CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 12925/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02I6X6F) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 624 cod. pen. (fatto commesso in Firenze il 30 maggio 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, proteso a censurare il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato» (Sez. 5 , n. 47144 del 29/11/2022, Rv. 283980; Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528), come nel caso che occupa (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evidenziato il valore non minimo della merce asportata dagli scaffali del supermercato, di un valore pari a complessivi Euro 223,95); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere generico, in quanto nulla di specifico adduce a sostengo della concessione del beneficio richiesto, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il