. L’amministrazione tributaria belga ha considerato la [OSCURATO:PERSONA] un «centro di coordinamento», ai sensi del regio decreto 30 dicembre
1982, n. 187, relativo alla creazione di centri di coordinamento (
7
). Il regime fiscale di cui beneficiano i centri di coordinamento deroga al regime fiscale comune belga sotto vari aspetti.
Principalmente, il reddito imponibile di tali centri viene stabilito forfettariamente secondo il cosiddetto metodo dell’«aumento
dei costi». Tale reddito corrisponde a una percentuale dell’importo delle spese e dei costi di gestione, da cui sono esclusi
i costi per il personale, gli oneri finanziari e l’imposta sulla società dovuta (
8
). In base a tale regime, la [OSCURATO:PERSONA] veniva tassata in Belgio, relativamente all’esercizio 1996, per meno del 30% dell’utile
effettivamente realizzato.
24. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA]Innenstadt considerava la [OSCURATO:PERSONA] una società di persone. Riferendosi al § 20, n. 2,
dell’AStG, l’amministrazione fiscale tedesca, con avviso di accertamento dell’8 giugno 1998, relativo al calcolo degli utili
per l’anno 1996, imputava gli «utili di esercizio» pari a DEM 8 044 619 e gli «altri redditi» pari a DEM 53 477 della [OSCURATO:PERSONA]
ai suoi soci. [OSCURATO:PERSONA]Innenstadt considerava questi ultimi redditi esenti da imposta, ma soggetti alla riserva
di progressività. Per contro, esso tassava integralmente l’utile di DEM 8 044 619, con imputazione però dell’imposta riscossa
in Belgio.
25. Con decisione 16 giugno 1998, l’amministrazione tributaria tedesca stabiliva, ai fini dell’imposta sul patrimonio dei soci,
il valore unitario del patrimonio aziendale della [OSCURATO:PERSONA] alla data del 1° gennaio 1996.
26. [OSCURATO:PERSONA], agendo in nome dei soci, proponeva opposizione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] contro tali decisioni, ad eccezione
di quella relativa agli «altri redditi», invocando in particolare l’incompatibilità del § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG con le
disposizioni dell’art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE). Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la sostituzione
del metodo dell’esenzione, previsto all’art. 23 della convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra la Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, con l’applicazione del metodo dell'imputazione, previsto dal § 20, nn. 2 e 3,
dell’AStG, ha avuto l’effetto di aumentare l’onere fiscale di ciascuno dei soci di circa EUR 250 000 per l’esercizio controverso.
27. [OSCURATO:PERSONA] non esclude che le disposizioni del § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG ledano la libertà di stabilimento.
Esso nutre dubbi anche sulla compatibilità di tali disposizioni con la libera circolazione dei capitali, dato che l’imposizione
aggiuntiva cui esse assoggettano i redditi esteri è atta a dissuadere un residente dal realizzare investimenti in un altro
Stato membro.
28. In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se sia in contrasto con le disposizioni dell’art. 52 del Trattato CE, divenuto art. 43 CE, e degli artt. 73 B ‑ 73 D del
Trattato CE, divenuti artt. 56 CE ‑ 58 CE, il fatto che le disposizioni dell’art. 20, nn. 2 e 3, della legge fiscale tedesca
relativamente ai rapporti con l'estero [Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen (Außensteuergesetz)], ai sensi
delle quali i redditi da investimento di capitali del centro di attività estero di un soggetto passivo illimitatamente tassabile
in [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero imponibili come redditi intermedi se il centro di attività fosse una società estera, sono sottratti
alla doppia imposizione non già attraverso un’esenzione dei redditi dall’imposta tedesca, bensì attraverso l’imputazione dell’imposta
prelevata sugli utili all’estero, e ciò contrariamente alla convenzione [fiscale bilaterale]».
IV –
Procedimento dinanzi alla Corte
29. [OSCURATO:PERSONA], i governi tedesco, belga, olandese, portoghese e del [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione delle Comunità europee
hanno presentato osservazioni scritte alla Corte, conformemente all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia. Le stesse
parti sono state sentite all’udienza svoltasi il 28 settembre 2006, ad eccezione della Repubblica portoghese, che non era
ivi rappresentata.
V –
Analisi
A –
La delimitazione del problema sollevato dalla questione pregiudiziale
30. Prima di iniziare l’esame della questione pregiudiziale sotto il profilo del diritto comunitario, occorre delimitare con chiarezza
il problema sollevato dal giudice del rinvio.
31. Ritengo che occorra escludere tre questioni dall’analisi che la Corte sarà indotta ad effettuare nel presente procedimento.
32. Anzitutto, si deve osservare che la questione pregiudiziale non verte direttamente sul regime applicabile alle «partecipazioni
in società intermedie estere» (
9
) di cui al capitolo 4 dell’AStG (§§ 7-14 di tale legge), bensì su quello relativo «all’applicazione delle convenzioni contro
la doppia imposizione», previsto dal § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG, nel caso di alcuni utili realizzati da stabili organizzazioni
estere, prive di personalità giuridica propria secondo il diritto tributario tedesco, i cui soci siano soggetti ad imposta
sulla totalità dei loro redditi e del loro patrimonio in [OSCURATO:PERSONA].
33. Il capitolo 4 dell’AStG disciplina il trattamento fiscale degli enti, stabiliti all’estero, dotati di personalità giuridica
propria ai sensi del diritto tributario tedesco (
10
) e per i quali è previsto che gli utili da essi realizzati, ai sensi dell’AStG, durante un esercizio finanziario, in uno Stato
in cui il livello impositivo è inferiore a quello previsto dalle disposizioni dell’AStG (meno del 30%), si considerano distribuiti
ai loro azionisti, illimitatamente soggetti all’imposta tedesca, durante il medesimo esercizio finanziario (
11
).
34. È vero che per stabilire se, come nella causa principale, uno stabilimento estero ai sensi del § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG
rientri nel campo di applicazione della medesima legge, la menzionata disposizione fa riferimento alle condizioni applicabili
anche alle società intermedie estere.
35. D’altro canto, come ammette il governo tedesco, il § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG persegue uno scopo analogo a quello delle disposizioni
relative alle società intermedie estere, nel senso che mira a evitare che i contribuenti tedeschi, costituendo stabili organizzazioni
all’estero, come nella causa principale, eludano le norme del capitolo 4 dell’AStG relative alle società intermedie estere,
approfittando, per gli utili realizzati da tali stabili organizzazioni negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui la tassazione è inferiore
a quella prevista in [OSCURATO:PERSONA], dell’esenzione fiscale in tale Stato, prevista dalle convenzioni contro la doppia imposizione
concluse dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA].
36. Benché tali circostanze non possano essere del tutto ignorate, in particolare per comprendere il contesto in cui si colloca
il § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG, resta il fatto che la Corte non viene interrogata in merito all'interpretazione del diritto
comunitario nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni del capitolo 4 dell’AStG relativamente a una società intermedia
estera, cui è applicabile un regime diverso da quello previsto dal § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG.
37. Infatti, il giudice del rinvio ha chiaramente indicato che, secondo il diritto tributario tedesco, la [OSCURATO:PERSONA], in quanto
società di persone, rientra nell’ambito di applicazione del § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG, a prescindere dal luogo in cui ha
sede, e non nel regime applicabile alle SEC in forza delle altre disposizioni dell’AStG.
38. Inoltre, e tale questione si ricollega alla prima, occorre precisare che l’elemento menzionato dal giudice del rinvio che
può comportare una restrizione alle libertà di circolazione del Trattato non è la differenza esistente tra la Repubblica federale
di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio in ordine alla qualificazione giuridica e fiscale della [OSCURATO:PERSONA], ma solo la sostituzione
del metodo dell’esenzione con quello dell'imputazione per quanto concerne la tassazione dei redditi e del patrimonio di soci
tedeschi di una stabile organizzazione situata all’estero.
39. Come si è già rilevato, la [OSCURATO:PERSONA] è stata costituita in Belgio sotto forma di società in accomandita semplice. Il diritto
belga le riconosce una personalità giuridica autonoma rispetto ai suoi soci, ossia gli accomandanti e gli accomandatari. Dal
punto di vista fiscale, essa è soggetta, in linea di principio, all’imposta sulle società, ma beneficia del regime applicabile
ai centri di coordinamento. Ciò non toglie che essa abbia personalità giuridica. [OSCURATO:PERSONA], invece, la [OSCURATO:PERSONA] è considerata
una società di persone che, dal punto di vista fiscale, è equiparata a una stabile organizzazione dei soci, persone fisiche,
residenti in [OSCURATO:PERSONA], per cui gli utili realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] sono imputati direttamente ai suoi soci. In tale Stato,
la [OSCURATO:PERSONA] è quindi trasparente sotto il profilo fiscale.
40. Gli studi di diritto tributario internazionale che esaminano il problema della trasparenza delle società di persone hanno
sottolineato la complessità «davvero straordinaria» di questa branca del diritto (
12
), dovuta, in particolare, alle diverse qualifiche della società di persone, definita tale in uno Stato membro ma qualificata
come società di capitali in un altro Stato, e alla natura bilaterale o triangolare dei rapporti da esaminare (Stato della
fonte del reddito, Stato della società di persone, Stato di residenza del socio). Tali difficoltà possono tuttavia essere
attenuate dalle disposizioni delle convenzioni fiscali concluse tra gli [OSCURATO:PERSONA].
41. Nell’attuale fase di sviluppo del diritto comunitario, quest’ultimo non esige che gli [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscano nel loro territorio
lo status giuridico e fiscale accordato dal diritto interno degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri agli organismi che vi esercitano attività
economiche.
42. A tale proposito si ricorderà che l’art. 220, terzo trattino, del Trattato CE (divenuto art. 293, terzo trattino, CE) prevede
che gli [OSCURATO:PERSONA] membri avvieranno fra di loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini,
il reciproco riconoscimento delle società ai sensi dell’art. 58, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 48, secondo
comma, CE).
43. Sulla base di tale disposizione, i sei [OSCURATO:PERSONA] membri fondatori della Comunità economica europea hanno concluso la convenzione
firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968, sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche (
13
). Poiché non è stata ratificata da tutti i suddetti [OSCURATO:PERSONA], questa convenzione non è mai entrata in vigore.
44. Anche in mancanza di reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono comunque rispettare
le libertà di circolazione sancite dal Trattato.
45. Nella fattispecie, l’origine dell’eventuale restrizione alle libertà di circolazione del Trattato non risiede nella qualifica
di stabile organizzazione in capo alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del diritto tributario tedesco, dato che proprio grazie a tale qualifica
la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto beneficiare, fino all’esercizio fiscale controverso, del metodo dell’esenzione ai sensi delle disposizioni
rilevanti della convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio,
di cui la [OSCURATO:PERSONA] chiede il rispetto nella causa principale (
14
).
46. Infine, ritengo che non occorra che la Corte esamini gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG
sarebbe incompatibile con le disposizioni di detta convenzione contro la doppia imposizione. Si deve infatti sottolineare
che la Corte non è competente, nell’ambito dell’art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), a statuire su tale questione,
che non attiene all’interpretazione del diritto comunitario (
15
).
47. Beninteso, tale conclusione non significa tuttavia che la Corte, per fornire un’interpretazione del diritto comunitario che
sia utile per il giudice nazionale, non possa tenere conto, se del caso, delle disposizioni di una convenzione contro la doppia
imposizione quando, come nella fattispecie, il giudice del rinvio la presenti, giustamente, come facente parte dell’ambito
normativo applicabile alla causa principale (
16
). Ritengo inoltre, così come dichiarato dall'avvocato generale Geelhoed nelle sue conclusioni pronunciate nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
17
), che, per accertare se, in un caso specifico, esista una restrizione alle libertà di circolazione garantite dal Trattato,
occorra prendere in considerazione l’effetto concreto di una convenzione contro la doppia imposizione sulla situazione di
un contribuente. Ove ciò non avvenisse, non si terrebbe conto della realtà economica dell’attività del soggetto passivo né
degli eventuali incentivi connessi al contesto transfrontaliero.
48. Fatte queste osservazioni, va chiarito anzitutto, alla luce del contesto giuridico e fattuale descritto dal giudice del rinvio,
quale delle due libertà di circolazione invocate dal giudice nazionale (libertà di stabilimento e libera circolazione dei
capitali) debba trovare applicazione in via principale nel caso di specie. La mia analisi riguarderà quindi la valutazione
dell’effetto restrittivo della sostituzione del metodo dell’esenzione con quello dell'imputazione al fine di prevenire la
doppia imposizione, in [OSCURATO:PERSONA], dei redditi e del patrimonio dei soci della [OSCURATO:PERSONA]. Infine, qualora tale restrizione sussista,
ci si dovrà chiedere se essa possa essere giustificata da ragioni imperative d’interesse generale.
B –
La questione dell'applicazione delle disposizioni relative alla libertà di stabilimento o di quelle relative alla libera circolazione
dei capitali
49. Il giudice del rinvio chiede se una regola come quella di cui al § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG sia compatibile con la libertà
di stabilimento o con la libera circolazione dei capitali.
50. Secondo la giurisprudenza, quando un cittadino di uno Stato membro detiene, nel capitale di una società stabilita in un altro
Stato membro, una partecipazione tale da conferirgli una sicura influenza sulle decisioni di tale società e da consentirgli
di indirizzarne le attività, si devono applicare le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento, e non
quelle concernenti la libera circolazione dei capitali (
18
).
51. La distinzione tra queste due libertà non è sempre agevole, soprattutto nell’ambito di un rinvio pregiudiziale in cui il giudice
nazionale si trova nella posizione migliore per valutare in concreto i diritti conferiti a un cittadino comunitario in forza
delle partecipazioni da lui detenute nel capitale della società di cui trattasi.
52. Nella fattispecie, come ho rilevato al paragrafo 18 delle presenti conclusioni, risulta che uno dei fatti che danno luogo
all'applicazione del § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG è il possesso, da parte di un soggetto passivo tedesco, di una partecipazione
pari ad almeno il 10% nella stabile organizzazione. A priori, una partecipazione di quest’ordine di grandezza sembra escludere
la possibilità di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di tale organizzazione e di orientarne le attività. In tal
caso, la valutazione della compatibilità delle disposizioni controverse va effettuata anzitutto sulla base degli artt. 73 B-73 D
del Trattato CE.
53. Potrebbe tuttavia risultare pertinente l’applicabilità della libertà di stabilimento, date le seguenti circostanze.
54. Da un lato, lo scopo perseguito dal legislatore tedesco, per quanto riguarda la sostituzione del metodo dell’esenzione con
quello dell'imputazione, consiste nell’evitare che vengano eluse le disposizioni della legislazione fiscale tedesca, comprese
quelle dell’AStG sulle SEC, costituite all’estero sotto forma di controllate. In tal senso, l’AStG, nelle sue varie componenti,
riguarda quindi principalmente lo stabilimento dei residenti tedeschi all’estero, nella fattispecie sotto forma di società
di persone, considerata come una stabile organizzazione dalla legislazione fiscale tedesca.
55. D’altro canto, nella causa principale, non solo la [OSCURATO:PERSONA] è controllata da almeno sei persone fisiche appartenenti alla
stessa famiglia, che possiedono ognuna il 10% delle quote sociali dell’organizzazione in causa, ma soprattutto tali persone,
come ha precisato in udienza la [OSCURATO:PERSONA], agiscono di concerto e sono rappresentate da un’unica persona nell’assemblea generale
dei soci della società. Questi otto soci sembrano quindi essere in grado di esercitare, collettivamente, una sicura influenza
sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto, l’eventuale pregiudizio alla libera circolazione dei capitali sarebbe semplicemente
una conseguenza del presunto ostacolo alla libertà di stabilimento.
56. In base a tutte queste considerazioni, e poiché il giudice nazionale non ha fornito elementi sufficientemente precisi per
stabilire con certezza quale delle due libertà menzionate in precedenza sia eventualmente lesa in misura maggiore nel caso
di specie, una normativa come quella di cui alla causa principale andrebbe senz'altro esaminata alla luce sia dell’art. 52
che dell’art. 73 B del Trattato CE.
57. Tuttavia mi sembra che, nella fattispecie, l’applicazione di ciascuna di tali disposizioni debba condurre allo stesso risultato.
Propongo quindi alla Corte di analizzare la presente causa alla luce dell’art. 52 del Trattato CE, ma tenendo conto del fatto
che varrebbe un ragionamento analogo in relazione all’art. 73 B del Trattato CE.
C –
Sull’esistenza di un ostacolo alla libertà di stabilimento
58. La principale difficoltà della presente causa consiste nella questione se si possa o meno qualificare una norma quale quella
di cui al § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG come un ostacolo alla libertà di stabilimento.
59. [OSCURATO:PERSONA] e il governo belga ritengono che il § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG dissuada i cittadini tedeschi dallo stabilirsi
nello Stato membro di loro scelta, in quanto il metodo dell'imputazione è applicabile solo se i redditi percepiti dai residenti
rivestono carattere di redditi cosiddetti «passivi», provenienti da uno Stato membro in cui la pressione fiscale è inferiore
a quella prevista dalle disposizioni dell’AStG.
60. Per contro, le altre parti che hanno presentato osservazioni alla Corte, ossia i governi tedesco, olandese, portoghese e del
[OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione, sostengono che la regola di cui al § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG ristabilisce la parità di
trattamento tra una situazione fiscale transfrontaliera, come quella dei soci della [OSCURATO:PERSONA], e una situazione puramente interna.
Pertanto, secondo tali parti, non esisterebbe alcun ostacolo alla libertà di stabilimento.
61. È utile ricordare che la libertà di stabilimento, conferita dall’art. 52 del Trattato CE ai cittadini comunitari, implica
per essi l’accesso alle attività non subordinate e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese alle
stesse condizioni previste dalle leggi dello Stato membro di stabilimento per i cittadini di questo (
19
) o per i cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri residenti sul suo territorio (
20
).
62. Anche se, in base al loro tenore letterale, le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento mirano a garantire
il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante, la Corte ha ammesso che esse ostano anche a che lo
Stato membro d’origine
ostacoli lo stabilimento di un suo cittadino in un altro Stato membro (
21
).
63. D’altro canto, il divieto per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di imporre restrizioni alla libertà di stabilimento si applica anche alle disposizioni
fiscali. Infatti, secondo la giurisprudenza, se è vero che allo stato attuale del diritto comunitario la materia delle imposte
dirette non rientra, in quanto tale, nella competenza della Comunità europea, ciò non toglie tuttavia che gli [OSCURATO:PERSONA] membri
sono tenuti ad esercitare nel rispetto del diritto comunitario le competenze da essi conservate (
22
).
64. Pertanto, in ordine alle restrizioni derivanti dalla normativa fiscale dello Stato membro d’origine, la Corte ha dichiarato
che le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento ostavano a che uno Stato membro introducesse, a fini
di prevenzione di un rischio di evasione fiscale, un meccanismo di imposizione del reddito delle plusvalenze mobiliari non
ancora realizzate in caso di trasferimento del domicilio fiscale di un contribuente al di fuori di questo Stato membro, mentre
le plusvalenze di un contribuente che fosse rimasto in tale Stato erano assoggettate ad imposta solo quando erano effettivamente
realizzate. Secondo la Corte, anche se la normativa nazionale in discussione nel caso di specie non vietava a un contribuente
di esercitare il suo diritto di stabilimento, essa era tuttavia «idonea a limitare l’esercizio di tale diritto avendo, perlomeno,
un effetto
dissuasivo
nei confronti dei contribuenti che desiderano andare a stabilirsi in un altro Stato membro» (
23
). La Corte ha quindi dichiarato che la disparità di trattamento relativa all’imposizione delle plusvalenze era «di natura
tale da
dissuadere
un contribuente dall'effettuare un trasferimento del proprio domicilio al di fuori dello Stato membro» in questione e pertanto
poteva ostacolare la libertà di stabilimento (
24
).
65. Più recentemente, nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte, su rinvio pregiudiziale,
ha dichiarato, a proposito della legislazione del [OSCURATO:PERSONA] sulle SEC, che il trattamento fiscale differenziato derivante
da tale legislazione e lo svantaggio che ne risulta per le società residenti che dispongono di una controllata soggetta, in
un altro Stato membro, ad un livello di tassazione inferiore sono atti ad ostacolare l’esercizio della libertà di stabilimento
da parte di tali società,
dissuadendole dal costituire, acquisire o mantenere una controllata
in uno Stato membro che applichi alla stessa aliquote siffatte, per cui integrano una restrizione alla libertà di stabilimento (
25
).
66. Detta sentenza, che sarà esaminata più approfonditamente nelle presenti conclusioni, riveste sicuro interesse ai fini del
caso in esame. Essa è stata peraltro al centro di un importante dibattito tra le parti in occasione dell’udienza.
67. In questa fase della mia analisi è sufficiente rilevare che, nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la
Corte ha giudicato che si trovavano in una situazione equiparabile, da una parte, la società madre, stabilita nel [OSCURATO:PERSONA],
di una controllata, stabilita in uno Stato membro in cui il livello d'imposizione sugli utili era inferiore a quello applicato
nel [OSCURATO:PERSONA], e alle quali era applicabile la legislazione sulle SEC di tale Stato, e, dall’altra, la società madre stabilita
nel [OSCURATO:PERSONA] la cui controllata era stata parimenti costituita in tale Stato
o
la società madre stabilita nel [OSCURATO:PERSONA] la cui controllata era stabilita in uno Stato membro in cui il livello di tassazione
degli utili era superiore a quello applicabile nel [OSCURATO:PERSONA], e alle quali, in queste due situazioni, non era applicabile
la legislazione del [OSCURATO:PERSONA] sulle SEC.
68. Come emerge dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la determinazione dell’equiparabilità (oggettiva)
delle situazioni riveste un’importanza fondamentale per stabilire se l’applicazione di una misura nazionale leda la parità
di trattamento che, in linea di principio, dev’essere garantita in tali situazioni e pertanto se tale misura possa integrare
un ostacolo alla libertà di stabilimento.
69. Nella fattispecie si tratta di sapere se si possa trasporre al caso di specie un ragionamento analogo a quello svolto dalla
Corte in detta causa in merito all’equiparabilità della situazione delle controllate di società madri aventi sede nel [OSCURATO:PERSONA] cui era o meno applicabile la normativa sulle SEC.
70. Se occorre effettuare una tale valutazione, come propongo, è tuttavia necessario prendere in considerazione anche la giurisprudenza
della Corte relativa alla prevenzione della doppia imposizione, che ultimamente è stata oggetto di importanti precisazioni,
segnatamente nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA] (
26
).
71. Ritengo quindi che si debba esaminare il trattamento fiscale dei redditi e del patrimonio dei soci della [OSCURATO:PERSONA] in rapporto,
da un parte, a quello riservato ai soci di una società di persone che non abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione
(situazione interna) e, dall’altra, al trattamento fiscale dei redditi e del patrimonio dei soci di una società di persone
che abbiano esercitato la loro libertà di stabilimento in uno Stato membro in cui il livello d'imposizione sia superiore a
quello previsto dall’AStG (situazione transfrontaliera).
1. Confronto tra la situazione dei soci della [OSCURATO:PERSONA] e una situazione interna
72. Mi sembra utile, soprattutto a fini di chiarezza del ragionamento, distinguere tra la prevenzione della doppia imposizione
dei redditi, prevista dal § 20, n. 2, dell’AStG, e quella della doppia imposizione del patrimonio, prevista dal n. 3 del medesimo
articolo.
a) Confronto rispetto alla prevenzione della doppia imposizione dei redditi (§ 20, n. 2, dell’AStG)
73. È fuor di dubbio che l’applicazione del metodo dell'imputazione – sostituito unilateralmente dalla Repubblica federale di
[OSCURATO:PERSONA] al metodo dell’esenzione previsto dalla convenzione contro la doppia imposizione tra tale Stato membro e il [OSCURATO:PERSONA]
del Belgio – consistente nel detrarre l'imposta riscossa in Belgio in capo alla [OSCURATO:PERSONA] dall’imposta prelevata sul reddito
dei soci di quest’ultima, ha determinato un notevole aumento della loro imposizione nell’esercizio fiscale controverso (ossia
quello del 1996) rispetto all’esercizio fiscale precedente.
74. Di per sé, e contrariamente a quanto sostenuto a più riprese dalla [OSCURATO:PERSONA], tale trattamento sfavorevole non può integrare
una restrizione alla libertà di stabilimento.
75. Infatti, il diritto comunitario non garantisce, in un settore in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri conservano la propria competenza, l’applicazione
e il mantenimento di un identico trattamento a favore dello stesso contribuente. Se così fosse, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non potrebbero
più, ad esempio, modificare la base imponibile o le aliquote delle loro imposte dirette. Nell’attuale fase di sviluppo del
diritto comunitario, ciò è impossibile. La circostanza che il trattamento fiscale concesso alla [OSCURATO:PERSONA] sia stato modificato
con l’introduzione unilaterale di una deroga alla convenzione contro la doppia imposizione tra la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
e il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio riguarda un (eventuale) conflitto tra norme di diritto interno e norme di diritto internazionale, ma
risulta indifferente, a mio parere, sotto il profilo del diritto comunitario. Peraltro, come si è già rilevato al paragrafo 46
delle presenti conclusioni, non spetta alla Corte risolvere un tale conflitto di norme.
76. Contrariamente a quanto sembra inoltre suggerire la [OSCURATO:PERSONA], una disparità di trattamento in diritto comunitario non si misura
sulla scorta di una modifica di fatto o di diritto relativa alla stessa persona. Occorre invece confrontare la situazione
delle persone che hanno esercitato una delle libertà garantite dal Trattato con quella delle persone che non se ne sono avvalse.
77. A tale proposito, si noterà che né il giudice del rinvio, che è incline semmai a individuare nella misura fiscale tedesca
controversa una restrizione alla libertà di stabilimento, né la [OSCURATO:PERSONA] hanno individuato una disparità di trattamento tra
la situazione dei soci di quest'ultima e una situazione interna.
78. Per contro, i governi tedesco, belga, olandese, portoghese e del [OSCURATO:PERSONA] nonché la Commissione osservano che l'imputazione,
prevista dal § 20, n. 2, dell’AStG, consistente nel detrarre l'imposta riscossa in Belgio in capo alla [OSCURATO:PERSONA] dall’imposta
sui redditi dei suoi soci, fa sì che questi ultimi siano trattati in modo identico ai contribuenti tedeschi, soci di società
di persone fiscalmente trasparenti con sede in [OSCURATO:PERSONA], che non hanno esercitato la loro libertà di stabilimento in un altro
Stato membro.
79. Questo argomento sembra corretto.
80. Si ricorderà che, ai sensi dell’art. 220, secondo trattino, del Trattato CE (divenuto art. 293, secondo trattino, CE), gli
[OSCURATO:PERSONA] membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, l’eliminazione
della doppia imposizione fiscale all’interno della Comunità.
81. Tale disposizione di carattere programmatico (
27
), tuttavia, finora non è stata attuata. D’altro canto, a parte la direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente
il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi (
28
), la convenzione 23 luglio 1990, 90/436/CEE, relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli
utili di imprese associate (
29
), e la direttiva del Consiglio 3 giugno 2003, 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti di interessi (
30
), nessuna delle quali è pertinente ai fini del presente procedimento, in ambito comunitario non è stata adottata alcuna misura
di unificazione o di armonizzazione diretta ad eliminare le doppie imposizioni e gli [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno concluso a tale
scopo alcuna convenzione multilaterale ai sensi dell’art. 220, secondo trattino, del Trattato CE (
31
).
82. Ne discende che, in mancanza di misure di unificazione o di armonizzazione comunitarie, gli [OSCURATO:PERSONA] membri restano competenti
a determinare i criteri di tassazione dei redditi al fine di eliminare, se del caso mediante convenzioni, le doppie imposizioni (
32
). In tale ambito, la Corte ha precisato in un primo tempo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano liberi,
nel quadro delle convenzioni bilaterali
, di stabilire i fattori di collegamento al fine di ripartirsi la competenza tributaria (
33
). In successive pronunce, essa ha aggiunto che tale libertà riconosciuta agli [OSCURATO:PERSONA] membri si estendeva alle misure adottate
unilateralmente (
34
).
83. Tuttavia, per quanto riguarda
l’esercizio del potere impositivo
, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad adeguarsi alle norme comunitarie (
35
).
84. L’attuale giurisprudenza della Corte stabilisce quindi una distinzione tra, da un lato, la
ripartizione della competenza tributaria
tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in cui le eventuali disparità di trattamento che possono derivarne non rientrano nell’ambito di applicazione
delle libertà di circolazione del Trattato e, dall’altro,
l’esercizio del potere impositivo da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri
, anche quando risulta da una previa ripartizione bilaterale o unilaterale della loro competenza tributaria, per la quale
gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a conformarsi alle norme comunitarie (
36
).
85. Da tale dicotomia discende che gli [OSCURATO:PERSONA] membri conservano non solo, da un lato, la facoltà di non prevenire la doppia imposizione (
37
), ma anche, dall’altro, la possibilità di scegliere il meccanismo con cui prevenire la doppia imposizione, il che deve consentire
loro, in linea di principio, di optare per il metodo dell’esenzione o per quello dell'imputazione delle imposte riscosse in
un altro Stato membro.
86. Al riguardo si può osservare che la Corte ha dichiarato che non era illogico che gli [OSCURATO:PERSONA] membri si ispirassero alla prassi
internazionale, e in particolare ai modelli di convenzione fiscale elaborati dall’OCSE (
38
). Orbene, dall’art. 23 del modello di convenzione fiscale sul reddito e sul capitale risulta che il metodo dell’esenzione
e quello dell'imputazione sono considerati meccanismi validi ai fini della prevenzione o dell’attenuazione della doppia imposizione.
87. La Corte ha infatti dovuto conoscere di vari casi in cui le normative fiscali degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati applicavano l'uno
o l’altro metodo, senza pronunciarsi sulla legittimità in sé di tali metodi o della scelta di uno di essi alla luce del diritto
comunitario (
39
).
88. Tuttavia, dalla dicotomia menzionata al paragrafo 84 delle presenti conclusioni risulta altresì che, a prescindere dal meccanismo
adottato per prevenire la doppia imposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rispettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni
del Trattato relative alle libertà di circolazione, dato che non possono esercitare il loro potere impositivo in modo tale
da trattare in modo diverso situazioni oggettivamente equiparabili.
89. Infatti, la Corte ha dichiarato che il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di evitare l’imposizione a catena
di dividendi percepiti da una società residente applicando disposizioni che esentano tali dividendi dall’imposizione quando
sono versati da una società residente, e di evitare l’imposizione a catena di detti dividendi attraverso un sistema di imputazione
quando essi sono versati da una società non residente, purché, in una situazione siffatta, l’applicazione di un sistema di
imputazione sia compatibile con il diritto comunitario (
40
).
90. Affinché tale applicazione sia compatibile con il diritto comunitario, la Corte ha precisato, da un lato, che i dividendi
di origine estera non devono essere assoggettati a un’aliquota d’imposta superiore a quella applicata ai dividendi di origine
nazionale e, dall’altro, che lo Stato membro deve evitare l’imposizione a catena dei dividendi di origine estera detraendo
l'importo dell’imposta versata dalla società distributrice non residente dall’imposta applicabile alla società beneficiaria
residente nei limiti dell'ammontare di quest’ultima (
41
).
91. In tale contesto, la Corte ha aggiunto che il solo fatto che, in confronto ad un sistema di esenzione, un sistema di imputazione
imponga ai contribuenti oneri amministrativi aggiuntivi (in quanto dev’essere provato l’importo dell’imposta effettivamente
versato nello Stato di residenza della società distributrice) non può essere considerato costitutivo di una differenza di
trattamento contraria alla libertà di stabilimento, dal momento che gli oneri amministrativi particolari imposti alle società
residenti che percepiscono dividendi di origine estera sono intrinseci al funzionamento di un sistema di credito d’imposta (
42
).
92. Nel caso in esame si deve osservare che tanto nella situazione dei soci della [OSCURATO:PERSONA] quanto in quella dei soci, residenti
in [OSCURATO:PERSONA], di società di persone aventi sede in [OSCURATO:PERSONA], gli utili realizzati dalla società di persone sono imputati direttamente
ai soci e sono considerati redditi di questi ultimi. Inoltre, essi sono tassati nello stesso esercizio e alla medesima aliquota
in [OSCURATO:PERSONA].
93. In base al metodo dell'imputazione, l’imposta riscossa in Belgio sugli utili realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] è oggetto di un credito
d’imposta a favore dei suoi soci in [OSCURATO:PERSONA] corrispondente all’imposta da essa assolta in Belgio. Mentre prima dell’esercizio
fiscale controverso l’applicazione della convenzione contro la doppia imposizione conclusa tra la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
e il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio garantiva ai soci della [OSCURATO:PERSONA] un’esenzione dall’imposta in [OSCURATO:PERSONA] sugli utili che essa realizzava
in Belgio, la sostituzione del metodo dell’esenzione con quello dell'imputazione, a decorrere da tale esercizio, equivale
a neutralizzare il vantaggio fiscale di cui detti soci beneficiavano in precedenza rispetto ai soci di società di persone
che risiedono in [OSCURATO:PERSONA] e non si sono mai avvalsi della libertà di stabilimento prevista dal Trattato.
94. Infatti, sul piano del confronto tra la situazione dei soci della [OSCURATO:PERSONA] e i soci di una società di persone avente sede
in [OSCURATO:PERSONA], la detrazione dell’imposta riscossa in Belgio in capo alla [OSCURATO:PERSONA] dalle imposte sul reddito che i suoi soci
devono pagare in [OSCURATO:PERSONA] consente di garantire la parità di trattamento fiscale tra l’imposizione dei redditi di origine
straniera e quella dei redditi di origine tedesca.
95. È vero che tale affermazione vale solo a condizione che si includano nel confronto tra le situazioni in esame solo gli «utili
da investimento di capitale», ai sensi del § 8 dell’AStG. Infatti, per i redditi di natura diversa prevale il principio dell’esenzione
degli utili realizzati all’estero dalla società di persone, in forza delle disposizioni della convenzione contro la doppia
imposizione stipulata tra la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio.
96. Una tale esenzione dei redditi diversi dagli utili da investimento di capitali favorisce verosimilmente lo stabilimento o
gli investimenti all’estero rispetto a quelli realizzati sul territorio nazionale. Di per sé, tuttavia, l’impiego di metodi
per prevenire la doppia imposizione diversi a seconda della natura dei redditi di cui trattasi può essere criticabile. Nell’attuale
fase di sviluppo del diritto comunitario, pur se gli [OSCURATO:PERSONA] membri restano competenti a determinare la base imponibile (
43
), essi, a mio parere, devono anche poter scegliere di applicare metodi per prevenire la doppia imposizione diversi a seconda
della natura dei redditi, purché rispettino le disposizioni del Trattato relative alle libertà di circolazione. Orbene, nel
caso di specie, come ho rilevato in precedenza, la detrazione dell’imposta riscossa sugli utili della [OSCURATO:PERSONA] dall’imposta
sul reddito dei soci, residenti tedeschi, di tale società garantisce la parità di trattamento rispetto a una situazione interna
equiparabile.
97. È vero che il metodo dell'imputazione, a differenza di quello dell’esenzione, impone oneri amministrativi supplementari ai
soci della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, tali oneri, come ha osservato la Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA],
citata, sono inerenti all’applicazione di tale meccanismo di prevenzione della doppia imposizione.
98. In tale contesto, l’applicazione del metodo dell'imputazione nella causa principale non sembra determinare una disparità di
trattamento tra i soci della [OSCURATO:PERSONA] e la situazione di contribuenti tedeschi, soci di una società di persone avente sede
in [OSCURATO:PERSONA], che percepiscano lo stesso tipo di redditi e non abbiano esercitato la libertà di stabilimento garantita dal
Trattato.
b) Confronto rispetto alla prevenzione della doppia imposizione del patrimonio (§ 20, n. 3, dell’AStG)
99. Al pari dell’imposta sul reddito, l’imposta sul patrimonio si basa sulla capacità contributiva del soggetto passivo. L’imposta
viene calcolata in base al patrimonio di cui il soggetto passivo è titolare al momento del prelievo.
100. L’imposta sul patrimonio si distingue tuttavia da quella sul reddito per il fatto che solo alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri la applicano (
44
).
101. Infatti, nell’esercizio fiscale controverso nella causa principale, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non riscuoteva alcuna imposta sul
patrimonio, neanche sugli attivi di stabili organizzazioni, mentre la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato per l’ultima
volta un’imposta che colpiva l’intero patrimonio dei contribuenti tedeschi, ovunque esso fosse (
45
).
102. In forza della convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio,
il patrimonio costituito dagli attivi di una stabile organizzazione è tassato nello Stato in cui è situata tale organizzazione
e la doppia imposizione di tali elementi viene evitata, per quanto riguarda il patrimonio dei contribuenti tedeschi, attraverso
l’esenzione dall’imposta sul patrimonio riscossa in [OSCURATO:PERSONA] (
46
).
103. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non riscuote alcuna imposta sul patrimonio, gli attivi della [OSCURATO:PERSONA] hanno beneficiato, prima
dell’esercizio fiscale controverso, di un’esenzione totale dall’imposta sul patrimonio, conformemente alla stessa convenzione
fiscale.
104. Per quanto riguarda il § 20, n. 2, dell’AStG, in riferimento alla tassazione degli utili da investimento di capitale dei soci
della [OSCURATO:PERSONA], il n. 3 di tale articolo, per evitare la doppia imposizione degli attivi di una stabile organizzazione che
generano utili da investimento di capitali nel patrimonio di contribuenti tedeschi, sostituisce il metodo dell’esenzione con
quello dell'imputazione dell’imposta riscossa all’estero. Tale meccanismo include quindi, nel calcolo dell’imposta sul patrimonio
dei soci della [OSCURATO:PERSONA], gli attivi della stessa che generano utili da investimento di capitali, ai sensi dell’AStG.
105. La sostituzione, allo scopo di prevenire la doppia imposizione, del metodo dell’esenzione con quello dell'imputazione ha quindi
determinato l’imposizione in [OSCURATO:PERSONA], a carico del patrimonio dei soci della [OSCURATO:PERSONA], degli attivi di quest’ultima che hanno
generato utili da investimento di capitali, ai sensi dell’AStG.
106. Così come nell’analisi relativa all’imposizione sul reddito, ritengo che l’applicazione del metodo dell'imputazione nella
situazione di cui alla causa principale non abbia determinato una disparità di trattamento rispetto a una situazione equiparabile
circoscritta al solo territorio nazionale. In entrambi i casi, infatti, i soci della stabile organizzazione sono soggetti
alla medesima imposta, sulla stessa base imponibile e alla stessa aliquota.
c) Conclusione intermedia
107. In base alle considerazioni che precedono, una disposizione come quella di cui al § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG non sembra costituire
un ostacolo alla libertà di stabilimento, ma tale valutazione si basa unicamente sul confronto tra i cittadini tedeschi che
hanno esercitato la loro libertà di stabilimento e quelli che non se ne sono avvalsi.
108. Tuttavia, come ho sottolineato in precedenza ai paragrafi 67-70 delle presenti conclusioni, sembra necessario, alla luce della
sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esaminare anche se un ostacolo alla libertà di stabilimento dei cittadini
tedeschi derivi dalla disparità di trattamento, introdotta dal § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG, tra una situazione come quella
dei soci della [OSCURATO:PERSONA] e un’altra situazione transfrontaliera, ossia, più precisamente, quando la libertà di stabilimento
viene esercitata in uno Stato membro in cui il livello impositivo è superiore a quello previsto dall’AStG.
2. Confronto tra la situazione dei soci della [OSCURATO:PERSONA] e un’altra situazione transfrontaliera
109. Prima di esaminare le conseguenze che si devono trarre da detta sentenza ai fini del presente procedimento può essere utile
ricordare preliminarmente, con precisione, l’analisi svolta dalla Corte in merito all’esistenza di un ostacolo alla libertà
di stabilimento derivante dall’applicazione della normativa del [OSCURATO:PERSONA] alle SEC.
a) La sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
110. Si ricorderà che, nella causa decisa con tale sentenza, la società [OSCURATO:PERSONA], stabilita nel [OSCURATO:PERSONA], aveva costituito
in particolare una controllata in [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del Centro internazionale di servizi finanziari (in prosieguo: il «CISF»)
di Dublino, soggetta, all’epoca dei fatti della causa principale, a un’aliquota d’imposta del 10%. Tale controllata era stata
costituita esclusivamente affinché gli utili derivanti dalle attività di finanziamento all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA]
potessero fruire del regime fiscale del CISF. Le autorità fiscali del [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] un
importo di oltre 8 milioni di sterline inglesi (GBP) a titolo d’imposta sulle società per gli utili realizzati da tale controllata
in [OSCURATO:PERSONA], ai sensi della normativa del [OSCURATO:PERSONA] sulle SEC.
111. Tale normativa deroga alla disposizione generale applicabile nel [OSCURATO:PERSONA] secondo cui una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] è soggetta ad imposta sugli utili di una controllata nel momento in cui essi vengono realizzati. Più precisamente, secondo
la disposizione generale applicabile nel [OSCURATO:PERSONA], una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e che vi costituisca una
controllata non è soggetta ad imposta né sugli utili realizzati da quest’ultima né sui dividendi da essa distribuiti. Sempre
secondo la disposizione generale, una società residente nel [OSCURATO:PERSONA] che costituisca una controllata in un altro Stato
membro è soggetta ad imposta sui dividendi distribuiti da tale controllata, ma beneficia di un credito d’imposta fino a concorrenza
dell’imposta assolta da detta controllata al momento della realizzazione degli utili all’estero. Orbene, in deroga alla disposizione
generale su esposta, la normativa del [OSCURATO:PERSONA] sulle SEC prevede che, in linea di principio, una società residente è soggetta
ad imposta per gli utili realizzati dalla sua controllata stabilita in un altro Stato membro che applichi un «livello di tassazione
inferiore», vale a dire un’imposta inferiore ai tre quarti dell’imposta che sarebbe stata pagata nel [OSCURATO:PERSONA] se i suoi
utili imponibili fossero stati tassati in quest'ultimo Stato membro.
112. Alla luce di tali circostanze, la Corte ha dichiarato che la normativa del [OSCURATO:PERSONA] sulle SEC costituiva un ostacolo alla
libertà di stabilimento.
113. Ai punti 43-45 di detta sentenza, la Corte ha rilevato la disparità di trattamento che esisteva tra, da un lato, una società
residente nel [OSCURATO:PERSONA] che avesse costituito una SEC (controllata) in un altro Stato membro in cui quest’ultima fosse soggetta
a un livello di tassazione inferiore ai sensi della normativa sulle SEC e, dall’altro, una società residente nel [OSCURATO:PERSONA]
che avesse una controllata in questo stesso Stato o avesse costituito una controllata in un altro Stato membro in cui tale
controllata non fosse soggetta a un livello di tassazione inferiore ai sensi della normativa sulle SEC. Infatti, mentre nel
primo caso gli utili realizzati dalla SEC erano attribuiti alla società residente nel [OSCURATO:PERSONA], che era soggetta ad imposta
su tali utili, nelle altre due situazioni la società residente non era soggetta ad imposta sugli utili della controllata,
conformemente alla normativa del [OSCURATO:PERSONA] sull’imposta sulle società. Secondo la Corte, tale disparità di trattamento determinava
uno svantaggio fiscale per la società residente cui era applicabile la normativa sulle SEC, dato che, ai sensi di tale normativa,
la società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] imposta sugli utili di un’altra persona giuridica, a prescindere dalla circostanza
che tale società non pagasse un’imposta superiore a quella che avrebbe colpito gli utili in questione se fossero stati realizzati
da una controllata stabilita nel [OSCURATO:PERSONA].
114. Come ho già rilevato, si noterà con interesse che la premessa su cui si basa la Corte per dichiarare che la normativa del
[OSCURATO:PERSONA] sulle SEC integra una restrizione alla libertà di stabilimento non è costituita solo dal confronto, tutto sommato
classico, tra una situazione transfrontaliera e un situazione interna. La suddetta premessa si fonda altresì sul confronto,
più inedito, tra due situazioni transfrontaliere, in cui la società residente ha costituito una società controllata in uno
Stato membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA] e che applica un livello di tassazione inferiore o superiore a quello previsto dalla
normativa britannica sulle SEC.
115. Il motivo dell’introduzione di questa seconda parte del metodo di comparazione (confronto tra situazioni transfrontaliere),
che non emerge dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trova origine verosimilmente nelle conclusioni
presentate in tale causa dall’avvocato generale Léger.
116. Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale aveva detto che, contrariamente all’argomento esposto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non vedeva perché la situazione della [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere comparata con quella di società
residenti che si erano avvalse a loro volta del diritto di stabilimento costituendo controllate in [OSCURATO:PERSONA] membri nei quali
il livello di tassazione era superiore a quello previsto dalla normativa del [OSCURATO:PERSONA] sulle SEC. A tale proposito, egli
ha respinto in particolare l’argomento secondo cui la disparità delle aliquote fiscali sugli utili societari esistenti negli
[OSCURATO:PERSONA] membri integrerebbe un’oggettiva diversità di situazione che giustificherebbe un trattamento differenziato previsto
dalla normativa sulle SEC. Secondo l’avvocato generale, se si accogliesse questa tesi si finirebbe con l’ammettere che uno
Stato membro sia in diritto, senza infrangere le norme del Trattato, di selezionare tra gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri quello in cui
le proprie società nazionali possono costituire controllate beneficiando del regime fiscale applicabile nello Stato membro
ospitante. Orbene, tale soluzione sortirebbe chiaramente un risultato contrario alla nozione stessa di «mercato unico». L’avvocato
generale Léger suggeriva quindi che il diverso trattamento in funzione dell’aliquota fiscale nello Stato membro di stabilimento
era sufficiente perché il regime previsto dalla legislazione del [OSCURATO:PERSONA] sulle SEC fosse visto come un ostacolo alla libertà
di stabilimento (
47
).
117. Il rischio di frammentazione del mercato comune implicato da disposizioni nazionali come quelle della legislazione del [OSCURATO:PERSONA] sulle SEC sembra quindi essere all’origine del riconoscimento, da parte della Corte, dell’oggettiva equiparabilità tra,
da un lato, la situazione di una società residente che abbia costituito una controllata in uno Stato membro in cui il livello
impositivo sia inferiore a quello previsto dalla normativa del [OSCURATO:PERSONA] sulle SEC, e, dall’altro, quella delle società
residenti che abbiano costituito una controllata in uno Stato membro in cui il livello impositivo sia superiore a quello previsto
dalla medesima normativa. Infatti, in entrambi i casi, si tratta di una società che intende far valere il suo diritto di stabilimento
nello Stato membro di sua scelta.
118. Questa soluzione non mi sembra criticabile di per sé. Essa, peraltro, risulta coerente con l’esistenza di un mercato interno
che, conformemente all’art. 3, n. 1, lett. c), del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. c), CE),
caratterizza l’azione della Comunità europea. L’approccio adottato dalla Corte, tuttavia, solleva due ordini di difficoltà.
119. In primo luogo, non è del tutto chiaro se le due parti del criterio di confronto utilizzato dalla Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata, vadano applicate alternativamente o cumulativamente. In altri termini, potrebbe
porsi la questione se una disparità di trattamento, prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro di residenza
del contribuente, applicabile unicamente tra due situazioni transfrontaliere, sia sufficiente per ritenere che sussista una
restrizione alla libertà di stabilimento (
48
).
120. Alla luce delle summenzionate conclusioni dell’avvocato generale Léger e dei punti 44 e 45 della sentenza della Corte, sembrerebbe
doversi risolvere tale questione in senza affermativo.
121. Infatti, la circostanza che, in tali punti della sentenza di cui trattasi, la Corte abbia utilizzato la congiunzione «o» per
indicare le due situazioni rispetto alle quali occorre confrontare la posizione della società residente soggetta alla normativa
del [OSCURATO:PERSONA] sulle SEC, pare suffragare l’analisi svolta dall’avvocato generale nelle sue conclusioni. Se è questo il criterio
voluto dalla Corte, esso potrebbe includere, nel campo di applicazione della libertà di stabilimento, situazioni che, in base
al solo confronto tra una situazione transfrontaliera e una situazione interna allo Stato membro di residenza, non riguarderebbero
la libertà di stabilimento o, in ogni caso, non limiterebbero tale libertà.
122. In secondo luogo, e correlativamente, si tratta di sapere se, supponendo che la sola disparità di trattamento tra due situazioni
transfrontaliere, introdotta dallo Stato membro di residenza di un contribuente, possa essere sufficiente per considerare
una misura fiscale come una restrizione alla libertà di stabilimento, tale approccio possa essere applicato anche a una situazione
che, pur presentando analogie con i fatti all’origine della causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttavia
se ne differenzi sotto vari aspetti, in particolare per la natura della misura fiscale in questione, ossia una misura diretta
a prevenire la doppia imposizione.
123. Nella presente causa vengono sollevate precisamente queste due questioni.
124. Passo quindi ad esaminare le conseguenze che si possono trarre, ai fini del presente procedimento, dall’analisi svolta dalla
Corte ai punti 43 e 45 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
b) Confronto rispetto alla prevenzione della doppia imposizione (§ 20, n. 2, dell’AStG)
125. Come ho già rilevato, l’applicazione del metodo dell'imputazione, ai sensi del § 20, n. 2, dell’AStG, presuppone principalmente
che l’imposta riscossa all’estero sia inferiore al livello fissato dall’AStG, ossia a un tasso inferiore al 30% degli utili.
In linea di massima, pertanto, il § 20, n. 2, dell’AStG non è destinato a trovare applicazione quando gli utili da investimento
di capitali provengano da stabili organizzazioni di residenti tedeschi situati in [OSCURATO:PERSONA] membri nei quali l’aliquota d’imposta
sia pari o superiore al 30%. In questo caso, infatti, in linea di principio va applicata l’esenzione dall’imposta riscossa
all’estero.
126. Il governo tedesco sostiene che la differenza esistente tra la situazione dei soci della [OSCURATO:PERSONA] e la situazione fiscale
dei soci di una stabile organizzazione situata in uno Stato membro in cui il livello impositivo è superiore all’aliquota fissata
dalla legislazione fiscale tedesca è dovuta unicamente alla coesistenza delle normative fiscali degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale differenza
sfuggirebbe di per sé all’applicazione delle disposizioni del Trattato relative alle libertà di circolazione.
127. Tale argomento non è persuasivo.
128. Nella fattispecie, infatti, il trattamento fiscale sfavorevole non deriva unicamente e semplicemente dall’applicazione delle
diverse normative fiscali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, bensì discende dalla scelta, operata dalla normativa fiscale tedesca (
49
), di applicare il meccanismo dell'imputazione dell’imposta riscossa all’estero sui redditi in questione quando tale imposta
è inferiore all’aliquota del 30% fissata dall’AStG.
129. La situazione sarebbe diversa, a mio parere, se la sostituzione del metodo dell’esenzione con quello dell'imputazione, decisa
dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], si applicasse a prescindere dall’aliquota applicata in [OSCURATO:PERSONA] ai redditi in questione.
In tal caso, l’eventuale trattamento sfavorevole determinato dall’applicazione di tale metodo a redditi identici di contribuenti
tedeschi provenienti da stabili organizzazioni situate all’estero dipenderebbe essenzialmente dall’aliquota d’imposta in ciascuno
degli [OSCURATO:PERSONA] membri. In tal caso, si tratterebbe di un trattamento sfavorevole derivante dalla coesistenza delle diverse normative
fiscali degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Orbene, sicuramente ciò non si verifica nel caso di specie.
130. Si tratta quindi di sapere se tale trattamento sfavorevole costituisca tuttavia un disparità di trattamento vietata dall’art. 52
del Trattato CE.
131. Sembra innegabile che uno degli effetti dell’applicazione del § 20, n. 2, dell’AStG – peraltro previsto dal legislatore tedesco
– consiste nel neutralizzare i vantaggi fiscali ottenuti dai contribuenti tedeschi stabilitisi o che intendano stabilirsi
negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui l’imposta sugli utili da investimento di capitali provenienti da una società di persone, che costituisce
una stabile organizzazione all’estero, è inferiore all’aliquota del 30% prevista dall’AStG.
132. In tal senso, come hanno suggerito in udienza i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e del governo belga, si potrebbe ritenere che
tale misura nazionale, al pari di quella in discussione nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata,
abbia l’effetto di frammentare il mercato comune, inducendo i cittadini tedeschi a stabilirsi unicamente in [OSCURATO:PERSONA] membri nei
quali il livello di tassazione sia pari o superiore all’aliquota tedesca, prevista dalle disposizioni dell’AStG. Secondo questo
ragionamento, tale misura sarebbe quindi atta a dissuadere i cittadini tedeschi dal costituire, acquisire o mantenere una
stabile organizzazione in uno Stato membro in cui essa venga assoggettata a un livello di tassazione inferiore al 30%.
133. Al riguardo sarebbe irrilevante il fatto che il § 20, n. 2, dell’AStG non tratti i soci della [OSCURATO:PERSONA] diversamente dai soci
di una società di persone stabilita in [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, come si è già rilevato ai paragrafi 120 e 121 delle presenti conclusioni,
mi sembra che la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], possa essere interpretata, alla luce delle
conclusioni dell’avvocato generale Léger, nel senso che lo Stato membro di residenza non può limitare la libertà di stabilimento
dei suoi cittadini a una parte del mercato comune, neanche qualora non sussista una disparità di trattamento, da parte di
tale Stato, tra situazioni interne e situazioni transfrontaliere. Infatti, l’obbligo dello Stato di «uscita» (o, in altri
termini, di residenza), nella fattispecie la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], consiste nel garantire, oltre al rispetto della
parità di trattamento tra i suoi cittadini che abbiano esercitato o meno la loro libertà di circolazione, che questi ultimi
non vengano dissuasi dallo stabilirsi nello Stato membro di loro scelta, neanche attraverso l’applicazione di misure fiscali.
134. In particolare, in udienza, il governo tedesco si è opposto a un ragionamento di questo tipo. Pur ammettendo che la misura
fiscale controversa determina effettivamente una disparità di trattamento tale da indurre i cittadini tedeschi a volersi stabilire
o a investire in uno Stato membro in cui il livello di tassazione è inferiore o superiore all’aliquota prevista dall’AStG,
la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale disparità non è vietata dal Trattato, in quanto le situazioni in esame
non sono oggettivamente equiparabili. A tale proposito, tale Stato membro si riferisce in particolare alla sentenza D. (
50
), in cui la Corte avrebbe negato il vantaggio dell’estensione di clausole di convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione
a persone, fisiche o giuridiche, che non rientravano nell’ambito di applicazione delle medesime convenzioni.
135. A prima vista, si potrebbe respingere tale argomento richiamandosi alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, lo ricordo, ha ammesso che sono oggettivamente equiparabili la situazione di una società madre, stabilita nel
[OSCURATO:PERSONA], la cui controllata è situata in uno Stato membro in cui la tassazione è inferiore a quella prevista dalla normativa
del [OSCURATO:PERSONA] sulle SEC, e quella di un società madre di tale Stato la cui controlla è stabilita in uno Stato membro in
cui la tassazione è superiore a quella prevista dalla menzionata normativa.
136. Tuttavia, il ragionamento svolto dal governo tedesco merita maggiore approfondimento.
137. Questo argomento, infatti, benché formulato in modo leggermente diverso, sembra suggerire che, se si dovesse ammettere che
due situazioni transfrontaliere come quelle in discussione nel caso in esame sono oggettivamente equiparabili, ciò porterebbe
a concludere che quando uno Stato membro applica il metodo dell’esenzione, in forza di una convenzione contro la doppia imposizione,
per tassare redditi da investimento di capitali dei suoi cittadini, provenienti da una stabile organizzazione situata in un
altro Stato membro, detto Stato sarebbe costretto ad estendere l’applicazione di tale metodo per prevenire la doppia imposizione
ai suoi rapporti con tutti gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri per lo stesso tipo di operazioni.
138. Si può rilevare che la Corte ha sottolineato a più riprese che la sfera di applicazione di una convenzione tributaria bilaterale
è limitata alle persone fisiche o giuridiche in essa menzionate (
51
) e ha precisato che il fatto che i diritti e gli obblighi reciproci si applichino soltanto a persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] membri contraenti è una conseguenza insita nelle convenzioni bilaterali volte a prevenire la doppia imposizione (
52
).
139. Nonostante tale principio, la Corte ha anche ammesso che esistono situazioni in cui i vantaggi di una convenzione bilaterale
possono essere estesi a una persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sia parte di detta convenzione.
140. La Corte ha infatti dichiarato che, trattandosi di una convenzione contro la doppia imposizione stipulata fra uno Stato membro
e un paese terzo, il principio del trattamento nazionale impone allo Stato membro parte contraente della suddetta convenzione
di concedere alle stabili organizzazioni di società non residenti le agevolazioni previste dalla convenzione alle stesse condizioni
applicate alle società residenti (
53
). In siffatto caso, il soggetto passivo non residente che disponga di una stabile organizzazione in uno Stato membro è considerato
come se si trovasse in una situazione equivalente a quella di un soggetto passivo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (
54
).
141. Su questo punto, pertanto, la giurisprudenza è più sfumata di quanto sembra lasciar intendere il governo tedesco.
142. Nella citata sentenza Saint-Gobain ZN, che verteva su vantaggi fiscali relativi all’imposizione di partecipazioni e di dividendi,
la violazione del diritto comunitario derivava dal fatto che lo Stato membro di residenza aveva applicato in modo diverso
il criterio della sede o della residenza a seconda che si trattasse di determinare l’applicabilità dell’imposta alle società
residenti e a quelle non residenti che esercitavano le loro attività in tale Stato attraverso l’intermediazione di una stabile
organizzazione, ovvero di concedere i vantaggi che ne derivavano, che erano negati solo alle seconde. Tali società erano quindi
oggettivamente paragonate a quelle stabilite nello Stato membro in questione.
143. Nelle citate sentenze D. e [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha negato che i vantaggi
fiscali concessi a persone fisiche e giuridiche non residenti dallo Stato della fonte degli elementi patrimoniali e dei redditi
controversi, in forza delle disposizioni di convenzioni contro la doppia imposizione stipulate con lo Stato di residenza di
dette persone, potessero essere estesi ad altri non residenti, soggetti ad imposta in uno Stato membro che non era parte delle
menzionate convenzioni. Infatti, la situazione di tali soggetti non residenti non era oggettivamente equiparabile.
144. Orbene, se questa interpretazione della giurisprudenza è esatta, ritengo che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non possa
validamente sostenere che i suoi residenti, che, in linea di principio, sono assoggettati ad imposta in tale Stato membro
in base al loro reddito mondiale, si trovano in una situazione oggettivamente diversa a seconda che percepiscano redditi realizzati
in uno Stato membro in cui la tassazione è inferiore o superiore all’aliquota prevista dalle disposizioni dell’AStG.
145. Infine, in udienza, il governo tedesco, sostenuto dai governi olandese e del [OSCURATO:PERSONA], ha fatto valere che il caso in esame
è diverso sotto vari aspetti dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il che dovrebbe indurre
la Corte a discostarsene. Al riguardo, i rappresentanti di tali governi hanno invocato la natura della misura fiscale in discussione
nel presente procedimento e il fatto che nella fattispecie non sussisterebbe la condizione dell’attribuzione a un’altra persona
giuridica degli utili realizzati da una stabile organizzazione.
146. Per quanto riguarda il primo punto, è vero che, a differenza della causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata,
la misura fiscale in discussione nel presente procedimento mira a prevenire la doppia imposizione di utili da investimento
di capitali, ai sensi dell’AStG, provenienti da un’attività transfrontaliera, sostituendo al metodo dell’esenzione previsto
dalla convenzione contro la doppia imposizione conclusa tra la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio quello
dell'imputazione.
147. Si potrebbe quindi considerare che, sia nel caso in cui la stabile organizzazione si trovi in uno Stato membro in cui il livello
impositivo è superiore all’aliquota tedesca, sia quando, come nella causa principale, tale organizzazione si trovi in uno
Stato membro in cui il livello impositivo è inferiore all’aliquota tedesca, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] evita la doppia
imposizione, in capo ai suoi residenti, degli utili da investimento di capitali provenienti da stabili organizzazioni situate
in altri [OSCURATO:PERSONA] membri. In tal senso, l’obiettivo consistente nel prevenire la doppia imposizione sembra raggiunto.
148. Resta il fatto che, dal punto di vista del soggetto passivo tedesco, quest’ultimo è dissuaso dallo stabilirsi o dal mantenere
una sede in uno Stato membro in cui l’aliquota d’imposta è inferiore a quella prevista dalle disposizioni dell’AStG. Mi sembra
che, tenuto conto della frammentazione del mercato interno determinata dalla misura fiscale controversa, effetto peraltro
voluto dal legislatore tedesco, tale misura debba essere considerata compatibile con la libertà di stabilimento garantita
dal Trattato solo qualora sia giustificata da un’esigenza d’interesse generale.
149. Quanto al secondo punto, ritengo del pari che la differenza sottolineata dal governo tedesco sia assorbita dal principio più
fondamentale che impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di astenersi dall’adottare misure unilaterali volte a scindere il mercato interno,
a meno che tale misura sia giustificata da un obiettivo di interesse generale.
150. Ritengo quindi che una misura nazionale quale il § 20, n. 2, dell’AStG possa costituire un ostacolo alla libertà di stabilimento
prevista dal Trattato.
c) Confronto rispetto alla prevenzione della doppia imposizione del patrimonio (§ 20, n. 2, dell’AStG)
151. Analogo giudizio s’impone, a mio parere, per quanto riguarda la tassazione del patrimonio.
152. D’altro canto, si potrebbe sostenere che l’effetto dissuasivo, in questo caso, è ancora più accentuato che nel contesto dell’applicazione
del § 20, n. 2, dell’AStG.
153. Si ricorderà che, in una situazione come quella di cui alla causa principale, in cui il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non riscuote imposte
sul patrimonio, l’unico effetto dell’applicazione del metodo dell'imputazione consiste nel consentire alla Repubblica federale
di [OSCURATO:PERSONA] di prelevare la propria imposta sul patrimonio, in quanto non esiste alcuna imposta straniera da detrarre dall’imposta
tedesca.
154. Orbene, in una situazione in cui la stabile organizzazione è situata in uno Stato membro in cui la tassazione è superiore
all’aliquota prevista dall’AStG, ma che non riscuote neanch’esso alcuna imposta sul patrimonio, i soci tedeschi, in linea
di massima, non saranno soggetti all’imposta sul patrimonio in [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell’applicazione del metodo dell’esenzione.
155. Ne consegue, a mio parere, che, trattando diversamente situazioni equiparabili, anche il § 20, n. 3, dell’AStG limita l’esercizio
della libertà di stabilimento sancita dal Trattato.
3. Conclusione circa l’esistenza di un ostacolo alla libertà di stabilimento
156. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che una disposizione nazionale, come quella di cui al § 20, nn. 2 e 3,
dell’AStG, costituisca un ostacolo alla libertà di stabilimento sancita dal Trattato, in quanto atta a dissuadere i cittadini
di uno Stato membro dallo stabilirsi liberamente in un altro Stato membro di loro scelta.
157. In tale contesto, occorre quindi esaminare se tale ostacolo sia giustificabile.
D –
Sulle giustificazioni dell’ostacolo alla libertà di stabilimento
158. Secondo la giurisprudenza, una restrizione alla libertà di stabilimento può essere ammessa se è giustificata dai motivi enunciati
dall’art. 56 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 46 CE) o da ragioni imperative di interesse generale.
In ogni caso, tale restrizione dev’essere idonea a garantire il conseguimento del legittimo scopo perseguito e non andare
oltre quanto necessario per raggiungerlo (
55
).
159. Dinanzi al giudice del rinvio, il [OSCURATO:PERSONA]Innenstadt ha fatto valere che il § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG sarebbe
giustificato dalla lotta alla concorrenza fiscale dannosa, dalla lotta contro le costruzioni di puro artificio e dalla salvaguardia
della coerenza del regime fiscale. Queste tre giustificazioni sono state ribadite dal governo tedesco nelle osservazioni scritte
presentate alla Corte.
160. Il governo olandese e la Commissione condividono, in sostanza, le osservazioni del governo tedesco e ritengono che le disposizioni
del § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG siano tuttavia giustificate esclusivamente dalla preoccupazione di contrastare le costruzioni
di puro artificio aventi lo scopo di eludere l’applicazione della legislazione fiscale tedesca. Da parte sua, il governo portoghese
ritiene che tale disposizione miri a preservare la coerenza del regime fiscale tedesco.
161. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] e il governo belga ritengono che la normativa nazionale controversa non possa essere giustificata
da nessuno dei motivi dedotti dinanzi al giudice del rinvio e alla Corte.
162. Occorre esaminare una per una le tre cause di giustificazione invocate dalla autorità tedesche.
1. Sulla lotta alla concorrenza fiscale dannosa
163. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ricorda, da un lato, che il regime belga dei centri di coordinamento è stato incluso, in
una risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri, riuniti in sede di Consiglio (
56
), tra le misure di concorrenza fiscale dannosa e, dall'altro, che la Commissione ha avviato nei suoi confronti un procedimento
d’indagine formale diretto a constatare che tale regime conteneva elementi di aiuto di Stato. Tale Stato membro rileva tuttavia
che, a prescindere da tali iniziative, il § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG mira a consentirle, nell’ambito del suo diritto di «autodifesa»,
di compensare i vantaggi fiscali straordinari derivanti da detto regime, riportando l’onere fiscale dei soci della [OSCURATO:PERSONA]
al livello di tassazione tedesco attraverso l’applicazione del metodo dell'imputazione.
164. Così formulato, l’obiettivo dedotto dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sembra confondersi con un presunto diritto a compensare
un vantaggio fiscale acquisito in un altro Stato membro con l’applicazione di un trattamento fiscale sfavorevole.
165. Orbene, un tale obiettivo non può giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento, come emerge dalla giurisprudenza (
57
).
166. Come ha giustamente osservato l’avvocato generale Léger nelle conclusioni relative alla causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata, in assenza di armonizzazione comunitaria, è giocoforza constatare che i regimi fiscali dei diversi
[OSCURATO:PERSONA] membri possono risultare in concorrenza (
58
). Si può deplorare il fatto che tale concorrenza sembri non avere alcun limite. Tale questione, come ammettono i ‘considerando’
della risoluzione del Consiglio menzionata dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], richiede tuttavia una soluzione di natura
politica e, pertanto, non incide minimamente sui diritti e sugli obblighi degli [OSCURATO:PERSONA] membri derivanti dal Trattato.
167. D’altro canto, sono anche dell’opinione che il fatto che il regime fiscale controverso possa essere qualificato come aiuto
di Stato incompatibile con il mercato comune (
59
), il cui controllo spetta, in forza del Trattato, alla Commissione, non possa autorizzare uno Stato membro ad adottare misure
unilaterali, contro tale regime, destinate a contrastarne gli effetti e che pregiudicherebbero una delle libertà fondamentali
previste dal Trattato (
60
).
168. Pertanto, la lotta contro la concorrenza fiscale dannosa, a mio parere, non può giustificare la restrizione alla libertà di
stabilimento in discussione nel presente procedimento.
2. Sulla lotta alle costruzioni di puro artificio
169. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] fa anche valere che l’adozione del § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG da parte del legislatore
tedesco è giustificata dalla lotta alle costruzioni di puro artificio. Essa sostiene che una tale giustificazione è stata
ammessa dalla giurisprudenza della Corte, ma ritiene che tale giurisprudenza sia troppo restrittiva e propone alla Corte di
ampliare il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di contrastare le costruzioni di puro artificio consentendo loro di esigere che le
stabili organizzazioni costituite in un altro Stato membro, per approfittare dei vantaggi fiscali, siano integrate in modo
efficace e durevole nella vita economica di tale Stato. Siffatta integrazione non esisterebbe, secondo la Repubblica federale
di [OSCURATO:PERSONA], nel caso dei centri di coordinamento belgi, come nella causa principale.
170. Come sostiene la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ammesso a più riprese che una misura fiscale che limiti l’esercizio
di una libertà fondamentale garantita dal Trattato può essere giustificata qualora abbia l’obiettivo specifico di escludere
da un vantaggio fiscale le costruzioni puramente artificiose il cui scopo sia quello di eludere la legge fiscale dello Stato
membro di cui trattasi (
61
).
171. Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha precisato sotto vari aspetti la valutazione
relativa all’esistenza di tali costruzioni al fine, in particolare, di permettere al giudice nazionale di verificare se la
legislazione del [OSCURATO:PERSONA] sulle SEC fosse proporzionata.
172. Da tale sentenza discende infatti che la constatazione dell’esistenza di una costruzione puramente artificiosa richiede, oltre
ad un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio fiscale, elementi oggettivi e verificabili da
parte di terzi relativi, in particolare, al livello di presenza fisica della SEC in termini di locali, di personale e di attrezzature,
dai quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dall’ordinamento comunitario, l’obiettivo
dell’integrazione nella vita economica dello Stato membro ospitante, perseguito dalla libertà di stabilimento, non è stato
raggiunto (
62
).
173. La Corte ha quindi concluso che, perché la normativa del [OSCURATO:PERSONA] sulle SEC sia conforme al diritto comunitario, la tassazione
da essa prevista non avrebbe dovuto trovare applicazione se, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, la costituzione
di una SEC corrispondeva a una realtà economica, ossia corrispondeva a un insediamento reale avente per oggetto l’espletamento
di attività economiche effettive nello Stato membro di stabilimento (
63
).
174. La Corte ha aggiunto che spettava al giudice del rinvio verificare se uno degli elementi della normativa del [OSCURATO:PERSONA] sulle
SEC, che permetteva alla società residente di dimostrare, in sostanza, che la costituzione della SEC non era unicamente o
principalmente motivata dall’obiettivo di eludere l’imposta normalmente dovuta al [OSCURATO:PERSONA] («motive test»), si prestasse
a un’interpretazione che permettesse di limitare l’applicazione della tassazione prevista da tale normativa alle costruzioni
di puro artificio, e inducesse quindi a considerare la normativa sulle SEC compatibile con la libertà di stabilimento (
64
).
175. Discende da quest’ultima precisazione che la Corte non sembra disposta ad ammettere una legislazione di uno Stato membro che
escluda da un vantaggio fiscale qualsiasi costruzione assertivamente fittizia in modo categorico e generalizzato, senza consentire
ai giudici nazionali di procedere a un esame caso per caso, tenendo conto delle particolarità di ogni fattispecie, in particolare
sulla base degli elementi forniti dal contribuente interessato (
65
).
176. Ritengo che, nel caso in esame, non vi sia alcun motivo per cui la Corte non debba ribadire le osservazioni svolte nella citata
sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in merito all’esame della proporzionalità della misura fiscale britannica,
restando inteso che nella fattispecie non vi è alcun dubbio – peraltro nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni
alla Corte ha sostenuto il contrario – che la sostituzione del metodo dell’esenzione con il metodo dell'imputazione, previsto
dal § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA].
177. Pertanto, per quanto riguarda la proporzionalità della misura controversa, il cui esame spetta in primo luogo al giudice del
rinvio, ritengo utile svolgere le osservazioni che seguono.
178. Si rileverà che, benché la natura della misura nazionale di cui è causa, ossia la sostituzione di un metodo preventivo della
doppia imposizione con un altro più sfavorevole, sia meno pregiudizievole per la libertà di stabilimento rispetto all’assoggettamento
a un’imposta supplementare, l’AStG non sembra consentire in alcun modo, qualora sussistano le condizioni generali di applicazione
cui fa rinvio il § 20, n. 2 e 3, dell’AStG, di procedere a un esame caso per caso al fine di verificare se, in ogni fattispecie,
l’applicazione di tale disposizione possa essere esclusa in ragione dell’esistenza di un insediamento reale della stabile
organizzazione di cui trattasi nello Stato membro ospitante in questione. Al riguardo, il § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG si fonda
su una presunzione assoluta, secondo cui esiste una costruzione puramente artificiosa qualora sussistano le condizioni previste
dalla menzionata disposizione. Orbene, un tale criterio mi sembra sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito, tenuto
conto delle osservazioni esposte ai precedenti paragrafi 174 e 175 delle presenti conclusioni.
179. Se, tuttavia, il giudice del rinvio disponesse di un margine di valutazione sufficiente per stabilire se esista una costruzione
di puro artificio nella causa principale, sulla base, in particolare, di altre disposizioni del diritto tributario tedesco,
esso dovrebbe verificare se esista un insediamento reale della [OSCURATO:PERSONA] in Belgio avente lo scopo di svolgere attività economiche
effettive in tale Stato membro, sulla base di elementi oggettivi e verificabili relativi, in particolare, al livello di presenza
fisica della [OSCURATO:PERSONA] in termini di locali, di personale e di attrezzature. Solo qualora non sussistano tali condizioni, la
misura nazionale controversa, quale è stata applicata nel caso di specie, sarebbe giustificata dall’obiettivo della lotta
alle costruzioni puramente artificiose.
180. Nell’ottica dell’esame (eventuale) di tali elementi oggettivi da parte del giudice del rinvio, ritengo che quest’ultimo dovrà,
in particolare, verificare se la [OSCURATO:PERSONA] presentasse ancora, nell’esercizio fiscale controverso, tutti i requisiti applicabili
ai centri di coordinamento in forza del regio decreto 30 dicembre 1982, n. 187, summenzionato, segnatamente in termini di
obblighi relativi al livello di impiego in Belgio (
66
).
181. D’altro canto, contrariamente a quanto afferma il governo tedesco, non credo che il fatto che un’organizzazione come la [OSCURATO:PERSONA]
dedichi le sue attività al controllo nonché alla gestione di capitali ed effettui, se del caso, investimenti finanziari in
altri [OSCURATO:PERSONA] membri possa essere determinante per constatare l’esistenza di una costruzione puramente artificiosa, nel senso
che tale organizzazione non svolgerebbe attività economiche effettive nello Stato membro di stabilimento.
182. Infatti, non solo le attività finanziarie non sono escluse a priori dal beneficio delle libertà di circolazione, ma, inoltre,
non si può neanche totalmente escludere che gli investimenti di capitali di un’organizzazione come la [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio
dei suoi soci vengano realizzati nello Stato membro ospitante o, quanto meno, tramite intermediari finanziari o bancari stabiliti
in Belgio.
183. Ritengo che tali circostanze, sommate a un autentico insediamento fisico nello Stato membro ospitante, siano sufficienti ad
escludere l’esistenza di una costruzione di puro artificio.
184. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio compiere tutte le verifiche necessarie per accertare se la [OSCURATO:PERSONA] disponesse
di un insediamento reale, ai sensi della giurisprudenza della Corte, tale da consentire al giudice nazionale di concludere
che, nella causa principale, l’applicazione del § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG non può essere giustificata dallo scopo di contrastare
le costruzioni puramente artificiose.
3. Sulla conservazione della coerenza del regime fiscale
185. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] difende il § 20, nn. 2 e 3, dell’AStG anche in base alla conservazione della coerenza del
suo regime fiscale. A suo parere, tale disposizione garantisce la tassazione del reddito mondiale (e del patrimonio) dei contribuenti
tedeschi per quanto riguarda gli investimenti di capitali o la neutralità rispetto all’esportazione di capitali, che corrispondono
alla scelta di principio compiuta dal legislatore tedesco in forza della sua sovranità fiscale.
186. Con le sentenze Bachmann (
67
) e Commissione/Belgio (
68
), la Corte ha ammesso, in linea di principio, che la conservazione della coerenza del regime fiscale è un obiettivo che gli
[OSCURATO:PERSONA] membri possono far valere per giustificare le restrizioni alle libertà di circolazione del Trattato.
187. Se pure, a seguito di queste due sentenze, la giustificazione tratta dall’esigenza di garantire la coerenza del regime fiscale
costituisce una delle ragioni imperative d'interesse generale invocate più frequentemente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di
imposte dirette, è altresì noto che essa è stata sempre esclusa dalla Corte, in particolare perché, a differenza della situazione
all’origine delle due suddette sentenze, le norme fiscali in discussione non consentivano di constatare un nesso diretto tra
la concessione di un vantaggio fiscale e la compensazione di tale vantaggio mediante un prelievo fiscale (
69
), nesso che, in linea di principio, presuppone che l'imputazione e il prelievo si effettuino nell’ambito della stessa tassazione
in capo al medesimo contribuente (
70
).
188. Se fosse applicata in modo rigoroso, questa giurisprudenza porterebbe a negare nel caso in esame il beneficio della giustificazione
relativa alla coerenza del regime fiscale, in quanto il vantaggio fiscale concesso alla [OSCURATO:PERSONA] e l’applicazione del metodo
dell'imputazione rientrano nell’ambito di tassazioni diverse e di regimi fiscali diversi.
189. Tuttavia, nella citata sentenza Manninen, la Corte sembra avere attenuato la rigidità dell’interpretazione della nozione di
coerenza del regime fiscale fondata sui criteri dell’identità dell’imposizione e dell'identità del contribuente, che fino
ad allora era prevalente in giurisprudenza, ammettendo, in linea con quanto proposto dall’avvocato generale Kokott nelle sue
conclusioni in tale causa, che uno Stato membro possa invocare l’esigenza di conservare la coerenza del regime fiscale anche
se nella fattispecie non sussistevano i due summenzionati criteri (
71
).
190. La nozione di coerenza del regime fiscale è stata definita «un po’ vaga»(
72
) o addirittura «misteriosa» (
73
). [OSCURATO:PERSONA] membri hanno spesso invocato indistintamente altri tipi di giustificazione, spesso ammessi come ragioni imperative
ai sensi della giurisprudenza, quali l’efficacia dei controlli fiscali, la lotta contro l’evasione o la frode fiscale, o addirittura
la perdita di entrate fiscali, che non rientra però tra le suddette ragioni (
74
). Nella fattispecie, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sembra anche equiparare tale nozione al principio di territorialità,
sancito dal diritto fiscale internazionale e considerato anch’esso dalla Corte come atto a giustificare una restrizione a
una delle libertà di circolazione (
75
).
191. Come ha precisato l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle conclusioni relative alla causa Marks & Spencer (
76
), la nozione di coerenza del regime fiscale ha quindi la funzione di tutelare l’integrità dei sistemi fiscali nazionali, ma
non deve ostacolare l’integrazione di tali sistemi nel quadro del mercato interno. In tal senso, la suddetta nozione mira
a garantire un «delicato equilibrio» che si traduce in una regola di «doppia neutralità», ossia, da un lato, la neutralità
fiscale che l’art. 52 del Trattato CE impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri in relazione allo stabilimento delle imprese nella Comunità
e, dall’altro, quella che l’esercizio della libertà di stabilimento deve garantire rispetto ai meccanismi fiscali adottati
dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, di modo che i cittadini comunitari non utilizzino le disposizioni del diritto comunitario per trarne vantaggi
non connessi a tale esercizio.
192. Sotto questo profilo, si potrebbe quindi affermare che la nozione di coerenza del regime fiscale si confonde con l’abuso di
diritto o con l’esigenza di lottare contro le costruzioni di puro artificio. Se così fosse, nella fattispecie sarebbe sufficiente
rinviare alle osservazioni svolte nelle presenti conclusioni in merito a questo motivo di giustificazione.
193. Dinanzi al rigetto quasi sistematico dell’argomento basato sulla salvaguardia della coerenza del regime fiscale, compresa
la versione più flessibile risultante dalla citata sentenza Manninen, e alle difficoltà di delimitare con precisione tale
nozione rispetto agli altri motivi di giustificazione dedotti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri (
77
), potrebbe porsi la questione della sua reale utilità.
194. Tale interrogativo si può forse spiegare alla luce delle situazioni in cui la Corte ha dovuto valutare la menzionata giustificazione.
Infatti, nelle cause in cui era stato dedotto più seriamente l’argomento relativo alle esigenze di coerenza del regime fiscale,
si trattava di normative nazionali che, in un modo o nell’altro, determinavano una disparità di trattamento tra una situazione
interna e una situazione transfrontaliera, in cui i contribuenti in questione avevano esercitato una delle libertà di circolazione.
In definitiva, tali normative negavano l’estensione a un’operazione effettuata nella Comunità del beneficio del trattamento
fiscale, sotto forma di vantaggio fiscale, riservato alle operazioni dello stesso tipo effettuate sul territorio nazionale (
78
). Ad esempio, nella causa Manninen, citata, la normativa finlandese subordinava la concessione di un credito d’imposta agli
azionisti residenti in Finlandia e illimitatamente tassabili in tale Stato membro alla condizione che i dividendi fossero
distribuiti da società stabilite in Finlandia, soggette all’imposta sulle società nel medesimo Stato. La Corte, esaminando
la proporzionalità della misura fiscale controversa, che mirava ad evitare la doppia imposizione degli utili delle società
distribuiti agli azionisti, ha dichiarato che l'estensione del credito d’imposta agli azionisti finlandesi di una società
stabilita in Svezia, calcolato in base all’imposta dovuta da quest'ultima in tale Stato membro non comprometterebbe la coerenza
del regime tributario finlandese e costituirebbe al contempo una misura meno restrittiva per la libera circolazione dei capitali (
79
).
195. Come ho già rilevato in precedenza, la misura fiscale in discussione nel presente procedimento non introduce una disparità
di trattamento fiscale tra i soci della [OSCURATO:PERSONA], illimitatamente tassabili in [OSCURATO:PERSONA], che si sono avvalsi della libertà
di stabilimento, e i soci di una stabile organizzazione situata in [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, essa tratta in modo diverso situazioni
transfrontaliere in cui lo Stato membro nel quale si trova la stabile organizzazione dei soci tedeschi applica un livello
di tassazione inferiore o superiore a quello previsto dall’AStG. Tale misura consiste nel negare il beneficio dell’esenzione
dall'imposta sul reddito e da quella sul patrimonio in [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di prevenire la doppia imposizione, agli utili
da investimento di capitali di una stabile organizzazione situata in uno Stato membro in cui la pressione fiscale sia inferiore
al livello fissato dall’AStG e nell’applicare loro, sempre per prevenire la doppia imposizione, il metodo dell'imputazione
dell’imposta riscossa all’estero.
196. Anche ammettendo, in via generale, che possa esistere, in una situazione di sostituzione unilaterale di un metodo diretto
ad evitare la doppia imposizione con un altro, una finalità di preservare la coerenza del regime fiscale, mi interrogo tuttavia,
nel caso di specie – come hanno già potuto lasciar intendere le osservazioni esposte in precedenza – sulla questione se tale
causa di giustificazione costituisca il vero obiettivo perseguito dalle autorità tedesche con l'adozione della misura fiscale
controversa. Infatti, come si è visto, tale misura sembra essere sostanzialmente motivata dalla preoccupazione di contrastare
l’evasione fiscale, sotto forma di lotta alle costruzioni di puro artificio, o di preservare il principio di territorialità.
197. Se si tratta di difendere tale principio, come fa valere la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], mi sembra, in particolare, che
sia incoerente e poco compatibile con detto principio prelevare l’imposta sul patrimonio proveniente da una stabile organizzazione
situata in un altro Stato membro che non riscuote tale imposta e la cui imposta sul reddito è inferiore a quella applicata
in [OSCURATO:PERSONA], e rinunciare ad applicare la medesima imposta sul patrimonio quando quest’ultimo proviene da una stabile organizzazione
situata in uno Stato membro in cui il livello impositivo è più elevato che in [OSCURATO:PERSONA], anche se neanche quest’altro Stato
membro riscuote l’imposta sul patrimonio.
198. Pertanto, ritengo che la misura fiscale controversa non possa essere giustificata dalla preoccupazione di preservare la coerenza
del regime fiscale tedesco, nei termini in cui tale motivo di giustificazione viene addotto e interpretato dalla Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA].
199. Al termine della mia analisi, ritengo che l'art. 52 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una
normativa fiscale di uno Stato membro che, per evitare la doppia imposizione, preveda la sostituzione del metodo dell’esenzione
con quello dell'imputazione ai fini della tassazione dei redditi e del patrimonio dei residenti di tale Stato, che provengono
da investimenti di capitali in una stabile organizzazione costituita da tali residenti e situata in un altro Stato membro
in cui il livello impositivo è inferiore a quello previsto dalla normativa fiscale nazionale del primo Stato membro, a meno
che tale normativa sia giustificata dall’esigenza di contrastare le costruzioni puramente artificiose destinate ad eludere
la normativa nazionale. Spetta al giudice del rinvio verificare se l’applicazione della normativa fiscale nazionale in discussione
nel procedimento principale possa essere giustificata da tale motivo.
200. Aggiungo che un'identica conclusione si imporrebbe se l'esame del presente procedimento andasse effettuato alla luce dell'art.
73 del Trattato CE.
VI –
Conclusione
201. Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione posta dal [OSCURATO:PERSONA]:
«Gli artt. 52 del Trattato CE, (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE),
devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa fiscale di uno Stato membro che, per evitare la doppia
imposizione, preveda la sostituzione del metodo dell’esenzione con il metodo dell'imputazione ai fini della tassazione dei
redditi e del patrimonio dei residenti di tale Stato, che provengono da investimenti di capitali in una stabile organizzazione
costituita da tali residenti e situata in un altro Stato membro in cui il livello impositivo è inferiore a quello previsto
dalla normativa fiscale nazionale del primo Stato membro, a meno che tale normativa sia giustificata dall’esigenza di contrastare
le costruzioni puramente artificiose destinate ad eludere la normativa nazionale. Spetta al giudice del rinvio verificare
se l’applicazione della normativa fiscale nazionale in discussione nel procedimento principale possa essere giustificata da
tale motivo».
1
– Lingua originale: il francese.
2
– V. il paragrafo 3 delle conclusioni presentate il 23 febbraio 2006 nella causa [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA], che ha dato luogo alla sentenza 12 dicembre 2006 (causa C‑374/04, Racc. pag. I‑11673).
3
– RGBl 1934 I, pag. 1005.
4
– Rispettivamente BGBl 1969 II, pag. 18 e
Moniteur belge
del 30 luglio 1969.
5
– BGBl 1972 I, pag. 1713.
6
– BGBl 1993 I, pag. 2310.
7
–
Moniteur belge
del 13 gennaio 1983.
8
– V., al riguardo, sentenza 22 giugno 2006, cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187/Commissione (Racc. pag. I-5479,
punto 9).
9
– Si tratta delle SEC.
10
– V. art. 7, n. 1, dell’AStG.
11
– V. § 10, nn. 1 e 2, dell’AStG.
12
– Secondo l’espressione utilizzata dal relatore generale J.-P. [OSCURATO:PERSONA] nello studio di diritto tributario comparato, che
raggruppa 28 relazioni nazionali, redatto dall’[OSCURATO:PERSONA], intitolato
[OSCURATO:PERSONA] tax problems of partnerships
, in Cahiers de droit fiscal international, [OSCURATO:PERSONA], L’Aia, 1995, pag. 604.
13
– Boll. Suppl. n. 2, 1969, pag. 7.
14
– Se la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata qualificata come una società di capitali di diritto tedesco, è molto probabile che le sarebbe
stato applicato il regime apparentemente più sfavorevole delle società intermedie estere (SEC) (capitolo 4 dell’AStG). Tuttavia,
quest’ipotesi non è oggetto della presente analisi, dato che non è stata sollevata dal giudice del rinvio.
15
– V., in tal senso, sentenza 14 dicembre 2000, causa C-141/99, AMID (Racc. pag. I-11619, punto 18). V. anche il paragrafo 25
delle conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nella causa C-336/96, [OSCURATO:PERSONA], decisa con sentenza 12 maggio 1998
(Racc. pag. I-2793).
16
– V., in tal senso, sentenza 14 dicembre 2006, causa C-170/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-11949,
punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
17
V. i paragrafi 33-38 delle conclusioni presentate il 27 aprile 2006 nella causa decisa con la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA].
18
– V., in particolare, sentenze 13 aprile 2000, causa C-251/98, Baars (Racc. pag. I-2787, punto 22); 21 novembre 2002, causa
C-436/00, X e Y (Racc. pag. I-10829, punto 37), e 12 settembre 2006, causa C-196/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-7995, punto 31).
19
– V., segnatamente, sentenze 11 marzo 2004, causa C-9/02, [OSCURATO:PERSONA] du Saillant (Racc. pag. I-2409, punto 40), nonché
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 41).
20
– V. sentenza Baars, cit. (punto 29).
21
– V., in particolare, sentenze 27 settembre 1988, causa 81/87, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 5483, punto 16);
16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI (Racc. pag. I-4695, punto 21); [OSCURATO:PERSONA] du Saillant, cit. (punto 42), e 13 dicembre
2005, causa C-446/03, Marks & Spencer (Racc. pag. I-10837, punto 31) (il corsivo è mio).
22
– V., in tal senso, sentenze citate [OSCURATO:PERSONA] du Saillant (punto 44); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punto 40),
nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punto 18). V. anche, da ultimo, a proposito della libera circolazione dei
capitali, sentenza 14 novembre 2006, causa C‑513/04, Kerckhaert e Morres (Racc. pag. I-10967, punto 15, e la giurisprudenza
ivi citata).
23
– [OSCURATO:PERSONA] du Saillant, cit. (punto 45) (il corsivo è mio).
24
– Idem (punti 46-48) (il corsivo è mio). V. anche sentenza 7 settembre 2006, causa C-470/04, N (Racc. pag. I-07409, punti 34-39).
25
– Punto 46 (il corsivo è mio).
26
– Sentenza 12 dicembre 2006, causa C-446/04 (Racc. pag. I-11753).
27
– Tale disposizione è infatti priva di efficacia diretta (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 17).
28
– GU L 225, pag. 6.
29
– GU L 225, pag. 10.
30
– GU L 157, pag. 38.
31
– V., segnatamente, per quanto riguarda la libera circolazione dei capitali, sentenza Kerckhaert e Morres, cit. (punto 22),
e, per quanto riguarda l’art. 52 del Trattato CE, sentenza 12 dicembre 2006, causa C-374/04, [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] IV of
the ACT [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑11673, punto 51).
32
– [OSCURATO:PERSONA], cit. (punti 24 e 30), nonché 12 dicembre 2002, causa C-385/00, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-11819, punto 93),
per quanto riguarda l’art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE). [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 1999, causa
C‑307/97, Saint-Gobain ZN (Racc. pag. I-6161, punto 57), per quanto riguarda gli artt. 52 e 58 del Trattato CE, e 23 febbraio
2006, causa C-513/03, [OSCURATO:PERSONA] der Heijden (Racc. pag. I-1957, punto 47), per quanto concerne la libera circolazione
dei capitali.
33
– [OSCURATO:PERSONA], cit. (punti 24-30); Saint-Gobain ZN, cit. (punto 57); [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 93); 30 ottobre 2006, causa
C-290/04, FKP [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-9461, punto 54); [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA],
cit. (punto 52) (il corsivo è mio).
34
– Per quanto riguarda la libera circolazione dei capitali, sentenze citate [OSCURATO:PERSONA] der Heijden (punto 47) e, in relazione
alla libertà di stabilimento, N (punto 44), nonché [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA] (punto 52).
35
– [OSCURATO:PERSONA] (punto 94) e FKP [OSCURATO:PERSONA] (punto 55).
36
– [OSCURATO:PERSONA], cit. (punti 93-94).
37
– V., in particolare, sentenza Kerckhaert e Morres, cit. (punto 24), a proposito dell’applicabilità della libera circolazione
dei capitali, in cui la Corte ha dichiarato che l’art. 73 B, n. 1, del Trattato non osta alla normativa di uno Stato membro
che, nell’ambito dell’imposta sul reddito, assoggetta alla stessa aliquota d’imposta uniforme i dividendi di azioni di società
aventi sede nel territorio di detto Stato e i dividendi di azioni di società aventi sede in un altro Stato membro, senza prevedere
la possibilità di imputare l’imposta prelevata mediante ritenuta alla fonte in quest’altro Stato membro.
38
– V. sentenze citate [OSCURATO:PERSONA] (punti 30 e 31) e Saint-Gobain ZN (punto 57).
39
– V., in particolare, sentenza 7 settembre 2004, causa C-319/02, Manninen (Racc. pag. I-7477).
40
– [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit. (punti 48-49).
41
– Ibidem (punti 48-50).
42
– Ibidem (punto 53).
43
– V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 47).
44
– All’epoca dei fatti, solo la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato
di Lussemburgo, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Finlandia e il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia riscuotevano un’imposta sul patrimonio
delle persone fisiche. Da allora, tali [OSCURATO:PERSONA] membri, ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, della Repubblica francese e del [OSCURATO:PERSONA]
di Svezia, l’hanno accantonata.
45
– All’epoca dei fatti, tale imposta ammontava, per le persone fisiche, allo 0,5% del patrimonio imponibile comprensivo degli
attivi di impresa.
46
– V. artt. 22 e 23 di detta convenzione.
47
– V. le conclusioni presentate il 2 maggio 2006 nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punti 78-83).
48
– Beninteso, una disparità di trattamento che fosse applicabile unicamente tra una situazione interna e una situazione transfrontaliera,
sempreché le situazioni in questione fossero equiparabili, sarebbe in contrasto con la libertà di stabilimento. Tale parte
dell’alternativa non solleva problemi particolari.
49
– V., nello stesso senso, le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA],
cit. (paragrafo 39).
50
– Sentenza 5 luglio 2005, causa C-376/03 (Racc. pag. I-5821).
51
– [OSCURATO:PERSONA] citate D. (punto 54) e [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA] (punto 84).
52
– [OSCURATO:PERSONA] citate D. (punto 61) e [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA] (punto 91).
53
– [OSCURATO:PERSONA] citate Saint-Gobain ZN (punto 59) e D. (punto 56).
54
– Sentenza D., cit., punto 57.
55
– V., in tal senso, sentenze 30 settembre 2003, causa C-167/01, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-10155, punti 107, 132 e 133); [OSCURATO:PERSONA] du Saillant, cit. (punto 49), Marks & Spencer, cit. (punto 35), nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
cit. (punto 47).
56
– Risoluzione 1° dicembre 1997, su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (GU 1998, C 2, pag. 2).
57
– V., in particolare, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 97), nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punto 49
e la giurisprudenza ivi citata).
58
– Paragrafo 55 delle conclusioni.
59
– Ricordo che tale regime comporta effettivamente un aiuto di Stato, come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza Belgio
e Forum 187/ Commissione.
60
– V., in tal senso, paragrafo 58 delle citate conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
61
– [OSCURATO:PERSONA] ICI, cit. (punto 26); X e Y, cit. (punto 61); 12 dicembre 2002, causa C‑324/00, Lankhorst-Hohorst (Racc. pag. I-11779,
punto 37); [OSCURATO:PERSONA] du Saillant, cit. (punto 50); Marks & Spencer, cit. (punto 57), nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 51).
62
– [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit. (punti 64, 53-55 e 67).
63
– Ibidem (punti 65 e 66).
64
– Ibidem (punti 67, 72 e 73).
65
– V., in tal senso, sentenza X e Y, cit. (punto 43).
66
– I centri di coordinamento devono impiegare in Belgio l’equivalente di almeno dieci persone a tempo pieno per un periodo
di due anni di attività.
67
– Sentenza 28 gennaio 1992, causa C-204/90 (Racc. pag. I-249, punti 21-23).
68
– Sentenza 28 gennaio 1992, causa C-300/90 (Racc. pag. I-305, punti 14-16).
69
– [OSCURATO:PERSONA] ICI, cit. (punto 29); Baars, cit. (punto 40); [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 109); 18 settembre 2003, causa C‑168/01, Bosal
(Racc. pag. I-9409, punto 31); 15 luglio 2004, causa C-242/03, Weidert e Paulus (Racc. pag. I-7379, punto 22); 10 marzo 2005,
causa C-39/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-2057, punto 21), e 26 ottobre 2006, causa C-345/05, Commissione/Portogallo
(Racc. pag. I-10633, punto 29).
70
– V., in particolare, sentenze Baars, cit. (punto 40); 6 giugno 2000, causa C-35/98, Verkooijen (Racc. pag. I-4071, punti 57
e 58); Bosal, cit. (punti 29 e 30); 15 luglio 2004, causa C-315/02, Lenz (Racc. pag. I-7063, punto 36); Manninen, cit. (punto 42),
e 14 settembre 2006, causa C‑386/04, Centro di [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-08203, punto 54).
71
– Punti 45 e 46 della sentenza, nonché, in particolare, paragrafi 54-57 delle conclusioni.
72
– Paragrafo 51 delle citate conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Manninen.
73
– Vanistendael F., «Cohesion: [OSCURATO:PERSONA] rises from his ashes»,
EC [OSCURATO:PERSONA]
, 2005, pag. 211.
74
– A tale proposito v., in particolare, citate sentenze Verkooijen (punto 59), X e Y (punto 50), Lenz (punto 40), e Marks
& Spencer (punto 44).
75
– V. sentenze 15 maggio 1997, causa C-250/92, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-2471, punto 22); Bosal, cit. (punto 37);
Manninen, cit. (punto 38), nonché Marks & Spencer, cit. (punto 39).
76
– Paragrafi 66-67.
77
Si noti anche che, nella citata sentenza Marks & Spencer, la Corte, in sede di esame dell'eventuale giustificazione della
normativa britannica che limitava il beneficio dello sgravio del gruppo alle perdite subite dalle società residenti, non ha
invocato la conservazione della coerenza del regime fiscale, ma un insieme di tre motivi cumulativi relativi, innanzi tutto,
alla tutela della ripartizione del potere impositivo tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, poi al rischio del duplice uso delle perdite ed
infine al rischio di evasione fiscale.
78
– V., in particolare, i fatti all’origine delle citate sentenze Verkooijen, Bosal, Lenz, e Manninen, nonché sentenza 8 marzo
2001, cause riunite C‑397/98 e C‑401/98, Metallgesellschaft e a. (Racc. pag. I-1727).
79
– Sentenza Manninen, cit. (punto 46).