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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:C:1996:49
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61995CO0245_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-245/95 P, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 2 maggio 1995, nelle cause riunite T-163/94 e T-165/94, NTN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag.

II-1381), procedimento in cui le altre parti sono: NTN [OSCURATO:PERSONA], società di diritto giapponese, con sede in Osaka (Giappone), rappresentata dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Duesseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 78, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Ltd, società di diritto giapponese, con sede in Osaka (Giappone), rappresentata dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue [OSCURATO:PERSONA], Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Hans-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] M. Berrisch, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], corrente in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 6, rue [OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE,

composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, C.N.

Kakouris, D.A.O.

Edward, J.-P.

Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, F.A.

Schockweiler, J.C.

Moitinho de Almeida, P.J.G.

Kapteyn, C. Gulmann, J.L.

Murray, P. Jann, H. Ragnemalm (relatore), L. Sévon e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: R. Grass sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con istanza depositata nella cancelleria della Corte il 10 ottobre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "FEBMA"), con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 6, rue [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di intervenire nella causa C-245/95 P a sostegno delle conclusioni della Commissione. 2 La causa ha ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 2 maggio 1995, nelle cause riunite T-163/94 e T-165/94, NTN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag.

II-1381). 3 Con tale sentenza, il Tribunale ha annullato l' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1992, n. 2849, che modifica il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfere con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, originari del Giappone, imposto dal regolamento (CEE) n. 1739/85 (GU L 286, pag. 2), nella parte in cui questo imponeva un dazio antidumping alle ricorrenti. 4 La FEBMA è intervenuta nel procedimento dinanzi al Tribunale a sostegno del Consiglio. 5 Occorre rilevare che, quando la Corte è investita di un' impugnazione, questa viene, a norma dell' art. 114 del regolamento di procedura, notificata a tutte le parti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale, le quali, a norma dell' art. 115, n. 1, dello stesso regolamento, possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica. 6 Nel caso di specie, l' impugnazione proposta dalla Commissione è stata notificata alla FEBMA a norma dell' art. 114 del regolamento di procedura il 24 luglio 1995, così che il il termine di cui all' art. 115, n. 1, del regolamento stesso per il deposito di una comparsa di risposta, accresciuto del termine in ragione della distanza ai sensi dell' art. 81, n. 2, dello stesso regolamento, è scaduto il 2 ottobre 1995. 7 Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 22 dicembre 1993, causa C-244/91 P, Pincherle/Commissione (Racc. pag. 6965, punto 16), dall' art. 49 dello Statuto CEE della Corte discende che gli intervenienti dinanzi al Tribunale vanno considerati parti dinanzi a tale giudice.

Pertanto, può applicarsi loro l' art. 115, n. 1, citato, del regolamento di procedura, il che li dispensa dal dover proporre un nuovo atto di intervento dinanzi alla Corte a norma degli artt. 93 e 123 del regolamento di procedura. 8 Ne consegue che un' istanza di intervento presentata in sede di impugnazione da una parte che ha partecipato come interveniente al procedimento di primo grado non può essere accolta. 9 Conseguentemente, l' istanza di intervento va dichiarata irricevibile. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

così provvede: 1) L' istanza di intervento proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese. Lussemburgo, 14 febbraio 1996.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995CO0245_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-245/95 P, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 2 maggio 1995, nelle cause riunite T-163/94 e T-165/94, NTN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. II-1381), procedimento in cui le altre parti sono: NTN [OSCURATO:PERSONA], società di diritto giapponese, con sede in Osaka (Giappone), rappresentata dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Duesseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 78, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, società di diritto giapponese, con sede in Osaka (Giappone), rappresentata dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue [OSCURATO:PERSONA], Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Hans-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] M. Berrisch, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], corrente in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 6, rue [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE, composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm (relatore), L. Sévon e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: R. Grass sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con istanza depositata nella cancelleria della Corte il 10 ottobre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "FEBMA"), con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 6, rue [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di intervenire nella causa C-245/95 P a sostegno delle conclusioni della Commissione. 2 La causa ha ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 2 maggio 1995, nelle cause riunite T-163/94 e T-165/94, NTN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. II-1381). 3 Con tale sentenza, il Tribunale ha annullato l' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1992, n. 2849, che modifica il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfere con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, originari del Giappone, imposto dal regolamento (CEE) n. 1739/85 (GU L 286, pag. 2), nella parte in cui questo imponeva un dazio antidumping alle ricorrenti. 4 La FEBMA è intervenuta nel procedimento dinanzi al Tribunale a sostegno del Consiglio. 5 Occorre rilevare che, quando la Corte è investita di un' impugnazione, questa viene, a norma dell' art. 114 del regolamento di procedura, notificata a tutte le parti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale, le quali, a norma dell' art. 115, n. 1, dello stesso regolamento, possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica. 6 Nel caso di specie, l' impugnazione proposta dalla Commissione è stata notificata alla FEBMA a norma dell' art. 114 del regolamento di procedura il 24 luglio 1995, così che il il termine di cui all' art. 115, n. 1, del regolamento stesso per il deposito di una comparsa di risposta, accresciuto del termine in ragione della distanza ai sensi dell' art. 81, n. 2, dello stesso regolamento, è scaduto il 2 ottobre 1995. 7 Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 22 dicembre 1993, causa C-244/91 P, Pincherle/Commissione (Racc. pag. 6965, punto 16), dall' art. 49 dello Statuto CEE della Corte discende che gli intervenienti dinanzi al Tribunale vanno considerati parti dinanzi a tale giudice. Pertanto, può applicarsi loro l' art. 115, n. 1, citato, del regolamento di procedura, il che li dispensa dal dover proporre un nuovo atto di intervento dinanzi alla Corte a norma degli artt. 93 e 123 del regolamento di procedura. 8 Ne consegue che un' istanza di intervento presentata in sede di impugnazione da una parte che ha partecipato come interveniente al procedimento di primo grado non può essere accolta. 9 Conseguentemente, l' istanza di intervento va dichiarata irricevibile. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE così provvede: 1) L' istanza di intervento proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese. Lussemburgo, 14 febbraio 1996.
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