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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 2024

Cassazione n. 03630/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 30550/202iLí - Rel.

Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di i.[OSCURATO:PERSONA], che, revocando le statuizioni civili, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado del Giudice di pace, che aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di lesioni personali (ed aveva contestualmente assolto l'altro imputato, [OSCURATO:PERSONA], imputato di lesioni a danno di [OSCURATO:PERSONA] il quale, rispetto a questo addebito, si era costituito parte civile); Considerato che il ricorso — con cui la parte denunzia inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità — è assolutamente generico, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; il Tribunale, infatti, contrariamente a quanto assume il ricorrente, ha specificato gli elementi di fatto su cui ha fondato lo scrutino di conferma (si veda pag. 3 della sentenza), offrendo una motivazione sufficiente e non specificamente avversata dal ricorrente, che si è limitato ad illustrare una serie di principi, ma senza trarne le necessarie conseguenze rispetto alla specifica motivazione avversata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 27 novembre 2024 Il consigli;& stensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 30550/202iLí - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di i.[OSCURATO:PERSONA], che, revocando le statuizioni civili, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado del Giudice di pace, che aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di lesioni personali (ed aveva contestualmente assolto l'altro imputato, [OSCURATO:PERSONA], imputato di lesioni a danno di [OSCURATO:PERSONA] il quale, rispetto a questo addebito, si era costituito parte civile); Considerato che il ricorso — con cui la parte denunzia inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità — è assolutamente generico, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; il Tribunale, infatti, contrariamente a quanto assume il ricorrente, ha specificato gli elementi di fatto su cui ha fondato lo scrutino di conferma (si veda pag. 3 della sentenza), offrendo una motivazione sufficiente e non specificamente avversata dal ricorrente, che si è limitato ad illustrare una serie di principi, ma senza trarne le necessarie conseguenze rispetto alla specifica motivazione avversata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 27 novembre 2024 Il consigli;& stensor
Sentenza Cassazione n. 03630/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris