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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28500/2026

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o ProcuratoreRaffaele Gargiulo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alledeterminazioni in ordine alla sospensione condizionale della pena con riguardoall’applicazione degli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen.;lette le conclusoni formulate dall'[OSCURATO:PERSONA], difensore della partecivile, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli, con laquale veniva confermata la condanna emessa in primo grado in relazione al reatodi cui all’art. 570, comma secondo, cod.pen., cui era conseguita l’irrogazionedella pena di mesi 6 di reclusione ed €600,00 di multa, sospesa a condizione chel’imputato provvedesse al pagamento della provvisionale liquidata in €10.000.2.

Avverso tale sentenza, sono stati formulati tre motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine all’esclusione dell’impossibilità per l’imputato di provvedere alversamento dell’assegno di mantenimento (stabilito in €500,00 mensili) in favoredei figli minori.

Assume il ricorrente di svolgere l’attività di tappezziere che,tuttavia, non gli ha mai garantito adeguati introiti, tant’è che era la convivente adoverlo supportare economicamente.

Inoltre, le difficoltà insorte a seguitodell’epidemia da Covid-19 avrebbe ulteriormente limitato le sue giàmodestissime capacità economiche.

Ciononostante, il ricorrente avevaprovveduto con una certa regolarità a versare il 50% delle spese straordinarie, ariprova dell’assenza della volontà di sottrarsi all’obbligazione di mantenimento.Si contesta, infine, la sussistenza dello stato di bisogno.2.2.

Con il secondo motivo, si deduce l’omessa valutazione delle condizionieconomiche del ricorrente in relazione alla subordinazione della sospensionecondizionale della pena al pagamento della provvisionale pari ad €10.000.

Leesposte difficoltà economiche, in cui versa stabilmente il ricorrente, sono tali daimpedirgli di far fronte al pagamento della suddetta somma.2.3.

Con il terzo motivo si contesta la quantificazione della pena conspecifico riferimento al ritenuto omesso riconoscimento delle attenuantigeneriche in relazione al reato di cui all’art. 570, comma primo, cod.pen.3.

Il ricorso è stato definito con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato.2.

Il primo motivo presenta due distinti profili di inammissibilità.

In primoluogo, infatti, deve rilevarsi come l’atto di appello non conteneva uno specificomotivo riferito alla presunta incapacità economica dell’imputato di far fronteall’obbligo di mantenimento.In sede di appello, infatti, il ricorrente censurava la configurabilità del reatoin questione con riguardo all’ipotesi della mera convivenza more uxorio (primomotivo), nonché alla sussistenza dello stato di bisogno (secondo motivo) ed altrattamento sanzionatorio (terzo motivo).

Invero, vi è un accenno alle condizionipatrimoniali del ricorrente solo in relazione al secondo motivo di appello, ma sitratta di una deduzione del tutto generica, nella misura in cui non individuaesattamente le ragioni per cui la sentenza di primo grado non avrebbeadeguatamente valutato tale aspetto.Ne consegue l’inammissibilità della deduzione di un motivo, incentrato su unaccertamento di fatto, non specificamente proposto in grado di appello.2.1.

Per mera completezza, deve sottolinearsi come le deduzioni formulatedal ricorrente risulterebbero in ogni caso manifestamente infondate.Per consolidata giurisprudenza, infatti, l'incapacità economica dell'obbligato,intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione dipersistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Sez.6, n. 53173del 22/5/2018, Rv.274613).

Si è anche affermato che l'impossibilità assolutadell'obbligato di far fronte all’obbligo di mantenimento, non può essere assimilataalla indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamentodei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degliaventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità diassolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosasopravvivenza. (Sez.6, n. 32576 del 15/6/2022, Rv. 283616).Nel caso di specie non risulta in alcun modo una condizione di oggettiva eincolpevole incapacità a provvedere al mantenimento tant’è che, comesottolineato dai giudici di merito, il ricorrente non si è neppure attivato in sedecivile per chiedere la riduzione della misura dell’assegno mensile.Anche la deduzione degli scarsi introiti derivanti dall’attività di tappezziere èrimasta a livello di mera enunciazione difensiva, non essendo stato fornito alcunelemento utile e concreto sulla cui base i giudici di merito avrebbero potutostabilire i redditi di cui l’imputato beneficiava e la loro congruità rispettoall’obbligo di mantenimento.Infine, integra una mera deduzione difensiva anche il richiamo alle difficoltàeconomiche derivanti dalla pandemia, tanto più ove si consideri chel’inadempimento era divenuto stabile e continuativo fin dal 2017.2.2.

Manifestamente infondata è anche la contestazione dello stato dibisogno, posto che, per consolidata giurisprudenza, la minore età del figlio, afavore del quale è previsto l'obbligo di contribuzione al mantenimento,rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva di stato di bisogno, che non èesclusa per il fatto che al mantenimento della prole provveda in via sussidiarial'altro genitore (Sez.6, n. 53607 del 20/11/2014, Rv.261871).3.

Il terzo motivo di ricorso è infondato.Il ricorrente sostiene che le attenuanti generiche sarebbero statericonosciute solo con riguardo al più grave dei reati posti in continuazione.Invero, il giudice di primo grado ha proceduto ad una corretta valutazionedella gravità del fatto determinando in maniera equa la pena base, sulla quale haoperato la riduzione per le attenuanti generiche, per poi procedere ad unmodestissimo aumento a titolo di continuazione, in tal modo tenendoimplicitamente conto delle predette attenuanti anche nella determinazionedell’aumento.4.

Il secondo motivo di ricorso è fondato, dovendosi riconoscere lasostanzialmente omessa valutazione delle condizioni economiche del ricorrente inrelazione all’entità della provvisionale, al cui pagamento è stata subordinata lasospensione condizionale della pena.Sul tema relativo alla necessità che il giudice, nel subordinare la sospensionecondizionale al risarcimento del danno, debba tener conto delle condizionipatrimoniali dell’imputato, si registra un contrasto in giurisprudenza.4.1.

Secondo un primo orientamento, il giudice della cognizione non ètenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputatonel disporre la sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimentodel danno, in quanto rientra nella competenza del giudice dell’esecuzionevalutare l’assoluta impossibilità di adempiere, che impedisce la revoca delbeneficio ai sensi dell’art. 168 cod. pen. (Sez. 4, n. 4626 del 8/11/2019, Sgrò,Rv. 278290; Sez. 5, n. 12614 del 9/12/2015, Fanella, Rv. 266873; Sez. 5, n.15800 del 17/11/2015, Foddi, Rv. 266690; Sez. 2, n. 26221 del 11/06/2015,Dammico, Rv. 264013; Sez. 6, n. 33020 del 8/5/2014, S., Rv. 260555; Sez. 3,n. 38345 del 25/6/2013, Corsano, Rv. 256385; Sez. 3, n. 397 del 13/11/2008,Calandra, Rv. 242177).4.2.

Per altro orientamento, allo stato prevalente, il giudice che intendesubordinare i l beneficio della sospensione condizionale della penaall’adempimento dell’obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pursommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, ondeverificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il terminefissato (ex plurimis: Sez.6, n. 33680 del 23/9/2025, Rv.288722; Sez. 2, n.20317 del 18/04/2024, Cuccuru, Rv. 286410 – 01; Sez. 4, n. 1436 del12/12/2023, dep. 2024, Parisi, Rv. 285633 - 01; Sez. 5, n. 40041 del18/6/2019, Peron, Rv. 277604 - 01; Sez. 6, n. 49718 del 25/07/2017.

B., Rv.271347 - 01; Sez. 5, n. 21557 del 2/2/2015, Solazzo, Rv. 263675 - 01; Sez. 2,n. 22342 del 15/2/2013, Cafagna, Rv. 255665 - 01).Solo una preventiva valutazione, sia pure sommaria, delle condizionieconomiche del condannato costituisce mezzo idoneo per evitare che si realizzi inconcreto un trattamento di sfavore a carico dello stesso in ragione delle suecondizioni economiche.

Le prestazioni previste dall’art. 165 cod. pen., infatti,assolvono ad una funzione specialpreventiva, al fine di favorire larisocializzazione del condannato, e, dunque, è irragionevole condizionare lasospensione condizionale della pena all’adempimento di un obbligo dirisarcimento che non possa essere sostenuto dal condannato e che, dunque, siriveli inesigibile.La condizione economica del condannato deve, dunque, essere valutata alfine di salvaguardare il principio di eguaglianza in materia penale, che sarebbeviolato qualora la sospensione condizionale della pena fosse indiscriminatamentesubordinata al pagamento di una somma di denaro senza previamente valutarese il condannato sia in condizione di ottemperarvi (Sez. 4, n. 1436 del12/12/2023, dep.2024, Rv. 285633).4.3.

Ritenendo condivisibile l’orientamento giurisprudenziale soprarichiamato e, allo stato, ampiamente prevalente, ne consegue la fondatezza delmotivo di ricorso.Invero, nè la sentenza d’appello, né quella di primo grado, si sono in alcunmodo confrontate con la compatibilità dell’importo della provvisionale rispettoalle condizioni economiche del ricorrente, limitandosi a subordinare lasospensione condizionale della pena al pagamento dell’importo di €10.000.Si tratta di un aspetto che, invece, deve essere espressamente valutato,compiendo una valutazione di merito preclusa a questa Corte.5.

