CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 gennaio 2026
Cassazione n. 05356/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Cosenza in data 8/08/2025 di convalida dell’arresto in flagranza operato in data 5/08/2025 e di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti, commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di detenzione di arma con matricola abrasa cal. 6,35 (art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975) e di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. tenuto conto delle circostanze di commissione dei fatti e della personalità dell’indagato. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], col ministero del suo difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. strettamente necessari per la motivazione. 2.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. nonché motivazione apparente e manifestamente illogica ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 273 cod proc. pen. rispetto all’art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen. Meritevoli di censura sarebbero le affermazioni dell’ordinanza impugnata che, ripetendo le argomentazioni del GIP senza autonoma motivazione, ha ritenuto “inverosimili” le dichiarazioni rese dall’indagato in sede di interrogatorio (“non ho mai avuto la disponibilità dell’arma, effettuate tutti gli accertamenti necessari ed impronte digitali”), non ha spiegato le ragioni per le quali il ricorrente dovesse necessariamente sapere dell’esistenza dell’arma clandestina sequestrata ed ha trascurato di valorizzare il luogo di ritrovamento della pistola, che si trovava sotto il sedile anteriore lato passeggero. In punto di gravità indiziaria, la motivazione dell’ordinanza sarebbe illegittima perché basata esclusivamente su sospetti investigativi privi di riscontri concreti, laddove “attribuisce automaticamente il concorso dei reati agli indagati ancor prima di accertare e verificarne la disponibilità senza lo svolgimento di elementi acquisiti in fase di indagine, rimanendo priva di logica spiegazione”. 2.1.2. Con secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione illegittima, illogica e contraddittoria, ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, lett. c) e 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. rispetto ai reati provvisoriamente contestati. Il Tribunale, con motivazione illegittima poiché basata esclusivamente su deduzioni apoditticamente elaborate, ha qualificato [OSCURATO:PERSONA] intraneo o gravitante in ambienti criminali considerandolo socialmente pericoloso e ha ritenuto le esigenze cautelari salvaguardabili esclusivamente mediante la misura degli arresti domiciliari. Ha poi errato nel ritenere insussistente l’obbligo per il giudice di motivare in merito all’inadeguatezza di presidi meno gravi, dovendo il Tribunale sempre giustificare l’inadeguatezza di una misura meno afflittiva rispetto al caso concreto. In relazione all’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. la motivazione sarebbe manifestamente illogica perché, da un lato, fa riferimento alla pena edittale prevista per il reato più grave, e, dall’altro, trascura apoditticamente l’incensuratezza dell’indagato; avrebbe errato nella compiuta valutazione prognostica negativa per la concedibilità della pena sospesa, con conseguente violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza di cui all’art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen. 3. Con atto in data 16/12/2025 a firma dell’indagato, autenticato dal difensore di fiducia e procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], trasmesso a mezzo pec in data 2/01/2026, veniva formalizzata la rinuncia all’interposto ricorso per cassazione, attesa «l’intervenuta modifica della misura cautelare». 4. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, per avervi l’indagato rinunciato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. A fronte di espressa rinuncia, formalizzata a mezzo procuratore speciale, si determina l’immediata estinzione del rapporto processuale (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821-01). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 20357 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2025, Gagliardi, non mass.; conf. Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921-01). Nella specie, la rinuncia risulta motivata genericamente in riferimento all’intervenuta modifica – non meglio specificata – della misura cautelare in atto: data tale indistinta prospettazione, non corroborata da alcuna dimostrazione della sopravvenuta, completa carenza di interesse del ricorrente rispetto alla regoiudicanda dal medesimo dedotta con l'impugnazione, la determinazione di rinunciare al mezzo non può non essere ascritta alla volontaria opzione della parte, con le conseguenti statuizioni accessorie stabilite dall'ordinamento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s