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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 06930/2023

Testo disponibile della fonte

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9745/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma alla Via degli Scipioni n. 132. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Tortona, [OSCURATO:PERSONA] n. 62. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 229/2022, pubblicata in data 17.3.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14.2.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 229/2022 il T ribunale di Alessandria , respingendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la legittimità del verbale con cui l’opponente era stato sanzionato per aver parcheggiato il proprio veicolo in [OSCURATO:PERSONA] 14 [OSCURATO:PERSONA]: sanzioni amministrative fuori dagli appositi stalli, in violazione della 157, comma quinto, CDS.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Tortona.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazion e dell’art. 157, comma quinto, CDS, sostenendo che la condotta sanzionata integrava la violazione dell’art. 156, comma secondo lettera b), CDS e non l’ipotesi contestata, poiché il veicolo del ricorrente impediva la sol a manovra di uscita e di entrata nel la piazzetta , dovendo escludersi che il mezzo fosse stato parcheggiato in modo irregolare, poiché nell’esatto punto della sosta non erano presenti gli stalli di parcheggio.

Il motivo è infondato.

Il luogo della violazione e la presenza della segnaletica risultano evidenziate a pag. 3 della sentenza, ove si legge che il furgone del Pintea era parcheggiato in una piazzetta a pochi metri dagli spazi di parcheggio delimitati con segnaletica orizzontaleed allineati su due lati al suo interno.

L’art. 157, co mma quinto, CDS d ispone che, nelle aree di sosta all'uopo predisposte, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.

La norma presuppone che la violazione sia stata consumata in zona ove la sosta è consentita ma solo con le modalità regolate dalla segnaletica.

In tal senso, l’art. 351, comma secondo, del regolamento di esecuzione prescrive che, nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio mezzo nello spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.

In caso di violazione si applica, ai sensi del comma 8 dell’art. 158, una sanzione una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di € 43,00 ed un massimo di € 173,00.

Nel caso in esame, la presenza degli stalli non consentiva il posizionamento dei veicoli all’interno della piazza se non che negli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale, mentre il veicolo del ricorrente era parcheggiato irregolarmente all’interno dell’area di sosta e a pochi metri dagli stalli e, dunque, in violazione dell’art. 157, comma quinto, CDS.

3. Il secondo motivo denuncia la violazion e dell’art. 115 c.p.c. sostenendo che il Comune non aveva mai contestato il fatto che la possibilità di sostare solo negli stalli era sempre stata segnalata anche con cartelli diversi ed ulteriori a quelli presenti sul luogo della violazione, circostanza che il Tribunale non aveva preso in considerazione.

Ilmotivo è inammissibile.

La sentenza di appello ha risolto le questioni in fatto in modo conforme alla pronuncia di primo grado, non potendosi denunciare la violazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., stante la preclusione dell’art. 348 ter, commi V e V, c.p.c. , e comunq ue va ricordato che l’art. 360 n. 5 c.p.c., come riformulato dall'art. 54 D.L. 83/2012, conv. con legge 134/2012 , ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, per tale dovendo intendersi non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 7983/2014; Cass. 17761/2016; Cass. 29883/2017; Cass.21152/2014; Cass. s.u. 5745/2015; Cass. 5133/2014, n. 5133).

Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14802/2017; Cass.21152/2014)o l’eventuale atteggiamento di non contestazione.

Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali.

A i sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contribu to unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 645,00, per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9745/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma alla Via degli Scipioni n. 132. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Tortona, [OSCURATO:PERSONA] n. 62. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 229/2022, pubblicata in data 17.3.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14.2.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 229/2022 il T ribunale di Alessandria , respingendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la legittimità del verbale con cui l’opponente era stato sanzionato per aver parcheggiato il proprio veicolo in [OSCURATO:PERSONA] 14 [OSCURATO:PERSONA]: sanzioni amministrative fuori dagli appositi stalli, in violazione della 157, comma quinto, CDS. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Tortona. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazion e dell’art. 157, comma quinto, CDS, sostenendo che la condotta sanzionata integrava la violazione dell’art. 156, comma secondo lettera b), CDS e non l’ipotesi contestata, poiché il veicolo del ricorrente impediva la sol a manovra di uscita e di entrata nel la piazzetta , dovendo escludersi che il mezzo fosse stato parcheggiato in modo irregolare, poiché nell’esatto punto della sosta non erano presenti gli stalli di parcheggio. Il motivo è infondato. Il luogo della violazione e la presenza della segnaletica risultano evidenziate a pag. 3 della sentenza, ove si legge che il furgone del Pintea era parcheggiato in una piazzetta a pochi metri dagli spazi di parcheggio delimitati con segnaletica orizzontaleed allineati su due lati al suo interno. L’art. 157, co mma quinto, CDS d ispone che, nelle aree di sosta all'uopo predisposte, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica. La norma presuppone che la violazione sia stata consumata in zona ove la sosta è consentita ma solo con le modalità regolate dalla segnaletica. In tal senso, l’art. 351, comma secondo, del regolamento di esecuzione prescrive che, nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio mezzo nello spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui. In caso di violazione si applica, ai sensi del comma 8 dell’art. 158, una sanzione una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di € 43,00 ed un massimo di € 173,00. Nel caso in esame, la presenza degli stalli non consentiva il posizionamento dei veicoli all’interno della piazza se non che negli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale, mentre il veicolo del ricorrente era parcheggiato irregolarmente all’interno dell’area di sosta e a pochi metri dagli stalli e, dunque, in violazione dell’art. 157, comma quinto, CDS. 3. Il secondo motivo denuncia la violazion e dell’art. 115 c.p.c. sostenendo che il Comune non aveva mai contestato il fatto che la possibilità di sostare solo negli stalli era sempre stata segnalata anche con cartelli diversi ed ulteriori a quelli presenti sul luogo della violazione, circostanza che il Tribunale non aveva preso in considerazione. Ilmotivo è inammissibile. La sentenza di appello ha risolto le questioni in fatto in modo conforme alla pronuncia di primo grado, non potendosi denunciare la violazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., stante la preclusione dell’art. 348 ter, commi V e V, c.p.c. , e comunq ue va ricordato che l’art. 360 n. 5 c.p.c., come riformulato dall'art. 54 D.L. 83/2012, conv. con legge 134/2012 , ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, per tale dovendo intendersi non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 7983/2014; Cass. 17761/2016; Cass. 29883/2017; Cass.21152/2014; Cass. s.u. 5745/2015; Cass. 5133/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14802/2017; Cass.21152/2014)o l’eventuale atteggiamento di non contestazione. Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali. A i sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contribu to unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 645,00, per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civi
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