Alla luce di tali considerazioni, deve disporsi l’annullamento con rinviolimitatamente al profilo concernente la subordinazione della sospensionecondizionale della pena, rispetto al quale la Corte di appello di Napoli dovràrigettato.Deve disporsi la condanna delle spese di difesa sostenute dalla parte civile,così come indicato in dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civileXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ammessa al patrocinio a spese dello stato,nella misura che sara' liquidata dalla corte di appello di napoli con separatodecreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo ilpagamento in favore dello stato.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o ProcuratoreRaffaele Gargiulo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alledeterminazioni in ordine alla sospensione condizionale della pena con riguardoall’applicazione degli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen.;lette le conclusoni formulate dall'[OSCURATO:PERSONA], difensore della partecivile, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli, con laquale veniva confermata la condanna emessa in primo grado in relazione al reatodi cui all’art. 570, comma secondo, cod.pen., cui era conseguita l’irrogazionedella pena di mesi 6 di reclusione ed €600,00 di multa, sospesa a condizione chel’imputato provvedesse al pagamento della provvisionale liquidata in €10.000.2. Avverso tale sentenza, sono stati formulati tre motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine all’esclusione dell’impossibilità per l’imputato di provvedere alversamento dell’assegno di mantenimento (stabilito in €500,00 mensili) in favoredei figli minori. Assume il ricorrente di svolgere l’attività di tappezziere che,tuttavia, non gli ha mai garantito adeguati introiti, tant’è che era la convivente adoverlo supportare economicamente. Inoltre, le difficoltà insorte a seguitodell’epidemia da Covid-19 avrebbe ulteriormente limitato le sue giàmodestissime capacità economiche. Ciononostante, il ricorrente avevaprovveduto con una certa regolarità a versare il 50% delle spese straordinarie, ariprova dell’assenza della volontà di sottrarsi all’obbligazione di mantenimento.Si contesta, infine, la sussistenza dello stato di bisogno.2.2. Con il secondo motivo, si deduce l’omessa valutazione delle condizionieconomiche del ricorrente in relazione alla subordinazione della sospensionecondizionale della pena al pagamento della provvisionale pari ad €10.000. Leesposte difficoltà economiche, in cui versa stabilmente il ricorrente, sono tali daimpedirgli di far fronte al pagamento della suddetta somma.2.3. Con il terzo motivo si contesta la quantificazione della pena conspecifico riferimento al ritenuto omesso riconoscimento delle attenuantigeneriche in relazione al reato di cui all’art. 570, comma primo, cod.pen.3. Il ricorso è stato definito con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato.2. Il primo motivo presenta due distinti profili di inammissibilità. In primoluogo, infatti, deve rilevarsi come l’atto di appello non conteneva uno specificomotivo riferito alla presunta incapacità economica dell’imputato di far fronteall’obbligo di mantenimento.In sede di appello, infatti, il ricorrente censurava la configurabilità del reatoin questione con riguardo all’ipotesi della mera convivenza more uxorio (primomotivo), nonché alla sussistenza dello stato di bisogno (secondo motivo) ed altrattamento sanzionatorio (terzo motivo). Invero, vi è un accenno alle condizionipatrimoniali del ricorrente solo in relazione al secondo motivo di appello, ma sitratta di una deduzione del tutto generica, nella misura in cui non individuaesattamente le ragioni per cui la sentenza di primo grado non avrebbeadeguatamente valutato tale aspetto.Ne consegue l’inammissibilità della deduzione di un motivo, incentrato su unaccertamento di fatto, non specificamente proposto in grado di appello.2.1. Per mera completezza, deve sottolinearsi come le deduzioni formulatedal ricorrente risulterebbero in ogni caso manifestamente infondate.Per consolidata giurisprudenza, infatti, l'incapacità economica dell'obbligato,intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione dipersistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Sez.6, n. 53173del 22/5/2018, Rv.274613). Si è anche affermato che l'impossibilità assolutadell'obbligato di far fronte all’obbligo di mantenimento, non può essere assimilataalla indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamentodei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degliaventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità diassolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosasopravvivenza. (Sez.6, n. 32576 del 15/6/2022, Rv. 283616).Nel caso di specie non risulta in alcun modo una condizione di oggettiva eincolpevole incapacità a provvedere al mantenimento tant’è che, comesottolineato dai giudici di merito, il ricorrente non si è neppure attivato in sedecivile per chiedere la riduzione della misura dell’assegno mensile.Anche la deduzione degli scarsi introiti derivanti dall’attività di tappezziere èrimasta a livello di mera enunciazione difensiva, non essendo stato fornito alcunelemento utile e concreto sulla cui base i giudici di merito avrebbero potutostabilire i redditi di cui l’imputato beneficiava e la loro congruità rispettoall’obbligo di mantenimento.Infine, integra una mera deduzione difensiva anche il richiamo alle difficoltàeconomiche derivanti dalla