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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10183/2026

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[OSCURATO:PERSONA],L'ENERGIA E [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata1127 e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 3072/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 12/10/2021 R.G.N. 3076/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9296/20221.

La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza delN umero sezionale 1127/2026Numero di raccolta generale 10183/2026Tribunale della stessa sede che aveva escluso il diritto dDia ta pubblicazione 19/04/2026Stefano Cassani a partecipare alla procedura di revisione deltrattamento economico che Enea aveva avviato con circolaredel 28 maggio 2010 sulla base di accordo sindacale del 9dicembre 2009.

Ad avviso del datore di lavoro la procedura inquestione doveva essere riservata a coloro che non avevanoavuto alcuna progressione verticale o orizzontale in occasionedelle precedenti operazioni concorsuali e/o selettive e,pertanto, alla stessa non poteva partecipare il ricorrente cheaveva ottenuto il 31 dicembre 2008 il passaggio dal profilo dicollaboratore tecnico di livello 8° a quello di tecnologo di livelloLa Corte territoriale, condividendo le motivazioni del giudice diprime cure, ha interpretato l'accordo sindacale del 9 Dicembre2009, precedente a quello del 22 luglio 2010, nonché lacircolare con la quale la procedura era stata indetta e haritenuto che l'intenzione dei contraenti fosse nel senso diescludere dalla platea degli interessati dalla revisione de quatutti coloro che nelle ultime operazioni avevano beneficiato diuna progressione economica a qualunque titolo ottenuta, ossiasenza distinzione fra progressione verticale (che era quella cheaveva interessato il ricorrente) e progressione orizzontaleall'interno del medesimo livello.

Ha poi escluso i denunciatiprofili di discriminazione rispetto a coloro che, pur essendomeno meritevoli perché erano risultati non vincitori deiprecedenti concorsi, avevano finito per godere di untrattamento economico superiore a quello riservato alricorrente.2.

Il ricorso domanda la Cassazione della sentenza sulla bNuamseero registro generale 9296/2022Numero sezionale 1127/2026di un unico motivo, illustrato da memoria, cui resisNteum ecroo dni r accolta generale 10183/2026controricorso l’amministrazione.

Data pubblicazione 19/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo ed unico motivo, articolato in più punti, sidenuncia la violazione e falsa applicazione del protocollo diintesa Enea 9 dicembre 2009 in relazione all'art 360, comma 1,n. 3 c.p.c.; erroneo apprezzamento della prova ex art. 116c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5, c.p.c..1.1.

Il ricorrente premette che in entrambi i gradi di merito ilgiudizio si era incentrato sulla interpretazione del protocollocitato in rubrica, della circolare n. 28 del 28 maggio 2010, dellacircolare n. 39 dell'8 settembre 2010 e dell'accordo sindacaledel 22 luglio 2010 e sostiene che erroneamente i giudici delmerito hanno ritenuto sovrapponibili i concetti di passaggio dilivello economico e di passaggio di qualifica e non hannoconsiderato che la procedura aveva lo scopo di riequilibrare ilvalore medio di riferimento delle retribuzioni annue lorde deidipendenti con analoghe caratteristiche anagraficoprofessionali.1.2.

A tal fine eccepisce la erronea interpretazione degli attirilevanti nella fattispecie assumendo la violazione degli artt.1362 e seguenti c.c., riproponendo le questioni non esaminatedalla Corte d'appello inerenti al possesso dei requisiti economicie professionali per l'accesso alla revisione del trattamentoeconomico e della quantificazione delle differenze retributive oin subordine al diritto al risarcimento del danno da perdita dichance.2.

Il ricorso è inammissibile.2.1.

Ed invero, anche a voler ritenere non decisiva la rubricache denuncia la violazione del protocollo di intesa ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché dell’art. 116 cN.pum.ecr.o registro generale 9296/2022Numero sezionale 1127/2026in relazione al n. 5 dell’art. 360, comma 1 c.p.c., nel corpNou mdeerol dlai r accolta generale 10183/2026censura il richiamo alle regole di ermeneutica contrattuale èDa ta pubblicazione 19/04/2026solo formale, sollecitando nella sostanza un diversoapprezzamento dei fatti di causa.2.2.

