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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2021

Cassazione n. 20546/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] GARGIULO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 16/02/2021 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza pronunziata in data 27/01/2020 dal Tribunale di Caltagirone in composizione collegiale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena per il delitto ascritto nella misura di anni 8 di reclusione ed euro 7.500,00 di multa con conferma nel resto e condanna alle spese processuali in favore delle parti civili costituite.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, proponendo quattro motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione agli art. 629, 628, comma terzo, n. 1 e 3 cod. pen.; i giudici di appello hanno ritenuto la responsabilità del ricorrente basandosi su mere considerazioni personali; in tal senso si è inopinatamente ritenuta l'appartenenza dell'Ercolano ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso senza alcun elemento di riscontro nel presente giudizio; la Corte di appello non si confronta con la circostanza decisiva della mancata presentazione di denuncia querela da parte della persena offesa; in realtà è emersa in giudizio la fondatezza della pretesa azionata e la circostanza che l'Ercolano era intervenuto esclusivamente a titolo amicale, sicché la asserita caratura criminale dell'Ercolano non è stata affatto percepita dalla persona offesa.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica nel non avere riqualificato la condotta oggetto di contestazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; in considerazione del recente arresto delle Sez.

U Filardo la particolare caratterizzazione dell'elemento psicologico nel caso in esame è del tutto indicativa di una volontà di intervenire quale intermediario al fine di esercitare un preteso diritto per conto del suo effettivo titolare ad adiuvandum.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa in ordine alla mancata concessione delle circ:ostanze attenuanti generiche.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per non avere escluso la contestata recidiva, non appare sufficiente a tal fine il richiamo al fatto che il delitto contestato sia stato scoperto durante l'esecuzione di una misura cautelare personale.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

2. Va evidenziato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità dell'Ercolano, con motivazione pienamente conrornne a quella del giudice di primo grado, incidendo esclusivamente sulla dosimetria della pena.

I motivi proposti, oggettivamente reiterativi dei motivi di appello, si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del ricorrente sia dal giudice di primo che da quello di secondo grado.

È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso.

In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità.

Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710- 01).

3. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre osservare che la difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite nel corso del giudizio, in contrasto con il diritto vivente.

Deve essere infatti sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, clep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

4. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in same, di una c.d.

"doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione.

Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, P.v. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica).

Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. peri., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida ,31ternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01).

5. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità delle condotte contestate all'Ercolano, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi in giudizio con particolare riferimento agli atti irripetibili presenti al fascicolo del dibattimento, al verbale di sequestro ed anche alle dichiarazioni testimoniali acquisite in sede di istruttoria dibattimentale.

5.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Si propone all'evidenza una rilettura nel merito delle risultanze del dibattimento non consentita in questa sede.

Il motivo si presenta poi del tutto generico nel suo contenuto, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, senza chiarire quali sarebbero state le considerazioni del tutto personali sulle quali si sarebbe basata la decisione a fronte di una motivazione articolata, logica e priva di lacune quanto alla ricostruzione delle condotte contestate e alla diretta riferibilità delle stesse al ricorrente.

La lettura del motivo evidenzia poli come le argomentazioni difensive siano del tutto reiterative del primo motivo di appello proposto, senza alcun confronto critico con l'articolata e logica motivazione della Corte di appello.

In altri termini, il ricorrente si limita a prospettare una considerazione frammentaria e non approfondita dell'insieme delle risultanze dibatilirnentali secondo una prospettiva di parte che non tiene conto della complessiva ricostruzione effeti:uata dalla Corte di appello, con particolare riferimento al dato della fortuita emersione della notizia di reato, della mancanza di denuncia querela da parte della persona offesa, della portata delle dichiarazioni rese da testi chiaramente consapevoli del contesto territoriale e criminale da riferire all'odierno ricorrente, che si attivava senza un titolo legittimo per attività di recupero crediti.

5.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Anche in questo caso il ricorrente, lamentando la mancata riqualificazione della condotta in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, propone una lettura alternativa delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentita in questa sede.