pandemia, tanto più ove si consideri chel’inadempimento era divenuto stabile e continuativo fin dal 2017.2.2. Manifestamente infondata è anche la contestazione dello stato dibisogno, posto che, per consolidata giurisprudenza, la minore età del figlio, afavore del quale è previsto l'obbligo di contribuzione al mantenimento,rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva di stato di bisogno, che non èesclusa per il fatto che al mantenimento della prole provveda in via sussidiarial'altro genitore (Sez.6, n. 53607 del 20/11/2014, Rv.261871).3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.Il ricorrente sostiene che le attenuanti generiche sarebbero statericonosciute solo con riguardo al più grave dei reati posti in continuazione.Invero, il giudice di primo grado ha proceduto ad una corretta valutazionedella gravità del fatto determinando in maniera equa la pena base, sulla quale haoperato la riduzione per le attenuanti generiche, per poi procedere ad unmodestissimo aumento a titolo di continuazione, in tal modo tenendoimplicitamente conto delle predette attenuanti anche nella determinazionedell’aumento.4. Il secondo motivo di ricorso è fondato, dovendosi riconoscere lasostanzialmente omessa valutazione delle condizioni economiche del ricorrente inrelazione all’entità della provvisionale, al cui pagamento è stata subordinata lasospensione condizionale della pena.Sul tema relativo alla necessità che il giudice, nel subordinare la sospensionecondizionale al risarcimento del danno, debba tener conto delle condizionipatrimoniali dell’imputato, si registra un contrasto in giurisprudenza.4.1. Secondo un primo orientamento, il giudice della cognizione non ètenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputatonel disporre la sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimentodel danno, in quanto rientra nella competenza del giudice dell’esecuzionevalutare l’assoluta impossibilità di adempiere, che impedisce la revoca delbeneficio ai sensi dell’art. 168 cod. pen. (Sez. 4, n. 4626 del 8/11/2019, Sgrò,Rv. 278290; Sez. 5, n. 12614 del 9/12/2015, Fanella, Rv. 266873; Sez. 5, n.15800 del 17/11/2015, Foddi, Rv. 266690; Sez. 2, n. 26221 del 11/06/2015,Dammico, Rv. 264013; Sez. 6, n. 33020 del 8/5/2014, S., Rv. 260555; Sez. 3,n. 38345 del 25/6/2013, Corsano, Rv. 256385; Sez. 3, n. 397 del 13/11/2008,Calandra, Rv. 242177).4.2. Per altro orientamento, allo stato prevalente, il giudice che intendesubordinare i l beneficio della sospensione condizionale della penaall’adempimento dell’obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pursommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, ondeverificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il terminefissato (ex plurimis: Sez.6, n. 33680 del 23/9/2025, Rv.288722; Sez. 2, n.20317 del 18/04/2024, Cuccuru, Rv. 286410 – 01; Sez. 4, n. 1436 del12/12/2023, dep. 2024, Parisi, Rv. 285633 - 01; Sez. 5, n. 40041 del18/6/2019, Peron, Rv. 277604 - 01; Sez. 6, n. 49718 del 25/07/2017. B., Rv.271347 - 01; Sez. 5, n. 21557 del 2/2/2015, Solazzo, Rv. 263675 - 01; Sez. 2,n. 22342 del 15/2/2013, Cafagna, Rv. 255665 - 01).Solo una preventiva valutazione, sia pure sommaria, delle condizionieconomiche del condannato costituisce mezzo idoneo per evitare che si realizzi inconcreto un trattamento di sfavore a carico dello stesso in ragione delle suecondizioni economiche. Le prestazioni previste dall’art. 165 cod. pen., infatti,assolvono ad una funzione specialpreventiva, al fine di favorire larisocializzazione del condannato, e, dunque, è irragionevole condizionare lasospensione condizionale della pena all’adempimento di un obbligo dirisarcimento che non possa essere sostenuto dal condannato e che, dunque, siriveli inesigibile.La condizione economica del condannato deve, dunque, essere valutata alfine di salvaguardare il principio di eguaglianza in materia penale, che sarebbeviolato qualora la sospensione condizionale della pena fosse indiscriminatamentesubordinata al pagamento di una somma di denaro senza previamente valutarese il condannato sia in condizione di ottemperarvi (Sez. 4, n. 1436 del12/12/2023, dep.2024, Rv. 285633).4.3. Ritenendo condivisibile l’orientamento giurisprudenziale soprarichiamato e, allo stato, ampiamente prevalente, ne consegue la fondatezza delmotivo di ricorso.Invero, nè la sentenza d’appello, né quella di primo grado, si sono in alcunmodo confrontate con la compatibilità dell’importo della provvisionale rispettoalle condizioni economiche del ricorrente, limitandosi a subordinare lasospensione condizionale della pena al pagamento dell’importo di €10.000.Si tratta di un aspetto che, invece, deve essere espressamente valutato,compiendo una valutazione di merito preclusa a questa Corte.5. Alla luce di tali considerazioni, deve disporsi l’annullamento con rinviolimitatamente al profilo concernente la subordinazione della sospensionecondizionale della pena, rispetto al quale la Corte di appello di Napoli dovràrigettato.Deve disporsi la condanna delle spese di difesa sostenute dalla parte civile,così come indicato in dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civileXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ammessa al patrocinio a spese dello stato,nella misura che sara' liquidata dalla corte di appello di napoli con separatodecreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo ilpagamento in favore dello stato.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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