Va al riguardo premesso che la denuncia in sede dilegittimità della violazione dei contratti collettivi è consentitasolo per i CCNL, per cui in relazione ai contratti integrativi diente ed agli atti unilaterali del datore di lavoro valgono i principiconsolidati affermati in plurimi precedenti di questa Cortesecondo cui l’esegesi del contratto, dell’atto unilaterale edanche del provvedimento amministrativo è riservataall'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. fra le tanteCass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006) perché laricerca della volontà delle parti o del dichiarante si sostanzia inun accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n.12360 del 2014).

Se ne è tratta la conseguenza che levalutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio dicassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto deicanoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo dellasussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis,Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018).2.3.

E’ stato, inoltre, precisato che la denuncia della violazionedelle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione iniure, ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali,per le quali deve essere ravvisata l'anzidetta violazione, nonpotendo le censure risolversi nella mera contrapposizione diun’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. fra le piùrecenti Cass. nn. 946 e 995 del 2021 nonché Cass. n. 28319del 2017).Numero registro generale 9296/20222.4.

Di recente questa Corte ([OSCURATO:PERSONA] 9249/2024) ha ribaditoN umero sezionale 1127/2026Numero di raccolta generale 10183/2026gli anzidetti assunti, rilevando che l’interpretazione degli attDia ta pubblicazione 19/04/2026negoziali costituisce un tipico accertamento in fatto riservato algiudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se nonnell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale, di cui all'art. 1362 e ss. c.c. o di motivazione nonidonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito pergiungere alla decisione.

Per far valere una violazione sotto ilprimo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alleregole legali d'interpretazione, ma altresì precisare in qualmodo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne siadiscostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità delmotivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione dellenorme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, inrealtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26ottobre 2007, n. 22536).

D'altra parte, per sottrarsi alsindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito alcontratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o lamigliore in astratto, ma una delle possibili e plausibiliinterpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604;Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178).

Ne consegue che non puòtrovare ingresso in sede di legittimità la critica dellaricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice dimerito che si traduca esclusivamente nella prospettazione diuna diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stessoesaminati.3.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali secondo il principio della soccombenza.

P.Q.MNumero registro generale 9296/2022La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna parteN umero sezionale 1127/2026Numero di raccolta generale 10183/2026ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellDea ta pubblicazione 19/04/2026spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000,00, a titolodi compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 04/03/2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 9296/2022Numero sezionale 1127/2026Numero di raccolta generale 10183/2026Data pubblicazione 19/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],L'ENERGIA E [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata1127 e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 3072/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 12/10/2021 R.G.N. 3076/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9296/20221. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza delN umero sezionale 1127/2026Numero di raccolta generale 10183/2026Tribunale della stessa sede che aveva escluso il diritto dDia ta pubblicazione 19/04/2026Stefano Cassani a partecipare alla procedura di revisione deltrattamento economico che Enea aveva avviato con circolaredel 28 maggio 2010 sulla base di accordo sindacale del 9dicembre 2009. Ad avviso del datore di lavoro la procedura inquestione doveva essere riservata a coloro che non avevanoavuto alcuna progressione verticale o orizzontale in occasionedelle precedenti operazioni concorsuali e/o selettive e,pertanto, alla stessa non poteva partecipare il ricorrente cheaveva ottenuto il 31 dicembre 2008 il passaggio dal profilo dicollaboratore tecnico di livello 8° a quello di tecnologo di livelloLa Corte territoriale, condividendo le motivazioni del giudice diprime cure, ha interpretato l'accordo sindacale del 9 Dicembre2009, precedente a quello del 22 luglio 2010, nonché lacircolare con la quale la procedura era stata indetta e haritenuto che l'intenzione dei contraenti fosse nel senso diescludere dalla platea degli interessati dalla revisione de quatutti coloro che nelle ultime operazioni avevano beneficiato diuna progressione economica a qualunque titolo ottenuta, ossiasenza distinzione fra progressione verticale (che era quella cheaveva interessato il ricorrente) e progressione orizzontaleall'interno del medesimo livello. Ha poi escluso i denunciatiprofili di discriminazione rispetto a coloro che, pur essendomeno meritevoli perché erano risultati non vincitori deiprecedenti concorsi, avevano finito per godere di untrattamento economico superiore a quello riservato alricorrente.2. Il ricorso domanda la Cassazione della sentenza sulla bNuamseero registro generale 9296/2022Numero sezionale 1127/2026di un unico motivo, illustrato da memoria, cui resisNteum ecroo dni r accolta generale 10183/2026controricorso l’amministrazione. Data pubblicazione 19/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo, articolato in più punti, sidenuncia la violazione e falsa applicazione del protocollo diintesa Enea 9 dicembre 2009 in relazione all'art 360, comma 1,n. 3 c.p.c.; erroneo apprezzamento della prova ex art. 116c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5, c.p.c..1.1. Il ricorrente premette che in entrambi i gradi di merito ilgiudizio si era incentrato sulla interpretazione del protocollocitato in rubrica, della circolare n. 28 del 28 maggio 2010, dellacircolare n. 39 dell'8 settembre 2010 e dell'accordo sindacaledel 22 luglio 2010 e sostiene che erroneamente i giudici delmerito hanno ritenuto sovrapponibili i concetti di passaggio dilivello economico e di passaggio di qualifica e non hannoconsiderato che la procedura aveva lo scopo di riequilibrare ilvalore medio di riferimento delle retribuzioni annue lorde deidipendenti con analoghe caratteristiche anagraficoprofessionali.1.2. A tal fine eccepisce la erronea interpretazione degli attirilevanti nella fattispecie assumendo la violazione degli artt.1362 e seguenti c.c., riproponendo le questioni non esaminatedalla Corte d'appello inerenti al possesso dei requisiti economicie professionali per l'accesso alla revisione del trattamentoeconomico e della quantificazione delle differenze retributive oin subordine al diritto al risarcimento del danno da perdita dichance.2. Il ricorso è inammissibile.2.1. Ed invero, anche a voler ritenere non decisiva la rubricache denuncia la violazione del protocollo di intesa ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché dell’art. 116 cN.pum.ecr.o registro generale 9296/2022Numero sezionale 1127/2026in relazione al n. 5 dell’art. 360, comma 1 c.p.c., nel corpNou mdeerol dlai r accolta generale 10183/2026censura il richiamo alle regole di ermeneutica contrattuale èDa ta pubblicazione 19/04/2026solo formale, sollecitando nella sostanza un diversoapprezzamento dei fatti di causa.2.2. Va al riguardo premesso che la denuncia in sede dilegittimità della violazione dei contratti collettivi è consentitasolo per i CCNL, per cui in relazione ai contratti integrativi diente ed agli atti unilaterali del datore di lavoro valgono i principiconsolidati affermati in plurimi precedenti di questa Cortesecondo cui l’esegesi del contratto, dell’atto unilaterale edanche del provvedimento amministrativo è riservataall'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. fra le tanteCass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006) perché laricerca della volontà delle parti o del dichiarante si sostanzia inun accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n.12360 del 2014). Se ne è tratta la conseguenza che levalutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio dicassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto deicanoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo dellasussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis,Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018).2.3. E’ stato, inoltre, precisato che la denuncia della violazionedelle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione iniure, ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali,per le quali deve essere ravvisata l'anzidetta violazione, nonpotendo le censure risolversi nella mera contrapposizione diun’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. fra le piùrecenti Cass. nn. 946 e 995 del 2021 nonché Cass. n. 28319del 2017).Numero registro generale 9296/20222.4. Di recente questa Corte ([OSCURATO:PERSONA] 9249/2024) ha ribaditoN umero sezionale 1127/2026Numero di raccolta generale 10183/2026gli anzidetti assunti, rilevando che l’interpretazione degli attDia ta pubblicazione 19/04/2026negoziali costituisce un tipico accertamento in fatto riservato algiudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se nonnell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale, di cui all'art. 1362 e ss. c.c. o di motivazione nonidonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito pergiungere alla decisione. Per far valere una violazione sotto ilprimo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alleregole legali d'interpretazione, ma altresì precisare in qualmodo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne siadiscostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità delmotivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione dellenorme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, inrealtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26ottobre 2007, n. 22536). D'altra parte, per sottrarsi alsindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito alcontratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o lamigliore in astratto, ma una delle possibili e plausibiliinterpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604;Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non puòtrovare ingresso in sede di legittimità la critica dellaricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice dimerito che si traduca esclusivamente nella prospettazione diuna diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stessoesaminati.3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali secondo il principio della soccombenza. P.Q.MNumero registro generale 9296/2022La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parteN umero sezionale 1127/2026Numero di raccolta generale 10183/2026ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellDea ta pubblicazione 19/04/2026spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000,00, a titolodi compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 04/03/2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 9296/2022Numero sezionale 1127/2026Numero di raccolta generale 10183/2026Data pubblicazione 19/04/2026
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