La Corte di appello ha puntualmente analizzato le risultanze del giudizio ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico dell'Ercolano del tutto univoco e convergente, tenuto conto dell'esito dei plurimi elementi di riscontro acquisiti in giudizio.

Sono stati, infatti, esplicitamente affrontati tutti i temi introdotti con l'atto di appello e reiterati in questa sede quanto alla qualificazione giuridica del fatto contestato, escludendo motivatamente, la possibilità di riscontrare un esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Con una motivazione del tutto logica e priva di aporie si è analizzata in modo chiaro la portata della condotta, la sua forza evocativa, considerato il contesto ambientale nella quale si collocava l'azione dell'Ercolano, la ricorrenza di un sostanziale sistema alternativo a quello lecito nella riscossione di crediti, tutto basato sull'evocazione del contesto criminale di riferimento, attesa la caratterizzazione familiare e sociale del ricorrente, confermata tra l'altro dall'ambito dal quale emergeva la notizia di reato che portava all'imputazione a carico dello stesso nel presente procedimento.

Anche alla luce del dettato delle Sez.

U Filardo emerge una connotazione inequivoca dell'elemento soggettivo dell'Ercolano che interveniva quale terzo estraneo al rapporto creditizio, al fine di costringere la vittima, annullandone le capacità volitive, grazie alla propria riconosciuta posizione di soggetto al quale attribuire una forza propria ed evocativa di contesti criminali radicati territorialmente, al fine di convincere il debitore al pagamento nei suoi confronti piuttosto che portare ad un recupero credito secondo ordinari e leciti mezzi previsti dalla legge (Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267123-01; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, Gatto, Rv. 272017-01).

La violenza esercitata dall'Ercolano è stata adeguatamente considerata e valutata in quanto non coincidente con la rnera esecuzione e soddisfazione extra giudiziale del credito, tanto che nell'azione di coercizione venivano coinvolte persone decisamente estranee al credito azionato, con esorbitanza delle condotte minatorie, tali da escludere qualsiasi possibilità di perimetrare secondo parametri contrattuali la richiesta nei con'Fronti della persona offesa.

Nel caso concreto si è evidenziata la ricorrenza di un vero e proprio sistema alternativo di riscossione al quale il debitore era sostanzialmente sottomesso, mediante una motivazione logica ed approfondita, che ha chiarito come non ci fosse alcuno spazio per il ricorso a metodi legali per l'adempimento.

La motivazione della Corte di appello ha, dunque, chiaramente ricostruito come la condotta tenuta, lungi dal poter essere riduttivamente valutata come un esercizio arbitrario delle proprie ragioni di fatto si caratterizzava, attesa l'estraneità dell'Ercolano al rapporto creditorio, per la sua particolare forza di intimidazione derivante dalla collocazione familiare dell'Ercolano in quel determinato contesto territoriale e per la volontà dello stesso di così accrescere il proprio prestigio criminale.

6. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati.

Anche in questo caso il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione che ha dedicato spazio, con argomentazioni logiche, puntuali e del tutto prive di aporie, alla richiesta di esclusione della recidiva ed al tema della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

Il motivo di ricorso di presenta del tutto generico e reiterativo del motivo di appetb, sostanzialmente volto ad ottenere una pena lieve, senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte di appello, che ha richiamato esplicitamente la motivazione del primo giudice sul punto, condividendola ed esplicitando come la gravità del comportamento posto in essere, in mancanza di elementi positivamente valutabili in senso contrario.

Nello stesso senso è stata ampiamente condivisa la motivazione del primo giudice quanto alla ritenuta ricorrenza della recidiva in considerazione non solo dei certamente rilevanti precedenti penali riferibili all'Ercolano, ma anche alla presenza di procedimenti penali in corso al momento della perquisizione e sequestro in ambito associativo, con richiamo alla particolare pericolosità sociale dello stesso, con inclinazione crescente all'attività criminosa allo scopo di emergere ed affermarsi nel contesto territoriale di riferimento.

