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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07753/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 15 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Novara il 12 aprile 2024, con la quale, per quanto in questa sede rileva, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 6.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 256 comma 2 (capo A), 256 comma 1 lett. a) e b) del d.lgs. n. 152 del 2006 (capo B), e art. 13, comma 1 del d.

Igs. n. 209 del 2003 (capo C); fatti accertati in Priero il 16 e il 18 febbraio 2022.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 3-4), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la pluralità delle violazioni ambientali di cui l'imputato si è reso autore, violazioni risultate seriali e di entità tutt'altro che trascurabile, come ben descritto dai giudici di merito.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, in quanto anch'esso riproduttivo di una questione già efficacemente superata dai giudici di appello, i quali (pag. 5 della sentenza impugnata) hanno compiutamente esposto le ragioni impeditive della nuova concessione del beneficio, inibita dalla tipologia della precedente condanna riportata da [OSCURATO:PERSONA].

Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 15 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Novara il 12 aprile 2024, con la quale, per quanto in questa sede rileva, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 6.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 256 comma 2 (capo A), 256 comma 1 lett. a) e b) del d.lgs. n. 152 del 2006 (capo B), e art. 13, comma 1 del d. Igs. n. 209 del 2003 (capo C); fatti accertati in Priero il 16 e il 18 febbraio 2022. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 3-4), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la pluralità delle violazioni ambientali di cui l'imputato si è reso autore, violazioni risultate seriali e di entità tutt'altro che trascurabile, come ben descritto dai giudici di merito. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, in quanto anch'esso riproduttivo di una questione già efficacemente superata dai giudici di appello, i quali (pag. 5 della sentenza impugnata) hanno compiutamente esposto le ragioni impeditive della nuova concessione del beneficio, inibita dalla tipologia della precedente condanna riportata da [OSCURATO:PERSONA]. Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 novembre 20
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