CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02603/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 15 giugno 2022 dal Tribunale di Messina udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina, pronunciandosi ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del 12 maggio 2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata sottoposta alla misura della custodia ai cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen. in quanto ritenuta partecipe del sodalizio diretto dal fratello [OSCURATO:PERSONA] e collegato al clan Cintorino di Catalabiano. In particolare, alla Pennisi, assessore e vice sindaco del Comune di Mak, si imputa il ruolo di intermediaria nei rapporti con il Sindaco del medesimo Comune, [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo quanto si legge nel capo di imputazione riportato nell'ordinanza genetica, asservendo la sua funzione agli interessi del gruppo, garantisce il controllo ed il condizionamento dell'attività amministrativa da parte della famiglia Pennisi, contribuendo, altresì, al mantenimento in carcere di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza e qualificazione giuridica dei fatti. Erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. Si deduce che la Pennisi, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ha chiarito sia i suoi rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] che il titolo dei due crediti, del fratello (in relazione alla questione del depuratore comunale) e dei suoi familiari (nei confronti del Comune di Malvagna), per il cui soddisfacimento ha chiesto l'aiuto del [OSCURATO:PERSONA]. Nonostante i chiarimenti offerti e le successive indagini svolte dal Pubblico ministero (con l'assunzione a s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale ha confermato il giudizio di gravità del quadro indiziario sulla base di mere congetture, giungendo ad ipotizzare che il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] rappresenti il provento di una estorsione. Si insiste, invece, sulla origine lecita di tale credito, dovuto a pregresse prestazioni lavorative del fratello nei confronti della ditta del [OSCURATO:PERSONA], così come del credito vantato dai familiari per danni subiti dal Comune di Malvagno. 2.2 Violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione concernente l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. fondata sulle sole dichiarazioni del collaboratore di giustizia le quali hanno trovato unico riscontro in un aneddoto raccontato dalla madre del Pennisi nel corso di un colloquio intercettato in carcere. 3. Nel corso della discussione orale il difensore ha depositato note di udienza in cui ha illustrato ulteriormente i motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è interamente versato in fatto e di carattere confutativo, non evidenziando alcun profilo di illogicità o carenza della motivazione, ma solo una diversa ricostruzione del quadro indiziario alla luce delle circostanze rappresentate dall'indagata in sede di interrogatorio. Va, innanzitutto, premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U , n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889). Nel caso di specie la ricorrente non contesta l'esistenza del sodalizio mafioso, considerato, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], come una cellula del clan catanese "Cintorino", organizzazione "madre" della cui forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento si sarebbe avvalsa la cellula locale. Secondo la ricostruzione contenuta nell'ordinanza impugnata, tale sodalizio avrebbe una struttura familiare, con a capo il fratello dell'indagata, [OSCURATO:PERSONA], e concentrerebbe la propria sfera di interesse nel controllo dei lavori pubblici sotto soglia, che sarebbero stati affidati senza l'espletamento di una gara a ditte compiacenti "presentate" dai Pennisi ai propri referenti nei Comuni di Mojo e di Malvagna. Quanto alla posizione della ricorrente, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata ha ricostruito il quadro gravemente indiziario ed il suo suolo di partecipe con una motivazione coerente con la costante esegesi di questa Corte in tema di partecipazione ad associazione mafiosa, ancorata alle risultanze delle intercettazioni ed a valutazioni che non appaiono manifestamente illogiche. In particolare, da p. 7 a p. 15 dell'ordinanza, il Tribunale ha evidenziato come la Pennisi, approfittando del suo ruolo di [OSCURATO:PERSONA], in un momento di difficoltà per la sua famiglia legato alla detenzione del fratello, si è interessata per ottenere l'intervento del Sindaco, anch'egli ritenuto intraneo alla consorteria, per la riscossione di quello che la ricorrente definisce un "credito" del