La Corte di appello si è, dunque, attenuta al costante principio di diritto secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione).

Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).

All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] GARGIULO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 16/02/2021 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza pronunziata in data 27/01/2020 dal Tribunale di Caltagirone in composizione collegiale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena per il delitto ascritto nella misura di anni 8 di reclusione ed euro 7.500,00 di multa con conferma nel resto e condanna alle spese processuali in favore delle parti civili costituite. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, proponendo quattro motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione agli art. 629, 628, comma terzo, n. 1 e 3 cod. pen.; i giudici di appello hanno ritenuto la responsabilità del ricorrente basandosi su mere considerazioni personali; in tal senso si è inopinatamente ritenuta l'appartenenza dell'Ercolano ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso senza alcun elemento di riscontro nel presente giudizio; la Corte di appello non si confronta con la circostanza decisiva della mancata presentazione di denuncia querela da parte della persena offesa; in realtà è emersa in giudizio la fondatezza della pretesa azionata e la circostanza che l'Ercolano era intervenuto esclusivamente a titolo amicale, sicché la asserita caratura criminale dell'Ercolano non è stata affatto percepita dalla persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica nel non avere riqualificato la condotta oggetto di contestazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; in considerazione del recente arresto delle Sez. U Filardo la particolare caratterizzazione dell'elemento psicologico nel caso in esame è del tutto indicativa di una volontà di intervenire quale intermediario al fine di esercitare un preteso diritto per conto del suo effettivo titolare ad adiuvandum. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa in ordine alla mancata concessione delle circ:ostanze attenuanti generiche. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per non avere escluso la contestata recidiva, non appare sufficiente a tal fine il richiamo al fatto che il delitto contestato sia stato scoperto durante l'esecuzione di una misura cautelare personale. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. Va evidenziato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità dell'Ercolano, con motivazione pienamente conrornne a quella del giudice di primo grado, incidendo esclusivamente sulla dosimetria della pena. I motivi proposti, oggettivamente reiterativi dei motivi di appello, si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del ricorrente sia dal giudice di primo che da quello di secondo grado. È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso. In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710- 01). 3. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre osservare che la difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite nel corso del giudizio, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere infatti sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, clep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 4. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in same, di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, P.v. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. peri., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida ,31ternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 5. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità delle condotte contestate all'Ercolano, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi in giudizio con particolare riferimento agli atti irripetibili presenti al fascicolo del dibattimento, al verbale di sequestro ed anche alle dichiarazioni testimoniali acquisite in sede di istruttoria dibattimentale. 5.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Si propone all'evidenza una rilettura nel merito delle risultanze del dibattimento non consentita in questa sede. Il motivo si presenta poi del tutto generico nel suo contenuto, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, senza chiarire quali sarebbero state le considerazioni del tutto personali sulle quali si sarebbe basata la decisione a fronte di una motivazione articolata, logica e priva di lacune quanto alla ricostruzione delle condotte contestate e alla diretta riferibilità delle stesse al ricorrente. La lettura del motivo evidenzia poli come le argomentazioni difensive siano del tutto reiterative del primo motivo di appello proposto, senza alcun confronto critico con l'articolata e logica motivazione della Corte di appello. In altri termini, il ricorrente si limita a prospettare una considerazione frammentaria e non approfondita dell'insieme delle risultanze dibatilirnentali secondo una prospettiva di parte che non tiene conto della complessiva ricostruzione effeti:uata dalla Corte di appello, con particolare riferimento al dato della fortuita emersione della notizia di reato, della mancanza di denuncia querela da parte della persona offesa, della portata delle dichiarazioni rese da testi chiaramente consapevoli del contesto territoriale e criminale da riferire all'odierno ricorrente, che si attivava senza un titolo legittimo per attività di recupero crediti. 5.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Anche in questo caso il ricorrente, lamentando la mancata riqualificazione della condotta in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, propone una lettura alternativa delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentita in questa sede. La Corte di appello ha puntualmente analizzato le risultanze del giudizio ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico dell'Ercolano del tutto univoco e convergente, tenuto conto dell'esito dei plurimi elementi di riscontro acquisiti in giudizio. Sono stati, infatti, esplicitamente affrontati tutti i temi introdotti con l'atto di appello e reiterati in questa sede quanto alla qualificazione giuridica del fatto contestato, escludendo motivatamente, la possibilità di riscontrare un esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Con una motivazione del tutto logica e priva di aporie si è analizzata in modo chiaro la portata della condotta, la sua forza evocativa, considerato il contesto ambientale nella quale si collocava l'azione dell'Ercolano, la ricorrenza di un sostanziale sistema alternativo a quello lecito nella riscossione di crediti, tutto basato sull'evocazione del contesto criminale di riferimento, attesa la caratterizzazione familiare e sociale del ricorrente, confermata tra l'altro dall'ambito dal quale emergeva la notizia di reato che portava all'imputazione a carico dello stesso nel presente procedimento. Anche alla luce del dettato delle Sez. U Filardo emerge una connotazione inequivoca dell'elemento soggettivo dell'Ercolano che interveniva quale terzo estraneo al rapporto creditizio, al fine di costringere la vittima, annullandone le capacità volitive, grazie alla propria riconosciuta posizione di soggetto al quale attribuire una forza propria ed evocativa di contesti criminali radicati territorialmente, al fine di convincere il debitore al pagamento nei suoi confronti piuttosto che portare ad un recupero credito secondo ordinari e leciti mezzi previsti dalla legge (Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267123-01; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, Gatto, Rv. 272017-01). La violenza esercitata dall'Ercolano è stata adeguatamente considerata e valutata in quanto non coincidente con la rnera esecuzione e soddisfazione extra giudiziale del credito, tanto che nell'azione di coercizione venivano coinvolte persone decisamente estranee al credito azionato, con esorbitanza delle condotte minatorie, tali da escludere qualsiasi possibilità di perimetrare secondo parametri contrattuali la richiesta nei con'Fronti della persona offesa. Nel caso concreto si è evidenziata la ricorrenza di un vero e proprio sistema alternativo di riscossione al quale il debitore era sostanzialmente sottomesso, mediante una motivazione logica ed approfondita, che ha chiarito come non ci fosse alcuno spazio per il ricorso a metodi legali per l'adempimento. La motivazione della Corte di appello ha, dunque, chiaramente ricostruito come la condotta tenuta, lungi dal poter essere riduttivamente valutata come un esercizio arbitrario delle proprie ragioni di fatto si caratterizzava, attesa l'estraneità dell'Ercolano al rapporto creditorio, per la sua particolare forza di intimidazione derivante dalla collocazione familiare dell'Ercolano in quel determinato contesto territoriale e per la volontà dello stesso di così accrescere il proprio prestigio criminale. 6. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione che ha dedicato spazio, con argomentazioni logiche, puntuali e del tutto prive di aporie, alla richiesta di esclusione della recidiva ed al tema della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. Il motivo di ricorso di presenta del tutto generico e reiterativo del motivo di appetb, sostanzialmente volto ad ottenere una pena lieve, senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte di appello, che ha richiamato esplicitamente la motivazione del primo giudice sul punto, condividendola ed esplicitando come la gravità del comportamento posto in essere, in mancanza di elementi positivamente valutabili in senso contrario. Nello stesso senso è stata ampiamente condivisa la motivazione del primo giudice quanto alla ritenuta ricorrenza della recidiva in considerazione non solo dei certamente rilevanti precedenti penali riferibili all'Ercolano, ma anche alla presenza di procedimenti penali in corso al momento della perquisizione e sequestro in ambito associativo, con richiamo alla particolare pericolosità sociale dello stesso, con inclinazione crescente all'attività criminosa allo scopo di emergere ed affermarsi nel contesto territoriale di riferimento. La Corte di appello si è, dunque, attenuta al costante principio di diritto secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Sentenza Cassazione n. 20546/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris