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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 27454/2026

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ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 11 novembre 2025 il GIP del Tribunale diRimini – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta daXXXXXXXXXXXXXXXX, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione trai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili.In motivazione si afferma che la decisione che si chiede di ‘collegare’ adaltre (già riunite in continuazione) riguarda altre persone offese e dunque riflettepiù che altro uno stile di vita.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – XXXXXXXXXXXXXXXX.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cuisi deduce vizio di motivazione.Si evidenzia che tutte le decisioni (in numero di 4) divenute definitive hannoad oggetto il reato di cui all’art. 612 bis cod.pen. e la domanda riguarda lapossibile unificazione della quarta decisione alle prime tre già unificate.

Inoltreera stata rappresentata la correlazione delle condotte con la condizione ditossicodipendenza ampiamente sostenuta da certificazione prodotta.A fronte di ciò la decisione non affronta i reali temi, rifugiandosi dietro ladiversa soggettività delle persone offese (in questo ultimo caso).

Ma si tratta dicondotte che risultano espressive del medesimo problema relazionale e chehanno medesima genesi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, in quanto il provvedimento impugnato reca unamotivazione apparente.Il G.E. non esplora alcuno dei temi introdotti con la domanda, non chiariscele ragioni per cui le condotte già riunite in continuazione avrebbero una genesidiversa rispetto all’episodio ulteriore oggetto di richiesta, limitandosi a fareriferimento alla diversità di persone offese, aspetto che non consente diapprezzare e comprendere le ragioni della decisione.Inoltre, a fronte di allegazione specifica non esprime valutazione alcuna sultema della tossicodipendenza.

In simile situazione si ritiene – negli insegnamentidi questa Corte - violato l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai finidella decisione ( tra le molte Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante,Rv. 278187 - 01).Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio pernuova deliberazione.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per leIndagini Preliminari del Tribunale di RiminiCosì è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 11 novembre 2025 il GIP del Tribunale diRimini – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta daXXXXXXXXXXXXXXXX, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione trai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili.In motivazione si afferma che la decisione che si chiede di ‘collegare’ adaltre (già riunite in continuazione) riguarda altre persone offese e dunque riflettepiù che altro uno stile di vita.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – XXXXXXXXXXXXXXXX. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cuisi deduce vizio di motivazione.Si evidenzia che tutte le decisioni (in numero di 4) divenute definitive hannoad oggetto il reato di cui all’art. 612 bis cod.pen. e la domanda riguarda lapossibile unificazione della quarta decisione alle prime tre già unificate. Inoltreera stata rappresentata la correlazione delle condotte con la condizione ditossicodipendenza ampiamente sostenuta da certificazione prodotta.A fronte di ciò la decisione non affronta i reali temi, rifugiandosi dietro ladiversa soggettività delle persone offese (in questo ultimo caso). Ma si tratta dicondotte che risultano espressive del medesimo problema relazionale e chehanno medesima genesi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, in quanto il provvedimento impugnato reca unamotivazione apparente.Il G.E. non esplora alcuno dei temi introdotti con la domanda, non chiariscele ragioni per cui le condotte già riunite in continuazione avrebbero una genesidiversa rispetto all’episodio ulteriore oggetto di richiesta, limitandosi a fareriferimento alla diversità di persone offese, aspetto che non consente diapprezzare e comprendere le ragioni della decisione.Inoltre, a fronte di allegazione specifica non esprime valutazione alcuna sultema della tossicodipendenza. In simile situazione si ritiene – negli insegnamentidi questa Corte - violato l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai finidella decisione ( tra le molte Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante,Rv. 278187 - 01).Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio pernuova deliberazione. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per leIndagini Preliminari del Tribunale di RiminiCosì è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.