CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 33424/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa ed appropriazione indebita già pronunciata dal Tribunale di Cuneo con sentenza 19 aprile 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, BARBERO Stefano. 3. Il ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, risulta inammissibile perché, in primo luogo, l'articolazione dello stesso non si confronta con il contenuto della motivazione del provvedimento medesimo e, in particolare/ non prende in considerazione gli esiti della deposizione RAVARINO da cui è agevole evidenziare il contenuto del contributo causale offerto dall'imputato. Per altro verso, il motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in .oma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore Il Presidente (Vincen o Tutinelli) ([OSCURATO:PERSONA]) D E POSIT .A T IN