fratello verso [OSCURATO:PERSONA], titolare di una società che aveva ottenuto l'appalto della gestione del depuratore comunale di Mojo.L'ordinanza spiega non illogicamente perché non è credibile la versione dell'indagata circa la riconducibilità di tali somme ad un credito lavorativo di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si sottolinea che la tesi di un'assunzione del Pennisi per la soluzione della problematiche tecniche legate all'appalto appare irragionevole sotto diversi profili, quali, in particolare, la possibilità per la società, che evidentemente operava nel settore, di avvalersi di propri dipendenti per la soluzione di problematiche tecniche (nel caso si trattava del controllo della vasca), l'assenza di competenze tecniche del Pennisi, la mancata formalizzazione di un rapporto di lavoro subordinato. Sulla base di tale ragionamento, il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto non credibili le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] il quale, pur mantenendo apparentemente una posizione di neutralità rispetto ai fatti, ha raccontato che il Pennisi gli era stato indicato da un tecnico comunale al quale aveva chiesto di presentargli personale del luogo che già conoscesse l'impianto; che il Pennisi lo coadiuvava nel controllo della vasca; che aveva casualmente incontrato il Pennisi in strada; che lo retribuiva con la somma di 200 euro al mese e che, dopo il suo arresto, era stato sollecitato dal Sindaco a versargli le ultime mensilità arretrate pari a 250 euro. Ad avviso del Tribunale, invece, proprio alla luce delle considerazioni sulla natura dell'appalto e sull'assenza di competenze tecniche del Pennisi, il ruolo da questo svolto non era di natura tecnica ma di garantire una "protezione" da possibili turbative della criminalità comune. Un ulteriore elemento indiziario a sostegno della partecipazione della ricorrente al sodalizio mafioso è stato ravvisato nella conversazione tra l'indagata e la sorella (riportata a p. 11 dell'ordinanza) in cui le due donne fanno riferimento alla somma di 1500 euro raccolta per il mantenimento del fratello ed ottenuta spendendo solo il suo nome. A riprova dell'ulteriore ruolo svolto dalla donna, non solo come collettore dei proventi estorsivi del sodalizio e dei contributi per il mantenimento in carcere del fratello, ma anche come esponente di riferimento della famiglia nell'amministrazione comunale e controllore dell'operato del Sindaco, l'ordinanza impugnata ha considerato il tenore della conversazione tra il padre dell'indagata e [OSCURATO:PERSONA] (riportata alle pp. 12-13 dell'ordinanza) e, soprattutto, il contenuto del colloquio in carcere tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l'odierna ricorrente in cui quest'ultima si lamentava con il fratello detenuto dell'operato del nuovo tecnico comunale, riferendogli che tutti i lavori erano bloccati, auspicando la liberazione del fratello (l'ordinanza riporta testualmente l'espressione pronunciata dall'indagata «se non esci tu...non si sblocca niente»). Sono state, inoltre, considerate, sempre a riscontro del ruolo svolto dall'indagata nell'amministrazione comunale, la conversazione tra la Pennisi ed il Sindaco di Mojo in cui la donna si lamentava della inadeguatezza del suo intervento presso il Comune di Malvagna al fine di ottenere il pagamento di somme dovute alla sua famiglia o, ancora, le ulteriori conversazioni relative all'intervento del medesimo Sindaco di Mojo per ottenere lo sblocco di un conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non dedotto in sede di riesame, e, in ogni caso, per carenza di interesse della ricorrente. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, cui il Collegio intende dare continuità, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sulran" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (così, da ultimo, Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508). Alla luce di tale criterio interpretativo, va riconosciuto come nel caso di specie difetti l'interesse a porre in discussione l'esistenza indiziaria a fini cautelari di una aggravante - quella della disponibilità di armi da parte dell'associazione per delinquere - che, senza incidere sulla operatività della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., comporta esclusivamente una limitazione del potere discrezionale del giudice nella quantificazione della pena in sede di condanna finale, senza influire sulla individuazione del limite edittale massimo della reclusione e, dunque, sulla connessa determinazione dei termini di durata di fase, complessivi e massimi (di cui agli artt. 303, commi 1 e 4, e 304 cod. proc. pen.) 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,