CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29479/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 ottobre 2024, depositata il 20 novembre 2024, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Forlì del 23 maggio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile, in concorso con altri, dei reati di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., e condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.500 di multa, in relazione a due distinti episodi di furto aggravato commessi all'interno di un esercizio commerciale. 2. Avverso tale sentenza, conforme a quella di primo grado, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente la ricostruzione del giudice di primo grado, senza sottoporre a effettivo vaglio critico il materiale probatorio acquisito. 3.1. In particolare, quanto al primo episodio, il ricorrente assume che nessuno avrebbe visto direttamente l'imputato apporre i bollini sui beni assenta mente sottratti e che la stessa ricostruzione accusatoria farebbe ricorso a espressioni dubitative, sicché la sentenza impugnata avrebbe tratto un giudizio di colpevolezza da elementi non univoci. 3.2. La difesa valorizza, inoltre, il fatto che uno dei beni sottratti sarebbe stato restituito da [OSCURATO:PERSONA], altro soggetto legato al punto vendita, nonché l'esito asseritamente non significativo della perquisizione domiciliare, all'esito della quale sarebbe stata rinvenuta soltanto merce di scarso valore; da tali elementi inferisce la mancanza di prova della responsabilità oltre il ragionevole dubbio. 3.3. Con riguardo al secondo episodio, il ricorrente deduce che la condotta materiale sarebbe stata posta in essere da altro soggetto, mentre l'imputato si sarebbe limitato a una mera presenza sul luogo del fatto, priva di reale capacità causale, con conseguente erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. 4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione per omessa pronuncia sui motivi aggiunti di appello, sostenendo che la Corte 1territoriale avrebbe erroneamente dato atto dell'esistenza di un unico motivo di gravame, omettendo di esaminare ulteriori censure difensive. 4.1. In particolare, la difesa richiama le doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, con riguardo alla determinazione della pena base, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla recidiva e, più in generale, al calcolo della pena; assume, pertanto, che la sentenza impugnata sarebbe viziata da omessa pronuncia su profili devoluti al giudice d'appello mediante motivi aggiunti tempestivamente depositati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile perché connotato da manifesta genericità e strutturalmente risolto in una censura meramente assertiva, priva di un effettivo confronto con il tessuto motivazionale della sentenza impugnata. 2.1. Le doglianze difensive si limitano, infatti, a isolare singoli dati fattuali - l'assenza di un'osservazione diretta dell'apposizione dei bollini, l'uso di formule dubitative in alcuni atti, la restituzione di un bene da parte di terzi, l'esito della perquisizione domiciliare - per inferirne una ricostruzione alternativa, senza però indicare quali specifici snodi argomentativi della sentenza impugnata sarebbero inficiati da manifesta illogicità o da reale violazione di legge. 2.2. Invero, dalla lettura delle due conformi sentenze di condanna, si evince una lineare ricostruzione dei due episodi di sottrazione commessi in Forlì il 4 dicembre 2016, presso l'esercizio commerciale Conad ubicato nel centro co mmerciale «Punta di Ferro». Con coerenza argomentativa, priva di travisamenti o evidenti lacune logiche, entrambe le motivazioni spiegano la modalità di sottrazione di merce all'interno del predetto supermercato, dei due episodi. In particolare, alcuni soggetti si avvalevano dei cosiddetti "bollini gialli", ordinariamente apposti dagli addetti al controllo in ingresso sui beni acquistati in altri negozi del centro commerciale, affinché tali prodotti non venissero nuovamente conteggiati alle casse dell'ipermercato. I bollini gialli venivano evidentemente messi a disposizione degli autori dei furti da un addetto all'imbustamento operante presso l'esercizio commerciale. La polizia giudiziaria avviava specifici servizi di osservazione e controllo, con anche la verifica delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza e attività di pedinamento. Nel corso di tali accertamenti veniva rilevato che, il 4 dicembre 2016, alle ore 17.00 circa, [OSCURATO:PERSONA] 2Alfredo, dopo avere interloquito con l'addetto all'imbustamento [OSCURATO:PERSONA], separ atamente giudicato, accedeva al supermercato. Quindi collocava nel carrello un aspirapolvere del valore di euro 150,00 e due confezioni di luci a led per il valore complessivo di euro 60,00. Giunto alle casse, l'imputato non corrispondeva alcun prezzo per tali beni, dato che vi aveva apposto i menzionati bollini gialli. 2.3. Su questo primo episodio, la sentenza di appello impugnata, sulla base di oggettive constatazioni da parte della polizia giudiziaria e grazie alle apparecchiature tecniche, spiega che l'imputato veniva osservato confabulare con [OSCURATO:PERSONA], prelevare i beni dagli scaffali e apporvi i bollini gialli che gli avrebbero consentito di oltrepassare le casse senza effettuare alcun pagamento. 2.4. A fronte di tali argomenti esposti in entrambe le motivazioni con lineare coerenza logico-deduttiva rispetto alle osservazioni dirette della polizia giudiziaria, il ricorso non aggredisce in modo sufficiente e specifico la ratio decidendi, ma contrappone alla valutazione operata dai giudici di merito una generica diversa e più favorevole lettura delle risultanze processuali, operazione che eccede il perimetro del sindacato di legittimità. Infatti, il ricorso riproponendo argomenti già sottoposti al giudice di appello, si limita a prospettare una generica critica sulla valutazione probatoria circa il contrbuto causale del ricorrente nell'operazione criminosa. Deve ribadirsi, in proposito, il principio secondo cui è inammissibile l'impugnazione quando manchi l'indicazione della necessaria correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle dedotte con l'atto di ricorso, non potendo quest'ultimo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. A tale regola si accompagna il granitico principio, di rango nomofilattico, secondo cui il ricorso per cassazione che riproduca censure attinenti alla valutazione del fatto e all'apprezzamento delle prove, senza confrontarsi criticamente con l'intelaiatura motivazionale del provvedimento impugnato, difetta del requisito della specificità intrinseca e deve essere dichiarato inammissibile. 2.5. Nello stesso solco si deve ribadire che è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre, in larga parte, i motivi già disattesi in appello, senza formulare una critica puntuale al provvedimento impugnato e senza prendere in considerazione le argomentazioni della sentenza per confutarle in fatto e in diritto. 32.6. Ancora, è principio consolidato che le doglianze formalmente prospettate come vizi motivazionali, ma sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, sono estranee al giudizio di cassazione e si risolvono in una inammissibile richiesta di revisione del merito. 2.7. Tali coordinate risultano pienamente pertinenti al caso in esame. La difesa, infatti, non denuncia un travisamento della prova di macroscopica evidenza, né individua omissioni argomentative decisive; si limita, piuttosto, a valorizzare taluni segmenti fattuali già esaminati dai giudici del merito, pretendendo da questa Corte una loro diversa ponderazione. 2.8. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di ribadire che il sindacato di legittimità non consente una rilettura atomistica del materiale probatorio né l'autonoma sostituzione del giudizio di merito con una ricostruzione alternativa prospettata dalla parte; esso resta circoscritto alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione nei limiti delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. 2.9. Né la censura acquista consistenza per il solo fatto di evocare il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, giacché tale richiamo, se non accompagnato dall'individuazione di specifiche e decisive fratture logiche della motivazione, resta meramente dichiarativo e non vale a trasformare in vizio di legittimità ciò che è mera contestazione di merito. 2.10. Quanto al segmento del primo motivo di ricorso relativo al secondo episodio, commesso nella stessa giornata, la doglianza si esaurisce nell'affermazione secondo cui la mera presenza sul luogo del fatto non varrebbe a fondare il concorso di persone nel reato. Anche sotto tale profilo, tuttavia, il ricorso difetta di specificità, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata in ordine agli elementi valorizzati per ritenere il contributo concorsuale dell'imputato, limitandosi a negarne in modo apodittico la rilevanza. 2.11. Come emerge dalle due conformi sentenze di condanna, nella medesima giornata, poco dopo • il primo episodio, [OSCURATO:PERSONA] faceva nuovamente ingresso nello stesso esercizio commerciale in compa gnia di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli giudicato separatamente. due si intrattenevano dapprima con la medesima persona già addetta all'imbustamento e, successivamente, riponevano nel carrello alcuni beni alimentari, per un importo di circa euro 10,00, nonché un televisore e un forno a microonde, per un valore complessivo di poco inferiore a euro 400,00. Anche in tale occasione, giunti alle casse, come accaduto poco prima, mediante il medesimo espediente dell'apposizione di bollinigialli, corrispondevano soltanto il prezzo dei generi alimentari, omettendo il pa‘.: gamento degli altri restanti prodotti. Si noti che gli ulteriori accertamenti consentivano di rinvenire parte della merce sottratta e gli strumenti utilizzati per la realizzazione della condotta. In particolare, un aspirapolvere corrispondente a quello asportato dall'esercizio commerciale era consegnato ai Carabinieri da [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva di averlo ricevuto in regalo da [OSCURATO:PERSONA]. A seguito di perquisizione personale eseguita nei confronti dell'imputato, venivano rinvenuti sedici bollini gialli; la successiva perquisizione domiciliare permetteva, altresì, di reperire le confezioni di luci a led, beni che venivano, infine, restituiti agli aventi diritto. 2.12. Anche sotto tale profilo, riguardante il ruolo concorsuale svolto dal ricorrente, le due conformi motivazioni espongono con coerenza e congruità gli elementi che depongono a favore sia della partecipazione attiva, non certamente solo morale, del ricorrente anche al secondo episodio, sostanzialmente ripetitivo della medesima tecnica criminosa già collaudata. La motivazione impugnata, in particolare, spiega che l'imputato veniva trovato in possesso dei bollini gialli a seguito della perquisizione, a riprova di un collegamento operativo che proprio grazie alla disponibilità dei bollini consentiva l'asportazione della merce senza effettuare pagamenti. 2.13. La censura della difesa riguardante sempre il ruolo concorsuale svolto da [OSCURATO:PERSONA] anche nel secondo episodio, trascura sia gli elementi oggettivi, emersi con i servizi di p.g. e la perquisizione, sia l'identità e la conseguenzialità dell'accertamento dei due episodi; elementi che nelle due conformi motivazioni sono esposti con coerenza e senza evidenti illogicità o travisamenti, fondando in modo esaustivo e convincente l'affermazione di responsabilità concorsuale del ricorrente per entrambi gli episodi. Anche questo profilo del primo motivo di ricorso, riguardante il secondo episodio, si appalesa, quindi, meramente oppositivo, assertivo e privo di reale attitudine demolitoria, sì da collocarsi manifestamente fuori dal paradigma del giudizio di legittimità. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. 3.1. In ordine alla denunciata omessa pronuncia sui motivi aggiunti di appello con cui vengono rappresentate, sotto vari profili, critiche alla decisione di primo grado riguardanti il trattamento sanzionatorio, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che nell'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non si accenna al trattamento sanzionatorio, e in particolare alla continuazione con fatti giudicati da altre sentenze. 53.2. E' utile ribadire il principio per cui, in tema di impugnazioni, il motivo inerente al trattamento sanzionatorio costituisce un punto autonomo della decisione, sicché, ove l'appello originario abbia avuto riguardo ad altri aspetti della decisione non ci si può dolere, con i motivi aggiunti, dell'insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di pena (Vedi, Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803 - 01). Sotto tale profilo, i nuovi motivi non hanno potuto accedere alla valutazione del giudice di appello che, seppur dia atto di un solo motivo di appello, in effetti, nel capoverso conclusivo della motivazione (pag. 3) precisa che in assenza del devolutum circa il trattamento sanzionatorio non si può procedere nemmeno alla correzione dell'errore di calcolo commesso dal giudice di primo grado. Essendo il giudizio di appello governato dall'effetto devolutivo, il giudice del gravame è chiamato a pronunciarsi solo sui punti della decisione investiti da specifiche censure. Ne consegue che le questioni non devolute in appello non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità. In termini specifici soltanto facendo oggetto di appello tiy2fla questione concernente la commisurazione della pena si rende effettiva la successiva verifica in merito alla congruità del trattamento sanzionatorio da parte del giudice del gravame e, quindi, l'eventuale controllo di legittimità circa la non arbitrarietà o manifesta irragionevolezza della pena inflitta. 3.3. In conclusione, con riferimento alle doglianze concernenti il calcolo della pena e la continuazione con altre sentenze, il ricorso per cassazione non può sottoporre a giudizio motivi già inammissibili in appello, in quanto la relativa questione non è stata specificamente investita dall'atto di appello, così da imporre al giudice di secondo grado una corrispondente statuizione. 3.4. Il secondo motivo, pertanto, difetta di devolutum specifico sulla pena, e perciò si risolve nella prospettazione di una questione non utilmente introdotta nel giudizio di appello e non deducibile, come tale, per la prima volta in cessazione. 4. In definitiva, entrambi i motivi di ricorso risultano inammissibili: il primo, perché costruito come critica generica e assertiva, orientata a una rivalutazione del merito; il secondo, perché privo di specificità e di devoluzione utile sulla questione del calcolo della pena. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della i ELt.,11 T LliA ,49Arb£ ttAt Lv,4 rAt somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere il profilo di colpa nella proposizione del ricorso. 6 P.Q.M